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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 1345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1345 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1345/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
RE PP, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4775/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - C.so Umberto I 89125 Reggio Di Calabria RC elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi,92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000782000 GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 15.7.2025, Ricorrente_1, in proprio ed in qualità di rappresentante legale della ditta individuale “ Ricorrente_2”, proponeva ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a somme dovute in seguito all'avviso di accertamento n. TD7010100054/2021, per un valore dichiarato di causa di
€. 152.030,77.
Il ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento, sostenendo che esso avrebbe dovuto essere preceduto da intimazione di pagamento. Deduceva poi che l'avviso di accertamento n. TD7010100054/2021 era stato impugnato e che il relativo procedimento era tuttora pendente in grado di appello. Sosteneva altresì la illegittimità, nel merito, del suddetto provvedimento.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che sosteneva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Allegava documentazione relativa alla regolare notifica degli atti prodromici. Eccepiva la inammissibilità dei motivi di ricorso riguardanti il merito dell'imposizione. Allegava la relativa documentazione.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, quanto segue:” Nell'atto impugnato, è confluita la partita erariale affidata ad ADER, ai sensi dell'art. 68 del D.LGS 546/1992, in seguito alla sentenza della CdGT di I grado (n. 5457/05/2023 – RGR
1697/2021) che ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n.
TD70101000054/2021. In esito alla sentenza, l'Ufficio ha ritualmente notificato al contribuente l'Intimazione di pagamento n. TD7IPP00211/2024 – circostanza peraltro non contestata in ricorso atteso che l'eccepita mancata notifica dell'intimazione risulta essere eccepita nei confronti di ADER. E sul punto, la scrivente aderisce alle difese e produzioni documentali che l'Agente avrà cura di depositare in giudizio. Con riguardo all'attività della scrivente, attesa la regolare notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 68 del D.LGS
546/92, le relative somme sono stata affidate ad ADER, pertanto, contrariamente a quanto fumosamente argomentato in ricorso, quest'Ufficio ha puntualmente posto in essere i dovuti adempimenti ai fini della riscossione in pendenza di giudizio. Con riguardo a quanto lamentato relativamente al sotteso avviso di accertamento, è pacifico che le contestazioni non possono trovare ingresso in questa sede atteso che per stessa ammissione del contribuente, il contenzioso instaurato sull'avviso di accertamento è, ad oggi, pendente presso la CdGT di II grado.” Allegava la relativa documentazione.
All'udienza del 24.11.2025, la Corte rigettava 'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di fase, fissando per la trattazione del merito l'odierna udienza.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Risulta infondata l'eccezione riguardante la dedotta mancata notificazione di previa intimazione di pagamento, sia perché essa non è dovuta, avendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria proprio la funzione di intimare il pagamento delle somme pretese, sia perché in data 7.6.2024 fu notificata al ricorrente l'Intimazione di pagamento n. TD7IPP00211/2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate di Reggio
Calabria, intimazione espressamente citata nel provvedimento impugnato, e che faceva riferimento alla riscossione , ai sensi dell'art. 68 Dlgs N. 546/1992, alla sentenza di rigetto emessa da questa Corte relativa all'avviso di accertamento n. TD70101000054/2021 oggetto del giudizio, come risulta inequivocabilmente dalla documentazione prodotta dalla suddetta Agenzia.
La suddetta intimazione di pagamento non risulta essere stata impugnata ed è pertanto divenuta definitiva.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento (salva l'eventuale riforma della sentenza impugnata da parte della Corte di secondo grado).
I motivi riguardanti il merito dell'imposizione tributaria sono inammissibili in questa sede, che riguarda solo la legittima fase della riscossione delle somme dovute a seguito della suddetta sentenza di rigetto.
Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 in proprio ed in qualità di rappresentante legale della ditta individuale “ Ricorrente_2” avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria e di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 1.200,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna di esse.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
BARBARO CARMELO, Presidente
RE PP, Relatore
PETRONE FRANCESCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4775/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria - C.so Umberto I 89125 Reggio Di Calabria RC elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi,92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000782000 GIOCHI-LOTTERIE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 501/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 15.7.2025, Ricorrente_1, in proprio ed in qualità di rappresentante legale della ditta individuale “ Ricorrente_2”, proponeva ricorso avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, limitatamente a somme dovute in seguito all'avviso di accertamento n. TD7010100054/2021, per un valore dichiarato di causa di
€. 152.030,77.
Il ricorrente deduceva la illegittimità del provvedimento, sostenendo che esso avrebbe dovuto essere preceduto da intimazione di pagamento. Deduceva poi che l'avviso di accertamento n. TD7010100054/2021 era stato impugnato e che il relativo procedimento era tuttora pendente in grado di appello. Sosteneva altresì la illegittimità, nel merito, del suddetto provvedimento.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione che sosteneva l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
Allegava documentazione relativa alla regolare notifica degli atti prodromici. Eccepiva la inammissibilità dei motivi di ricorso riguardanti il merito dell'imposizione. Allegava la relativa documentazione.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, quanto segue:” Nell'atto impugnato, è confluita la partita erariale affidata ad ADER, ai sensi dell'art. 68 del D.LGS 546/1992, in seguito alla sentenza della CdGT di I grado (n. 5457/05/2023 – RGR
1697/2021) che ha rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l'avviso di accertamento n.
TD70101000054/2021. In esito alla sentenza, l'Ufficio ha ritualmente notificato al contribuente l'Intimazione di pagamento n. TD7IPP00211/2024 – circostanza peraltro non contestata in ricorso atteso che l'eccepita mancata notifica dell'intimazione risulta essere eccepita nei confronti di ADER. E sul punto, la scrivente aderisce alle difese e produzioni documentali che l'Agente avrà cura di depositare in giudizio. Con riguardo all'attività della scrivente, attesa la regolare notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 68 del D.LGS
546/92, le relative somme sono stata affidate ad ADER, pertanto, contrariamente a quanto fumosamente argomentato in ricorso, quest'Ufficio ha puntualmente posto in essere i dovuti adempimenti ai fini della riscossione in pendenza di giudizio. Con riguardo a quanto lamentato relativamente al sotteso avviso di accertamento, è pacifico che le contestazioni non possono trovare ingresso in questa sede atteso che per stessa ammissione del contribuente, il contenzioso instaurato sull'avviso di accertamento è, ad oggi, pendente presso la CdGT di II grado.” Allegava la relativa documentazione.
All'udienza del 24.11.2025, la Corte rigettava 'istanza di sospensiva del provvedimento impugnato e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di fase, fissando per la trattazione del merito l'odierna udienza.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio che il ricorso risulta infondato e deve essere rigettato.
Risulta infondata l'eccezione riguardante la dedotta mancata notificazione di previa intimazione di pagamento, sia perché essa non è dovuta, avendo la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria proprio la funzione di intimare il pagamento delle somme pretese, sia perché in data 7.6.2024 fu notificata al ricorrente l'Intimazione di pagamento n. TD7IPP00211/2024 da parte dell'Agenzia delle Entrate di Reggio
Calabria, intimazione espressamente citata nel provvedimento impugnato, e che faceva riferimento alla riscossione , ai sensi dell'art. 68 Dlgs N. 546/1992, alla sentenza di rigetto emessa da questa Corte relativa all'avviso di accertamento n. TD70101000054/2021 oggetto del giudizio, come risulta inequivocabilmente dalla documentazione prodotta dalla suddetta Agenzia.
La suddetta intimazione di pagamento non risulta essere stata impugnata ed è pertanto divenuta definitiva.
Ciò ha prodotto l'effetto della irretrattabilità dei crediti tributari reclamati con il suddetto provvedimento (salva l'eventuale riforma della sentenza impugnata da parte della Corte di secondo grado).
I motivi riguardanti il merito dell'imposizione tributaria sono inammissibili in questa sede, che riguarda solo la legittima fase della riscossione delle somme dovute a seguito della suddetta sentenza di rigetto.
Il ricorso pertanto è da ritenersi infondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 in proprio ed in qualità di rappresentante legale della ditta individuale “ Ricorrente_2” avverso il preavviso di iscrizione ipotecaria descritto in epigrafe emesso da Agenzia Entrate Riscossione, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere in favore dell'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria e di Agenzia Entrate Riscossione le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 1.200,00, oltre oneri di legge, se dovuti, per ciascuna di esse.