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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/07/2025, n. 4647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4647 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5426 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-7-2025, vertente tra
(C.F. e P.IVA: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata a Rieti, Via dei Tigli n. 2
6, presso lo studio dell'Avv. Enrico Santilli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Roma, Via Tacito n. 41, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Morganti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellato –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(nel prosieguo, ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
115/15, con il quale il Tribunale di Rieti le aveva ingiunto il pagamento, in favore del sig.
della somma di Euro 5.592,48, oltre interessi moratori e spese del Controparte_1 monitorio, per il mancato saldo di una fattura concernente dei lavori di realizzazione e di ripristino di alcuni impianti elettrici in un immobile sito a Fiano Romano.
In particolare, la faceva presente che il sig. “a fronte di Parte_1 CP_1 quanto asseritamente realizzato”, aveva emesso tre fatture, lamentando il mancato pagamento della terza;
tale assunto, però, era “smentito dallo stesso contenuto del 3
capitolato di appalto” -che l'opponente dichiarava di produrre- dal quale emergeva “di tutta evidenza come il totale dei lavori previsti e realizzati [era] in linea con quanto indicato nelle prime due fatture emesse nell'anno 2013, integralmente pagate”, sicché
i lavori “asseritamente eseguiti (…) ed indicati nella fattura emessa il 19.02.2014, tra
l'altro mai rimessa dal ricorrente all'ingiunta, non [erano] stati eseguiti né autorizzati”.
Pertanto, la nell'evidenziare che la fattura in questione, “come altre Parte_1 emesse dallo stesso ricorrente nei confronti di altra persona giuridica (Brignola
Immobiliare s.r.l.) e poste a base di altro decreto ingiuntivo (n. 106/2015), anch'esso oggetto di opposizione, [erano] del tutto arbitrarie e non corrispondenti a prestazioni effettivamente eseguite dal ricorrente, né mai richieste dagli opponenti”, concludeva chiedendo, previo accertamento dell'inesistenza del credito reclamato dal ricorrente, la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il sig. nel contestare le asserzioni della Controparte_1
sosteneva che la generica contestazione dell'opponente, che si era Parte_1 limitata ad eccepire l'inesistenza del rapporto sottostante e la mancata esecuzione dei lavori, non era idonea “a dimostrare l'inesistenza del credito vantato” in quanto, “come già dedotto in sede di richiesta del provvedimento monitorio, [era] ovvio che i lavori effettuati” erano stati commissionati dall'opponente, in quanto, diversamente, egli “non avrebbe avuto modo nemmeno di accedere ai locali dove [aveva] eseguito gli interventi di rifacimento dell'impianto elettrico”.
Pertanto, l'opposto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano anche assunte le prove testimoniali offerte, il Tribunale, con sentenza n. 296/21, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente a rifondere le spese processuali in favore dell'opposto.
Il Tribunale, sostanzialmente, rilevava che, nonostante le contestazioni sollevate, la non era “riuscita a dimostrare” il mancato svolgimento, da parte del Parte_1 sig. dei lavori per i quali era stato emesso il decreto ingiuntivo, evidenziando Pt_2 4
che, al contrario, era stata la stessa opponente, “nel documentare la ricezione delle fatture e i bonifici effettuati”, a “dimostrare che tra le parti esisteva un contratto per la realizzazione e ripristino di impianti elettrici per l'immobile sito in Fiano Romano e che tale lavoro era stato svolto”; a ciò, poi, andava aggiunto che la nel Parte_1 lamentare “la mancata esecuzione di opere”, non aveva espressamente individuato quali lavori non fossero stati concretamente effettuati.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di censura, la lamentava l'erroneità della Parte_1 decisione laddove il Tribunale, operando un'inversione dell'onere della prova, aveva ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del credito.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dal giudicante, era la parte opposta a dover provare di aver eseguito ulteriori lavorazioni commissionatele, e ciò soprattutto alla luce del fatto che l'opponente aveva fornito la prova scritta dell'avvenuto pagamento delle due precedenti fatture “e della loro piena corrispondenza ai lavori oggetto di capitolato”, sicché, a fronte della precisa contestazione “dell'inesistenza di richiesta nonché di esecuzione dei lavori di cui alla terza fattura”, sarebbe stato il sig. a CP_1 dover provare di aver ottenuto la commessa e di aver effettivamente seguito quanto richiestogli, circostanza, questa, mai ammessa dalla neanche in via Parte_1 indiretta.
Inoltre, con un secondo motivo di doglianza, l'appellante censurava l'impugnata sentenza a causa del “travisamento del fatto”, in quanto, anziché verificare, sulla scorta della documentazione prodotta dall'opponente, “la perfetta corrispondenza tra i lavori commissionati e quelli fatturati e pagati nelle precedenti due fatture e, quindi, escludere la computo dei lavori per lo meno commissionati quelli portati dalla terza fattura”, integralmente contestata, aveva ritenuto che la produzione operata dal sig. fosse in grado di dimostrare “l'esistenza del rapporto e, quindi, la fondatezza CP_1 della pretesa creditoria”. 5
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con condanna del sig. lla rifusione delle spese di lite. CP_1
Costituitosi in giudizio, l'appellato si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Nel corso del giudizio, all'udienza del 10/7/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 17/7/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 17/7/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309
c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Rieti n. 296/21, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 17/7/2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II grado iscritta al n. 5426 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 17-7-2025, vertente tra
(C.F. e P.IVA: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata a Rieti, Via dei Tigli n. 2
6, presso lo studio dell'Avv. Enrico Santilli, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- Appellante -
e
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Roma, Via Tacito n. 41, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Morganti, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-Appellato –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
(nel prosieguo, ) proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
115/15, con il quale il Tribunale di Rieti le aveva ingiunto il pagamento, in favore del sig.
della somma di Euro 5.592,48, oltre interessi moratori e spese del Controparte_1 monitorio, per il mancato saldo di una fattura concernente dei lavori di realizzazione e di ripristino di alcuni impianti elettrici in un immobile sito a Fiano Romano.
In particolare, la faceva presente che il sig. “a fronte di Parte_1 CP_1 quanto asseritamente realizzato”, aveva emesso tre fatture, lamentando il mancato pagamento della terza;
tale assunto, però, era “smentito dallo stesso contenuto del 3
capitolato di appalto” -che l'opponente dichiarava di produrre- dal quale emergeva “di tutta evidenza come il totale dei lavori previsti e realizzati [era] in linea con quanto indicato nelle prime due fatture emesse nell'anno 2013, integralmente pagate”, sicché
i lavori “asseritamente eseguiti (…) ed indicati nella fattura emessa il 19.02.2014, tra
l'altro mai rimessa dal ricorrente all'ingiunta, non [erano] stati eseguiti né autorizzati”.
Pertanto, la nell'evidenziare che la fattura in questione, “come altre Parte_1 emesse dallo stesso ricorrente nei confronti di altra persona giuridica (Brignola
Immobiliare s.r.l.) e poste a base di altro decreto ingiuntivo (n. 106/2015), anch'esso oggetto di opposizione, [erano] del tutto arbitrarie e non corrispondenti a prestazioni effettivamente eseguite dal ricorrente, né mai richieste dagli opponenti”, concludeva chiedendo, previo accertamento dell'inesistenza del credito reclamato dal ricorrente, la revoca del decreto opposto, con vittoria di spese processuali.
Costituitosi in giudizio, il sig. nel contestare le asserzioni della Controparte_1
sosteneva che la generica contestazione dell'opponente, che si era Parte_1 limitata ad eccepire l'inesistenza del rapporto sottostante e la mancata esecuzione dei lavori, non era idonea “a dimostrare l'inesistenza del credito vantato” in quanto, “come già dedotto in sede di richiesta del provvedimento monitorio, [era] ovvio che i lavori effettuati” erano stati commissionati dall'opponente, in quanto, diversamente, egli “non avrebbe avuto modo nemmeno di accedere ai locali dove [aveva] eseguito gli interventi di rifacimento dell'impianto elettrico”.
Pertanto, l'opposto concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese processuali.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale venivano anche assunte le prove testimoniali offerte, il Tribunale, con sentenza n. 296/21, rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente a rifondere le spese processuali in favore dell'opposto.
Il Tribunale, sostanzialmente, rilevava che, nonostante le contestazioni sollevate, la non era “riuscita a dimostrare” il mancato svolgimento, da parte del Parte_1 sig. dei lavori per i quali era stato emesso il decreto ingiuntivo, evidenziando Pt_2 4
che, al contrario, era stata la stessa opponente, “nel documentare la ricezione delle fatture e i bonifici effettuati”, a “dimostrare che tra le parti esisteva un contratto per la realizzazione e ripristino di impianti elettrici per l'immobile sito in Fiano Romano e che tale lavoro era stato svolto”; a ciò, poi, andava aggiunto che la nel Parte_1 lamentare “la mancata esecuzione di opere”, non aveva espressamente individuato quali lavori non fossero stati concretamente effettuati.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva appello Parte_1 avverso tale decisione, assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di censura, la lamentava l'erroneità della Parte_1 decisione laddove il Tribunale, operando un'inversione dell'onere della prova, aveva ritenuto raggiunta la prova dell'esistenza del credito.
Infatti, a differenza di quanto sostenuto dal giudicante, era la parte opposta a dover provare di aver eseguito ulteriori lavorazioni commissionatele, e ciò soprattutto alla luce del fatto che l'opponente aveva fornito la prova scritta dell'avvenuto pagamento delle due precedenti fatture “e della loro piena corrispondenza ai lavori oggetto di capitolato”, sicché, a fronte della precisa contestazione “dell'inesistenza di richiesta nonché di esecuzione dei lavori di cui alla terza fattura”, sarebbe stato il sig. a CP_1 dover provare di aver ottenuto la commessa e di aver effettivamente seguito quanto richiestogli, circostanza, questa, mai ammessa dalla neanche in via Parte_1 indiretta.
Inoltre, con un secondo motivo di doglianza, l'appellante censurava l'impugnata sentenza a causa del “travisamento del fatto”, in quanto, anziché verificare, sulla scorta della documentazione prodotta dall'opponente, “la perfetta corrispondenza tra i lavori commissionati e quelli fatturati e pagati nelle precedenti due fatture e, quindi, escludere la computo dei lavori per lo meno commissionati quelli portati dalla terza fattura”, integralmente contestata, aveva ritenuto che la produzione operata dal sig. fosse in grado di dimostrare “l'esistenza del rapporto e, quindi, la fondatezza CP_1 della pretesa creditoria”. 5
Pertanto, l'appellante concludeva chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado, con condanna del sig. lla rifusione delle spese di lite. CP_1
Costituitosi in giudizio, l'appellato si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c..
Nel corso del giudizio, all'udienza del 10/7/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 17/7/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 17/7/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309
c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
nei confronti di avverso la sentenza del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Rieti n. 296/21, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 17/7/2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò