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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1724 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA ES Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12327/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. TONINELLI CATIA Parte_1 C.F._1
e
( ) con l'avv. TONINELLI CATIA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10.02.2001 in RZ (BS), trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di RZ al n. 1 Parte 2, Serie A, Anno 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione della relativa sentenza;
2) Modificare le condizioni del verbale di separazione e relativo Decreto di Omologa della separazione personale dei coniugi, relative al versamento alla sig.ra del contributo al mantenimento Parte_1 per la figlia , nella somma mensile di €. 300,00, accertare e dichiarare il Persona_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e, per l'effetto, dichiarare Persona_1 la cessazione dell'obbligo in capo al sig. dal deposito del presente ricorso da ogni contributo CP_1
1 al mantenimento disposto a favore della medesima;
3) in ragione dell'accordo raggiunto i coniugi dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo fatta eccezione solo per i precedenti contributi agli alimenti della figlia non versati dal padre e per cui la madre si riserva se agire per l'eventuale recupero;
4) i coniugi sin d'ora acconsentono alla reciproca autorizzazione al rinnovo del passaporto e al loro espatrio ed all'espatrio della figlia e per l'effetto si impegnano a rilasciare le necessarie autorizzazioni avanti le autorità competenti;
5) spese interamente compensate tra le parti;
6) i coniugi dichiarano, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/02/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ORZINUOVI (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2001), risultano separate dal 21/3/2006 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
NZ TE EA ES
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa NZ TE Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. EA ES Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 12327/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. TONINELLI CATIA Parte_1 C.F._1
e
( ) con l'avv. TONINELLI CATIA Controparte_1 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10.02.2001 in RZ (BS), trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di RZ al n. 1 Parte 2, Serie A, Anno 2001, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente l'annotazione della relativa sentenza;
2) Modificare le condizioni del verbale di separazione e relativo Decreto di Omologa della separazione personale dei coniugi, relative al versamento alla sig.ra del contributo al mantenimento Parte_1 per la figlia , nella somma mensile di €. 300,00, accertare e dichiarare il Persona_1 raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia e, per l'effetto, dichiarare Persona_1 la cessazione dell'obbligo in capo al sig. dal deposito del presente ricorso da ogni contributo CP_1
1 al mantenimento disposto a favore della medesima;
3) in ragione dell'accordo raggiunto i coniugi dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere a qualsivoglia titolo fatta eccezione solo per i precedenti contributi agli alimenti della figlia non versati dal padre e per cui la madre si riserva se agire per l'eventuale recupero;
4) i coniugi sin d'ora acconsentono alla reciproca autorizzazione al rinnovo del passaporto e al loro espatrio ed all'espatrio della figlia e per l'effetto si impegnano a rilasciare le necessarie autorizzazioni avanti le autorità competenti;
5) spese interamente compensate tra le parti;
6) i coniugi dichiarano, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/02/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di ORZINUOVI (BS) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2001), risultano separate dal 21/3/2006 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
NZ TE EA ES
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