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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7681/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
per il minore , con gli avv.ti Francesco Parte_1 Persona_1
Sallustio e De Nicolo Annamaria;
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.7.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
, quale genitore esercente potestà sul minore ,
[...] Persona_1
chiedeva condannarsi l a corrispondere l'indennità di CP_1
accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 e riconoscere i benefici ex art. 3 co.
3 l. 104/1992.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che il minore è affetto da minorazioni le quali non gli impediscono di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, né di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di un'assistenza continua, come richiesto dall'art. 1 l. 21.11.1988 n. 508 e dall'art. 1 l.
11.2.1980 n. 18 ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, e che difetta altresì lo stato di cui all'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrente “qualora la compromissione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al
2 pagamento delle spese di causa, mentre devono rimanere poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 7681/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
per il minore , con gli avv.ti Francesco Parte_1 Persona_1
Sallustio e De Nicolo Annamaria;
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: indennità di accompagnamento e art. 3 co. 3 l.
104/1992.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 30.7.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
, quale genitore esercente potestà sul minore ,
[...] Persona_1
chiedeva condannarsi l a corrispondere l'indennità di CP_1
accompagnamento ex art. 1 l. 18/1980 e riconoscere i benefici ex art. 3 co.
3 l. 104/1992.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai successivi chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono senz'altro condividersi in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che il minore è affetto da minorazioni le quali non gli impediscono di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, né di compiere gli atti quotidiani della vita senza necessità di un'assistenza continua, come richiesto dall'art. 1 l. 21.11.1988 n. 508 e dall'art. 1 l.
11.2.1980 n. 18 ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, e che difetta altresì lo stato di cui all'art. 3 co. 3 l.
5.2.1992 n. 104, ricorrente “qualora la compromissione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere
necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione”.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al
2 pagamento delle spese di causa, mentre devono rimanere poste in via definitiva a carico dell' quelle peritali come già liquidate. CP_1
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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