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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 12928/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12928/2025 promossa da:
, nata il [...] ad [...] e residente in [...], cap Parte_1 40128,
e
nato il [...] a [...] e residente in [...] Militelli n.2, cap 40128, entrambi difesi e rappresentati in virtù di delega allegata telematicamente al presente atto dall'Avv. Patrizia Casella (del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Bologna alla via di corticella 180/44e
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 10/12/2025; il P.M è intervenuto Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 17/09/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 10/05/2022 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con decreto di omologazione del 17/06/2022 ; pagina 1 di 3
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata il [...] ad Parte_1
SS (CH) e nato il [...] a [...], celebrato a Bologna (BO) il 30/06/2001 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna (BO)- al n. 303 parte II Serie A
Ufficio 01 anno 2001;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che i coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze, la Sig.ra Sig.ra Parte_1 rimarrà ad abitare nella casa coniugale, sita in Bologna alla via di corticella, mentre il Sig. Parte_2 continuerà ad abitare nell'abitazione sita in Bologna alla via Giuseppe Maria Militelli;
2) dispone che entrambi i genitori pur essendo il figlio maggiorenne ma economicamente ancora non autosufficiente poiché è studente presso la facoltà di “Medicine and surgery” all'Università di Bologna, continueranno a corrispondere direttamente allo stesso le spese ordinarie per il mantenimento, mentre contribuiranno al 50% ciascuno a corrispondere le spese straordinarie in osservanza a quanto previsto nel
Protocollo del Tribunale di Bologna già richiamato nella separazione nonché successive modifiche ed integrazioni;
3) prende atto che l'Autovettura Citroen targata DP530TT intestata ad entrambi rimarrà nelle rispettiva disponibilità ed in uso di ciascuno di essi;
4) prende atto che i sigg.ri e dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e, conseguentemente di rinunciare alla previsione di un assegno di mantenimento l'uno a favore dell'altro;
7) compensa integralmente le spese legali del presente procedimento tra le parti;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 12928/2025 promossa da:
, nata il [...] ad [...] e residente in [...], cap Parte_1 40128,
e
nato il [...] a [...] e residente in [...] Militelli n.2, cap 40128, entrambi difesi e rappresentati in virtù di delega allegata telematicamente al presente atto dall'Avv. Patrizia Casella (del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Bologna alla via di corticella 180/44e
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione all'udienza del 10/12/2025; il P.M è intervenuto Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 17/09/2025, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 10/05/2022 davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con decreto di omologazione del 17/06/2022 ; pagina 1 di 3
considerato che
le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nata il [...] ad Parte_1
SS (CH) e nato il [...] a [...], celebrato a Bologna (BO) il 30/06/2001 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna (BO)- al n. 303 parte II Serie A
Ufficio 01 anno 2001;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) prende atto che i coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze, la Sig.ra Sig.ra Parte_1 rimarrà ad abitare nella casa coniugale, sita in Bologna alla via di corticella, mentre il Sig. Parte_2 continuerà ad abitare nell'abitazione sita in Bologna alla via Giuseppe Maria Militelli;
2) dispone che entrambi i genitori pur essendo il figlio maggiorenne ma economicamente ancora non autosufficiente poiché è studente presso la facoltà di “Medicine and surgery” all'Università di Bologna, continueranno a corrispondere direttamente allo stesso le spese ordinarie per il mantenimento, mentre contribuiranno al 50% ciascuno a corrispondere le spese straordinarie in osservanza a quanto previsto nel
Protocollo del Tribunale di Bologna già richiamato nella separazione nonché successive modifiche ed integrazioni;
3) prende atto che l'Autovettura Citroen targata DP530TT intestata ad entrambi rimarrà nelle rispettiva disponibilità ed in uso di ciascuno di essi;
4) prende atto che i sigg.ri e dichiarano di essere entrambi economicamente Parte_1 Parte_2 autosufficienti e, conseguentemente di rinunciare alla previsione di un assegno di mantenimento l'uno a favore dell'altro;
7) compensa integralmente le spese legali del presente procedimento tra le parti;
6) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Bologna (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
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