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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/02/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1908 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Adamo e dall'avv. Giuseppe Barraco e CF/p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo De Mela E
, C.F. Controparte_2 P.IVA_2
Terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: Altre ipotesi definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come apprendista installatore di infissi (5° liv. Del CCNL), giusta contratto di apprendistato professionalizzante, dal 9.9.2020 al 10.10.2022;
- che la persona del tutor era stata indicata nel sig. , rappresentante CP_1 legale della società, il quale, però, non ha mai svolto attività formativa;
- di essere stato addetto, per lungo tempo, anche a mansioni diverse, da svolgere perlopiù in favore del sig. personalmente (ad es. lavaggio CP_1 della sua imbarcazione e delle sue vetture, lavorio di giardinaggio presso la sua residenza etc.);
- di aver fruito di un congedo per malattia dal 15.5.2022 all'agosto 2022, a seguito di incidente stradale e che, durante il congedo, il avrebbe CP_1 esercitato su di lui “indebite pressioni per presentare le proprie dimissioni entro il 30/06/2022”;
1 - che, a seguito del rifiuto di rassegnare le proprie dimissioni, una volta rientrato a lavoro, avrebbe subito un atteggiamento vessatorio da parte del datore di lavoro, concretizzatosi nei seguenti episodi: 1) “Vitaggio LE…. ha ripetutamente assegnato al ricorrente lavori assai pesanti da eseguirsi senza l'aiuto dei colleghi (carico e scarico merce dal magazzino e/o dal camion e/o presso l'abitazione dei clienti … pesanti lavori di giardinaggio e diserbatura presso il giardino dell'abitazione privata del medesimo ”; CP_1
2) “continue critiche e rimproveri dinanzi ai colleghi da cui è stato sempre più emarginato nonché richiami immotivati anche in presenza di terze persone per il solo fatto di richiedere al l'assegnazione a mansioni CP_1 compatibili alle proprie condizioni fisiche e, soprattutto, al contratto di apprendistato”;
3) Il “15/09/2022 la ditta ha aperto un procedimento disciplinare CP_1 per contestare un ritardo di 17 minuti nel giorno del 13/09/2022, il mancato scaricamento di un camion (trattasi di una conferma di quanto sopra esposto) e l'uso del cellulare nelle ore lavorative”, concluso poi con ammonimento verbale;
4) In data 27.9.2022, posto che il aveva nuovamente fruito di un Pt_1 congedo per malattia, “il datore di lavoro ha aperto un secondo procedimento disciplinare per contestare, tra le altre cose, la falsa attestazione dello stato di malattia”, concluso poi con archiviazione, avendo il rassegnato le proprie dimissioni in data 10.10.2022; Pt_1
- Di aver prestato “circa 15 ore di lavoro in più settimanalmente, illegittimamente conteggiate in busta con la voce “Trasferta Italia”; Dolendosi delle condotte datoriali, e ascrivendo alla società la responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi del tirocinio formativo, ha chiesto:
1. la condanna della al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 derivanti dall'inquadramento inerente alla “attività realmente svolta all'interno dell'azienda” (domanda poi oggetto di rinuncia da parte del ricorrente in data 5.6.2024), nonché di quelle correlate allo svolgimento del lavoro straordinario dedotto;
2. la condanna della società al risarcimento del danno (quantificato in € 30.000) per aver privato il della possibilità di raggiungere l'obiettivo formativo, Pt_1 nonché al risarcimento del danno da mobbing (che quantifica in € 40.000).
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha negato i fatti dedotti dal CP_3 ricorrente e ha allegato la circostanza di aver erroneamente erogato una retribuzione maggiore di € 200 rispetto a quella dovuta, chiedendo in via riconvenzionale la ripetizione dell'indebito. Ha poi chiesto, sempre in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità da omesso preavviso.
L' si è costituto in giudizio aderendo alle domande attoree. CP_2
2 Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato, mentre va accolta la domanda riconvenzionale.
Preliminarmente va ricordato che, sul datore di lavoro, grava l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione concernente la formazione del dipendente assunto in tirocinio. Nel caso di specie, devono dirsi quindi irrilevanti i fatti dedotti in ricorso concernenti l'espletamento di attività diverse da quelle rientranti nelle mansioni indicate nel contratto. Infatti, in primo luogo, sussistono evidenti dubbi circa la riferibilità alla società di tali attività, che venivano prestate direttamente nei confronti del sig. e investivano la sfera personale dello stesso (lavaggio di CP_1 imbarcazioni e vetture, lavori edili presso la dimora estiva del predetto etc.). In ogni caso, non è il lavoratore a dover provare l'inadempimento del contratto di tirocinio, bensì il datore di lavoro a dimostrare il proprio esatto adempimento. Per tali motivi, non è stata ammessa la prova orale chiesta in ricorso e relativa all'espletamento, da parte del , di attività diverse rispetto a quelle oggetto di Pt_1 tirocinio. Sul punto, dall'istruttoria è emerso che una qualche attività di formazione veniva espletata da parte del nei confronti del ricorrente. In questo senso CP_1 depongono le dichiarazioni rese da tutti i testimoni. In particolare, il teste ha dichiarato quanto segue: il ricorrente “Stava sempre Tes_1 coi colleghi e col sig. anche per la formazione. Non ricordo se il ricorrente ha CP_1 seguito corsi di formazione. Il signor era il tutor del ricorrente. Io stessa, ho CP_1 appurato che veniva curata la formazione del in quanto sebbene vi è una Pt_1 cospicua parte di attività di montaggio di parte degli infissi che viene espletate fuori dall'azienda alcune lavorazioni sono state svolte all'interno della stessa ed io stessa ho visto che spiegavano al il da farsi”. Pt_1
Il teste teste ha riferito: “La sua formazione è durata un anno e mezzo, di tale Tes_2 incombenza si occupava il sig. ”. CP_1
Il teste ha reso la seguente deposizione: “Non so di preciso come funzioni la Tes_3 sua formazione ma so che il datore di lavoro è sempre con lui e gli spiega come fare le cose. Di solito era a speigargli le lavorazioni ma qualche volta anche Persona_1
i colleghi più vecchi”. La doglianza, quindi, non può trovare accoglimento.
Per quanto concerne la asserita condotta di mobbing, poi, le allegazioni articolate nell'atto introduttivo non appaiono sufficienti ad incarnare l'illecito invocato, né le stesse possono dirsi comprovate. In particolare: le riferite “pressioni” rivolte dal per ottenere le dimissioni CP_1 spontanee del non emergono dagli atti: il messaggio whatsapp contenente Pt_1 tali pressioni, a dire del ricorrente (all. 13), in realtà, contiene una mera richiesta, scevra di minacce, di raggiri, o di altri elementi idonei a incidere sull'autodeterminazione del lavoratore (il quale, infatti, alla richiesta “mi servono le
3 [tue] dimissioni oggi”, ha potuto giustamente rispondere nel modo seguente: “non ho intenzione di licenziarmi”). Sul punto non vengono avanzate ulteriori richieste istruttorie, quindi, le dedotte
“pressioni” non possono dirsi dimostrate. L'assegnazione del ricorrente a lavori pesanti (in disparte la circostanza che, agli atti, non risulta documentazione del medico competente circa una inidoneità, anche solo parziale, del alla movimentazione di carichi), non può essere intesa come Pt_1 condotta vessatoria: in primo luogo, tale assegnazione, da quanto riferito dallo stesso ricorrente, si protraeva da ben prima dell'incidente del Marino, quindi, si deve escludere che la scelta di assegnare allo stesso lavori pesanti fosse una ritorsione per la fruizione del congedo per malattia, ovvero, per il rifiuto di rassegnare le dimissioni. In secondo luogo, nessuno dei capitoli di prova orale articolati in ricorso è deputato specificamente a far emergere la veridicità dell'allegazione in esame, quindi, i fatti in questione devono dirsi come non provati. I “continui rimproveri” riferiti dal ricorrente non sono stati dimostrati (né è stata chiesta una prova orale al riguardo). Per quanto concerne i due procedimenti disciplinari, va detto che il secondo non è sfociato nell'irrogazione di alcuna sanzione, mentre il primo (concernente un ritardo di 17 minuti, l'omessa esecuzione del compito assegnato e l'uso del cellulare durante l'orario di lavoro) si è concluso con un mero rimprovero verbale, ossia, con una sanzione che di certo non denota un atteggiamento persecutorio. Peraltro, non essendo stata impugnata la detta sanzione disciplinare, si deve presumere che i fatti posti a fondamento della stessa si fossero verificati, quindi, atteso il carattere non afflittivo della conseguenza sanzionatoria, e ravvisato il pieno rispetto del principio di proporzionalità tra fatto sanzionato e misura sanzionatoria, si deve ritenere che l'episodio riferito non incarni una vessazione, bensì il legittimo esercizio del potere datoriale. A tutte le considerazioni che precedono, si aggiunga l'omessa allegazione (e prova) di un tangibile danno-conseguenza scaturito dalla riferita condotta di mobbing;
agli atti, infatti, manca documentazione medica dalla quale si possa desumere l'insorgenza di una patologia in capo al che fosse causalmente riconducibile ai fatti sopra Pt_1 analizzati. Esclusa la ricorrenza di un mobbing, per i motivi appena esplorati, anche la domanda risarcitoria per il mancato completamento del tirocinio va rigettata: il ricorrente ha deciso spontaneamente di dimettersi. Tale scelta non è derivata da una violenza, né da un dolo ascrivibile alla società datrice di lavoro ovvero al suo legale rappresentante. Il fatto che, fra la situazione descritta (anche a voler ritenere come dimostrati i fatti allegati dal ricorrente) e la cessazione del rapporto di lavoro, si collochi un negozio unilaterale del dipendente (sorretto da una volontà genuina e non alterata da cause di annullabilità) impedisce di ravvisare il nesso di causalità fra la condotta datoriale e l'estinzione del rapporto.
4 In sostanza, il reputava l'ambiente lavorativo sgradevole, quindi, ha deciso di Pt_1 interrompere il percorso di tirocinio (accettando le conseguenze della propria determinazione) pur di evitare di avere ulteriori contatti con il legale rappresentante della società.
In ultimo, per quanto attiene al lavoro straordinario, dal ricorso non emerge in modo chiaro quale fosse l'orario lavorativo pattuito, né quello effettivamente osservato. In altre parole, non si ravvisano nel ricorso allegazioni sufficienti a far comprendere l'entità del lavoro straordinario del quale si chiede la remunerazione, né la collocazione temporale dello stesso. Peraltro, le allegazioni del ricorso non possono essere integrate dalle risultanze delle buste paga (considerando le voci di “trasferta Italia” come artificiose, ossia, deputate a retribuire il lavoro straordinario conseguendo un risparmio contributivo), infatti, il ha confermato in sede di interrogatorio libero di essere effettivamente Pt_1 andato in trasferta in altro Comune, quindi, le trasferte menzionate nei cedolini erano effettive, non fittizie. A ciò si aggiunga che, nell'atto introduttivo, non viene articolato alcun capitolo di prova correlato al profilo in esame, quindi, anche a voler sorvolare sui profili che precede, si deve ritenere comunque che l'espletamento di lavoro straordinario non siano stato provato.
In ordine alla domanda riconvenzionale, premesso che è cessata la materia del contendere relativamente all'indebito di € 200 menzionato in memoria (il quale è stato integralmente restituito spontaneamente da parte del lavoratore), va pronunciato l'accoglimento della domanda tesa alla condanna del al Pt_1 pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Escluso che le dimissioni fossero scaturite da fatto illecito datoriale di gravità tale da precludere la continuazione del rapporto anche temporaneamente, per le ragioni anzidette, si deve necessariamente ritenere che il , nel rassegnare le Pt_1 dimissioni, avrebbe dovuto concedere il preavviso di legge. Attesa l'adeguatezza dell'importo chiesto in memoria, peraltro incontestato, va quindi pronunciata condanna del ricorrente al pagamento di € 300,44.
In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre va accolta la domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale tesa alla restituzione di € 200,00;
- In accoglimento della ulteriore domanda riconvenzionale, condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, di € 300,44;
5 - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.750,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Maria Adamo e dall'avv. Giuseppe Barraco e CF/p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo De Mela E
, C.F. Controparte_2 P.IVA_2
Terzo chiamato, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo.
OGGETTO: Altre ipotesi definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della società resistente, come apprendista installatore di infissi (5° liv. Del CCNL), giusta contratto di apprendistato professionalizzante, dal 9.9.2020 al 10.10.2022;
- che la persona del tutor era stata indicata nel sig. , rappresentante CP_1 legale della società, il quale, però, non ha mai svolto attività formativa;
- di essere stato addetto, per lungo tempo, anche a mansioni diverse, da svolgere perlopiù in favore del sig. personalmente (ad es. lavaggio CP_1 della sua imbarcazione e delle sue vetture, lavorio di giardinaggio presso la sua residenza etc.);
- di aver fruito di un congedo per malattia dal 15.5.2022 all'agosto 2022, a seguito di incidente stradale e che, durante il congedo, il avrebbe CP_1 esercitato su di lui “indebite pressioni per presentare le proprie dimissioni entro il 30/06/2022”;
1 - che, a seguito del rifiuto di rassegnare le proprie dimissioni, una volta rientrato a lavoro, avrebbe subito un atteggiamento vessatorio da parte del datore di lavoro, concretizzatosi nei seguenti episodi: 1) “Vitaggio LE…. ha ripetutamente assegnato al ricorrente lavori assai pesanti da eseguirsi senza l'aiuto dei colleghi (carico e scarico merce dal magazzino e/o dal camion e/o presso l'abitazione dei clienti … pesanti lavori di giardinaggio e diserbatura presso il giardino dell'abitazione privata del medesimo ”; CP_1
2) “continue critiche e rimproveri dinanzi ai colleghi da cui è stato sempre più emarginato nonché richiami immotivati anche in presenza di terze persone per il solo fatto di richiedere al l'assegnazione a mansioni CP_1 compatibili alle proprie condizioni fisiche e, soprattutto, al contratto di apprendistato”;
3) Il “15/09/2022 la ditta ha aperto un procedimento disciplinare CP_1 per contestare un ritardo di 17 minuti nel giorno del 13/09/2022, il mancato scaricamento di un camion (trattasi di una conferma di quanto sopra esposto) e l'uso del cellulare nelle ore lavorative”, concluso poi con ammonimento verbale;
4) In data 27.9.2022, posto che il aveva nuovamente fruito di un Pt_1 congedo per malattia, “il datore di lavoro ha aperto un secondo procedimento disciplinare per contestare, tra le altre cose, la falsa attestazione dello stato di malattia”, concluso poi con archiviazione, avendo il rassegnato le proprie dimissioni in data 10.10.2022; Pt_1
- Di aver prestato “circa 15 ore di lavoro in più settimanalmente, illegittimamente conteggiate in busta con la voce “Trasferta Italia”; Dolendosi delle condotte datoriali, e ascrivendo alla società la responsabilità per il mancato raggiungimento degli obiettivi del tirocinio formativo, ha chiesto:
1. la condanna della al pagamento delle differenze retributive Controparte_1 derivanti dall'inquadramento inerente alla “attività realmente svolta all'interno dell'azienda” (domanda poi oggetto di rinuncia da parte del ricorrente in data 5.6.2024), nonché di quelle correlate allo svolgimento del lavoro straordinario dedotto;
2. la condanna della società al risarcimento del danno (quantificato in € 30.000) per aver privato il della possibilità di raggiungere l'obiettivo formativo, Pt_1 nonché al risarcimento del danno da mobbing (che quantifica in € 40.000).
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha negato i fatti dedotti dal CP_3 ricorrente e ha allegato la circostanza di aver erroneamente erogato una retribuzione maggiore di € 200 rispetto a quella dovuta, chiedendo in via riconvenzionale la ripetizione dell'indebito. Ha poi chiesto, sempre in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità da omesso preavviso.
L' si è costituto in giudizio aderendo alle domande attoree. CP_2
2 Sul contraddittorio così costituito, assunte le prove orali reputate necessarie, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato, mentre va accolta la domanda riconvenzionale.
Preliminarmente va ricordato che, sul datore di lavoro, grava l'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione concernente la formazione del dipendente assunto in tirocinio. Nel caso di specie, devono dirsi quindi irrilevanti i fatti dedotti in ricorso concernenti l'espletamento di attività diverse da quelle rientranti nelle mansioni indicate nel contratto. Infatti, in primo luogo, sussistono evidenti dubbi circa la riferibilità alla società di tali attività, che venivano prestate direttamente nei confronti del sig. e investivano la sfera personale dello stesso (lavaggio di CP_1 imbarcazioni e vetture, lavori edili presso la dimora estiva del predetto etc.). In ogni caso, non è il lavoratore a dover provare l'inadempimento del contratto di tirocinio, bensì il datore di lavoro a dimostrare il proprio esatto adempimento. Per tali motivi, non è stata ammessa la prova orale chiesta in ricorso e relativa all'espletamento, da parte del , di attività diverse rispetto a quelle oggetto di Pt_1 tirocinio. Sul punto, dall'istruttoria è emerso che una qualche attività di formazione veniva espletata da parte del nei confronti del ricorrente. In questo senso CP_1 depongono le dichiarazioni rese da tutti i testimoni. In particolare, il teste ha dichiarato quanto segue: il ricorrente “Stava sempre Tes_1 coi colleghi e col sig. anche per la formazione. Non ricordo se il ricorrente ha CP_1 seguito corsi di formazione. Il signor era il tutor del ricorrente. Io stessa, ho CP_1 appurato che veniva curata la formazione del in quanto sebbene vi è una Pt_1 cospicua parte di attività di montaggio di parte degli infissi che viene espletate fuori dall'azienda alcune lavorazioni sono state svolte all'interno della stessa ed io stessa ho visto che spiegavano al il da farsi”. Pt_1
Il teste teste ha riferito: “La sua formazione è durata un anno e mezzo, di tale Tes_2 incombenza si occupava il sig. ”. CP_1
Il teste ha reso la seguente deposizione: “Non so di preciso come funzioni la Tes_3 sua formazione ma so che il datore di lavoro è sempre con lui e gli spiega come fare le cose. Di solito era a speigargli le lavorazioni ma qualche volta anche Persona_1
i colleghi più vecchi”. La doglianza, quindi, non può trovare accoglimento.
Per quanto concerne la asserita condotta di mobbing, poi, le allegazioni articolate nell'atto introduttivo non appaiono sufficienti ad incarnare l'illecito invocato, né le stesse possono dirsi comprovate. In particolare: le riferite “pressioni” rivolte dal per ottenere le dimissioni CP_1 spontanee del non emergono dagli atti: il messaggio whatsapp contenente Pt_1 tali pressioni, a dire del ricorrente (all. 13), in realtà, contiene una mera richiesta, scevra di minacce, di raggiri, o di altri elementi idonei a incidere sull'autodeterminazione del lavoratore (il quale, infatti, alla richiesta “mi servono le
3 [tue] dimissioni oggi”, ha potuto giustamente rispondere nel modo seguente: “non ho intenzione di licenziarmi”). Sul punto non vengono avanzate ulteriori richieste istruttorie, quindi, le dedotte
“pressioni” non possono dirsi dimostrate. L'assegnazione del ricorrente a lavori pesanti (in disparte la circostanza che, agli atti, non risulta documentazione del medico competente circa una inidoneità, anche solo parziale, del alla movimentazione di carichi), non può essere intesa come Pt_1 condotta vessatoria: in primo luogo, tale assegnazione, da quanto riferito dallo stesso ricorrente, si protraeva da ben prima dell'incidente del Marino, quindi, si deve escludere che la scelta di assegnare allo stesso lavori pesanti fosse una ritorsione per la fruizione del congedo per malattia, ovvero, per il rifiuto di rassegnare le dimissioni. In secondo luogo, nessuno dei capitoli di prova orale articolati in ricorso è deputato specificamente a far emergere la veridicità dell'allegazione in esame, quindi, i fatti in questione devono dirsi come non provati. I “continui rimproveri” riferiti dal ricorrente non sono stati dimostrati (né è stata chiesta una prova orale al riguardo). Per quanto concerne i due procedimenti disciplinari, va detto che il secondo non è sfociato nell'irrogazione di alcuna sanzione, mentre il primo (concernente un ritardo di 17 minuti, l'omessa esecuzione del compito assegnato e l'uso del cellulare durante l'orario di lavoro) si è concluso con un mero rimprovero verbale, ossia, con una sanzione che di certo non denota un atteggiamento persecutorio. Peraltro, non essendo stata impugnata la detta sanzione disciplinare, si deve presumere che i fatti posti a fondamento della stessa si fossero verificati, quindi, atteso il carattere non afflittivo della conseguenza sanzionatoria, e ravvisato il pieno rispetto del principio di proporzionalità tra fatto sanzionato e misura sanzionatoria, si deve ritenere che l'episodio riferito non incarni una vessazione, bensì il legittimo esercizio del potere datoriale. A tutte le considerazioni che precedono, si aggiunga l'omessa allegazione (e prova) di un tangibile danno-conseguenza scaturito dalla riferita condotta di mobbing;
agli atti, infatti, manca documentazione medica dalla quale si possa desumere l'insorgenza di una patologia in capo al che fosse causalmente riconducibile ai fatti sopra Pt_1 analizzati. Esclusa la ricorrenza di un mobbing, per i motivi appena esplorati, anche la domanda risarcitoria per il mancato completamento del tirocinio va rigettata: il ricorrente ha deciso spontaneamente di dimettersi. Tale scelta non è derivata da una violenza, né da un dolo ascrivibile alla società datrice di lavoro ovvero al suo legale rappresentante. Il fatto che, fra la situazione descritta (anche a voler ritenere come dimostrati i fatti allegati dal ricorrente) e la cessazione del rapporto di lavoro, si collochi un negozio unilaterale del dipendente (sorretto da una volontà genuina e non alterata da cause di annullabilità) impedisce di ravvisare il nesso di causalità fra la condotta datoriale e l'estinzione del rapporto.
4 In sostanza, il reputava l'ambiente lavorativo sgradevole, quindi, ha deciso di Pt_1 interrompere il percorso di tirocinio (accettando le conseguenze della propria determinazione) pur di evitare di avere ulteriori contatti con il legale rappresentante della società.
In ultimo, per quanto attiene al lavoro straordinario, dal ricorso non emerge in modo chiaro quale fosse l'orario lavorativo pattuito, né quello effettivamente osservato. In altre parole, non si ravvisano nel ricorso allegazioni sufficienti a far comprendere l'entità del lavoro straordinario del quale si chiede la remunerazione, né la collocazione temporale dello stesso. Peraltro, le allegazioni del ricorso non possono essere integrate dalle risultanze delle buste paga (considerando le voci di “trasferta Italia” come artificiose, ossia, deputate a retribuire il lavoro straordinario conseguendo un risparmio contributivo), infatti, il ha confermato in sede di interrogatorio libero di essere effettivamente Pt_1 andato in trasferta in altro Comune, quindi, le trasferte menzionate nei cedolini erano effettive, non fittizie. A ciò si aggiunga che, nell'atto introduttivo, non viene articolato alcun capitolo di prova correlato al profilo in esame, quindi, anche a voler sorvolare sui profili che precede, si deve ritenere comunque che l'espletamento di lavoro straordinario non siano stato provato.
In ordine alla domanda riconvenzionale, premesso che è cessata la materia del contendere relativamente all'indebito di € 200 menzionato in memoria (il quale è stato integralmente restituito spontaneamente da parte del lavoratore), va pronunciato l'accoglimento della domanda tesa alla condanna del al Pt_1 pagamento dell'indennità di mancato preavviso. Escluso che le dimissioni fossero scaturite da fatto illecito datoriale di gravità tale da precludere la continuazione del rapporto anche temporaneamente, per le ragioni anzidette, si deve necessariamente ritenere che il , nel rassegnare le Pt_1 dimissioni, avrebbe dovuto concedere il preavviso di legge. Attesa l'adeguatezza dell'importo chiesto in memoria, peraltro incontestato, va quindi pronunciata condanna del ricorrente al pagamento di € 300,44.
In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre va accolta la domanda riconvenzionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 52.000 ed € 260.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, istruzione e decisione della stessa.
PQM
- Rigetta il ricorso;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda riconvenzionale tesa alla restituzione di € 200,00;
- In accoglimento della ulteriore domanda riconvenzionale, condanna il ricorrente al pagamento, in favore della società resistente, di € 300,44;
5 - Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.750,00 oltre iva, CPA e spese generali;
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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