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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/04/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. 504/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 504/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3279/19, emesso dal Tribunale di Salerno in data 08/11/19, depositato il 12/11/19
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Tortora, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliata in Bellizzi (SA), alla via Roma n. 132, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
[...]
avv.ti Francesco Borza e Fabio Borza, presso il cui studio è elett.te dom.ta in , alla via Pt_1
Michele Vernieri n. 52, come da procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 10/01/20, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3279/19, notificato il 04/12/19, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato, in solido con i fideiussori e il pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_3
della Controparte_1 della somma di € 6.357,97, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di pagina 1 di 4 saldo del contratto di mutuo chirografario n. M01/00000012359 del 19/11/12, stipulato con la predetta banca per l'importo di € 23.000,00.
L'opponente eccepiva la nullità del mutuo per violazione dell'art. 1814 c.c., in quanto tale contratto era stato stipulato per ripianare una pregressa debitoria di , sicchè, essendo Controparte_2 mancata la “traditio”, non risultava configurabile alcun obbligo restitutorio della somma mai entrata nella disponibilità della mutuataria. Aggiungeva che trattavasi di mutuo simulato in quanto teso ad ottenere un'ulteriore garanzia in favore della banca in relazione al debito gravante su
, nonché alla luce del fatto che, all'epoca di stipula del mutuo, essa opponente era Controparte_2
una studentessa universitaria senza valida occupazione, come tale incapace di provvedere al pagamento delle rate.
Concludeva, previo accertamento della nullità del mutuo, per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, con condanna della banca opposta alla restituzione delle somme versate da essa opponente, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 20/04/20, si costituiva la
[...]
la quale concludeva per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
All'udienza del 16/06/20 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la banca opposta, in data Parte_1
19/11/12, il contratto di finanziamento n. M01/00000012359 per l'importo di € 23.000,00, da restituire, nel maggiore importo (maggiorato di interessi e spese) di € 27.975,20, tramite 60 rate mensili di € 460,87 ciascuna, con TAN del 7,5%, TAEG dell'8,38% e tasso di mora del 2%.
Parte opposta ha prodotto il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento “alla francese” a questo allegato, nonchè il documento contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. ed il piano di ammortamento aggiornato, dal quale si evince che, dopo il versamento delle prime 48 rate (circostanza che, peraltro, smentisce la natura simulata del finanziamento), la mutuataria sospendeva ogni pagamento e veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine con racc. a.r. del 30/07/18 (ricevuta il 07/08/18), lasciando una debitoria residua di € 6.357,97 alla data del 31/12/18, di cui € 5.309,01 per sorte pagina 2 di 4 capitale, € 221,43 per interessi corrispettivi ed € 827,53 per interessi moratori su rate insolute, oltre interessi moratori convenzionali dall'01/01/19 nella misura del 2%.
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale e la relativa documentazione contabile.
Le eccezioni sollevate dall'opponente sono infondate.
In primo luogo, dalla documentazione in atti, ossia dall'elenco movimenti del rapporto n.
D01/2/0000019505 intestato a risulta che la somma mutuata, pari ad € 22.712,50, Parte_1 veniva accreditata in favore dell'opponente in data 20/11/12, sicchè non corrisponde al vero la circostanza secondo cui sarebbe mancata la “traditio” della somma.
Per quanto attiene, in particolare, all'asserita destinazione della somma mutuata all'estinzione di una pregressa debitoria gravante su , padre dell'odierna opponente, trattasi di Controparte_2
circostanza non solo rimasta del tutto indimostrata - non essendo stata offerta alcuna prova né dell'esistenza di tale pregressa debitoria (peraltro, solo genericamente allegata dall'opponente) né della destinazione del mutuo all'estinzione della stessa -, ma anche irrilevante sotto il profilo della validità del mutuo.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario o di un terzo verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. n. 23149/22, n. 37654/21,
n. 1945/99).
Tale tesi è stata recentemente confermata da Cass. S.U. n. 5841/2025, secondo cui “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo
pagina 3 di 4 solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
L'opposizione va, pertanto, integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 504/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3279/19, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 08/11/19, depositato il 12/11/19, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali, che si Controparte_1 liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 504/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3279/19, emesso dal Tribunale di Salerno in data 08/11/19, depositato il 12/11/19
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Tortora, presso il cui studio è Parte_1
elettivamente domiciliata in Bellizzi (SA), alla via Roma n. 132, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTE
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
[...]
avv.ti Francesco Borza e Fabio Borza, presso il cui studio è elett.te dom.ta in , alla via Pt_1
Michele Vernieri n. 52, come da procura allegata al ricorso monitorio
OPPOSTA
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 10/01/20, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3279/19, notificato il 04/12/19, con cui il Tribunale di Salerno le aveva intimato, in solido con i fideiussori e il pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_3
della Controparte_1 della somma di € 6.357,97, oltre interessi moratori convenzionali e spese processuali, a titolo di pagina 1 di 4 saldo del contratto di mutuo chirografario n. M01/00000012359 del 19/11/12, stipulato con la predetta banca per l'importo di € 23.000,00.
L'opponente eccepiva la nullità del mutuo per violazione dell'art. 1814 c.c., in quanto tale contratto era stato stipulato per ripianare una pregressa debitoria di , sicchè, essendo Controparte_2 mancata la “traditio”, non risultava configurabile alcun obbligo restitutorio della somma mai entrata nella disponibilità della mutuataria. Aggiungeva che trattavasi di mutuo simulato in quanto teso ad ottenere un'ulteriore garanzia in favore della banca in relazione al debito gravante su
, nonché alla luce del fatto che, all'epoca di stipula del mutuo, essa opponente era Controparte_2
una studentessa universitaria senza valida occupazione, come tale incapace di provvedere al pagamento delle rate.
Concludeva, previo accertamento della nullità del mutuo, per la revoca del decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, con condanna della banca opposta alla restituzione delle somme versate da essa opponente, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 20/04/20, si costituiva la
[...]
la quale concludeva per il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e diritto, e la conferma dell'opposto decreto ingiuntivo.
All'udienza del 16/06/20 il G.I. accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletata con esito negativo la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della motivazione e del dispositivo.
Dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la banca opposta, in data Parte_1
19/11/12, il contratto di finanziamento n. M01/00000012359 per l'importo di € 23.000,00, da restituire, nel maggiore importo (maggiorato di interessi e spese) di € 27.975,20, tramite 60 rate mensili di € 460,87 ciascuna, con TAN del 7,5%, TAEG dell'8,38% e tasso di mora del 2%.
Parte opposta ha prodotto il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento “alla francese” a questo allegato, nonchè il documento contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. ed il piano di ammortamento aggiornato, dal quale si evince che, dopo il versamento delle prime 48 rate (circostanza che, peraltro, smentisce la natura simulata del finanziamento), la mutuataria sospendeva ogni pagamento e veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine con racc. a.r. del 30/07/18 (ricevuta il 07/08/18), lasciando una debitoria residua di € 6.357,97 alla data del 31/12/18, di cui € 5.309,01 per sorte pagina 2 di 4 capitale, € 221,43 per interessi corrispettivi ed € 827,53 per interessi moratori su rate insolute, oltre interessi moratori convenzionali dall'01/01/19 nella misura del 2%.
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte opposta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avendo prodotto il titolo negoziale e la relativa documentazione contabile.
Le eccezioni sollevate dall'opponente sono infondate.
In primo luogo, dalla documentazione in atti, ossia dall'elenco movimenti del rapporto n.
D01/2/0000019505 intestato a risulta che la somma mutuata, pari ad € 22.712,50, Parte_1 veniva accreditata in favore dell'opponente in data 20/11/12, sicchè non corrisponde al vero la circostanza secondo cui sarebbe mancata la “traditio” della somma.
Per quanto attiene, in particolare, all'asserita destinazione della somma mutuata all'estinzione di una pregressa debitoria gravante su , padre dell'odierna opponente, trattasi di Controparte_2
circostanza non solo rimasta del tutto indimostrata - non essendo stata offerta alcuna prova né dell'esistenza di tale pregressa debitoria (peraltro, solo genericamente allegata dall'opponente) né della destinazione del mutuo all'estinzione della stessa -, ma anche irrilevante sotto il profilo della validità del mutuo.
Invero, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, il cosiddetto “mutuo solutorio”, stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario o di un terzo verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale “pactum de non petendo” in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la “datio rei” giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa (Cass. n. 23149/22, n. 37654/21,
n. 1945/99).
Tale tesi è stata recentemente confermata da Cass. S.U. n. 5841/2025, secondo cui “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo
pagina 3 di 4 solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.
L'opposizione va, pertanto, integralmente rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già provvisoriamente esecutivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 504/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3279/19, emesso dal
Tribunale di Salerno in data 08/11/19, depositato il 12/11/19, già provvisoriamente esecutivo;
2) condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
delle spese processuali, che si Controparte_1 liquidano in € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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