Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/04/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'1 aprile 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 64/2025 promossa da
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Maria Li Calzi, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: opposizione a ruolo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 9.01.2025, l'odierna ricorrente propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29120249009714807000 e l'avviso di addebito n. 59120200000017707000 ad essa sotteso, chiedendo dichiararsene la nullità e/o l'illegittimità e/o l'infondatezza e/o l'inefficacia. Con condanna alle spese.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, in ragione CP_1 dell'intervenuto sgravio della somma portata dall'avviso di addebito. Con compensazione delle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione della sentenza.
Si dà atto che l' ha dichiarato in memoria difensiva che l'avviso di addebito n. CP_1
59120200000017707000, oggetto del presente giudizio, è stato oggetto di sgravio, per cui il debito portato dal suddetto atto è stato automaticamente annullato.
Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, stante il venir meno della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, il loro interesse alla prosecuzione del giudizio.
La statuizione sulle spese va effettuata secondo il principio della soccombenza virtuale, che impone la verifica della fondatezza dell'opposizione formulata dalla parte ricorrente, la quale non può che concludersi con esito positivo.
Pertanto, tenuto conto della tardività dell'emissione del provvedimento di sgravio, a causa della quale la parte ricorrente ha comunque dovuto sostenere delle spese per iniziare il giudizio, va disposta la condanna dell' al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali. CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario, delle spese processuali che si liquidano in CP_1
complessivi 710,00 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge.
Così deciso in Agrigento, l'1 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Alessandra Di Cataldo