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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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- 1. nullità di protezioneStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 7 novembre 2025
L'acquisto di un immobile ancora da costruire rappresenta un'operazione complessa e intrinsecamente rischiosa per l'acquirente. Quest'ultimo, infatti, si trova a versare cospicui acconti senza ottenere l'immediato trasferimento della proprietà, esponendosi al pericolo che l'insolvenza del costruttore possa compromettere sia il recupero delle somme anticipate sia il conseguimento del bene [Cass. Civ., Sez. 2, N. 3817 del 08-02-2023][Tribunale Di Siena, Sentenza n.790 del 15 Novembre 2024]. Per mitigare tale asimmetria contrattuale e tutelare il contraente debole, il legislatore ha introdotto, con il Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122, un articolato sistema di garanzie, al centro …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/02/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2216/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
Parte_1
P. VA , con l'avv. DANIELE CALLONI
[...] P.IVA_1
-attrice opponente-
CONTRO
C.F. e C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, con l'avv. ALESSIA TINELLI C.F._2
-convenuti opposti-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte e fogli di pc depositati in vista dell'udienza del 31 ottobre 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 765/2022, emesso dal
[...]
Tribunale di Piacenza in data 18 - 30 agosto 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di e dell'importo complessivo di € 210.000,00, oltre interessi e Controparte_1 Parte_2 spese della procedura monitoria, in forza della polizza fideiussoria n. 2015/13/6295769, emessa dalla Compagnia assicurativa in data 4 agosto 2015 e rilasciata da Controparte_3
(società costruttrice) agli odierni Opposti, in qualità di promissari acquirenti dell'immobile
[...] da costruire oggetto del preliminare di compravendita dagli stessi stipulato in data 5 agosto 2015 (una villa monofamiliare da edificarsi a , fraz. Mucinasso, sull'aerea fg. 103 mapp. 218, CP_3
Contr denominato lotto A1, facente parte del P.P.I.P. 14 Mucinasso per un corrispettivo di euro
420.000,00 + IVA) a garanzia dell'eventuale restituzione delle somme anticipatamente corrisposte dagli stessi per il caso in cui la società costruttrice fosse incorsa in una situazione di crisi, ai sensi del D. Lgs. n. 122 del 2005, tale da non consentire la stipulazione del contratto definitivo di compravendita e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
A sostegno dell'opposizione la Compagnia assicurativa deduceva che: - con comunicazione in data
30 gennaio 2017, e avevano diffidato formalmente la ex art. 1454 CP_1 CP_2 Controparte_5
c.c., ad ultimare l'immobile oggetto del preliminare di vendita nei successivi venti giorni, con espressa avvertenza che “decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risoluto, con riserva di agire nelle opportune sedi per ottenere la restituzione di quanto versato sino ad oggi dai miei Clienti e per il risarcimento del danno patito” e che non essendo nulla avvenuto nel termine concesso per adempiere, il contratto preliminare si è sciolto di diritto in data 20 febbraio 2017 e cioè ben prima del verificarsi della situazione di crisi che ne avrebbe determinato l'operatività, ovvero il fallimento della venditrice – costruttrice che risale al settembre del 2021; - con comunicazione del
29 aprile 2022, la Compagnia assicurativa segnalava agli Opponenti che la garanzia prestata in loro favore fosse ormai inefficace, essendo intervenuta la risoluzione del contratto principale;
- in ogni caso, gli Opponenti non avevano neppure adeguatamente provato i pagamenti di cui si chiede la restituzione, come invece richiesto dall'art. 4 delle Condizioni di polizza, il quale prevede che la richiesta scritta di pagamento da parte dei beneficiari della polizza dove essere “corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme versate dal beneficiario stesso a termini del preliminare” e che, nella specie, “il preliminare prevede il pagamento degli anticipi esclusivamente attraverso versamento sul c/c in essere presso Banca Pop. Comm. e Industria, iban
IT1OI0504812600000000013587 intestato al contraente”, come riportato nella lettera d) delle premesse contenute nel frontespizio di polizza, dal momento che gli stessi non avevano fornito alcuna prova in ordine ai pagamenti effettuati, secondo le modalità espressamente previste nel preliminare di vendita e richiamate in polizza, essendosi limitati a produrre un dettaglio dei pagamenti privo di alcun valore probatorio e che anche le fatture asseritamente emesse dalla non avevano alcuna valenza probatoria in ordine alla avvenuta corresponsione dei Controparte_5 relativi importi in favore di quest'ultima.
Si costituivano in giudizio e contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 Parte_2 concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato. In particolare, i Convenuti opposti eccepivano che: - il contratto preliminare non si era sciolto il 20 febbraio 2017, per effetto dell'infruttuoso esito della diffida, posto che in data 31.1.2017, CP_5 rispondeva alla richiesta di adempimento con l'exceptio non adimpleti contractus, dalla stessa
[...] ribadita anche con raccomandata in data 22 febbraio 2017 nonché nella causa civile Rg n.
1010/2017 Tribunale di Piacenza, avendo la nella propria comparsa di costituzione Controparte_5 sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e che a tutt'oggi, dunque, la risoluzione del contratto preliminare oggetto di causa non è stata né accertata né dichiarata dal Tribunale, poiché nelle more del giudizio è intervenuto il fallimento della predetta società; - in ogni caso, anche qualora il contratto fosse stato risolto prima della dichiarazione di fallimento, per effetto della risoluzione non sarebbe comunque venuta meno l'obbligazione fideiussioria posto che, essendo la causa concreta della fideiussione rilasciata in favore dei promittenti compratori quella di garantire la restituzioni delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscosso, al fine di escutere la polizza fideiussoria, a nulla rileva la persistente vigenza dell'efficacia del contratto preliminare al momento dell'instaurazione di una situazione di crisi;
- di aver provveduto a versare tutti gli acconti previsti dal preliminare, indicando sia le modalità di pagamento che le date di esecuzione (precisamente, a pagamento della fattura di n. 13/2015 venivano versati CP_5 assegni bancari Fineco rispettivamente n. 0408132477/12 per Euro 26.400,00 e n. 0408132473/08 di Euro 10.000,00; -a pagamento della fattura di n. 14/2015 veniva versato l' assegno CP_5 bancario Fineco n. 0408132478/00 di Euro 31.200,00; -a pagamento della fattura 15/2015 veniva versato l' assegno bancario Fineco n. 0408132476/11 di Euro 36.400,00; - a pagamento della fattura
16/2015 veniva versato l' assegno bancario n. 0408132479/01 di Euro 36.400,00; - a pagamento della fattura 17/2015 veniva disposto il bonifico di Euro 46.800,00 nr. TRN
1601071078346876480320012600IT del 07/01/2016; - a pagamento della fattura 1/2016 veniva disposto il bonifico di Euro 20.800,00 nr. TRN 1602231090641133480320012600IT del
23/02/2016; - a pagamento della fattura 3/2016 veniva disposto il bonifico di Euro 10.400,00 nr.
TRN1605021109557991480320012600IT del 02/05/2016; cfr. doc. 09 copia fatture capitolato quietanzate con copia dei relativi pagamenti) e che ricevuta la predetta Parte_1 missiva 26 ottobre 2016, nulla obiettava ai signori – ma richiedeva a CP_2 CP_1 Controparte_5 delucidazione sia in ordine allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione che dei pagamenti incassati a fronte del preliminare, la quale con comunicazione datata 2.12.2016 Controparte_5 scriveva ad che “a fronte del preliminare di compravendita sono stati incassati Controparte_6 gli acconti previsti pari ad Euro 210.000,00 oltre all'IVA oltre ad alcune varianti che però non rientrano nella garanzia di polizza” (doc. 11 comunicazione datata 02.12.2016 inviata a mezzo pec da a . CP_5 Controparte_7 All'udienza del 22 febbraio 2023 non veniva concessa la provvisoria esecutorietà del titolo e veniva assegnato alle Parti termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando per l'eventuale prosecuzione del giudizio all'udienza del 20 giugno 2023, che si svolgeva in modalità cartolare.
Con ordinanza riservata alla predetta udienza, il GI assegnava alle Parti i termini ex art. 183, co. 6
c.p.c. rinviando all'udienza dell'11 gennaio 2024 per la decisione sulle istanze istruttorie eventualmente formulate dalle Parti;
con ordinanza in data 12 febbraio 2024, il GI ritenuta la causa, di natura documentale, matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Come è noto, la normativa contenuta nel d.lgs. 122/2005 è volta a tutelare l'acquirente di un immobile in costruzione onde evitare che questi, una volta stipulato il contratto preliminare di vendita e dopo aver erogato al costruttore delle somme di danaro, generalmente, a titolo di acconto o di caparra, perda sia l'importo versato che l'abitazione promessa, a causa della sopravvenuta incapienza dell'impresa venditrice/costruttrice.
Dal momento che il promissario acquirente si trova, dunque, in una situazione di debolezza rispetto all'altro contraente, il Legislatore ha introdotto l'obbligo, in capo al costruttore, di procurare il rilascio e di consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme versate sino al trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) dell'immobile oggetto di contratto.
Il suddetto obbligo è a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente.
Quanto al soggetto tutelato, il d.lgs. n. 122/2005 accoglie una concezione ampia del termine
“acquirente” tant'è che la protezione predisposta dalla normativa in esame non può dirsi limitata alla compravendita ma può estendersi, tra gli altri casi, anche ai contratti preliminari.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, comma I, lettera a), del d.lgs. n. 122/2005, il termine “acquirente” abbraccia ogni “persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o
l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa”.
È nei confronti dei soggetti appena indicati che interviene l'obbligo di fideiussione predisposto al I comma dell'art. 2 del d. lgs. n. 122/2005.
Più precisamente, quest'ultima disposizione sancisce che, per ogni “contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente”, il costruttore è “obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme
e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento”.
In altre parole, a pena di nullità del contratto finalizzato al trasferimento di un diritto reale di godimento su di un immobile ancora da edificare, il costruttore dovrà garantire tramite fideiussione la restituzione di ogni somma versata lui dall'acquirente fino al trasferimento del diritto. Come traspare chiaramente dalla disposizione, l'invalidità prescritta è una nullità c.d. di protezione che, pertanto, potrà essere rilevata esclusivamente dall'acquirente o qualora favorisca quest'ultimo, anche d'ufficio.
Il rilascio e la consegna della polizza fideiussoria devono avvenire anteriormente o contestualmente alla stipula del contratto preliminare.
Inoltre, lo stesso comma stabilisce che il contratto di fideiussione deve “garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata”. Pertanto, la somma garantita potrà essere escussa dall'acquirente solo in presenza di una delle situazioni di crisi indicate dall'art. 3, II comma, del d. lgs. n. 122/2005.
A mente di quest'ultima disposizione, la situazione di crisi che legittima all'escussione della polizza si intende verificata alla “data” a) della “trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto”, b) della “pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa”, c) della “presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo”, d) della “pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria”.
A ben vedere, posto che nella pratica una situazione di crisi ben può venire in essere manifestando “sintomi” diversi da quelli enunciati, le situazioni elencate dall'art. 3 si atteggiano a meri indicatori oggettivi dello stato di difficoltà economica. Tanto considerato, nulla sembrerebbe vietare l'applicazione della disciplina del d. lgs. n. 122/2005 in relazione ad istituti che, seppur non espressamente richiamati all'art. 3, sarebbero comunque sintomatici di una situazione di crisi quali, ad esempio, l'attestazione di un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), l.fall..
Ad ogni modo, una lettura “aperta” dell'elenco ex art. 3 del d. lgs. n. 122/2005, potrebbe essere osteggiata dal fatto che, a norma del III comma di questo stesso articolo, “la fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare”. Ed infatti, considerata la precisione con cui il legislatore indica le condizioni entro cui è possibile escutere la polizza, si potrebbe, al contempo, propendere per una lettura tassativa della casistica ex art. 3 d. lgs., II comma, n.
122/2005. In altri termini, la predisposizione di una disciplina così dettagliata potrebbe essere un chiaro indice dell'intenzione del legislatore di escludere dall'area applicativa del d. lgs. 122/2005 situazioni di crisi non espressamente indicate dallo stesso.
Se si verifica una delle situazioni sopra indicate, l'acquirente potrà, dunque, rivolgersi alla banca o all'impresa di assicurazione che ha concesso la fideiussione per ottenere da queste ultime la restituzione delle somme fino a quel momento versate o il controvalore degli altri corrispettivi dati in pagamento (es: il valore di un terreno già trasferito in permuta) al costruttore ed in questo modo potrà beneficiare sia di un pronto ristoro in un breve lasso di tempo, sia della capacità patrimoniale di una impresa bancaria o assicurativa, senza dover attendere pronunce giudiziali o rischiare che il costruttore sia privo di mezzi patrimoniali per far fronte alla restituzione delle caparre e/o degli acconti percepiti.
Giova rilevare che la garanzia fideiussoria che obbliga la banca o l'impresa di assicurazione alla restituzione delle somme corrisposte dall'acquirente deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e quindi, la possibilità per l'acquirente di rivolgersi in prima battuta alla banca o alla compagnia di assicurazione, senza dover prima tentare di recuperare il proprio credito presso il costruttore. La fideiussione deve, infatti, operare a semplice richiesta scritta dell'acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore abbia riscosso, da inviarsi, al domicilio indicato dal fideiussore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la stessa non perde efficacia qualora il costruttore non paghi il premio o la commissione al soggetto che ha rilasciato la garanzia.
Quanto all'importo garantito, la fideiussione dovrà garantire cumulativamente: tutte le somme già riscosse (es. caparre, acconti) e/o gli altri corrispettivi già acquisiti (es. immobili - sia terreni che fabbricati - dati in permuta dall'acquirente) dal costruttore alla stipula del contratto preliminare o comunque all'atto della conclusione di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà (es. vendita di cosa futura); tutte le somme che il costruttore debba riscuotere dopo la stipula del contratto preliminare o comunque dopo la conclusione di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà (es. vendita di cosa futura), ma prima che si verifichi il trasferimento della proprietà stessa, cioè generalmente prima del rogito definitivo di compravendita ovvero della venuta ad esistenza del fabbricato.
La garanzia non riguarderà, invece, somme che il costruttore è destinato a riscuotere solo nel momento in cui si verifichi il trasferimento della proprietà. Sono, inoltre, escluse: le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante (in generale una banca) ed i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.
In ogni caso, per favorire il rilascio da parte delle banche e delle imprese di assicurazione di fideiussioni aderenti ai requisiti legali nonché rendere più agevole il controllo degli stessi, il
Legislatore ha previsto che la fideiussione debba essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Tanto premesso, occorre adesso valutare se al fine di escutere la polizza fideiussoria ci sia la necessità che sussista al momento dell'instaurazione di una situazione di crisi, la persistente vigenza dell'efficacia del contratto preliminare.
Sul punto, si registrano due contrapposti orientamenti della Corte di cassazione.
Secondo un primo orientamento (Cassazione Civile sent. n. 11761/2018), l'art. 3, co. 3 del d. lgs. n.
122/2005 non impedisce l'escussione della polizza qualora il contratto preliminare sia risolto prima del verificarsi della situazione di crisi mentre secondo un diverso orientamento (Cassazione civile sent. n. 21792/2019), la predetta norma regola solo l'ipotesi del contratto ancora vigente quando si verifica la situazione di crisi, posto che altrimenti sarebbe possibile escutere la garanzia anche se il contratto preliminare è risolto per concorde volontà delle parti che abbiano già regolato i loro rapporti, soltanto perché la parte che si era obbligata a vendere si renda inadempiente a tali nuovi accordi.
In particolare, secondo l'orientamento che esclude che l'escussione della polizza fideiussoria in esame sia necessariamente subordinata alla persistente efficacia del contratto preliminare di compravendita al momento del verificarsi della situazione di crisi, le condizioni espressamente richiamate al comma tre dell'art. 3 non valgano in nessun modo a segnalare la necessità che, al fine di escutere la polizza fideiussoria, sussista, al momento dell'instaurazione di una situazione di crisi, la persistente vigenza dell'efficacia del contratto preliminare posto che le medesime condizioni evidenzierebbero, al contrario, la necessità che, al momento di escutere la polizza fideiussoria, tale contratto preliminare non vi sia più o perché l'organo della procedura concorsuale potrebbe non manifestare la volontà di subentrarvi ovvero, proprio come nei fatti di cui si discute, per avere il promittente compratore manifestato la volontà di risolvere il contratto a seguito dell'inadempimento del promittente venditore.
Secondo il diverso orientamento, invece, la norma specifica sulla escussione che determina quando e sulla base di quali presupposti è possibile escutere, fornisce un dettato incompatibile con l'interpretazione nel senso della escutibilità a contratto già sciolto, con la conseguenza che nel caso di crisi integrante la species della lettera a) del secondo comma dell'articolo 3, occorre che il soggetto che intenda fruire della polizza escutendo la compagnia garante sia ancora "acquirente", anche se deve avere comunicato a controparte "la volontà di recedere". Ciò significa che il contratto preliminare deve essere ancora in vigore tra le parti, tanto che la manifestazione della volontà di recederne non ha ancora comportato il suo venir meno, essendo rimasto appunto "acquirente"
(rectius promissario acquirente) chi vuole escutere. Ciò in quanto, secondo il Collegio“il legislatore
- in un'ottica di evidente controbilanciamento degli interessi coinvolti - ha inteso porre un limite all'escussione, nel senso di preservare al costruttore, ora come organo di procedura concorsuale, la possibilità di proseguire il rapporto contrattuale anche se sussiste la situazione di crisi”…
“Diversamente opinando, id est nel senso che non verrebbe ad incidere sulla escussione l'esser venuto meno del contratto preliminare, tale possibilità di subentro può essere tolta al promittente venditore (o essere già stata tolta anche da anni, se si prescinde appunto da questo limite) dalla parte promissaria acquirente, la quale, optando per la risoluzione del contratto (di solito per inadempimento del costruttore, è ovvio) prima che si verifichi la situazione - giuridica e non meramente economica - di crisi che è il presupposto dell'escussione della fideiussione, potrebbe rendere appunto il subentro impossibile ma, nonostante ciò, fruire della garanzia, nullificando il significato della condizione posta dal legislatore, in contrasto con il principio conservativo che deve governare ogni ermeneutica”.
Ciò posto, questo giudice ritiene di aderire al primo orientamento, anche avuto riguardo alla stessa causa in concreta della fideiussione ex art 3 d. lgs. 122/2005 posto che la funzione (economico- individuale) di quest'ultimo contratto è quella di tornare comunque in possesso delle somme anticipate nel caso in cui il costruttore non provveda al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sull'immobile da costruire, per essere insorta una delle situazioni di crisi definite dallo stesso legislatore;
di talché, a nulla può rilevare che l'efficacia delle obbligazioni che discendono dal contratto preliminare di compravendita sia venuta meno prima dell'insorgenza dello stato di crisi o successivamente e tale conclusione trova ulteriore riprova negli stessi limiti temporali di efficacia a cui è soggetto il contratto di fideiussione ai sensi del già segnalato comma VII dell'art. 3 a mente del quale, per l'appunto, l'efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento a favore dell'acquirente del diritto reale di godimento sull'immobile, con la consegna da parte del costruttore della polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui è tenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c., manifestatisi successivamente al contratto definitivo (art. 4, co. 1 d. lg. 122/2005). Infine, tale soluzione trova conferma anche nel comma 1 ter del medesimo articolo il quale dispone che, in caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'art. 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 3, co. 3 lett b).
È chiaro, dunque, che la restituzione delle somme corrisposte anticipatamente dai promittenti compratori non potrebbe mai giustificarsi qualora le obbligazioni discendenti dall'accordo preliminare fossero ancora efficaci. Del resto, la restituzione di tali somme ha motivo di realizzarsi proprio perché il venditore/costruttore in crisi non è più in grado di adempiere le obbligazioni che ha assunto attraverso l'accordo.
In sostanza, l'escussione della polizza non può dirsi impedita dal fatto che il contratto preliminare sia già inefficace al momento della sentenza dichiarativa di fallimento;
al contrario, la disposizione secondo cui la fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2, a condizione che il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare, renderebbe necessaria l'inefficacia del contratto preliminare affinché l'acquirente possa dirsi legittimato ad ottenere la restituzione delle somme versate.
Pertanto, se, al fine di escutere la polizza fideiussoria, una volta instaurata una situazione di crisi legislativamente definita, è necessario che il promittente compratore abbia comunicato la propria volontà di recedere dal contratto preliminare, allo scopo di escludere la persistente efficacia delle obbligazioni che discendono dal ridetto contratto, deve ritenersi (e a fortiori) che il promittente compratore ben possa escutere la polizza fideiussoria (una volta instauratasi una situazione di crisi), là dove l'efficacia delle obbligazioni che discendono dal contratto preliminare di compravendita sia già stata comunque precedentemente rimossa, cosa che nel caso di specie non è in ogni caso avvenuto, con la conseguenza che, a prescindere dalla tesi alla quale si intende aderire, deve essere riconosciuto il diritto dei Convenuti opposti di escutere la polizza fideiussoria oggetto di causa.
Ed invero, come è noto la diffida ad adempiere produce la risoluzione del negozio in conseguenza dell'intimazione, posto che con la stessa la parte che se ne avvale manifesta legittimamente una volontà, consistente nell'esplicazione di un potere unilaterale di disposizione delle sorti del contratto, che di per sé non influisce direttamente nella realtà giuridica - anche in considerazione del fatto che essa dà luogo all'automatica risoluzione “ipso jure” del vincolo sinallagmatico - al contempo, però tale rimedio risolutorio presuppone pur sempre l'accertamento, in via giudiziale, della sussistenza del carattere grave ed imputabile della mancata e/o inesatta esecuzione della prestazione ("l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., non elimina la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento" Cass. n. 18696/2014), specie nel caso come quello in esame in cui, instaurato un precedente giudizio finalizzato alla declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., la parte inadempiente si costituisca in giudizio eccependo, a propria volta, l'inadempimento della controparte;
di talché, essendo stato quel giudizio interrotto a seguito dell'intervenuto fallimento del Promittente venditore senza una pronuncia giudiziale, il contratto preliminare oggetto di causa è da ritenersi ancora in essere, con conseguente persistenza del diritto in capo all'odierna Convenuta opposta di escutere la polizza fideiussoria rilasciata da Parte_1
Infine, anche l'eccezione della mancata prova dei pagamenti effettuati da e Controparte_1 CP_2 alla in esecuzione del contratto preliminare oggetto di causa, sollevata dalla
[...] Controparte_5
Compagnia assicurativa, per la prima volta, in sede di opposizione, risulta non solo genericamente formulata ma del tutto priva di pregio ed in contrasto con la documentazione versata in atti dai
Convenuti opposti, ovvero le fatture quietanzate a cui i singoli pagamenti si riferiscono, nonché con il comportamento tenuto dalla stessa Opponente prima dell'instaurazione del presente giudizio e con la dichiarazione resa in data 2.12.2016 dalla stessa ad con Controparte_5 Controparte_6 la quale, su espressa richiesta della Compagnia assicurativa, la prima precisava che “a fronte del preliminare di compravendita sono stati incassati gli acconti previsti pari ad Euro 210.000,00 oltre all'IVA oltre ad alcune varianti che però non rientrano nella garanzia di polizza” (doc. 11 parte convenuta opposta); sicché, deve ritenersi documentalmente provato che gli odierni Opponenti abbiano corrisposto alla Società poi fallita quanto garantito dalla fideiussione di cui hanno chiesto l'escussione in sede monitoria.
Per le suesposte ragioni l'opposizione proposta da non può trovare Controparte_6 accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 765/2022, emesso dal
Tribunale di Piacenza in data 18-30 agosto 2022, che acquista efficacia esecutiva definitiva;
- condanna Parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di e Controparte_1
che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali (valori medi sullo CP_2
scaglione di riferimento - ad eccezione della fase istruttoria liquidata in € 2.835,00, visto il mancato svolgimento in concreto di attività istruttoria al di fuori delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. -), oltre ad € 2.232,60 per le spese di mediazione ed oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza il 21 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
Parte_1
P. VA , con l'avv. DANIELE CALLONI
[...] P.IVA_1
-attrice opponente-
CONTRO
C.F. e C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, con l'avv. ALESSIA TINELLI C.F._2
-convenuti opposti-
Conclusioni:
Le Parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte e fogli di pc depositati in vista dell'udienza del 31 ottobre 2024, in conformità all'art. 127 ter c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione1
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 765/2022, emesso dal
[...]
Tribunale di Piacenza in data 18 - 30 agosto 2022, con il quale le veniva ingiunto il pagamento, in favore di e dell'importo complessivo di € 210.000,00, oltre interessi e Controparte_1 Parte_2 spese della procedura monitoria, in forza della polizza fideiussoria n. 2015/13/6295769, emessa dalla Compagnia assicurativa in data 4 agosto 2015 e rilasciata da Controparte_3
(società costruttrice) agli odierni Opposti, in qualità di promissari acquirenti dell'immobile
[...] da costruire oggetto del preliminare di compravendita dagli stessi stipulato in data 5 agosto 2015 (una villa monofamiliare da edificarsi a , fraz. Mucinasso, sull'aerea fg. 103 mapp. 218, CP_3
Contr denominato lotto A1, facente parte del P.P.I.P. 14 Mucinasso per un corrispettivo di euro
420.000,00 + IVA) a garanzia dell'eventuale restituzione delle somme anticipatamente corrisposte dagli stessi per il caso in cui la società costruttrice fosse incorsa in una situazione di crisi, ai sensi del D. Lgs. n. 122 del 2005, tale da non consentire la stipulazione del contratto definitivo di compravendita e concludeva per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo impugnato.
A sostegno dell'opposizione la Compagnia assicurativa deduceva che: - con comunicazione in data
30 gennaio 2017, e avevano diffidato formalmente la ex art. 1454 CP_1 CP_2 Controparte_5
c.c., ad ultimare l'immobile oggetto del preliminare di vendita nei successivi venti giorni, con espressa avvertenza che “decorso inutilmente il termine, il contratto si intenderà risoluto, con riserva di agire nelle opportune sedi per ottenere la restituzione di quanto versato sino ad oggi dai miei Clienti e per il risarcimento del danno patito” e che non essendo nulla avvenuto nel termine concesso per adempiere, il contratto preliminare si è sciolto di diritto in data 20 febbraio 2017 e cioè ben prima del verificarsi della situazione di crisi che ne avrebbe determinato l'operatività, ovvero il fallimento della venditrice – costruttrice che risale al settembre del 2021; - con comunicazione del
29 aprile 2022, la Compagnia assicurativa segnalava agli Opponenti che la garanzia prestata in loro favore fosse ormai inefficace, essendo intervenuta la risoluzione del contratto principale;
- in ogni caso, gli Opponenti non avevano neppure adeguatamente provato i pagamenti di cui si chiede la restituzione, come invece richiesto dall'art. 4 delle Condizioni di polizza, il quale prevede che la richiesta scritta di pagamento da parte dei beneficiari della polizza dove essere “corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme versate dal beneficiario stesso a termini del preliminare” e che, nella specie, “il preliminare prevede il pagamento degli anticipi esclusivamente attraverso versamento sul c/c in essere presso Banca Pop. Comm. e Industria, iban
IT1OI0504812600000000013587 intestato al contraente”, come riportato nella lettera d) delle premesse contenute nel frontespizio di polizza, dal momento che gli stessi non avevano fornito alcuna prova in ordine ai pagamenti effettuati, secondo le modalità espressamente previste nel preliminare di vendita e richiamate in polizza, essendosi limitati a produrre un dettaglio dei pagamenti privo di alcun valore probatorio e che anche le fatture asseritamente emesse dalla non avevano alcuna valenza probatoria in ordine alla avvenuta corresponsione dei Controparte_5 relativi importi in favore di quest'ultima.
Si costituivano in giudizio e contestando quanto ex adverso dedotto e Controparte_1 Parte_2 concludendo per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato. In particolare, i Convenuti opposti eccepivano che: - il contratto preliminare non si era sciolto il 20 febbraio 2017, per effetto dell'infruttuoso esito della diffida, posto che in data 31.1.2017, CP_5 rispondeva alla richiesta di adempimento con l'exceptio non adimpleti contractus, dalla stessa
[...] ribadita anche con raccomandata in data 22 febbraio 2017 nonché nella causa civile Rg n.
1010/2017 Tribunale di Piacenza, avendo la nella propria comparsa di costituzione Controparte_5 sollevato l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. e che a tutt'oggi, dunque, la risoluzione del contratto preliminare oggetto di causa non è stata né accertata né dichiarata dal Tribunale, poiché nelle more del giudizio è intervenuto il fallimento della predetta società; - in ogni caso, anche qualora il contratto fosse stato risolto prima della dichiarazione di fallimento, per effetto della risoluzione non sarebbe comunque venuta meno l'obbligazione fideiussioria posto che, essendo la causa concreta della fideiussione rilasciata in favore dei promittenti compratori quella di garantire la restituzioni delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscosso, al fine di escutere la polizza fideiussoria, a nulla rileva la persistente vigenza dell'efficacia del contratto preliminare al momento dell'instaurazione di una situazione di crisi;
- di aver provveduto a versare tutti gli acconti previsti dal preliminare, indicando sia le modalità di pagamento che le date di esecuzione (precisamente, a pagamento della fattura di n. 13/2015 venivano versati CP_5 assegni bancari Fineco rispettivamente n. 0408132477/12 per Euro 26.400,00 e n. 0408132473/08 di Euro 10.000,00; -a pagamento della fattura di n. 14/2015 veniva versato l' assegno CP_5 bancario Fineco n. 0408132478/00 di Euro 31.200,00; -a pagamento della fattura 15/2015 veniva versato l' assegno bancario Fineco n. 0408132476/11 di Euro 36.400,00; - a pagamento della fattura
16/2015 veniva versato l' assegno bancario n. 0408132479/01 di Euro 36.400,00; - a pagamento della fattura 17/2015 veniva disposto il bonifico di Euro 46.800,00 nr. TRN
1601071078346876480320012600IT del 07/01/2016; - a pagamento della fattura 1/2016 veniva disposto il bonifico di Euro 20.800,00 nr. TRN 1602231090641133480320012600IT del
23/02/2016; - a pagamento della fattura 3/2016 veniva disposto il bonifico di Euro 10.400,00 nr.
TRN1605021109557991480320012600IT del 02/05/2016; cfr. doc. 09 copia fatture capitolato quietanzate con copia dei relativi pagamenti) e che ricevuta la predetta Parte_1 missiva 26 ottobre 2016, nulla obiettava ai signori – ma richiedeva a CP_2 CP_1 Controparte_5 delucidazione sia in ordine allo stato di avanzamento dei lavori di costruzione che dei pagamenti incassati a fronte del preliminare, la quale con comunicazione datata 2.12.2016 Controparte_5 scriveva ad che “a fronte del preliminare di compravendita sono stati incassati Controparte_6 gli acconti previsti pari ad Euro 210.000,00 oltre all'IVA oltre ad alcune varianti che però non rientrano nella garanzia di polizza” (doc. 11 comunicazione datata 02.12.2016 inviata a mezzo pec da a . CP_5 Controparte_7 All'udienza del 22 febbraio 2023 non veniva concessa la provvisoria esecutorietà del titolo e veniva assegnato alle Parti termine per esperire il procedimento di mediazione obbligatoria, rinviando per l'eventuale prosecuzione del giudizio all'udienza del 20 giugno 2023, che si svolgeva in modalità cartolare.
Con ordinanza riservata alla predetta udienza, il GI assegnava alle Parti i termini ex art. 183, co. 6
c.p.c. rinviando all'udienza dell'11 gennaio 2024 per la decisione sulle istanze istruttorie eventualmente formulate dalle Parti;
con ordinanza in data 12 febbraio 2024, il GI ritenuta la causa, di natura documentale, matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale venivano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
***
Come è noto, la normativa contenuta nel d.lgs. 122/2005 è volta a tutelare l'acquirente di un immobile in costruzione onde evitare che questi, una volta stipulato il contratto preliminare di vendita e dopo aver erogato al costruttore delle somme di danaro, generalmente, a titolo di acconto o di caparra, perda sia l'importo versato che l'abitazione promessa, a causa della sopravvenuta incapienza dell'impresa venditrice/costruttrice.
Dal momento che il promissario acquirente si trova, dunque, in una situazione di debolezza rispetto all'altro contraente, il Legislatore ha introdotto l'obbligo, in capo al costruttore, di procurare il rilascio e di consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme versate sino al trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale di godimento) dell'immobile oggetto di contratto.
Il suddetto obbligo è a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente.
Quanto al soggetto tutelato, il d.lgs. n. 122/2005 accoglie una concezione ampia del termine
“acquirente” tant'è che la protezione predisposta dalla normativa in esame non può dirsi limitata alla compravendita ma può estendersi, tra gli altri casi, anche ai contratti preliminari.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, comma I, lettera a), del d.lgs. n. 122/2005, il termine “acquirente” abbraccia ogni “persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire, ovvero che abbia stipulato ogni altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l'acquisto o comunque il trasferimento non immediato, a sé o ad un proprio parente in primo grado, della proprietà o della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, ovvero colui il quale, ancorché non socio di una cooperativa edilizia, abbia assunto obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprietà o
l'acquisto della titolarità di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa”.
È nei confronti dei soggetti appena indicati che interviene l'obbligo di fideiussione predisposto al I comma dell'art. 2 del d. lgs. n. 122/2005.
Più precisamente, quest'ultima disposizione sancisce che, per ogni “contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente”, il costruttore è “obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme
e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento”.
In altre parole, a pena di nullità del contratto finalizzato al trasferimento di un diritto reale di godimento su di un immobile ancora da edificare, il costruttore dovrà garantire tramite fideiussione la restituzione di ogni somma versata lui dall'acquirente fino al trasferimento del diritto. Come traspare chiaramente dalla disposizione, l'invalidità prescritta è una nullità c.d. di protezione che, pertanto, potrà essere rilevata esclusivamente dall'acquirente o qualora favorisca quest'ultimo, anche d'ufficio.
Il rilascio e la consegna della polizza fideiussoria devono avvenire anteriormente o contestualmente alla stipula del contratto preliminare.
Inoltre, lo stesso comma stabilisce che il contratto di fideiussione deve “garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata”. Pertanto, la somma garantita potrà essere escussa dall'acquirente solo in presenza di una delle situazioni di crisi indicate dall'art. 3, II comma, del d. lgs. n. 122/2005.
A mente di quest'ultima disposizione, la situazione di crisi che legittima all'escussione della polizza si intende verificata alla “data” a) della “trascrizione del pignoramento relativo all'immobile oggetto del contratto”, b) della “pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa”, c) della “presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo”, d) della “pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza o, se anteriore, del decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa o l'amministrazione straordinaria”.
A ben vedere, posto che nella pratica una situazione di crisi ben può venire in essere manifestando “sintomi” diversi da quelli enunciati, le situazioni elencate dall'art. 3 si atteggiano a meri indicatori oggettivi dello stato di difficoltà economica. Tanto considerato, nulla sembrerebbe vietare l'applicazione della disciplina del d. lgs. n. 122/2005 in relazione ad istituti che, seppur non espressamente richiamati all'art. 3, sarebbero comunque sintomatici di una situazione di crisi quali, ad esempio, l'attestazione di un piano di risanamento ex art. 67, co. 3, lett. d), l.fall..
Ad ogni modo, una lettura “aperta” dell'elenco ex art. 3 del d. lgs. n. 122/2005, potrebbe essere osteggiata dal fatto che, a norma del III comma di questo stesso articolo, “la fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera a) del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare”. Ed infatti, considerata la precisione con cui il legislatore indica le condizioni entro cui è possibile escutere la polizza, si potrebbe, al contempo, propendere per una lettura tassativa della casistica ex art. 3 d. lgs., II comma, n.
122/2005. In altri termini, la predisposizione di una disciplina così dettagliata potrebbe essere un chiaro indice dell'intenzione del legislatore di escludere dall'area applicativa del d. lgs. 122/2005 situazioni di crisi non espressamente indicate dallo stesso.
Se si verifica una delle situazioni sopra indicate, l'acquirente potrà, dunque, rivolgersi alla banca o all'impresa di assicurazione che ha concesso la fideiussione per ottenere da queste ultime la restituzione delle somme fino a quel momento versate o il controvalore degli altri corrispettivi dati in pagamento (es: il valore di un terreno già trasferito in permuta) al costruttore ed in questo modo potrà beneficiare sia di un pronto ristoro in un breve lasso di tempo, sia della capacità patrimoniale di una impresa bancaria o assicurativa, senza dover attendere pronunce giudiziali o rischiare che il costruttore sia privo di mezzi patrimoniali per far fronte alla restituzione delle caparre e/o degli acconti percepiti.
Giova rilevare che la garanzia fideiussoria che obbliga la banca o l'impresa di assicurazione alla restituzione delle somme corrisposte dall'acquirente deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e quindi, la possibilità per l'acquirente di rivolgersi in prima battuta alla banca o alla compagnia di assicurazione, senza dover prima tentare di recuperare il proprio credito presso il costruttore. La fideiussione deve, infatti, operare a semplice richiesta scritta dell'acquirente, corredata da idonea documentazione comprovante l'ammontare delle somme e il valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore abbia riscosso, da inviarsi, al domicilio indicato dal fideiussore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e la stessa non perde efficacia qualora il costruttore non paghi il premio o la commissione al soggetto che ha rilasciato la garanzia.
Quanto all'importo garantito, la fideiussione dovrà garantire cumulativamente: tutte le somme già riscosse (es. caparre, acconti) e/o gli altri corrispettivi già acquisiti (es. immobili - sia terreni che fabbricati - dati in permuta dall'acquirente) dal costruttore alla stipula del contratto preliminare o comunque all'atto della conclusione di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà (es. vendita di cosa futura); tutte le somme che il costruttore debba riscuotere dopo la stipula del contratto preliminare o comunque dopo la conclusione di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà (es. vendita di cosa futura), ma prima che si verifichi il trasferimento della proprietà stessa, cioè generalmente prima del rogito definitivo di compravendita ovvero della venuta ad esistenza del fabbricato.
La garanzia non riguarderà, invece, somme che il costruttore è destinato a riscuotere solo nel momento in cui si verifichi il trasferimento della proprietà. Sono, inoltre, escluse: le somme per le quali è pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante (in generale una banca) ed i contributi pubblici già assistiti da autonoma garanzia.
In ogni caso, per favorire il rilascio da parte delle banche e delle imprese di assicurazione di fideiussioni aderenti ai requisiti legali nonché rendere più agevole il controllo degli stessi, il
Legislatore ha previsto che la fideiussione debba essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Tanto premesso, occorre adesso valutare se al fine di escutere la polizza fideiussoria ci sia la necessità che sussista al momento dell'instaurazione di una situazione di crisi, la persistente vigenza dell'efficacia del contratto preliminare.
Sul punto, si registrano due contrapposti orientamenti della Corte di cassazione.
Secondo un primo orientamento (Cassazione Civile sent. n. 11761/2018), l'art. 3, co. 3 del d. lgs. n.
122/2005 non impedisce l'escussione della polizza qualora il contratto preliminare sia risolto prima del verificarsi della situazione di crisi mentre secondo un diverso orientamento (Cassazione civile sent. n. 21792/2019), la predetta norma regola solo l'ipotesi del contratto ancora vigente quando si verifica la situazione di crisi, posto che altrimenti sarebbe possibile escutere la garanzia anche se il contratto preliminare è risolto per concorde volontà delle parti che abbiano già regolato i loro rapporti, soltanto perché la parte che si era obbligata a vendere si renda inadempiente a tali nuovi accordi.
In particolare, secondo l'orientamento che esclude che l'escussione della polizza fideiussoria in esame sia necessariamente subordinata alla persistente efficacia del contratto preliminare di compravendita al momento del verificarsi della situazione di crisi, le condizioni espressamente richiamate al comma tre dell'art. 3 non valgano in nessun modo a segnalare la necessità che, al fine di escutere la polizza fideiussoria, sussista, al momento dell'instaurazione di una situazione di crisi, la persistente vigenza dell'efficacia del contratto preliminare posto che le medesime condizioni evidenzierebbero, al contrario, la necessità che, al momento di escutere la polizza fideiussoria, tale contratto preliminare non vi sia più o perché l'organo della procedura concorsuale potrebbe non manifestare la volontà di subentrarvi ovvero, proprio come nei fatti di cui si discute, per avere il promittente compratore manifestato la volontà di risolvere il contratto a seguito dell'inadempimento del promittente venditore.
Secondo il diverso orientamento, invece, la norma specifica sulla escussione che determina quando e sulla base di quali presupposti è possibile escutere, fornisce un dettato incompatibile con l'interpretazione nel senso della escutibilità a contratto già sciolto, con la conseguenza che nel caso di crisi integrante la species della lettera a) del secondo comma dell'articolo 3, occorre che il soggetto che intenda fruire della polizza escutendo la compagnia garante sia ancora "acquirente", anche se deve avere comunicato a controparte "la volontà di recedere". Ciò significa che il contratto preliminare deve essere ancora in vigore tra le parti, tanto che la manifestazione della volontà di recederne non ha ancora comportato il suo venir meno, essendo rimasto appunto "acquirente"
(rectius promissario acquirente) chi vuole escutere. Ciò in quanto, secondo il Collegio“il legislatore
- in un'ottica di evidente controbilanciamento degli interessi coinvolti - ha inteso porre un limite all'escussione, nel senso di preservare al costruttore, ora come organo di procedura concorsuale, la possibilità di proseguire il rapporto contrattuale anche se sussiste la situazione di crisi”…
“Diversamente opinando, id est nel senso che non verrebbe ad incidere sulla escussione l'esser venuto meno del contratto preliminare, tale possibilità di subentro può essere tolta al promittente venditore (o essere già stata tolta anche da anni, se si prescinde appunto da questo limite) dalla parte promissaria acquirente, la quale, optando per la risoluzione del contratto (di solito per inadempimento del costruttore, è ovvio) prima che si verifichi la situazione - giuridica e non meramente economica - di crisi che è il presupposto dell'escussione della fideiussione, potrebbe rendere appunto il subentro impossibile ma, nonostante ciò, fruire della garanzia, nullificando il significato della condizione posta dal legislatore, in contrasto con il principio conservativo che deve governare ogni ermeneutica”.
Ciò posto, questo giudice ritiene di aderire al primo orientamento, anche avuto riguardo alla stessa causa in concreta della fideiussione ex art 3 d. lgs. 122/2005 posto che la funzione (economico- individuale) di quest'ultimo contratto è quella di tornare comunque in possesso delle somme anticipate nel caso in cui il costruttore non provveda al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale sull'immobile da costruire, per essere insorta una delle situazioni di crisi definite dallo stesso legislatore;
di talché, a nulla può rilevare che l'efficacia delle obbligazioni che discendono dal contratto preliminare di compravendita sia venuta meno prima dell'insorgenza dello stato di crisi o successivamente e tale conclusione trova ulteriore riprova negli stessi limiti temporali di efficacia a cui è soggetto il contratto di fideiussione ai sensi del già segnalato comma VII dell'art. 3 a mente del quale, per l'appunto, l'efficacia della fideiussione cessa al momento del trasferimento a favore dell'acquirente del diritto reale di godimento sull'immobile, con la consegna da parte del costruttore della polizza assicurativa indennitaria decennale a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui è tenuto ai sensi dell'art. 1669 c.c., manifestatisi successivamente al contratto definitivo (art. 4, co. 1 d. lg. 122/2005). Infine, tale soluzione trova conferma anche nel comma 1 ter del medesimo articolo il quale dispone che, in caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'art. 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 3, co. 3 lett b).
È chiaro, dunque, che la restituzione delle somme corrisposte anticipatamente dai promittenti compratori non potrebbe mai giustificarsi qualora le obbligazioni discendenti dall'accordo preliminare fossero ancora efficaci. Del resto, la restituzione di tali somme ha motivo di realizzarsi proprio perché il venditore/costruttore in crisi non è più in grado di adempiere le obbligazioni che ha assunto attraverso l'accordo.
In sostanza, l'escussione della polizza non può dirsi impedita dal fatto che il contratto preliminare sia già inefficace al momento della sentenza dichiarativa di fallimento;
al contrario, la disposizione secondo cui la fideiussione può essere escussa a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2, a condizione che il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare, renderebbe necessaria l'inefficacia del contratto preliminare affinché l'acquirente possa dirsi legittimato ad ottenere la restituzione delle somme versate.
Pertanto, se, al fine di escutere la polizza fideiussoria, una volta instaurata una situazione di crisi legislativamente definita, è necessario che il promittente compratore abbia comunicato la propria volontà di recedere dal contratto preliminare, allo scopo di escludere la persistente efficacia delle obbligazioni che discendono dal ridetto contratto, deve ritenersi (e a fortiori) che il promittente compratore ben possa escutere la polizza fideiussoria (una volta instauratasi una situazione di crisi), là dove l'efficacia delle obbligazioni che discendono dal contratto preliminare di compravendita sia già stata comunque precedentemente rimossa, cosa che nel caso di specie non è in ogni caso avvenuto, con la conseguenza che, a prescindere dalla tesi alla quale si intende aderire, deve essere riconosciuto il diritto dei Convenuti opposti di escutere la polizza fideiussoria oggetto di causa.
Ed invero, come è noto la diffida ad adempiere produce la risoluzione del negozio in conseguenza dell'intimazione, posto che con la stessa la parte che se ne avvale manifesta legittimamente una volontà, consistente nell'esplicazione di un potere unilaterale di disposizione delle sorti del contratto, che di per sé non influisce direttamente nella realtà giuridica - anche in considerazione del fatto che essa dà luogo all'automatica risoluzione “ipso jure” del vincolo sinallagmatico - al contempo, però tale rimedio risolutorio presuppone pur sempre l'accertamento, in via giudiziale, della sussistenza del carattere grave ed imputabile della mancata e/o inesatta esecuzione della prestazione ("l'intimazione da parte del creditore della diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 c.c., non elimina la necessità, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dell'accertamento giudiziale della gravità dell'inadempimento in relazione alla situazione verificatasi alla scadenza del termine ed al permanere dell'interesse della parte all'esatto e tempestivo adempimento" Cass. n. 18696/2014), specie nel caso come quello in esame in cui, instaurato un precedente giudizio finalizzato alla declaratoria di intervenuta risoluzione di diritto del contratto ex art. 1454 c.c., la parte inadempiente si costituisca in giudizio eccependo, a propria volta, l'inadempimento della controparte;
di talché, essendo stato quel giudizio interrotto a seguito dell'intervenuto fallimento del Promittente venditore senza una pronuncia giudiziale, il contratto preliminare oggetto di causa è da ritenersi ancora in essere, con conseguente persistenza del diritto in capo all'odierna Convenuta opposta di escutere la polizza fideiussoria rilasciata da Parte_1
Infine, anche l'eccezione della mancata prova dei pagamenti effettuati da e Controparte_1 CP_2 alla in esecuzione del contratto preliminare oggetto di causa, sollevata dalla
[...] Controparte_5
Compagnia assicurativa, per la prima volta, in sede di opposizione, risulta non solo genericamente formulata ma del tutto priva di pregio ed in contrasto con la documentazione versata in atti dai
Convenuti opposti, ovvero le fatture quietanzate a cui i singoli pagamenti si riferiscono, nonché con il comportamento tenuto dalla stessa Opponente prima dell'instaurazione del presente giudizio e con la dichiarazione resa in data 2.12.2016 dalla stessa ad con Controparte_5 Controparte_6 la quale, su espressa richiesta della Compagnia assicurativa, la prima precisava che “a fronte del preliminare di compravendita sono stati incassati gli acconti previsti pari ad Euro 210.000,00 oltre all'IVA oltre ad alcune varianti che però non rientrano nella garanzia di polizza” (doc. 11 parte convenuta opposta); sicché, deve ritenersi documentalmente provato che gli odierni Opponenti abbiano corrisposto alla Società poi fallita quanto garantito dalla fideiussione di cui hanno chiesto l'escussione in sede monitoria.
Per le suesposte ragioni l'opposizione proposta da non può trovare Controparte_6 accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo impugnato.
***
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e della concreta attività difensiva svolta.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 765/2022, emesso dal
Tribunale di Piacenza in data 18-30 agosto 2022, che acquista efficacia esecutiva definitiva;
- condanna Parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di e Controparte_1
che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali (valori medi sullo CP_2
scaglione di riferimento - ad eccezione della fase istruttoria liquidata in € 2.835,00, visto il mancato svolgimento in concreto di attività istruttoria al di fuori delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. -), oltre ad € 2.232,60 per le spese di mediazione ed oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Piacenza il 21 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ai sensi infatti dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221: “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2-ter, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132)