Art. 19.
Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574 , convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152 , convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 , vengono sostituite dalle norme contenute nella presente legge.
Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574 , convertito in legge con la legge 31 maggio 1928, n. 1351 e modificato con il regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 2152 , convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739 , vengono sostituite dalle norme contenute nella presente legge.