Art. 9. Apprestamenti difensivi
Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco deve essere installato e mantenuto in efficienza, a spese dei proprietari, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, un picco da carico di portata non inferiore a:
a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;
b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;
c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.
Per le navi di tipo bulk-carrier, progettate e da costruirsi senza alcun picco da carico, la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , e successive modificazioni, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.
Qualora il Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.
((Sulle navi nazionali)) escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocita' oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia, devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi
di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.
Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono
rimborsate agli aventi diritto.
I costruttori debbono sottoporre, almeno trenta giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, che indichera' i lavori da eseguirsi in tempo utile prima del loro inizio.
Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro della difesa, su conforme parere del capo di stato maggiore della Marina, puo' concedere deroghe ai relativi obblighi.
Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco deve essere installato e mantenuto in efficienza, a spese dei proprietari, in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni, un picco da carico di portata non inferiore a:
a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;
b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;
c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda oltre le 5.000 tonnellate.
Per le navi di tipo bulk-carrier, progettate e da costruirsi senza alcun picco da carico, la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , e successive modificazioni, e sul bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.
Qualora il Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.
((Sulle navi nazionali)) escluse le cisterne, il cui progetto prevede una velocita' oraria a pieno carico non inferiore a 14 miglia, devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi
di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.
Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono
rimborsate agli aventi diritto.
I costruttori debbono sottoporre, almeno trenta giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - stato maggiore della Marina, che indichera' i lavori da eseguirsi in tempo utile prima del loro inizio.
Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro della difesa, su conforme parere del capo di stato maggiore della Marina, puo' concedere deroghe ai relativi obblighi.