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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3573 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21361/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 21361/2024 avente per oggetto: scioglimento unione civile promossa da:
, 14/11/1964 TORINO (TO) con il patrocinio dell'avv. MORIZIO Parte_1 ALBERTO presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti.
RICORRENTE
contro
, 24/12/1990 REPUBBLICA DOMINICANA Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano unione Parte_1 Controparte_1 civile in TORINO in data 1.03.2018.
L'atto di unione civile veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 15 parte I del Registro delle Unioni Civili, anno 2018).
Con ricorso depositato il 29/11/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento dell'Unione Civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 1 co. 23 e 24 della L. n. 76/2016. All'udienza del 13.05.2025 parte resistente, pur regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace;
parte ricorrente compariva personalmente ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sullo scioglimento dell'unione civile
La domanda di scioglimento dell'Unione Civile è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 1, commi 23 e 24 della legge n. 76/2016.
È provata l'esistenza di una dichiarazione resa avanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torino in data 1.08.2024 con cui la parte ricorrente manifestava la volontà di scioglimento dell'unione civile.
La domanda è stata proposta nel rispetto del termine di legge di cui all'art. 1 co. 24 L. 76/2016.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 1 commi 23 e 24 della L. 76/2016
PRONUNCIA lo scioglimento dell'Unione Civile contratta dai signori Parte_1
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato
[...] Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 21361/2024 avente per oggetto: scioglimento unione civile promossa da:
, 14/11/1964 TORINO (TO) con il patrocinio dell'avv. MORIZIO Parte_1 ALBERTO presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura speciale in atti.
RICORRENTE
contro
, 24/12/1990 REPUBBLICA DOMINICANA Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano unione Parte_1 Controparte_1 civile in TORINO in data 1.03.2018.
L'atto di unione civile veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 15 parte I del Registro delle Unioni Civili, anno 2018).
Con ricorso depositato il 29/11/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento dell'Unione Civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 1 co. 23 e 24 della L. n. 76/2016. All'udienza del 13.05.2025 parte resistente, pur regolarmente citata, non si costituiva e veniva dichiarata contumace;
parte ricorrente compariva personalmente ed all'esito, non ravvisandosi l'opportunità di assumere provvedimenti provvisori e non risultando necessario svolgere alcuna attività istruttoria, venivano precisate le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sullo scioglimento dell'unione civile
La domanda di scioglimento dell'Unione Civile è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 1, commi 23 e 24 della legge n. 76/2016.
È provata l'esistenza di una dichiarazione resa avanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di Torino in data 1.08.2024 con cui la parte ricorrente manifestava la volontà di scioglimento dell'unione civile.
La domanda è stata proposta nel rispetto del termine di legge di cui all'art. 1 co. 24 L. 76/2016.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 1 commi 23 e 24 della L. 76/2016
PRONUNCIA lo scioglimento dell'Unione Civile contratta dai signori Parte_1
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato
[...] Controparte_1 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo