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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/06/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. 275/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI -Presidente rel.
2) Dott. Patrizia EVANGELISTA - ConIGliere
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - ConIGliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.275/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.06.2024, promossa da (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariagiovanna Rita D'Amico;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.;.: ) e (C.F.; CodiceFiscale_3 Parte_2
( ) rappresentate e difese nel giudizio di primo grado dagli C.F._4
Avv.ti Angelo Roma e Gianmichele Pavone;
-
APPELLATE-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 03/07/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione del 4.3.2017, l'attrice evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, gli odierni convenuti, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i convenuti erano a conoscenza del pregiudizio che
l'atto pubblico di donazione, intercorso tra e i predetti, Controparte_3
a ministero Notaio , rep. 10635/s252, dell'11.12.2o12, pubblicato Persona_1
il successivo 17.12.2012, recava alle ragioni creditorię dell'attrice;
2) per l'effetto dichiarare tale atto inefficace, nei confronti dell'istante, ai sensi e per effetti dell'art. 2901 c.c. Con vittoria delle spese di giustizia.
L'attrice premetteva:
1) di essere unica erede legittima di;
Persona_2
2) che, con atto di citazione del 9.2.2014, aveva evocato in giudizio, innanzi al
Tribunale di Brindisi, per chiedere la condanna alla Controparte_3
restituzione della somma da costei ricevuta all'atto della stipula dell'atto di vendita dei beni ereditari per Notaio di San Vito dei Normanni, del Per_3
30.042008, ammontante ad € 50.000,00, oltre le spese, per un totale di €
70.000,00;
3) che nelle more del giudizio però, e, precisamente, in data 11.12.2012,
. con atto pubblico per Notaio , rep. Controparte_3 Persona_1
10635/5252 dell'1.12.2012, pubblicato il successivo 17.12.2012, donava la nuda proprietà dell'unico immobile del quale era proprietaria e, precisamente, dell , alle convenute, per 4 ciascuna. Parte_3 Riteneva, in definitiva, l'attrice che detto atto di donazione era stato, dolosamente preordinato al fine di recare pregiudizio alle proprie ragioni creditorie.
Con comparsa di costituzione del 30.06.2017, si costituivano , Controparte_2
e , concludendo per il rigetto della Controparte_4 Controparte_5
domanda attrice, sia per carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in mancanza di prova del rapporto di parentela tra e , Parte_1 Persona_2
per nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 164, comma 4 c.p.c. e 24 della Cost, per insussistenza della pretesa, in pendenza di procedimento pregiudiziale ex art. 295 c.p.c..
Le convenute, infine, eccepivano la illegittimità della trascrizione dell'atto di citazione sull'immobile sito in Ostuni, al c.so Mazzini n. 188, del valore di almeno dieci volte superiore a quello della presunta pretesa attorea, quantificato in €
70.000,000.
Nel corso del giudizio veniva rinnovata la citazione nei confronti di CP
. Quest'ultimo rimaneva contumace.
[...]
All'udienza del 4.10.2021, i difensori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Giudice concedeva i richiesti termini, con decorrenza dal 15.11.2021. Scaduti detti termini questo Giudice introitava la causa per la decisione”.
La causa è stata definita con sentenza n.225.2022 con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda attrice, ordinando la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione e condannando l'attrice alle spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure rilevando come la dedotta situazione creditoria della IG.ra derivasse sostanzialmente dalla fondatezza della Pt_1
domanda introdotta innanzi al Tribunale di Brindisi nel giudizio n.5371/2014 R.G. ha ritenuto che la dichiarazione di estinzione di questo giudizio per inattività delle parti determinasse l'inammissibilità della domanda sub iudice.
Ed invero il Tribunale ha osservato come non fosse ipotizzabile alcun danno alle ragioni creditorie dell'attrice in mancanza di un riconoscimento giudiziale del credito che era stato azionato in quel giudizio che si è concluso con la sua estinzione.
Avverso la prefata sentenza ha interposto appello la IG.ra , instando Pt_1
acchè, in riforma della pronuncia gravata, fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti dell'art.2901 c.c. l'atto pubblico di donazione intercorso tra e gli odierni appellati;
il tutto con vittoria Controparte_3
delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si sono costituite in giudizio le IGg.re e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 dell'avverso gravame e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 3/07/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame la IG.ra lamenta errore di Pt_1
interpretazione e di valutazione della sentenza del Tribunale di
Brindisi nr. 5371/2014.
In particolare, secondo l'appellante la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e andrebbe integrata aggiungendo l'ulteriore parte secondo cui “sarebbe stato onere dell'attrice fornire la prova della inefficacia della predetta rinuncia e dunque che i destinatari del proprio atto di riassunzione avessero assunto la qualità di eredi”.
Con il secondo motivo di gravame la IG.ra si duole della Pt_1 violazione e/o errata interpretazione dell'art. 2901 c.c..
In particolare, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove sul presupposto dell'estinzione del giudizio relativo alle sue ragioni creditorie ha ritenuto che non fosse configurabile “un danno alle ragioni creditorie dell'attrice, in mancanza di un riconoscimento giudiziale del credito che era stato azionato in quel giudizio che si è concluso con la sua estinzione”.
Nel dettaglio secondo la IG.ra il giudice di prime cure Pt_1
avrebbe omesso di considerare sia la pendenza del giudizio relativo alla fondatezza della sua pretesa creditoria dinanzi alla Corte d'appello di Lecce sia la nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa accolta dall'art. 2901c.c. secondo l'orientamento della giurisprudenza.
Il secondo motivo va trattato preliminarmente e va ritenuto infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002) si rileva che la Corte di Cassazione si è recentemente soffermata sulla questione dei riflessi di una sentenza di primo grado non passata in giudicato che accerti l'inesistenza del credito sulla causa avente ad oggetto la domanda ex art. 2901 c.c..
Ed invero la recente pronuncia della Suprema Corte (ordinanza n.30106 del 21.11.2024) ha affermato il seguente principio di diritto:
“Non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto
l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione”. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata la sussistenza di un credito litigioso, aveva ampiamente motivato circa le ragioni della valutazione sulla sussistenza del credito, in senso difforme rispetto alla sentenza asseritamente pregiudicante).
Deve osservarsi come il suindicato principio, espresso con riferimento al caso in cui sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito tutelato con l'azione ex art. 2901 c.c. risulti applicabile a fortiori laddove, come nel caso in esame, la sentenza di primo grado relativa alla controversia sull'esistenza del credito sia stata confermata all'esito del secondo grado di giudizio.
Ed invero nell'atto di citazione la IG.ra ha allegato un credito Pt_1
per il cui riconoscimento giudiziale ha esperito il giudizio n.5371/2014 innanzi al Tribunale di Brindisi che si è concluso con la dichiarazione di estinzione del giudizio per inattività delle parti resa con sentenza n.769.2021.
Tale pronuncia, ritualmente impugnata, è stata confermata nelle more del presente giudizio con sentenza n.917/2023 della Corte D'Appello di Lecce con la quale si è parimenti ritenuto estinto il giudizio per difetto di tempestiva riassunzione nei confronti degli eredi di
. Controparte_3
Peraltro l'odierna appellante non ha allegato di aver proposto ricorso per cassazione avverso la prefata pronuncia della Corte D'Appello.
Tanto premesso, in applicazione del principio affermato dalla Suprema
Corte con la citata ordinanza n.30106 del 21.11.2024, ritiene questo
Collegio di condividere la statuizione del giudice di prime cure secondo cui nel caso di specie per effetto della dichiarazione di estinzione del giudizio n.537/2014 “difetta un elemento propedeutico che possa legittimare e rendere ammissibile la proposta domanda ai sensi dell'art.2901 c.c.” .
L'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art.2901 c.c. per i rilievi innanzi espressi comporta l'assorbimento delle censure esposte nel primo motivo di appello.
Pertanto l'appello proposto va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 17.06.2025 Il Presidente
Est.
(Dott. Maurizio
Petrelli)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Maurizio PETRELLI -Presidente rel.
2) Dott. Patrizia EVANGELISTA - ConIGliere
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - ConIGliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.275/2022 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.06.2024, promossa da (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariagiovanna Rita D'Amico;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F.;.: ) e (C.F.; CodiceFiscale_3 Parte_2
( ) rappresentate e difese nel giudizio di primo grado dagli C.F._4
Avv.ti Angelo Roma e Gianmichele Pavone;
-
APPELLATE-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 03/07/2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati espressi dal Tribunale di Brindisi nel seguente modo: “Con atto di citazione del 4.3.2017, l'attrice evocava in giudizio, innanzi al Tribunale di Brindisi, gli odierni convenuti, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i convenuti erano a conoscenza del pregiudizio che
l'atto pubblico di donazione, intercorso tra e i predetti, Controparte_3
a ministero Notaio , rep. 10635/s252, dell'11.12.2o12, pubblicato Persona_1
il successivo 17.12.2012, recava alle ragioni creditorię dell'attrice;
2) per l'effetto dichiarare tale atto inefficace, nei confronti dell'istante, ai sensi e per effetti dell'art. 2901 c.c. Con vittoria delle spese di giustizia.
L'attrice premetteva:
1) di essere unica erede legittima di;
Persona_2
2) che, con atto di citazione del 9.2.2014, aveva evocato in giudizio, innanzi al
Tribunale di Brindisi, per chiedere la condanna alla Controparte_3
restituzione della somma da costei ricevuta all'atto della stipula dell'atto di vendita dei beni ereditari per Notaio di San Vito dei Normanni, del Per_3
30.042008, ammontante ad € 50.000,00, oltre le spese, per un totale di €
70.000,00;
3) che nelle more del giudizio però, e, precisamente, in data 11.12.2012,
. con atto pubblico per Notaio , rep. Controparte_3 Persona_1
10635/5252 dell'1.12.2012, pubblicato il successivo 17.12.2012, donava la nuda proprietà dell'unico immobile del quale era proprietaria e, precisamente, dell , alle convenute, per 4 ciascuna. Parte_3 Riteneva, in definitiva, l'attrice che detto atto di donazione era stato, dolosamente preordinato al fine di recare pregiudizio alle proprie ragioni creditorie.
Con comparsa di costituzione del 30.06.2017, si costituivano , Controparte_2
e , concludendo per il rigetto della Controparte_4 Controparte_5
domanda attrice, sia per carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in mancanza di prova del rapporto di parentela tra e , Parte_1 Persona_2
per nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 164, comma 4 c.p.c. e 24 della Cost, per insussistenza della pretesa, in pendenza di procedimento pregiudiziale ex art. 295 c.p.c..
Le convenute, infine, eccepivano la illegittimità della trascrizione dell'atto di citazione sull'immobile sito in Ostuni, al c.so Mazzini n. 188, del valore di almeno dieci volte superiore a quello della presunta pretesa attorea, quantificato in €
70.000,000.
Nel corso del giudizio veniva rinnovata la citazione nei confronti di CP
. Quest'ultimo rimaneva contumace.
[...]
All'udienza del 4.10.2021, i difensori delle parti precisavano le conclusioni e chiedevano la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c, per il deposito degli scritti conclusionali.
Il Giudice concedeva i richiesti termini, con decorrenza dal 15.11.2021. Scaduti detti termini questo Giudice introitava la causa per la decisione”.
La causa è stata definita con sentenza n.225.2022 con la quale il Tribunale ha rigettato la domanda attrice, ordinando la cancellazione della trascrizione dell'atto di citazione e condannando l'attrice alle spese di lite.
In particolare il giudice di prime cure rilevando come la dedotta situazione creditoria della IG.ra derivasse sostanzialmente dalla fondatezza della Pt_1
domanda introdotta innanzi al Tribunale di Brindisi nel giudizio n.5371/2014 R.G. ha ritenuto che la dichiarazione di estinzione di questo giudizio per inattività delle parti determinasse l'inammissibilità della domanda sub iudice.
Ed invero il Tribunale ha osservato come non fosse ipotizzabile alcun danno alle ragioni creditorie dell'attrice in mancanza di un riconoscimento giudiziale del credito che era stato azionato in quel giudizio che si è concluso con la sua estinzione.
Avverso la prefata sentenza ha interposto appello la IG.ra , instando Pt_1
acchè, in riforma della pronuncia gravata, fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti ai sensi e per gli effetti dell'art.2901 c.c. l'atto pubblico di donazione intercorso tra e gli odierni appellati;
il tutto con vittoria Controparte_3
delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si sono costituite in giudizio le IGg.re e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 Parte_2 dell'avverso gravame e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 3/07/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame la IG.ra lamenta errore di Pt_1
interpretazione e di valutazione della sentenza del Tribunale di
Brindisi nr. 5371/2014.
In particolare, secondo l'appellante la motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente e andrebbe integrata aggiungendo l'ulteriore parte secondo cui “sarebbe stato onere dell'attrice fornire la prova della inefficacia della predetta rinuncia e dunque che i destinatari del proprio atto di riassunzione avessero assunto la qualità di eredi”.
Con il secondo motivo di gravame la IG.ra si duole della Pt_1 violazione e/o errata interpretazione dell'art. 2901 c.c..
In particolare, l'appellante censura la sentenza impugnata laddove sul presupposto dell'estinzione del giudizio relativo alle sue ragioni creditorie ha ritenuto che non fosse configurabile “un danno alle ragioni creditorie dell'attrice, in mancanza di un riconoscimento giudiziale del credito che era stato azionato in quel giudizio che si è concluso con la sua estinzione”.
Nel dettaglio secondo la IG.ra il giudice di prime cure Pt_1
avrebbe omesso di considerare sia la pendenza del giudizio relativo alla fondatezza della sua pretesa creditoria dinanzi alla Corte d'appello di Lecce sia la nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa accolta dall'art. 2901c.c. secondo l'orientamento della giurisprudenza.
Il secondo motivo va trattato preliminarmente e va ritenuto infondato.
Premesso che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n.
10937/2016; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n.
3066/2002) si rileva che la Corte di Cassazione si è recentemente soffermata sulla questione dei riflessi di una sentenza di primo grado non passata in giudicato che accerti l'inesistenza del credito sulla causa avente ad oggetto la domanda ex art. 2901 c.c..
Ed invero la recente pronuncia della Suprema Corte (ordinanza n.30106 del 21.11.2024) ha affermato il seguente principio di diritto:
“Non è soggetto a sospensione necessaria - ma soltanto a sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. - il giudizio avente ad oggetto
l'azione revocatoria qualora sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito a tutela del quale la domanda ex art. 2901 c.c. è stata esperita, con la conseguenza che il giudice può a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione (motivando sulle ragioni di opportunità della sospensione del processo pregiudicato e indicando le circostanze, di fatto o di diritto, sostanziali o processuali, che inducano a ritenere concretamente sussistente la possibilità di una riforma della decisione invocata) oppure b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione”. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso rilevando che la sentenza impugnata, con la quale era stata affermata la sussistenza di un credito litigioso, aveva ampiamente motivato circa le ragioni della valutazione sulla sussistenza del credito, in senso difforme rispetto alla sentenza asseritamente pregiudicante).
Deve osservarsi come il suindicato principio, espresso con riferimento al caso in cui sia stata decisa con sentenza di primo grado non passata in giudicato la controversia sull'esistenza del credito tutelato con l'azione ex art. 2901 c.c. risulti applicabile a fortiori laddove, come nel caso in esame, la sentenza di primo grado relativa alla controversia sull'esistenza del credito sia stata confermata all'esito del secondo grado di giudizio.
Ed invero nell'atto di citazione la IG.ra ha allegato un credito Pt_1
per il cui riconoscimento giudiziale ha esperito il giudizio n.5371/2014 innanzi al Tribunale di Brindisi che si è concluso con la dichiarazione di estinzione del giudizio per inattività delle parti resa con sentenza n.769.2021.
Tale pronuncia, ritualmente impugnata, è stata confermata nelle more del presente giudizio con sentenza n.917/2023 della Corte D'Appello di Lecce con la quale si è parimenti ritenuto estinto il giudizio per difetto di tempestiva riassunzione nei confronti degli eredi di
. Controparte_3
Peraltro l'odierna appellante non ha allegato di aver proposto ricorso per cassazione avverso la prefata pronuncia della Corte D'Appello.
Tanto premesso, in applicazione del principio affermato dalla Suprema
Corte con la citata ordinanza n.30106 del 21.11.2024, ritiene questo
Collegio di condividere la statuizione del giudice di prime cure secondo cui nel caso di specie per effetto della dichiarazione di estinzione del giudizio n.537/2014 “difetta un elemento propedeutico che possa legittimare e rendere ammissibile la proposta domanda ai sensi dell'art.2901 c.c.” .
L'inammissibilità della domanda proposta ai sensi dell'art.2901 c.c. per i rilievi innanzi espressi comporta l'assorbimento delle censure esposte nel primo motivo di appello.
Pertanto l'appello proposto va rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Lecce, 17.06.2025 Il Presidente
Est.
(Dott. Maurizio
Petrelli)