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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/11/2024, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Marco Tremolada Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dr. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 241/2024 promossa da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Maria Daniela Sacchi, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, via C. Cattaneo n. 42/h;
RICORRENTE nei confronti di c.f. ; CP_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come precisate all'udienza dell'08.10.2024 e di seguito riportate:
“CONCLUSIONI
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Dichiarare e pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito in capo al marito per violazione dei doveri che nascono dal matrimonio, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in data 23.09.2022 nel Parte_1 CP_1
Comune di Pescate e dalla relativa unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 07.02.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la separazione giudiziale dal marito, con addebito di responsabilità a quest'ultimo a causa del comportamento assunto dallo stesso il quale, a far tempo dal settembre 2023, ha abbondonato la casa coniugale, disinteressandosi della moglie sotto il punto di vista sia morale che materiale-economico.
All'udienza del 14.05.2024 il Giudice, rilevato il mancato rispetto del termine di 60 giorni liberi di cui all'art. 473-bis.4 cpc, essendosi la notifica perfezionata in data 26.03.2024, assegnava alla parte ricorrente termine sino al 01.07.2024 per la notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del verbale di udienza e rinviava la causa all'udienza dell'08.10.2024.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito e non è comparso nel presente CP_1
procedimento, che si è pertanto svolto nella sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali della ricorrente.
All'udienza dell'08.10.2024 dinnanzi al sottoscritto Giudice relatore la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Le circostanze dedotte da parte ricorrente denotano il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti, sicché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Al contrario, la domanda di addebito della separazione promossa dalla ricorrente risulta infondata e dunque non potrà trovare accoglimento per i seguenti motivi.
pagina 2 di 4 Come noto, la pronuncia di addebito della separazione ex art. 151, co. 2, c.c. postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
L'abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi, dunque, non costituisce presupposto per l'addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale.
Nel caso di specie, la ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulla violazione dei doveri coniugali che il marito avrebbe posto in essere sin dal settembre 2023, allorquando, lo stesso abbandonava volontariamente la casa familiare, disinteressandosi completamente della moglie.
Va innanzitutto evidenziato che la domanda è genericamente formulata, dal momento che le circostanze poste a fondamento della richiesta di addebito sono soltanto allegate, senza che sia stata avanzata alcuna richiesta istruttoria in merito.
In ogni caso si evidenzia che dalle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza dell'08.10.2024 risulta che abbia abbandonato la casa coniugale a seguito di una lite avvenuta tra i CP_1
coniugi e che, in ogni caso, la relazione tra i coniugi presentasse già delle problematiche.
Alla luce di quanto sopra, non può dunque ritenersi provato che la crisi matrimoniale sia stata determinata unicamente dalla violazione da parte del convenuto dei doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c.., in particolare con riferimento al dovere di coabitazione e di assistenza sia morale che materiale nei confronti della moglie.
Di conseguenza, per le ragioni sopra esposte ed in mancanza di diversi elementi di giudizio rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente nei propri atti, la separazione tra i coniugi non può essere addebitata a
CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse devono dichiararsi irripetibili stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in data 23.09.2022 nel Comune di Pescate, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, parte I, n. 9, anno 2022;
pagina 3 di 4 - dichiara irripetibili le spese di lite in ragione della contumacia di parte resistente.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 29.10.2024
Il Giudice rel. Il Presidente dr.ssa Marta Paganini dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Marco Tremolada Presidente
Dr.ssa Marta Paganini Giudice rel.
Dr. Alessandro Colnaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 241/2024 promossa da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Maria Daniela Sacchi, con Parte_1 C.F._1
elezione di domicilio presso il suo studio in Lecco, via C. Cattaneo n. 42/h;
RICORRENTE nei confronti di c.f. ; CP_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI: come precisate all'udienza dell'08.10.2024 e di seguito riportate:
“CONCLUSIONI
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- Dichiarare e pronunciare la separazione personale tra i coniugi con addebito in capo al marito per violazione dei doveri che nascono dal matrimonio, ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio civile in data 23.09.2022 nel Parte_1 CP_1
Comune di Pescate e dalla relativa unione non sono nati figli.
Con ricorso depositato in data 07.02.2024 ha adito l'intestato Tribunale al fine di Parte_1
ottenere la separazione giudiziale dal marito, con addebito di responsabilità a quest'ultimo a causa del comportamento assunto dallo stesso il quale, a far tempo dal settembre 2023, ha abbondonato la casa coniugale, disinteressandosi della moglie sotto il punto di vista sia morale che materiale-economico.
All'udienza del 14.05.2024 il Giudice, rilevato il mancato rispetto del termine di 60 giorni liberi di cui all'art. 473-bis.4 cpc, essendosi la notifica perfezionata in data 26.03.2024, assegnava alla parte ricorrente termine sino al 01.07.2024 per la notifica del ricorso, del decreto di fissazione udienza e del verbale di udienza e rinviava la causa all'udienza dell'08.10.2024.
nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito e non è comparso nel presente CP_1
procedimento, che si è pertanto svolto nella sua contumacia.
La causa è stata istruita mediante le produzioni documentali della ricorrente.
All'udienza dell'08.10.2024 dinnanzi al sottoscritto Giudice relatore la ricorrente ha precisato le proprie conclusioni nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Le circostanze dedotte da parte ricorrente denotano il venir meno di ogni comunione materiale e spirituale tra le parti, sicché, sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, c.c., deve essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Al contrario, la domanda di addebito della separazione promossa dalla ricorrente risulta infondata e dunque non potrà trovare accoglimento per i seguenti motivi.
pagina 2 di 4 Come noto, la pronuncia di addebito della separazione ex art. 151, co. 2, c.c. postula non soltanto il riscontro di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente ricollegabile il deterioramento del rapporto coniugale e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
L'abbandono della casa coniugale da parte di uno dei coniugi, dunque, non costituisce presupposto per l'addebito della separazione qualora la convivenza sia già divenuta intollerabile, non avendo quindi alcuna efficacia causale sulla rottura del vincolo coniugale.
Nel caso di specie, la ricorrente fonda la propria domanda di addebito sulla violazione dei doveri coniugali che il marito avrebbe posto in essere sin dal settembre 2023, allorquando, lo stesso abbandonava volontariamente la casa familiare, disinteressandosi completamente della moglie.
Va innanzitutto evidenziato che la domanda è genericamente formulata, dal momento che le circostanze poste a fondamento della richiesta di addebito sono soltanto allegate, senza che sia stata avanzata alcuna richiesta istruttoria in merito.
In ogni caso si evidenzia che dalle stesse dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza dell'08.10.2024 risulta che abbia abbandonato la casa coniugale a seguito di una lite avvenuta tra i CP_1
coniugi e che, in ogni caso, la relazione tra i coniugi presentasse già delle problematiche.
Alla luce di quanto sopra, non può dunque ritenersi provato che la crisi matrimoniale sia stata determinata unicamente dalla violazione da parte del convenuto dei doveri matrimoniali di cui all'art. 143 c.c.., in particolare con riferimento al dovere di coabitazione e di assistenza sia morale che materiale nei confronti della moglie.
Di conseguenza, per le ragioni sopra esposte ed in mancanza di diversi elementi di giudizio rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente nei propri atti, la separazione tra i coniugi non può essere addebitata a
CP_1
Quanto alle spese di lite, le stesse devono dichiararsi irripetibili stante la contumacia della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecco in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile in data 23.09.2022 nel Comune di Pescate, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, parte I, n. 9, anno 2022;
pagina 3 di 4 - dichiara irripetibili le spese di lite in ragione della contumacia di parte resistente.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 29.10.2024
Il Giudice rel. Il Presidente dr.ssa Marta Paganini dr. Marco Tremolada
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