Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1345
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Mancata notifica di previa intimazione di pagamento

    Il Collegio ha ritenuto infondata tale eccezione sia perché l'avviso di iscrizione ipotecaria ha di per sé la funzione di intimare il pagamento, sia perché risulta essere stata notificata l'Intimazione di pagamento n. TD7IPP00211/2024, la quale non risulta impugnata e dunque è divenuta definitiva.

  • Inammissibile
    Illegittimità nel merito del sotteso avviso di accertamento

    Il Collegio ha dichiarato inammissibili tali motivi in quanto la presente sede riguarda esclusivamente la legittimità della fase di riscossione, mentre il contenzioso sull'avviso di accertamento è pendente in grado di appello.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1345
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 1345
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo