TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 24/02/2026, n. 283
TAR
Sentenza breve 24 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Violazione dell’art. 44, comma 10 del D. Lgs. n. 259/2003 e dell’art. 49-ter del medesimo decreto. Incompetenza funzionale - Violazione del principio di specialità della disciplina delle comunicazioni elettroniche per gli impianti di radiodiffusione sonora - Eccesso di potere per sviamento, travisamento dei fatti e violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione

    L'istanza è stata presentata in data 30.10.2024 e il diniego è intervenuto il 19.11.2025, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/2003. Il provvedimento di diniego non può essere qualificato come atto di secondo grado funzionale all'annullamento del tacito assenso, non essendo stati menzionati i presupposti per tale annullamento.

  • Altro
    Omessa applicazione dell’art. 21-nonies della L. n. 241/1990. Carenza di interesse pubblico concreto e attuale. Difetto di istruttoria e di motivazione - violazione dell’interesse pubblico alla diffusione del servizio radiofonico e del pluralismo informativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e sviamento

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dal primo motivo, relativo alla formazione del silenzio-assenso.

  • Altro
    Violazione dell’art. 21 della Costituzione e del principio del pluralismo informativo. Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dal primo motivo, relativo alla formazione del silenzio-assenso.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 8 comma 6 della Legge n. 36 del 22.02.2001 e succ. modd - Eccesso di potere - illogicità e contraddittorietà

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dal primo motivo, relativo alla formazione del silenzio-assenso.

  • Altro
    Violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 4, e dell’art. 44 del D.lgs. n. 259/2003 - Eccesso di potere e illogicità e contraddittorietà – difetto di istruttoria

    La Corte ha ritenuto assorbito questo motivo dal primo motivo, relativo alla formazione del silenzio-assenso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 24/02/2026, n. 283
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 283
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo