Articolo 41 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146
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19 marzo 1994
Art. 41. (Amianto: criteri di delega). 1. All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE , concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvedera' in conformita' alla legge 27 marzo 1992, n. 257 , e nel rispetto delle disposizioni piu' restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente. Note all'art. 41:
- La dir. 87/217/CEE e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 85 del 28 marzo 1987.
- La legge 27 marzo 1992, n. 257 , reca norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto.
Entrata in vigore il 19 marzo 1994