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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1275/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AN, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6071/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3854/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 4 e pubblicata il 19/09/2018
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 02820169010703045-000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 393/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi quanto riportato in motivazione) Resistente/Appellato: (vedi quanto riportato in motivazione)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato istanza di riassunzione del presente giudizio a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 4360\2025 decisa il 22\1\2025 e depositata il 19\2\2025 ha cassato la sentenza impugnata ( sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 2304/20 depositata il 15 maggio 2020) e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche in relazione alla liquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.
La vicenda può riassumersi nei seguenti termini: In data 14 Ottobre 2015 il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica dell'Avviso di Accertamento n. TW9010600738/2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari – Uff. Controlli, con riferimento all'anno di imposta 2010, nel quale veniva contestata come unica violazione la omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di una plusvalenza immobiliare ex Art. 67, co. 1, lett. b) del D.P.R. 917/86 per un importo pari ad Euro 3.684.000,00. La contestazione aveva origine dal convincimento dell'Agenzia delle Entrate, D.P. di Sassari, che l'appellante non avesse adibito ad abitazione principale – per la maggior parte del periodo di possesso intercorso tra l'acquisto e la rivendita – un immobile poi ceduto entro i cinque anni dall'acquisto; l'avviso di accertamento è stato impugnato dinanzi alla competente autorità giudiziaria e il giudizio di merito è ancora in corso. In data 29 Gennaio 2018 Equitalia Servizi di Riscossione di Caserta notificava al contribuente, mediante procedimento di notifica previsto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'Intimazione di Pagamento n. 02820169010703045000, per il pagamento della somma di Euro 3.801.636,51 iscritta al Ruolo n. 2016/801071 con riferimento al già citato avviso di accertamento n. TW9010600738/2014. Il contribuente ha impugnato la citata ingiunzione contestando,
2 tra i vari motivi, l'errata iscrizione a ruolo dell'intera somma accertata con il richiamato avviso di accertamento invece di un 1/3 della stessa, visto che il citato atto non era ancora definitivo in quanto impugnato dinanzi al competente Giudice tributario. La CTP di Caserta con la sentenza qui appellata ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato in primo grado. L'attuale appellante ha contestato la citata sentenza della CTP di Caserta mediante un precedente appello proposto dinanzi alla CTR Campania che si è concluso con la sentenza n. 2304/20 depositata il 15 maggio 2020, che ha respinto l'appello del contribuente. Questi ha proposto ricorso per Cassazione contro la citata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Campania e il Supremo Collegio, con Ordinanza n. Ricorrente_14360/2025 ha accolto il ricorso del , chiarendo che «fin dall'introduzione del giudizio il contribuente ha impugnato l'intimazione (anche) in quanto la stessa riguardava l'intera somma anziché il suo terzo, come previsto dall'art. 15, d.p.r. n. 602/1973. … tuttavia tale atto di riscossione risulta in effetti viziato in proprio nel momento in cui intima il pagamento dell'intero importo in violazione dell'art. 15 d.p.r. n. 602/1973, in virtù del quale invece, in pendenza di impugnazione dell'avviso di accertamento, circostanza nella specie pacifica, lo stesso può avere ad oggetto solo il terzo della somma.
2. Il ricorso dev'essere dunque accolto e, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d'appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese».
Nell'atto di riassunzione il contribuente ha dunque ripreso tutti i motivi di appello già presentati:
1. Omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso, relativo all'errata iscrizione a ruolo del 100% delle imposte e degli interessi in luogo del 30%. I Giudici di primo grado non hanno pronunciato sul primo motivo di ricorso del contribuente, con il quale è stata contestata l'iscrizione a ruolo delle intere imposte ed interessi accertati, in luogo di 1/3 degli stessi, stante la non definitività dell'atto presupposto impugnato dinanzi alla CTP di Sassari e tuttora pendente in giudizio. Come facilmente riscontrabile dalla lettura dell'avviso di accertamento (si veda pag. 17 di 26) (Doc. 3 produzione contribuente) il totale contestato dall'Agenzia Entrate a titolo di maggiori imposte è pari ad Euro 1.617.276,00 oltre interessi pari ad Euro 204.352,79 e sanzioni per Euro 1.617.276,00. Pertanto ai sensi del combinato disposto dalla normativa sopra richiamata, in pendenza di giudizio di primo grado, l'Agenzia
3 delle Entrate avrebbe potuto iscrivere a ruolo solo Euro 607.218,35 (un terzo delle some contestate a titolo di imposte e interessi). Ma ciò non è avvenuto ed è stato iscritto a ruolo 3.801.636,51 euro.
2. 2. Errore sull'inammissibilità del ricorso di primo grado. Il Giudice di primo grado, nella sentenza qui appellata, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal contribuente, commettendo un grave errore nella interpretazione dell'art. 18 al tempo vigente del D.Lgs. n. 546/1992.
3. 3. Omessa motivazione circa l'inammissibilità del ricorso introduttivo. il Giudice di primo grado oltre ad aver erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non ha neppure motivato la ragione di tale pronuncia, rendendo, di fatto, la sentenza anche viziata da nullità. Nella sentenza appellata, infatti, si legge: «il ricorso è inammissibile e infondato e, pertanto, va rigettato con ogni conseguenza di legge».
4. 4. Mancata pronuncia in relazione alla nullità dell'atto impugnato per nullità dell'atto presupposto. I Giudici di primo grado non si sono pronunciati sul quarto motivo di ricorso del contribuente, con il quale erano stati riprodotti i motivi di impugnazione relativi all'atto presupposto, in quanto influenti anche sull'ingiunzione impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza appellata, con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto impugnato, Intimazione di Pagamento n. 02820169010703045000, e con vittoria di spese di lite, anche per il giudizio di legittimità.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che nelle sue controdeduzioni ha rinnovato l'eccezione di legittimazione passiva già proposta riaffermando che, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero "esecutore", unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente è l'Ente impositore. Ne consegue, dunque, come l'Agente della Riscossione risulterebbe estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore. Ha concluso chiedendo una declaratoria di illegittimità della domanda avversa, come e se formulata nei confronti dello Agente della Riscossione, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine
4 alle spese di lite. Ha inoltre evidenziato che questa Corte Regionale non potrà non rilevare l'inammissibilità della domanda di gravame in ordine a vicende sostanziali sulle quali non risulta costituito validamente il contraddittorio, e di converso, statuire il difetto di legittimazione passiva dell'Ente appellato. Questa la sintesi delle conclusioni adottate dall'ente riscossore: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente appellato - in via ulteriormente pregiudiziale accertare l'incompletezza del contraddittorio nel merito - accertare e dichiarare infondato, improcedibile ed inammissibile il presente gravame per le causali di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del grado di giudizio, anche in considerazione della manifesta temerarietà dell'azione.
In data 8 gennaio 2026 il riassumente ha presentato una memoria di replica nella quale ha contestato l'eccezione di legittimazione passiva avanzata da controparte in quanto mai formulata in precedenza. All'uopo evidenziava i limiti entro i quali deve mantenersi il giudizio rescissorio, specificando che la riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio si configura non come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
esso è, pertanto, un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata in cui non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente di Cassazione;
neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema, pertanto, possono essere dedotte o comunque esaminate. Insisteva quindi per l'accoglimento dell'appello.
All'esito della udienza questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in sede di remissione del presente giudizio, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va qui precisato che sia in primo grado che in secondo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile in quanto non risultava essere stata posta in essere alcuna azione esecutiva in danno del ricorrente a seguito della ordinanza della CTP di Sassari, che aveva giudicato della legittimità dell'avviso di accertamento posto a base della
5 intimazione qui impugnata e ne aveva sospeso l'esecutività. In particolare nella sentenza della CTP di Caserta nr… 1603\2018 qui impugnata è stato ribadito che: “ in difetto di prova di azioni esecutive in corso a danno del contribuente e in vigenza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato subordinata al rilascio di polizza a garanzia dell'Erario, il ricorso risulta vanamente proposto nei confronti di un atto sprovvisto, per quanto detto, di potere di aggressione e correttamente motivato”.
Senonchè proprio questa statuizione è stata ribaltata dalla ordinanza della Corte di Cassazione che ha rimesso il giudizio innanzi a questa sezione. In essa, infatti, si legge: “Fin dall'introduzione del giudizio il contribuente ha impugnato l'intimazione (anche) in quanto la stessa riguardava l'intera somma anziché il suo terzo, come previsto dall'art. 15, d.p.r. n. 602/1973. Analoga censura veniva proposta in sede d'appello, unitamente ad altre. In questa sede l'impugnazione attiene preliminarmente all'asserita non impugnabilità dell'atto in quanto l'Amministrazione non avrebbe intrapreso l'esecuzione. Orbene l'intimazione non costituisce senz'altro atto esecutivo, e quindi non è impedita la sua notifica dall'ordinanza di sospensione emessa dal giudice tributario, tuttavia tale atto di riscossione risulta in effetti viziato in proprio nel momento in cui intima il pagamento dell'intero importo in violazione dell'art. 15 d.p.r. n. 602/1973, in virtù del quale invece, in pendenza di impugnazione dell'avviso di accertamento, circostanza nella specie pacifica, lo stesso può avere ad oggetto solo il terzo della somma. Il ricorso dev'essere dunque accolto e, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d'appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese.”
Dunque la Suprema Corte ha ritenuto l'atto viziato non perché privo di esecutività, ma in quanto la somma richiesta nella intimazione è errata, avendo intimato l'ente riscossore l'intero importo indicato nell'avviso di accertamento poi sospeso in altro giudizio, anzicchè la quota di un terzo come previsto dall'art. 15 del DPR n. 602\1973. Si tratta di un vizio proprio dell'atto impugnato, che come tale va annullato, non condividendosi l'eccezione di legittimazione passiva proposta dall'ente riscossore, dal momento che l'intimazione è atto che è stato emesso proprio dalla Agenzia di Riscossione e sicuramente (anche) a lei competeva la verifica dell'eventuale esistenza di procedimenti giudiziari in corso, la cui esistenza determina la possibilità di richiedere un importo diverso da quello originariamente richiesto nella misura di un terzo. Dunque l'atto originariamente impugnato va qui annullato.
6 L'accoglimento di questo motivo di appello assorbe le altre questioni proposte dall'appellante ed esime questa Corte dall'esame degli alti motivi di appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'ente riscossore appellato al pagamento delle spese processuali per tutti i gradi del giudizio che vengono così ripartite: euro 5.000, 00 per il primo grado, euro 7.500,00 per il secondo grado, euro 10.000,00 per il giudizio della cassazione ed euro 6.000 per il presente giudizio di riassunzione per un totale complessivo di euro 28.500,00 (ventottomilacinquecento,00) oltre accessori di legge.
Napoli, lì 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
7
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ AN, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore SANTULLI ALESSANDRA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 6071/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3854/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CASERTA sez. 4 e pubblicata il 19/09/2018
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. N. 02820169010703045-000 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 393/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi quanto riportato in motivazione) Resistente/Appellato: (vedi quanto riportato in motivazione)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha presentato istanza di riassunzione del presente giudizio a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 4360\2025 decisa il 22\1\2025 e depositata il 19\2\2025 ha cassato la sentenza impugnata ( sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, n. 2304/20 depositata il 15 maggio 2020) e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche in relazione alla liquidazione delle spese di tutti i gradi del giudizio.
La vicenda può riassumersi nei seguenti termini: In data 14 Ottobre 2015 il sig. Ricorrente_1 ha ricevuto la notifica dell'Avviso di Accertamento n. TW9010600738/2014 emesso dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Sassari – Uff. Controlli, con riferimento all'anno di imposta 2010, nel quale veniva contestata come unica violazione la omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi di una plusvalenza immobiliare ex Art. 67, co. 1, lett. b) del D.P.R. 917/86 per un importo pari ad Euro 3.684.000,00. La contestazione aveva origine dal convincimento dell'Agenzia delle Entrate, D.P. di Sassari, che l'appellante non avesse adibito ad abitazione principale – per la maggior parte del periodo di possesso intercorso tra l'acquisto e la rivendita – un immobile poi ceduto entro i cinque anni dall'acquisto; l'avviso di accertamento è stato impugnato dinanzi alla competente autorità giudiziaria e il giudizio di merito è ancora in corso. In data 29 Gennaio 2018 Equitalia Servizi di Riscossione di Caserta notificava al contribuente, mediante procedimento di notifica previsto ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'Intimazione di Pagamento n. 02820169010703045000, per il pagamento della somma di Euro 3.801.636,51 iscritta al Ruolo n. 2016/801071 con riferimento al già citato avviso di accertamento n. TW9010600738/2014. Il contribuente ha impugnato la citata ingiunzione contestando,
2 tra i vari motivi, l'errata iscrizione a ruolo dell'intera somma accertata con il richiamato avviso di accertamento invece di un 1/3 della stessa, visto che il citato atto non era ancora definitivo in quanto impugnato dinanzi al competente Giudice tributario. La CTP di Caserta con la sentenza qui appellata ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato in primo grado. L'attuale appellante ha contestato la citata sentenza della CTP di Caserta mediante un precedente appello proposto dinanzi alla CTR Campania che si è concluso con la sentenza n. 2304/20 depositata il 15 maggio 2020, che ha respinto l'appello del contribuente. Questi ha proposto ricorso per Cassazione contro la citata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria della Campania e il Supremo Collegio, con Ordinanza n. Ricorrente_14360/2025 ha accolto il ricorso del , chiarendo che «fin dall'introduzione del giudizio il contribuente ha impugnato l'intimazione (anche) in quanto la stessa riguardava l'intera somma anziché il suo terzo, come previsto dall'art. 15, d.p.r. n. 602/1973. … tuttavia tale atto di riscossione risulta in effetti viziato in proprio nel momento in cui intima il pagamento dell'intero importo in violazione dell'art. 15 d.p.r. n. 602/1973, in virtù del quale invece, in pendenza di impugnazione dell'avviso di accertamento, circostanza nella specie pacifica, lo stesso può avere ad oggetto solo il terzo della somma.
2. Il ricorso dev'essere dunque accolto e, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d'appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese».
Nell'atto di riassunzione il contribuente ha dunque ripreso tutti i motivi di appello già presentati:
1. Omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso, relativo all'errata iscrizione a ruolo del 100% delle imposte e degli interessi in luogo del 30%. I Giudici di primo grado non hanno pronunciato sul primo motivo di ricorso del contribuente, con il quale è stata contestata l'iscrizione a ruolo delle intere imposte ed interessi accertati, in luogo di 1/3 degli stessi, stante la non definitività dell'atto presupposto impugnato dinanzi alla CTP di Sassari e tuttora pendente in giudizio. Come facilmente riscontrabile dalla lettura dell'avviso di accertamento (si veda pag. 17 di 26) (Doc. 3 produzione contribuente) il totale contestato dall'Agenzia Entrate a titolo di maggiori imposte è pari ad Euro 1.617.276,00 oltre interessi pari ad Euro 204.352,79 e sanzioni per Euro 1.617.276,00. Pertanto ai sensi del combinato disposto dalla normativa sopra richiamata, in pendenza di giudizio di primo grado, l'Agenzia
3 delle Entrate avrebbe potuto iscrivere a ruolo solo Euro 607.218,35 (un terzo delle some contestate a titolo di imposte e interessi). Ma ciò non è avvenuto ed è stato iscritto a ruolo 3.801.636,51 euro.
2. 2. Errore sull'inammissibilità del ricorso di primo grado. Il Giudice di primo grado, nella sentenza qui appellata, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal contribuente, commettendo un grave errore nella interpretazione dell'art. 18 al tempo vigente del D.Lgs. n. 546/1992.
3. 3. Omessa motivazione circa l'inammissibilità del ricorso introduttivo. il Giudice di primo grado oltre ad aver erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso, non ha neppure motivato la ragione di tale pronuncia, rendendo, di fatto, la sentenza anche viziata da nullità. Nella sentenza appellata, infatti, si legge: «il ricorso è inammissibile e infondato e, pertanto, va rigettato con ogni conseguenza di legge».
4. 4. Mancata pronuncia in relazione alla nullità dell'atto impugnato per nullità dell'atto presupposto. I Giudici di primo grado non si sono pronunciati sul quarto motivo di ricorso del contribuente, con il quale erano stati riprodotti i motivi di impugnazione relativi all'atto presupposto, in quanto influenti anche sull'ingiunzione impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Ha quindi concluso chiedendo la riforma della sentenza appellata, con conseguente dichiarazione di nullità dell'atto impugnato, Intimazione di Pagamento n. 02820169010703045000, e con vittoria di spese di lite, anche per il giudizio di legittimità.
Si è ritualmente costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione che nelle sue controdeduzioni ha rinnovato l'eccezione di legittimazione passiva già proposta riaffermando che, essendo l'agente del servizio della riscossione un mero "esecutore", unico legittimato passivo sulle questioni sollevate nel merito da parte ricorrente è l'Ente impositore. Ne consegue, dunque, come l'Agente della Riscossione risulterebbe estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore. Ha concluso chiedendo una declaratoria di illegittimità della domanda avversa, come e se formulata nei confronti dello Agente della Riscossione, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine
4 alle spese di lite. Ha inoltre evidenziato che questa Corte Regionale non potrà non rilevare l'inammissibilità della domanda di gravame in ordine a vicende sostanziali sulle quali non risulta costituito validamente il contraddittorio, e di converso, statuire il difetto di legittimazione passiva dell'Ente appellato. Questa la sintesi delle conclusioni adottate dall'ente riscossore: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente appellato - in via ulteriormente pregiudiziale accertare l'incompletezza del contraddittorio nel merito - accertare e dichiarare infondato, improcedibile ed inammissibile il presente gravame per le causali di cui in narrativa;
- accertare e dichiarare l'infondatezza del gravame;
- condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze di lite del grado di giudizio, anche in considerazione della manifesta temerarietà dell'azione.
In data 8 gennaio 2026 il riassumente ha presentato una memoria di replica nella quale ha contestato l'eccezione di legittimazione passiva avanzata da controparte in quanto mai formulata in precedenza. All'uopo evidenziava i limiti entro i quali deve mantenersi il giudizio rescissorio, specificando che la riassunzione della causa davanti al Giudice di rinvio si configura non come atto di impugnazione, ma come attività d'impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
esso è, pertanto, un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata in cui non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente di Cassazione;
neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema, pertanto, possono essere dedotte o comunque esaminate. Insisteva quindi per l'accoglimento dell'appello.
All'esito della udienza questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in sede di remissione del presente giudizio, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va qui precisato che sia in primo grado che in secondo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile in quanto non risultava essere stata posta in essere alcuna azione esecutiva in danno del ricorrente a seguito della ordinanza della CTP di Sassari, che aveva giudicato della legittimità dell'avviso di accertamento posto a base della
5 intimazione qui impugnata e ne aveva sospeso l'esecutività. In particolare nella sentenza della CTP di Caserta nr… 1603\2018 qui impugnata è stato ribadito che: “ in difetto di prova di azioni esecutive in corso a danno del contribuente e in vigenza di sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato subordinata al rilascio di polizza a garanzia dell'Erario, il ricorso risulta vanamente proposto nei confronti di un atto sprovvisto, per quanto detto, di potere di aggressione e correttamente motivato”.
Senonchè proprio questa statuizione è stata ribaltata dalla ordinanza della Corte di Cassazione che ha rimesso il giudizio innanzi a questa sezione. In essa, infatti, si legge: “Fin dall'introduzione del giudizio il contribuente ha impugnato l'intimazione (anche) in quanto la stessa riguardava l'intera somma anziché il suo terzo, come previsto dall'art. 15, d.p.r. n. 602/1973. Analoga censura veniva proposta in sede d'appello, unitamente ad altre. In questa sede l'impugnazione attiene preliminarmente all'asserita non impugnabilità dell'atto in quanto l'Amministrazione non avrebbe intrapreso l'esecuzione. Orbene l'intimazione non costituisce senz'altro atto esecutivo, e quindi non è impedita la sua notifica dall'ordinanza di sospensione emessa dal giudice tributario, tuttavia tale atto di riscossione risulta in effetti viziato in proprio nel momento in cui intima il pagamento dell'intero importo in violazione dell'art. 15 d.p.r. n. 602/1973, in virtù del quale invece, in pendenza di impugnazione dell'avviso di accertamento, circostanza nella specie pacifica, lo stesso può avere ad oggetto solo il terzo della somma. Il ricorso dev'essere dunque accolto e, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice d'appello che provvederà altresì alla liquidazione delle spese.”
Dunque la Suprema Corte ha ritenuto l'atto viziato non perché privo di esecutività, ma in quanto la somma richiesta nella intimazione è errata, avendo intimato l'ente riscossore l'intero importo indicato nell'avviso di accertamento poi sospeso in altro giudizio, anzicchè la quota di un terzo come previsto dall'art. 15 del DPR n. 602\1973. Si tratta di un vizio proprio dell'atto impugnato, che come tale va annullato, non condividendosi l'eccezione di legittimazione passiva proposta dall'ente riscossore, dal momento che l'intimazione è atto che è stato emesso proprio dalla Agenzia di Riscossione e sicuramente (anche) a lei competeva la verifica dell'eventuale esistenza di procedimenti giudiziari in corso, la cui esistenza determina la possibilità di richiedere un importo diverso da quello originariamente richiesto nella misura di un terzo. Dunque l'atto originariamente impugnato va qui annullato.
6 L'accoglimento di questo motivo di appello assorbe le altre questioni proposte dall'appellante ed esime questa Corte dall'esame degli alti motivi di appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna l'ente riscossore appellato al pagamento delle spese processuali per tutti i gradi del giudizio che vengono così ripartite: euro 5.000, 00 per il primo grado, euro 7.500,00 per il secondo grado, euro 10.000,00 per il giudizio della cassazione ed euro 6.000 per il presente giudizio di riassunzione per un totale complessivo di euro 28.500,00 (ventottomilacinquecento,00) oltre accessori di legge.
Napoli, lì 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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