Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 24/02/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00071/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 71 del 2026, proposto da
Rete 5 S.a.s. di IA TT & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Marianna Depasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nardò, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- del provvedimento di diniego prot. n. 0063933 del 19.11.2025, emesso dal Comune di Nardò, Area funzionale 4.a sviluppo e pianificazione del territorio – ambiente – servizi ecologici – demanio - Cod. Amm. c_f842, con il quale il medesimo Comune resistente ha rigettato la domanda di cui alla Pratica Edilizia n. 1710/2024, prot. n. 154341/SUAP del 30.10.2024 - Pratica SUAP n. 0231010750-10102024-1741 SUAP 2804, diretta ad ottenere il Permesso di costruire avente ad oggetto: “Installazione di torre monotubolare per porta antenne radio” alla Strada Torre Santa Caterina s.n.c. - Fg. 29 Map. 935,
- della comunicazione prot. n. 31395 del 06.06.2025 contenente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
- nonché di ogni altro provvedimento connesso, consequenziale e presupposto al suddetto diniego, anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026 il dott. IN DE PR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Premesso che:
- con ricorso assistito da istanza cautelare, notificato in data 19.1.2026 e depositato il giorno successivo, la società ricorrente, esponendo di aver avanzato in data 30.10.2024 al SUAP del Comune di Nardò un’istanza per la “Installazione di torre monotubolare per porta antenne radio” alla Strada Torre Santa Caterina s.n.c. (censito al Foglio 29, Mappale 935), ha impugnato in questa sede il provvedimento di diniego prot. n. 63933 del 19.11.2025, in epigrafe meglio indicato, adottato dall’Ente locale;
- la ricorrente ha chiesto annullamento dell’atto in gravame, proponendo le seguenti censure: I. “ Violazione dell’art. 44, comma 10 del D. Lgs. n. 259/2003 e dell’art. 49-ter del medesimo decreto. Incompetenza funzionale - Violazione del principio di specialità della disciplina delle comunicazioni elettroniche per gli impianti di radiodiffusione sonora - Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione” ; II. “Omessa applicazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Carenza di interesse pubblico concreto e attuale. Difetto di istruttoria e di motivazione - violazione dell’interesse pubblico alla diffusione del servizio radiofonico e del pluralismo informativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento ”; III. “Violazione dell’art. 21 della Costituzione e del principio del pluralismo informativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria” ; IV. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 6 della Legge n. 36 del 22.02.2001 e succ. modd - Eccesso di potere - illogicità e contraddittorietà” ; V. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 4, e dell’art. 44 del D.lgs. n. 259/2003 - Eccesso di potere e illogicità e contraddittorietà – difetto di istruttoria” ;
- il Comune di Nardò, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio
- all’udienza camerale del 23.2.2026, fissata per l’esame della domanda cautelare avanzata dalla società ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti della possibile emanazione di una decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
2. Considerato che:
- l’art. 44, comma 1, del D. Lgs. n. 259/2003 dispone testualmente che “ L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell’Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto ”;
- il successivo comma 10 prevede altresì, per quanto di interesse, che “ Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l’articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241 ”;
- in piena coerenza con il richiamato dettato normativo, una consolidata giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il procedimento di installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici, disciplinato in precedenza dall’art. 87 e ora dall’art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003, “costituisce un procedimento unico, nell’ambito del quale devono confluire anche le valutazioni edilizie, senza che debba essere attivato un secondo autonomo procedimento edilizio, in conformità delle esigenze di semplificazione procedimentale” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 giugno 2021, n. 3019). Infatti, il sistema del silenzio-assenso previsto da tale articolato normativo rappresenta una fattispecie procedurale di carattere speciale che esclude l’applicazione della normativa di carattere generale di cui al D.P.R. n. 380/2001, e che assorbe in sé e sintetizza anche la valutazione edilizia che presiede al titolo, esprimendo la volontà del legislatore di concludere il procedimento in un termine breve, per l’evidente favore che assiste il sollecito rilascio delle autorizzazioni relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 gennaio 2021, n. 666; Id., 1 marzo 2024, n. 2031; Id., 30 dicembre 2024, n. 10468)” (Cons. Stato, Sez. VI, 6.6.2025, n. 4926);
- inoltre, si è condivisibilmente affermato che “ Nell’ambito del procedimento di formazione del silenzio-assenso, deve ricomprendersi anche la valutazione dei profili documentali, urbanistici e regolamentari connessi alla realizzazione del progetto, i quali, per esigenze di semplificazione del procedimento vanno appunto verificati all’interno della fase istruttoria e non al di fuori di essa. Una volta formatosi il silenzio-assenso, l’ufficio preposto non può intervenire successivamente e pronunciarsi sulla domanda, se non previo annullamento in sede di autotutela del provvedimento di assenso in precedenza perfezionatosi, nel rispetto - tuttavia - dei requisiti formali e sostanziali previsti appunto per l’esercizio del suddetto potere, e, in particolare, sempre che sussista un effettivo interesse pubblico al ripristino della legalità” (cfr., ex multis , T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII, n. 2450/2023; T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II, n. 1103/2024, n. 989/2024, n. 937/2024, n. 1460/2023, nonché Id. , Sez. III, nn. 636/2023 e 446/2023).;
- la giurisprudenza ha, peraltro, anche specificato che “ il complesso sistema procedimentale delineato dall’articolo 87 del D. Lgs. n. 259 del 2003 (il meccanismo del silenzio-assenso ivi recato, in evidente chiave acceleratoria) [ora disciplinato dall’art. 44 del medesimo decreto legislativo, a seguito delle modifiche di cui al D. L. n. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021 – N.d.R.] non esclude la possibilità per cui, nell’inerzia dell’amministrazione locale competente, il titolo abilitativo si formi per silenzio anche nel caso in cui l’istanza non sia corredata dai necessari documenti a supporto (e nondimeno l’ente competente abbia omesso di adottare in tempo utile un provvedimento espresso di contenuto negativo)” (si veda Cons. Stato, Sez. VII, n. 10069/2023), atteso che “ Il perfezionamento di un titolo mediante silenzio assenso non richiede l’assenza di eventuali vizi o la completezza della documentazione richiesta, dal momento che tali eventuali carenze e vizi (…) possono essere tutt’al più contestati mediante l’esercizio del potere di annullamento in autotutela ” (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 15/2024);
3. Rilevato che:
- nel caso di specie, è dimostrato per tabulas che l’istanza autorizzatoria oggetto di contenzioso è stata inoltrata dalla Società in data 30.10.2024 (cfr. all. n. 2, fascicolo di parte ricorrente), mentre il provvedimento qui gravato - che in alcun modo può essere qualificato come provvedimento di secondo grado funzionale all’annullamento del tacito assenso formatosi per decorso del tempo, non essendovi alcuna menzione della ricorrenza dei relativi presupposti nel corpo dell’atto - è stato adottato dal Comune di Nardò solo in data 19.11.2025, quindi allorquando era già ampiamente decorso il termine di cui all’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003;
4. Considerato, pertanto, che:
- alla luce di quanto precede, il ricorso in esame deve essere accolto con riferimento al primo motivo formulato dalla parte, assorbite in tale dirimente profilo le ulteriori censure attoree, con conseguente annullamento dell’impugnato provvedimento di diniego;
- con riferimento, infine, alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono, pertanto, da porre a carico del Comune intimato, nella misura meglio indicata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore della società ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Condanna il Comune di Nardò al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione a favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Marianna Depasquale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IN DE PR, Presidente FF, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
Tommaso Sbolgi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN DE PR |
IL SEGRETARIO