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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 2829/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2829/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TAGLIATI SABRINA presso il cui studio sito in Castelnuovo né Monti (RE) via Roma n. 27/1è elettivamente domiciliato e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PROIETTI CORAGGI FABIOLA presso il cui studio sito in viale XX Settembre 67 41049 Sassuolo è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 09.01.2025 hanno concluso concordemente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 270/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia in data 27.02 – 02.03/2020
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 27.09.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, all'udienza del 09.01.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto al riguardo l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
rideterminazione dell'assegno divorzile a carico del sig. nella Parte_1 misura di € 140,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2025
Spese di lite compensate
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento, trattandosi di accordi di natura patrimoniale tra i coniugi dei quali il Collegio non può che prendere atto a mente dell'art. 473-bis.51 c.p.c. che prevede, tra l'altro, che “con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali”.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 270/2020 - Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 2829/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. TAGLIATI SABRINA presso il cui studio sito in Castelnuovo né Monti (RE) via Roma n. 27/1è elettivamente domiciliato e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. PROIETTI CORAGGI FABIOLA presso il cui studio sito in viale XX Settembre 67 41049 Sassuolo è elettivamente domiciliata
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
le parti, all'udienza del 09.01.2025 hanno concluso concordemente chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come riportate a verbale
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il procedimento ha per oggetto le condizioni di divorzio previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 270/2020 emessa dal Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia in data 27.02 – 02.03/2020
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto consolidato principio giurisprudenziale, a cui questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. civ, Sez. I, sentenza n. 10894 del 24.5.2005; in tal senso anche Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 1345 21.1.2005),
Nel caso di specie l'Ufficio del Pubblico Ministero è stato ritualmente notiziato del procedimento con trasmissione telematica degli atti in data 27.09.2024, come da relativa annotazione di Cancelleria, sicché il contraddittorio deve ritenersi integro
Le parti, all'udienza del 09.01.2025, hanno raggiunto un accordo ed hanno chiesto al riguardo l'accoglimento delle seguenti conclusioni tra le medesime concordate:
rideterminazione dell'assegno divorzile a carico del sig. nella Parte_1 misura di € 140,00 mensili con decorrenza dal mese di gennaio 2025
Spese di lite compensate
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano meritevoli di accoglimento, trattandosi di accordi di natura patrimoniale tra i coniugi dei quali il Collegio non può che prendere atto a mente dell'art. 473-bis.51 c.p.c. che prevede, tra l'altro, che “con il ricorso le parti possono anche regolamentare, in tutto o in parte, i loro rapporti patrimoniali”.
Ritenuto altresì che le spese di lite vadano compensate tra le parti come dalle stesse richiesto
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -21ult. comma c.p.c., a parziale modifica delle condizioni previste nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 270/2020 - Prende atto delle condizioni concordate tra le parti come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 09.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli