Art. 13.
Gli agenti iscritti volontariamente al Fondo, con o senza versamento di contributi, i quali non abbiano conseguito il diritto a pensione alla data del 1 febbraio 1952, hanno facolta' di chiedere, entro sei mesi dal giorno di entrata in vigore della presente legge, di proseguire il versamento del contributo parificando dal 1 gennaio 1952 la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva a quelle degli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi alla data predetta la stessa qualifica ed anzianita' di grado che gli iscritti volontari avevano al momento della cessazione dell'iscrizione obbligatoria al fondo.
Gli agenti iscritti volontariamente al Fondo, con o senza versamento di contributi, i quali non abbiano conseguito il diritto a pensione alla data del 1 febbraio 1952, hanno facolta' di chiedere, entro sei mesi dal giorno di entrata in vigore della presente legge, di proseguire il versamento del contributo parificando dal 1 gennaio 1952 la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva a quelle degli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi alla data predetta la stessa qualifica ed anzianita' di grado che gli iscritti volontari avevano al momento della cessazione dell'iscrizione obbligatoria al fondo.