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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 8896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8896 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 50598/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XI Civile
pagina 1 di 9 in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa AR Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 50598/2021 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Amedeo n. 8, presso lo studio dell'Avv.
AR AR SE, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
E in persona del procuratore speciale Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio n. 26, presso lo studio degli
[...]
Avvocati Gianluca Mancini e Laura Ingrillì che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
pagina 2 di 9 - opposta
NONCHE'
Controparte_3
terza chiamata contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: in vista dell'udienza del 5 dicembre 2024, tenuta con modalità cartolare, l'opponente ha depositato note di trattazione scritta e ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento dell'obbligo di manleva da ogni pretesa creditoria da parte del chiamato in causa e la condanna del chiamato a rimborsare quanto l'opponente fosse Controparte_3
stata eventualmente tenuta a pagare alla opposta, ovvero, in alternativa, al pagamento in via diretta, di quanto accertato dovuto a favore dell'opposta. Con spese in favore del legale dichiaratosi antistatario. L'opposta si è riportata alle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 26.7.2021, la ha esposto che, in data Parte_2
17.6.2021, le era stato notificato il provvedimento monitorio n. 10459/2021
(R.G. 33135/2021) emesso in data 01.06.2021 dal Tribunale di Roma, con il quale era stata accolta la domanda proposta da In Controparte_1
particolate, detta società, premesso di aver emesso, tra il 19.02.2019 e il
9.09.2020, numerose fatture rimaste insolute, aveva richiesto la condanna della al pagamento in suo favore della somma di € Parte_2
12.010,96 oltre interessi moratori e spese legali. L'opponente ha quindi contestato la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, come comunicato alla controparte già prima dell'instaurazione del giudizio monitorio, a far data dal 16.7.2018, aveva sottoscritto un contratto di affitto di ramo di azienda con la società con atto a rogito del notaio Controparte_3 Per_1
, rep. n. 6706 e racc. n. 4939, con voltura della fornitura in favore
[...] della predetta società. L'opponente ha quindi osservato che la stessa
[...]
aveva emesso delle note di credito, a novembre e dicembre 2020, CP_1
con le quali le aveva comunicato lo storno totale degli importi precedentemente fatturati al netto dell'i.v.a. Ha quindi formulato le conclusioni come riportate in epigrafe. In vista dell'udienza di prima comparizione, differita ai sensi dell'art. 168 bis co. V c.p.c. al 2.2.2022, si è costituita in giudizio, in data 1.02.2022, la che ha Controparte_1
negato che fosse intervenuta alcuna voltura nel contratto di somministrazione così che la fornitura era proseguita a nome della Pt_2
[...
, intestataria dell'utenza. Non si è opposta alla chiamata in causa del terzo, riservando di estendere, nei suoi confronti, la richiesta di pagamento.
Ha, infine, precisato di aver emesso unicamente una nota di credito di €
pagina 4 di 9 77,52, atteso che le altre note depositate dall'opponente si riferivano a variazioni IVA ex DPR n. 633/72, Ha, pertanto, chiesto la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna della ovvero della chiamata in Parte_1 Controparte_3 causa, al pagamento della somma di € 12.010,96, oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002;
ritualmente chiamata in giudizio, non si è costituita. Controparte_4
2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
[...]
Parte_2
Dal contratto di affitto di ramo di azienda del 13.7.2018, depositato in atti, si evince, infatti, che, a partire dal 16.7.2018, l'azienda corrente in Napoli, via Caracciolo n. 13-13A, era stata data in affitto dall'odierna opponente alla che, pertanto, si era fatta carico di tutte le obbligazioni Controparte_3 di qualsiasi specie e natura relative alla gestione dell'azienda e, in particolare, come statuito dall'art. 9 del menzionato contratto: “per quanto concerne le utenze di luce e acqua, l'affittuario provvederà di intesa con il concedente a ottenere la voltura del relativo contratto a proprio nome;
in ogni caso faranno carico all'affittuario i relativi consumi anche in pendenza di voltura” (vd. contratto allegato all'atto di citazione- pag.2); Dal
16.7.2018).
D'altro canto, a norma dell'art. 2558 c.c. “se non è pattuito diversamente
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. (…) Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto”.
pagina 5 di 9 Ne consegue che la è subentrata ex lege nel contratto di Controparte_3
fornitura ed è, quindi, tenuta al pagamento dei relativi oneri.
Risulta, peraltro, che la fornitrice del servizio, era Controparte_1
stata informata del subentro nella fornitura, come si evince dalle lettere di contestazione delle bollette n. 3013252532 del 22.2.2019 e n. 3013711067 del 7.3.2019, inoltrate a mezzo pec dalla in data 8.3.2019 e Parte_2
15.3.2019 e dalla successiva comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., del
4.6.2019, da parte della che aveva chiesto ad che il Controparte_3 CP_1
contratto di fornitura del gas le fosse intestato, quale reale utilizzatrice del bene (vd. all.ti all'atto introduttivo).
Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto pagina 6 di 9 3. Va, quindi, esaminata la domanda, da ritenersi estesa nei confronti della per effetto della relativa chiamata in causa ad opera Controparte_3 dell'opponente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si verifica l'automatica estensione della domanda avanzata dall'attore, alla cui posizione è assimilabile quella dell'opposto, nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, la cui posizione è assimilabile a quella dell'opponente, pur in mancanza di un'istanza da parte dell'attore, peraltro, formulata nel caso di specie, laddove il convenuto neghi la propria legittimazione passiva, indicando nel terzo il soggetto tenuto a rispondere della pretesa azionata. In particolare, nel caso in cui il soggetto convenuto in giudizio neghi la propria legittimazione passiva e chiami in causa un terzo, quale soggetto tenuto in ragione del titolo azionato dallo stesso attore, al di là della formula adottata, l'atto di chiamata va inteso come chiamata del terzo responsabile, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità per la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, in ciò valutato che la chiamata in garanzia non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva (cfr. Cass. n. 24294 del
29.11.2016 in cui è stato evidenziato che “avendo dette parti negato la propria legittimazione passiva, intesa come titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria, è di chiara evidenza come fosse incompatibile con detta impostazione difensiva ritenere operata la chiamata in garanzia e non già la chiamata del terzo responsabile, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione allo scopo in concreto perseguito, ovvero attribuire ai terzi la responsabilità piena dei fatti dedotti dall'attore. Ed infatti, come affermato tra le altre nelle pronunce 20610/2011, 254/2006, 2471/2000, la contestazione della
pagina 7 di 9 legittimazione passiva da parte del convenuto che abbia chiamato in causa un terzo obbligato in sua vece è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia, la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva”).
4. Tale domanda va invero respinta considerato che l'opposta non ha dato prova del credito azionato. si è infatti limitata a depositare le fatture da essa emesse, Controparte_1
senza possibilità che possa, tuttavia, operare alcuna presunzione in ordine alla veridicità dei dati di consumo ivi riportati, considerato che tutte le fatture versate in atti si riferiscono unicamente a dati di consumo “stimati”, non risultando dati di consumo effettivo rilevati dal contatore.
5. L'opposta va condannata a rifondere alla società opponente le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione dei valori minimi di cui al DM
55/2014 attesa la semplicità delle difese svolte, il mancato deposito delle memorie ex art 183, sesto comma, c.p.c. e l'assenza di attività istruttoria.
Nulla per le spese nel rapporto con la terza chiamata contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 10459 emesso da questo tribunale in data 1.06.2021;
• rigetta la domanda nei confronti della terza chiamata;
• condanna parte opposta a rifondere alla le spese di lite Parte_2 che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e cassa come per legge;
• nulla nel rapporto con la terza chiamata.
pagina 8 di 9 Roma, 6 giugno 2025
Il Giudice
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XI Civile
pagina 1 di 9 in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa AR Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 50598/2021 e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli, piazza Amedeo n. 8, presso lo studio dell'Avv.
AR AR SE, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
E in persona del procuratore speciale Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, via Ovidio n. 26, presso lo studio degli
[...]
Avvocati Gianluca Mancini e Laura Ingrillì che la rappresentano e difendono giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
pagina 2 di 9 - opposta
NONCHE'
Controparte_3
terza chiamata contumace
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: in vista dell'udienza del 5 dicembre 2024, tenuta con modalità cartolare, l'opponente ha depositato note di trattazione scritta e ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, l'accertamento dell'obbligo di manleva da ogni pretesa creditoria da parte del chiamato in causa e la condanna del chiamato a rimborsare quanto l'opponente fosse Controparte_3
stata eventualmente tenuta a pagare alla opposta, ovvero, in alternativa, al pagamento in via diretta, di quanto accertato dovuto a favore dell'opposta. Con spese in favore del legale dichiaratosi antistatario. L'opposta si è riportata alle conclusioni formulate nella propria comparsa di costituzione e risposta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 3 di 9 1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo pec in data 26.7.2021, la ha esposto che, in data Parte_2
17.6.2021, le era stato notificato il provvedimento monitorio n. 10459/2021
(R.G. 33135/2021) emesso in data 01.06.2021 dal Tribunale di Roma, con il quale era stata accolta la domanda proposta da In Controparte_1
particolate, detta società, premesso di aver emesso, tra il 19.02.2019 e il
9.09.2020, numerose fatture rimaste insolute, aveva richiesto la condanna della al pagamento in suo favore della somma di € Parte_2
12.010,96 oltre interessi moratori e spese legali. L'opponente ha quindi contestato la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, come comunicato alla controparte già prima dell'instaurazione del giudizio monitorio, a far data dal 16.7.2018, aveva sottoscritto un contratto di affitto di ramo di azienda con la società con atto a rogito del notaio Controparte_3 Per_1
, rep. n. 6706 e racc. n. 4939, con voltura della fornitura in favore
[...] della predetta società. L'opponente ha quindi osservato che la stessa
[...]
aveva emesso delle note di credito, a novembre e dicembre 2020, CP_1
con le quali le aveva comunicato lo storno totale degli importi precedentemente fatturati al netto dell'i.v.a. Ha quindi formulato le conclusioni come riportate in epigrafe. In vista dell'udienza di prima comparizione, differita ai sensi dell'art. 168 bis co. V c.p.c. al 2.2.2022, si è costituita in giudizio, in data 1.02.2022, la che ha Controparte_1
negato che fosse intervenuta alcuna voltura nel contratto di somministrazione così che la fornitura era proseguita a nome della Pt_2
[...
, intestataria dell'utenza. Non si è opposta alla chiamata in causa del terzo, riservando di estendere, nei suoi confronti, la richiesta di pagamento.
Ha, infine, precisato di aver emesso unicamente una nota di credito di €
pagina 4 di 9 77,52, atteso che le altre note depositate dall'opponente si riferivano a variazioni IVA ex DPR n. 633/72, Ha, pertanto, chiesto la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, la condanna della ovvero della chiamata in Parte_1 Controparte_3 causa, al pagamento della somma di € 12.010,96, oltre interessi al tasso di cui al D. Lgs. 231/2002;
ritualmente chiamata in giudizio, non si è costituita. Controparte_4
2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
[...]
Parte_2
Dal contratto di affitto di ramo di azienda del 13.7.2018, depositato in atti, si evince, infatti, che, a partire dal 16.7.2018, l'azienda corrente in Napoli, via Caracciolo n. 13-13A, era stata data in affitto dall'odierna opponente alla che, pertanto, si era fatta carico di tutte le obbligazioni Controparte_3 di qualsiasi specie e natura relative alla gestione dell'azienda e, in particolare, come statuito dall'art. 9 del menzionato contratto: “per quanto concerne le utenze di luce e acqua, l'affittuario provvederà di intesa con il concedente a ottenere la voltura del relativo contratto a proprio nome;
in ogni caso faranno carico all'affittuario i relativi consumi anche in pendenza di voltura” (vd. contratto allegato all'atto di citazione- pag.2); Dal
16.7.2018).
D'altro canto, a norma dell'art. 2558 c.c. “se non è pattuito diversamente
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. (…) Le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell'usufruttuario e dell'affittuario per la durata dell'usufrutto e dell'affitto”.
pagina 5 di 9 Ne consegue che la è subentrata ex lege nel contratto di Controparte_3
fornitura ed è, quindi, tenuta al pagamento dei relativi oneri.
Risulta, peraltro, che la fornitrice del servizio, era Controparte_1
stata informata del subentro nella fornitura, come si evince dalle lettere di contestazione delle bollette n. 3013252532 del 22.2.2019 e n. 3013711067 del 7.3.2019, inoltrate a mezzo pec dalla in data 8.3.2019 e Parte_2
15.3.2019 e dalla successiva comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., del
4.6.2019, da parte della che aveva chiesto ad che il Controparte_3 CP_1
contratto di fornitura del gas le fosse intestato, quale reale utilizzatrice del bene (vd. all.ti all'atto introduttivo).
Ne consegue che, in accoglimento dell'opposizione, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto pagina 6 di 9 3. Va, quindi, esaminata la domanda, da ritenersi estesa nei confronti della per effetto della relativa chiamata in causa ad opera Controparte_3 dell'opponente. Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si verifica l'automatica estensione della domanda avanzata dall'attore, alla cui posizione è assimilabile quella dell'opposto, nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, la cui posizione è assimilabile a quella dell'opponente, pur in mancanza di un'istanza da parte dell'attore, peraltro, formulata nel caso di specie, laddove il convenuto neghi la propria legittimazione passiva, indicando nel terzo il soggetto tenuto a rispondere della pretesa azionata. In particolare, nel caso in cui il soggetto convenuto in giudizio neghi la propria legittimazione passiva e chiami in causa un terzo, quale soggetto tenuto in ragione del titolo azionato dallo stesso attore, al di là della formula adottata, l'atto di chiamata va inteso come chiamata del terzo responsabile, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità per la pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, in ciò valutato che la chiamata in garanzia non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva (cfr. Cass. n. 24294 del
29.11.2016 in cui è stato evidenziato che “avendo dette parti negato la propria legittimazione passiva, intesa come titolarità passiva dell'obbligazione risarcitoria, è di chiara evidenza come fosse incompatibile con detta impostazione difensiva ritenere operata la chiamata in garanzia e non già la chiamata del terzo responsabile, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione allo scopo in concreto perseguito, ovvero attribuire ai terzi la responsabilità piena dei fatti dedotti dall'attore. Ed infatti, come affermato tra le altre nelle pronunce 20610/2011, 254/2006, 2471/2000, la contestazione della
pagina 7 di 9 legittimazione passiva da parte del convenuto che abbia chiamato in causa un terzo obbligato in sua vece è logicamente e giuridicamente incompatibile con la qualificazione dell'evocazione del terzo come chiamata in garanzia, la quale, di per sé, non può non presupporre la non contestazione della legittimazione passiva”).
4. Tale domanda va invero respinta considerato che l'opposta non ha dato prova del credito azionato. si è infatti limitata a depositare le fatture da essa emesse, Controparte_1
senza possibilità che possa, tuttavia, operare alcuna presunzione in ordine alla veridicità dei dati di consumo ivi riportati, considerato che tutte le fatture versate in atti si riferiscono unicamente a dati di consumo “stimati”, non risultando dati di consumo effettivo rilevati dal contatore.
5. L'opposta va condannata a rifondere alla società opponente le spese di lite, liquidate come in dispositivo in ragione dei valori minimi di cui al DM
55/2014 attesa la semplicità delle difese svolte, il mancato deposito delle memorie ex art 183, sesto comma, c.p.c. e l'assenza di attività istruttoria.
Nulla per le spese nel rapporto con la terza chiamata contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 10459 emesso da questo tribunale in data 1.06.2021;
• rigetta la domanda nei confronti della terza chiamata;
• condanna parte opposta a rifondere alla le spese di lite Parte_2 che liquida in € 2.540,00 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e cassa come per legge;
• nulla nel rapporto con la terza chiamata.
pagina 8 di 9 Roma, 6 giugno 2025
Il Giudice
pagina 9 di 9