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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 30/04/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 30.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3446/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to D'Andrea Sergio Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.5.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile , dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP limitatamente alla parte in cui riconosce il diritto alla pensione di invalidità civile solo con decorrenza da agosto 2023 e nega la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la condizione di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92. Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Nel merito, la parte opponente ha riproposto come motivi di opposizione le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale trasmesso dal CTU alle parti, con particolare riguardo al profilo della decorrenza della pensione di invalidità civile, riconosciuta solo da agosto
2023, lamentando che non sia stata ancorata alla data della visita in sede amministrativa o della domanda ammnistrativa, benchè le patologie riscontrate dal Ctu siano sovrapponibili a quelle accertate dalla Commissione medica Asl.
Innanzitutto, si osserva che le patologie accertate dal ctu “Neuropatia sensitivo-motoria arti inferiori in soggetto con ACO;
Artrosi polidistrettuale ed esiti di protesi d'anca sinistra;
Cardiopatia ipertensiva (I-II cl NYHA)” non sono esattamente sovrapponibili a quelle diagnosticate dalla Commissione Medica Asl , ma ciò che rileva ai fini della decorrenza dello status invalidante è il raggiungimento di un certo livello di gravità, in termini di incidenza funzionale sulla capacità lavorativa del periziando.
IL GL ritiene di condividere le motivazioni espresse dal CTU nelle note allegate alla relazione definitiva ed in risposta a tale osservazioni, in quanto puntuali, corrette, pertinenti. In particolare, il CTU, dott. , nel rispondere a tali controdeduzioni ha Persona_1 correttamente sottolineato che trattasi di patologie croniche evolutive in senso degenerativo e che, nel caso in esame, non ci si trova in presenza di fatti acuti, come ad esempio un ictus ischemico con emiplegia residua, o un evento traumatico grave, che possono essere cristallizzati alla data dell'accadimento. Ha altresì evidenziato che il semplice criterio anagrafico, seppure suggestivo, non può essere preso in considerazione quale parametro di valutazione. Pertanto, sulla scorta di quanto rilevato a seguito dell'esame della documentazione medica in atti ed in sede di esame obiettivo, con adeguata valutazione di tutte le patologie di ha ritenuto che il quadro patologico accertato in sede di esame obiettivo con quel livello di gravità (100%) in ragione della natura delle patologie fosse retrodatabile a circa di sei mesi.
In ordine al mancato riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge
104/92 si osserva che le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico- legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la
CTU disposta in fase di ATP.
Infatti, in sede di esame obiettivo il CTU ha rilevato: “deambulazione autonoma con andatura lievemente falciante steppante, a medi passi, caratterizzata da zoppia.
Necessità dell'utilizzo di un bastone. Passaggi posturali autonomi rallentati dalla posizione assisa ad ortostasi, dalla posizione supina a quella assisa od ortostasi. Soggetto vigile, orientato nel tempo e nello spazio e in rapporto alle persone. assenza di deficit della memoria, sia di rievocazione (memoria antica) che di fissazione (memoria recente). Il giudizio, il ragionamento logico, l'organizzazione del pensiero e la capacità critica sono congrui”.
Le scale ADL, IADL ed MMSE rispetto alle quali non vi è alcun obbligo di somministrazione da parte del CTU vanno inquadrati nel contesto clinico-funzionale del caso, non potendo sostituirsi ad un rigoroso ed obiettivo accertamento clinico, ineludibile per suffragare la dedotta disautonomia.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.pc. dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidate in separato decreto sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 30.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. ssa Daniela Ammendola ha pronunziato all'udienza di discussione del 30.4.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3446/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to D'Andrea Sergio Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.5.2024 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento della pensione di invalidità civile , dell'indennità di accompagnamento e della condizione di disabilità di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92 ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP limitatamente alla parte in cui riconosce il diritto alla pensione di invalidità civile solo con decorrenza da agosto 2023 e nega la sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la condizione di cui all'art. 3 comma 3 legge 104/92. Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2 giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1°.
La domanda è infondata e va respinta. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione:”Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella presente fattispecie sono evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come eccepito dall' . CP_1
Nel merito, la parte opponente ha riproposto come motivi di opposizione le osservazioni alla bozza dell'elaborato peritale trasmesso dal CTU alle parti, con particolare riguardo al profilo della decorrenza della pensione di invalidità civile, riconosciuta solo da agosto
2023, lamentando che non sia stata ancorata alla data della visita in sede amministrativa o della domanda ammnistrativa, benchè le patologie riscontrate dal Ctu siano sovrapponibili a quelle accertate dalla Commissione medica Asl.
Innanzitutto, si osserva che le patologie accertate dal ctu “Neuropatia sensitivo-motoria arti inferiori in soggetto con ACO;
Artrosi polidistrettuale ed esiti di protesi d'anca sinistra;
Cardiopatia ipertensiva (I-II cl NYHA)” non sono esattamente sovrapponibili a quelle diagnosticate dalla Commissione Medica Asl , ma ciò che rileva ai fini della decorrenza dello status invalidante è il raggiungimento di un certo livello di gravità, in termini di incidenza funzionale sulla capacità lavorativa del periziando.
IL GL ritiene di condividere le motivazioni espresse dal CTU nelle note allegate alla relazione definitiva ed in risposta a tale osservazioni, in quanto puntuali, corrette, pertinenti. In particolare, il CTU, dott. , nel rispondere a tali controdeduzioni ha Persona_1 correttamente sottolineato che trattasi di patologie croniche evolutive in senso degenerativo e che, nel caso in esame, non ci si trova in presenza di fatti acuti, come ad esempio un ictus ischemico con emiplegia residua, o un evento traumatico grave, che possono essere cristallizzati alla data dell'accadimento. Ha altresì evidenziato che il semplice criterio anagrafico, seppure suggestivo, non può essere preso in considerazione quale parametro di valutazione. Pertanto, sulla scorta di quanto rilevato a seguito dell'esame della documentazione medica in atti ed in sede di esame obiettivo, con adeguata valutazione di tutte le patologie di ha ritenuto che il quadro patologico accertato in sede di esame obiettivo con quel livello di gravità (100%) in ragione della natura delle patologie fosse retrodatabile a circa di sei mesi.
In ordine al mancato riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge
104/92 si osserva che le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico- legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la
CTU disposta in fase di ATP.
Infatti, in sede di esame obiettivo il CTU ha rilevato: “deambulazione autonoma con andatura lievemente falciante steppante, a medi passi, caratterizzata da zoppia.
Necessità dell'utilizzo di un bastone. Passaggi posturali autonomi rallentati dalla posizione assisa ad ortostasi, dalla posizione supina a quella assisa od ortostasi. Soggetto vigile, orientato nel tempo e nello spazio e in rapporto alle persone. assenza di deficit della memoria, sia di rievocazione (memoria antica) che di fissazione (memoria recente). Il giudizio, il ragionamento logico, l'organizzazione del pensiero e la capacità critica sono congrui”.
Le scale ADL, IADL ed MMSE rispetto alle quali non vi è alcun obbligo di somministrazione da parte del CTU vanno inquadrati nel contesto clinico-funzionale del caso, non potendo sostituirsi ad un rigoroso ed obiettivo accertamento clinico, ineludibile per suffragare la dedotta disautonomia.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92
Vista la dichiarazione ex art. 152 disp.att.c.pc. dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidate in separato decreto sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge l'opposizione e per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per la pensione di invalidità civile, l'indennità di accompagnamento e la condizione di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 Dichiara irripetibili le spese di lite e pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto a carico dell' CP_1
Così deciso in Nola il 30.4.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Daniela Ammendola