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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11945/2021
TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 11945/2021 vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Rossella Lopez
RICORRENTE
e
CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. dall'avv. Barbara Daprile
1 RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva parte convenuta contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del ricorrente a percepire i ratei maturati e non riscossi afferente al beneficio economico di cui all'indennità di accompagnamento già
2 riconosciuta alla de cuius in via Persona_1
amministrativa con verbale domus n. 3930885507524 a far CP_1
data dalla domanda amministrativa del 30.03.2021 fino al decesso della stessa occorso il 22.10.2021;
2) condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t. CP_1
alla corresponsione, in favore del sig. Pt_1 Parte_1
nella sua qualità di erede della sig.ra dei Persona_1
ratei maturati e non riscossi afferenti al beneficio economico di cui all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 30.03.2021
(così come già riconosciuto dal Centro Medico Legale competente per territorio) e fino al decesso della stessa occorso il 22.10.2021, oltre interessi legali da computarsi dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
3) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito compenso alcuno, ex art. 93
c.p.c., oltre accessori fiscali”.
Con successive note di trattazione scritta l'istante ha dichiarato di aver ottenuto nelle more da parte dell la liquidazione CP_2
della prestazione oggetto del presente giudizio, chiedendo al
Giudicante di prendere atto della cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Pertanto, in corso di causa è emerso il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in ragione della liquidazione anzidetta.
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo
Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere.
3 Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto di elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina
- con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni (o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000,
4918/98 delle Sezioni Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004,
16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) – si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale (si veda anche Cass. n. 6113/2005).
E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, in relazione alla domanda formulata dal ricorrente, è emersa la circostanza dell'intervenuta liquidazione della prestazione richiesta, sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.
Quindi, essendo venuta meno ogni posizione di contrasto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti può affermarsi che nel corso del processo si è estinta la situazione giuridica posta a base della domanda, e quindi la
4 domanda stessa, restando eliso, l'interesse ad agire;
“oggettivamente è venuta meno la materia rispetto alla quale si contendeva;
prende quindi essenziale rilievo il fatto sopravvenuto di cessazione che, estinguendo la situazione giuridica controversa, svuota di contenuto il tema della lite, determinando la chiusura del procedimento senza decisione di merito (in questo senso Cass. n. 4630/1897; si vedano anche Cass. nn. 2843/55,
4381/57,
1997/58, 3083/63, 381/67, 2983/67, 1710/71, 2280/73,
1216/74, 1264/78, 1173/80).
Nessun dubbio sussiste sul fatto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere possa essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. n. 19568/2017). Del resto, per orientamento giurisprudenziale consolidato, la cessazione della materia del contendere - non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio - è rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass., Sez. 1, n.
4883 del 07/03/2006; Sez. 6 - 3, n. 8903 del 04/05/2016) “e,
d'altra parte, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (Cass., Sez. U, n. 10531 del
07/05/2013)” (così Cass. n. 10728/2017).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
5 Per quanto suesposto si dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante l'intervenuto pagamento da parte dell di quanto rivendicato CP_1
dal ricorrente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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TRIBUNALE DI BARI
- sezione lavoro -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 10.06.2025, dapprima ai sensi dell'art. 83, comma 1, D.L. n. 18 del 17.3.2020, conv. in l. n.
27/2020 e succ. modd. e da ultimo ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 11945/2021 vertente
tra
Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Rossella Lopez
RICORRENTE
e
CP_1
in persona del legale rappresentante p.t. rappr. e dif. dall'avv. Barbara Daprile
1 RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 25.11.2021 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio parte resistente per sentir accogliere le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con memoria ritualmente depositata si costituiva parte convenuta contestando nel merito la fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
In data odierna, rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c), d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32,
d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la
Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno 2000 assegnate a questo Giudice, veniva decisa.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l'istante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del ricorrente a percepire i ratei maturati e non riscossi afferente al beneficio economico di cui all'indennità di accompagnamento già
2 riconosciuta alla de cuius in via Persona_1
amministrativa con verbale domus n. 3930885507524 a far CP_1
data dalla domanda amministrativa del 30.03.2021 fino al decesso della stessa occorso il 22.10.2021;
2) condannare l' , in persona del suo legale rappresentante p.t. CP_1
alla corresponsione, in favore del sig. Pt_1 Parte_1
nella sua qualità di erede della sig.ra dei Persona_1
ratei maturati e non riscossi afferenti al beneficio economico di cui all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 30.03.2021
(così come già riconosciuto dal Centro Medico Legale competente per territorio) e fino al decesso della stessa occorso il 22.10.2021, oltre interessi legali da computarsi dal sorgere del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
3) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le prime e non percepito compenso alcuno, ex art. 93
c.p.c., oltre accessori fiscali”.
Con successive note di trattazione scritta l'istante ha dichiarato di aver ottenuto nelle more da parte dell la liquidazione CP_2
della prestazione oggetto del presente giudizio, chiedendo al
Giudicante di prendere atto della cessata materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite.
Pertanto, in corso di causa è emerso il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in ragione della liquidazione anzidetta.
Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo
Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere.
3 Invero, l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com'è noto, fondamento testuale, ma è frutto di elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina
- con la ragione del contendere - l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice - che integra, appunto, l'interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all'azione ed alle eccezioni (o, comunque, alle difese) fatte valere - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte (si vedano, per tutte, le sentenze n. 1048, 368/2000,
4918/98 delle Sezioni Unite, n. 14194, 14775, 6395/2004,
16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) – si verifica tutte le volte in cui venga meno - con la materia controversa - qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale (si veda anche Cass. n. 6113/2005).
E' proprio il caso che ricorre nella specie.
Infatti, in relazione alla domanda formulata dal ricorrente, è emersa la circostanza dell'intervenuta liquidazione della prestazione richiesta, sicché deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni interesse alla prosecuzione del giudizio.
Quindi, essendo venuta meno ogni posizione di contrasto, non può che essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Infatti può affermarsi che nel corso del processo si è estinta la situazione giuridica posta a base della domanda, e quindi la
4 domanda stessa, restando eliso, l'interesse ad agire;
“oggettivamente è venuta meno la materia rispetto alla quale si contendeva;
prende quindi essenziale rilievo il fatto sopravvenuto di cessazione che, estinguendo la situazione giuridica controversa, svuota di contenuto il tema della lite, determinando la chiusura del procedimento senza decisione di merito (in questo senso Cass. n. 4630/1897; si vedano anche Cass. nn. 2843/55,
4381/57,
1997/58, 3083/63, 381/67, 2983/67, 1710/71, 2280/73,
1216/74, 1264/78, 1173/80).
Nessun dubbio sussiste sul fatto che la pronuncia di cessazione della materia del contendere possa essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (cfr. Cass. n. 19568/2017). Del resto, per orientamento giurisprudenziale consolidato, la cessazione della materia del contendere - non costituendo oggetto di eccezione in senso proprio - è rilevabile di ufficio dal giudice e non è soggetta alle preclusioni previste per detto tipo di eccezioni (Cass., Sez. 1, n.
4883 del 07/03/2006; Sez. 6 - 3, n. 8903 del 04/05/2016) “e,
d'altra parte, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (Cass., Sez. U, n. 10531 del
07/05/2013)” (così Cass. n. 10728/2017).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ogni ulteriore questione in fatto o in diritto eventualmente contestata tra le parti.
5 Per quanto suesposto si dichiara la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, stante l'intervenuto pagamento da parte dell di quanto rivendicato CP_1
dal ricorrente.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Bari, 10.06.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Angela Vernia
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