TRIB
Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/12/2024, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
ENTENZA N.
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27 dicembre 2023, da
1) Parte_1
nato/a Como (CO) il 03.02.1978
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Ramona Novella
e
2) Parte_2
nato/a MO (MB) il 24.01.1979
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], piazza Cavour n. 1
con l'Avv. Federica Recalcati
i quali hanno contratto matrimonio civile,
in Albavilla (CO), in data 18.09.2008
(anno 2008, atto n. 7, parte I);
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n.331/2024 del 20.03.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli MINORI:
- ata il 09.11.2010; Persona_1
- ato il 19.11.2012. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.12.2023, hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 1.12.1970, n. 898 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto.
2. La IG continuerà a risiedere presso l'abitazione familiare sita in Albavilla Pt_1
(CO), via XX Settembre, n. 12, insieme ai figli e Per_1 Per_2
3. Gli arredi e i beni mobili contenuti nella casa coniugale rimarranno alla IG . Per Pt_1
quanto riguarda i beni e le suppellettili presenti nella casa coniugale, i coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione degli stessi e di non aver a che ulteriormente pretendere l'uno dall'altro.
4. I coniugi danno altresì atto che il IG a già lasciato la casa coniugale portando con Pt_2
sé i propri beni personali e quanto altro di sua spettanza, ad eccezione dei propri beni personali contenuti nella cantina sopra descritta, che vi rimarranno in deposito a titolo gratuito sinché il primo non avrà reperito una nuova abitazione ove provvederà a trasferirli a propria cura e spese. 5. Per quanto riguarda la casa familiare, conformemente agli impegni assunti in sede di ricorso per separazione, il IGnor ha ceduto la propria quota di comproprietà della stessa alla Pt_2
IG , con atto a rogito Notaio di Casatenovo, del 04.07.2024 rep. 3223 Pt_1 Persona_3 racc. 2922 registrato in Lecco, il 16.07.2024. al n. 10045 Serie 1T trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Como il 16.07.2024 (Reg. Gen. N. 21635 Reg. Part. 16228), al prezzo tra loro già convenuto e con intervenuto accollo liberatorio da parte della GN del residuo Pt_1
mutuo per la quota di competenza del cedente IGnor uale afferente il mutuo in essere. Pt_2
6. I coniugi concordano nella scelta dell'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2
che saranno pertanto affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente nell'abitazione coniugale con la madre e manterranno con entrambi i genitori un rapporto continuativo, ricevendo dagli stessi cura, educazione ed istruzione.
7. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di straordinaria amministrazione inerenti, a titolo esemplificativo, alla salute, all'educazione e all'istruzione dei minori verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che avrà con sé i minori.
8. Considerata l'età dei minori (14 e 12 anni), il padre potrà tenere con sé e in Per_1 Per_2
qualsiasi giorno della settimana, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
In ogni caso, e trascorreranno con il padre i fine settimana alternati a partire dal Per_1 Per_2
sabato primo pomeriggio (ore 14.00) e sino alla domenica sera prima di cena allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna. Le parti concordano che, previo avviso telefonico alla
IG.ra , il IG. possa tenere i figli a cena anche la domenica sera, per Pt_1 Pt_2
riaccompagnarli alla casa coniugale immediatamente dopo.
Poiché il IG ttualmente dimora presso l'abitazione dei suoi genitori, allorquando Pt_2 lo stesso avrà a disposizione un'abitazione autonoma il diritto di visita dovrà essere ampliato previo accordo tra le parti e comunque nei fine settimana di sua competenza riaccompagnerà i minori presso la casa materna la domenica dopo cena.
In maniera alternata, salvo diverso accordo, le vacanze natalizie e/o pasquali verranno equamente suddivise in modo da alternare il Natale e la Pasqua con i minori, secondo accordi che verranno assunti tra i coniugi anno per anno entro la fine del mese di novembre, garantendo in ogni caso al genitore che non avrà con sé i figli a Natale di averli con sé a Santo Stefano o a Capodanno ed il genitore che non avrà con sé i figli il sabato e la domenica di Pasqua di averli con sé per il giorno di Pasquetta. Inoltre, durante le vacanze estive (da intendersi il periodo ricompreso tra la fine e l'inizio della scuola), e potranno trascorrere con il padre quindici giorni anche non consecutivi Per_1 Per_2
da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, anche in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro dei coniugi, con facoltà di condurli in villeggiatura.
Durante i giorni di competenza, il genitore che avrà con sé i minori dovrà occuparsi della gestione degli eventuali impegni scolastici ed extrascolastici di e salvo diverso accordo Per_1 Per_2
tra le parti.
Ogni altro periodo di vacanze scolastiche seguirà il calendario di visita ordinario salvo diversi accordi che verranno di volta in volta raggiunti tra le parti almeno una settimana prima del periodo di riferimento.
In caso di contrasto e/o coincidenza dei rispettivi periodi feriali e festivi, la scelta spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località del genitore che avrà con sé i minori.
9. Nell'interesse prevalente dei minori, i coniugi concordano nel fatto che i medesimi mantengano rapporti continuativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
10. Per il contributo al mantenimento ordinario di e il IG come da Per_1 Per_2 Pt_2
accordi tra le parti, sta versando dal mese di ottobre 2021 e continuerà a versare l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili. La somma di cui sopra sarà versata anticipatamente entro il giorno 11 di ogni mese al quale il pagamento inerisce mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 000047438429, IBAN: [...] intestato alla IG
presso Crédit Agricole, agenzia di Erba (CO), la predetta somma verrà Parte_1
rivalutata secondo gli indici ISTAT con decorrenza ad un anno dall'intervenuto deposito del presente ricorso.
Poiché è coadiuvato da un insegnante privato per lo svolgimento dei compiti, i coniugi Per_2
concordano sin d'ora che assumeranno il relativo costo al 50% ciascuno.
I coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per i minori identificate secondo il Protocollo del Tribunale di Como del 24.05.2018 che si trascrive: “a) spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte al pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso
e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
Dovrà in ogni caso essere valutata concordemente dai genitori l'opportunità delle predette spese e la scelta di eventuali professionisti cui affidare i minori anche per eventuali necessarie cure.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo email o messaggio telefonico con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Considerato che i coniugi hanno diritto di usufruire per i figli delle detrazioni fiscali al 50%, gli stessi assumono il reciproco obbligo di far pervenire all'altro coniuge, in uno alla richiesta di rimborso (e in tempo utile per effettuare eventuali detrazioni fiscali), le fatture in originale intestate, ove possibile, per l'aliquota di pertinenza del genitore.
11. Le Parti concordano che l'Assegno Unico per i figli minori verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50%.
12. L'autovettura FIAT Targata GF053JT intestata alla IG.ra , resterà definitivamente Pt_1
assegnata alla medesima.
13. L'autovettura Audi A3 targata DS178LW, intestata al IG. resterà definitivamente Pt_2
assegnata al medesimo.
14. Lo scooter IM targato ED16128, intestato al IG. resterà definitivamente Pt_2
assegnato al medesimo.
15. Si dà atto che il conto corrente comune contraddistinto dal codice Iban
[...], acceso presso la è stato Controparte_1
chiuso ed il relativo saldo suddiviso a metà tra le parti.
16. Le parti dichiarano di aver già provveduto a risolvere ogni altra questione patrimoniale.
17. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di Parte_3
non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, rinunciando pertanto all'assegno divorzile.
18. I coniugi prestano sin da ora assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta di identità) per loro ed i loro figli minori e Per_1 Per_2
[...]
19. Le spese legali del procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 1.12.1970, n. 898, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più
riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi in data 18.09.2008, in Albavilla (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Albavilla (CO)
(anno 2008, atto n. 7, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albavilla (CO)perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in COMO, il 5.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao
Repubblica Italiana IV.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Nicoletta Sommazzi Giudice
Dott. Lorenzo Azzi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 27 dicembre 2023, da
1) Parte_1
nato/a Como (CO) il 03.02.1978
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Ramona Novella
e
2) Parte_2
nato/a MO (MB) il 24.01.1979
cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], piazza Cavour n. 1
con l'Avv. Federica Recalcati
i quali hanno contratto matrimonio civile,
in Albavilla (CO), in data 18.09.2008
(anno 2008, atto n. 7, parte I);
SEPARAZIONE:
separati con sentenza n.331/2024 del 20.03.2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti).
con i seguenti figli MINORI:
- ata il 09.11.2010; Persona_1
- ato il 19.11.2012. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27.12.2023, hanno richiesto pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 1.12.1970, n. 898 alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo rispetto.
2. La IG continuerà a risiedere presso l'abitazione familiare sita in Albavilla Pt_1
(CO), via XX Settembre, n. 12, insieme ai figli e Per_1 Per_2
3. Gli arredi e i beni mobili contenuti nella casa coniugale rimarranno alla IG . Per Pt_1
quanto riguarda i beni e le suppellettili presenti nella casa coniugale, i coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione degli stessi e di non aver a che ulteriormente pretendere l'uno dall'altro.
4. I coniugi danno altresì atto che il IG a già lasciato la casa coniugale portando con Pt_2
sé i propri beni personali e quanto altro di sua spettanza, ad eccezione dei propri beni personali contenuti nella cantina sopra descritta, che vi rimarranno in deposito a titolo gratuito sinché il primo non avrà reperito una nuova abitazione ove provvederà a trasferirli a propria cura e spese. 5. Per quanto riguarda la casa familiare, conformemente agli impegni assunti in sede di ricorso per separazione, il IGnor ha ceduto la propria quota di comproprietà della stessa alla Pt_2
IG , con atto a rogito Notaio di Casatenovo, del 04.07.2024 rep. 3223 Pt_1 Persona_3 racc. 2922 registrato in Lecco, il 16.07.2024. al n. 10045 Serie 1T trascritto presso l'Agenzia delle Entrate di Como il 16.07.2024 (Reg. Gen. N. 21635 Reg. Part. 16228), al prezzo tra loro già convenuto e con intervenuto accollo liberatorio da parte della GN del residuo Pt_1
mutuo per la quota di competenza del cedente IGnor uale afferente il mutuo in essere. Pt_2
6. I coniugi concordano nella scelta dell'affidamento condiviso dei figli minori e Per_1 Per_2
che saranno pertanto affidati ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente nell'abitazione coniugale con la madre e manterranno con entrambi i genitori un rapporto continuativo, ricevendo dagli stessi cura, educazione ed istruzione.
7. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di straordinaria amministrazione inerenti, a titolo esemplificativo, alla salute, all'educazione e all'istruzione dei minori verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore che avrà con sé i minori.
8. Considerata l'età dei minori (14 e 12 anni), il padre potrà tenere con sé e in Per_1 Per_2
qualsiasi giorno della settimana, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori.
In ogni caso, e trascorreranno con il padre i fine settimana alternati a partire dal Per_1 Per_2
sabato primo pomeriggio (ore 14.00) e sino alla domenica sera prima di cena allorquando li riaccompagnerà presso la casa materna. Le parti concordano che, previo avviso telefonico alla
IG.ra , il IG. possa tenere i figli a cena anche la domenica sera, per Pt_1 Pt_2
riaccompagnarli alla casa coniugale immediatamente dopo.
Poiché il IG ttualmente dimora presso l'abitazione dei suoi genitori, allorquando Pt_2 lo stesso avrà a disposizione un'abitazione autonoma il diritto di visita dovrà essere ampliato previo accordo tra le parti e comunque nei fine settimana di sua competenza riaccompagnerà i minori presso la casa materna la domenica dopo cena.
In maniera alternata, salvo diverso accordo, le vacanze natalizie e/o pasquali verranno equamente suddivise in modo da alternare il Natale e la Pasqua con i minori, secondo accordi che verranno assunti tra i coniugi anno per anno entro la fine del mese di novembre, garantendo in ogni caso al genitore che non avrà con sé i figli a Natale di averli con sé a Santo Stefano o a Capodanno ed il genitore che non avrà con sé i figli il sabato e la domenica di Pasqua di averli con sé per il giorno di Pasquetta. Inoltre, durante le vacanze estive (da intendersi il periodo ricompreso tra la fine e l'inizio della scuola), e potranno trascorrere con il padre quindici giorni anche non consecutivi Per_1 Per_2
da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno, anche in considerazione dei rispettivi impegni di lavoro dei coniugi, con facoltà di condurli in villeggiatura.
Durante i giorni di competenza, il genitore che avrà con sé i minori dovrà occuparsi della gestione degli eventuali impegni scolastici ed extrascolastici di e salvo diverso accordo Per_1 Per_2
tra le parti.
Ogni altro periodo di vacanze scolastiche seguirà il calendario di visita ordinario salvo diversi accordi che verranno di volta in volta raggiunti tra le parti almeno una settimana prima del periodo di riferimento.
In caso di contrasto e/o coincidenza dei rispettivi periodi feriali e festivi, la scelta spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località del genitore che avrà con sé i minori.
9. Nell'interesse prevalente dei minori, i coniugi concordano nel fatto che i medesimi mantengano rapporti continuativi con i rispettivi ascendenti e parenti.
10. Per il contributo al mantenimento ordinario di e il IG come da Per_1 Per_2 Pt_2
accordi tra le parti, sta versando dal mese di ottobre 2021 e continuerà a versare l'importo di euro 500,00 (cinquecento/00) mensili. La somma di cui sopra sarà versata anticipatamente entro il giorno 11 di ogni mese al quale il pagamento inerisce mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 000047438429, IBAN: [...] intestato alla IG
presso Crédit Agricole, agenzia di Erba (CO), la predetta somma verrà Parte_1
rivalutata secondo gli indici ISTAT con decorrenza ad un anno dall'intervenuto deposito del presente ricorso.
Poiché è coadiuvato da un insegnante privato per lo svolgimento dei compiti, i coniugi Per_2
concordano sin d'ora che assumeranno il relativo costo al 50% ciascuno.
I coniugi concorreranno nella misura del 50% alle spese straordinarie per i minori identificate secondo il Protocollo del Tribunale di Como del 24.05.2018 che si trascrive: “a) spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte al pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che chiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout); e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso
e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
Dovrà in ogni caso essere valutata concordemente dai genitori l'opportunità delle predette spese e la scelta di eventuali professionisti cui affidare i minori anche per eventuali necessarie cure.
Avuto riguardo alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo email o messaggio telefonico con prova di avvenuta ricezione all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta.
Considerato che i coniugi hanno diritto di usufruire per i figli delle detrazioni fiscali al 50%, gli stessi assumono il reciproco obbligo di far pervenire all'altro coniuge, in uno alla richiesta di rimborso (e in tempo utile per effettuare eventuali detrazioni fiscali), le fatture in originale intestate, ove possibile, per l'aliquota di pertinenza del genitore.
11. Le Parti concordano che l'Assegno Unico per i figli minori verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50%.
12. L'autovettura FIAT Targata GF053JT intestata alla IG.ra , resterà definitivamente Pt_1
assegnata alla medesima.
13. L'autovettura Audi A3 targata DS178LW, intestata al IG. resterà definitivamente Pt_2
assegnata al medesimo.
14. Lo scooter IM targato ED16128, intestato al IG. resterà definitivamente Pt_2
assegnato al medesimo.
15. Si dà atto che il conto corrente comune contraddistinto dal codice Iban
[...], acceso presso la è stato Controparte_1
chiuso ed il relativo saldo suddiviso a metà tra le parti.
16. Le parti dichiarano di aver già provveduto a risolvere ogni altra questione patrimoniale.
17. I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti e di Parte_3
non avere pretese economiche da rivolgersi per il proprio mantenimento, rinunciando pertanto all'assegno divorzile.
18. I coniugi prestano sin da ora assenso reciproco per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta di identità) per loro ed i loro figli minori e Per_1 Per_2
[...]
19. Le spese legali del procedimento vengono integralmente compensate tra le parti.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
Sussistono le condizioni di legge per procedere alla pronuncia di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma terzo, L. 1.12.1970, n. 898, dovendosi ritenere provato che i coniugi vivono separati fin dall'udienza di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Como, nel procedimento di separazione, e che detto stato di separazione personale dei coniugi prosegue tuttora, dal momento che i coniugi non si sono più
riconciliati e non hanno ripreso neppure in via temporanea la convivenza, mentre è ormai decorso il termine normativamente previsto per l'ottenimento della pronuncia di divorzio;
al contempo dalle risultanze di causa e da quanto dedotto dalle stesse parti deve ritenersi definitivamente venuta meno ogni forma di comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi e che la stessa non possa più essere ricostituita.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c., cpc, tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) DICHIARA lo scioglimento
del matrimonio contratto dai coniugi in data 18.09.2008, in Albavilla (CO)
con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Albavilla (CO)
(anno 2008, atto n. 7, parte I),
2) OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Albavilla (CO)perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in COMO, il 5.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Barbara Cao