TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 22/07/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 673 /2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
Geom. in qualità di amministratore pro tempore del Controparte_1 AR
con sede in Pieve a Nievole (PT), Via del Vergaiolo n. 16, elettivamente
[...] domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alfredo Calistri (c.f. ) CodiceFiscale_1 sito in Montecatini Terme (PT), Via Manin n. 32, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
con indirizzo PEC: Email_1
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_3 C.F._2
26.04.1951, residente in [...] int. 18, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Aldo Niccolini (c.f.
, sito in La Spezia (SP), Via Tolone n. 14/11, che lo rappresenta C.F._3
e difende come da procura in atti, con indirizzo PEC: Email_2
-RESISTENTE –
E
e CP_4 CP_5
-RESISTENTI CONTUMACI-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 10/7/2025.
CONCISE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Pag. 1 a 6 Il ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per ottenere AR
l'autorizzazione alla sospensione dei servizi condominiali (approvvigionamento idrico e parcheggio) nei confronti dei resistenti, per morosità protratta oltre un decennio e pari a oltre € 31.000.
La morosità è stata documentalmente provata ed è risultata ampiamente superare il semestre previsto dall'art. 63, comma 3, disp. att. c.c., che consente all'amministratore di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Per cercare di ottener il pagamento il ricorrente ha ottenuto, nel corso degli CP_2 anni (la morosità è sorta nell'anno 2015) cinque decreti ingiuntivi (nn. 1794/15, 991/16,
285/18, 10/19, 545/19) dal Giudice di Pace di IA ed è intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare promossa da (cessionaria del credito Controparte_6 ipotecario originario di . CP_7
Il debito pur avendo raggiunto l'importo considerevole di euro € 31.829,84 oltre a €
1.090,47 per spese straordinarie, è rimasto insoddisfatto mentre il consumo idrico dei convenuti è continuato a salire fino a divenire il più elevato della compagine condominiale;
ciò anche per l'impiego, fatto dai convenuti, dell'acqua per l'irrigazione del giardino e per l'utilizzo di una piscina.
Il ricorrente ha anche contestato lo stato di bisogno dei resistenti, mettendo in luce alcuni aspetti confliggenti con tale condizione come l'utilizzo di un SUV Jeep Grand Cherokee con targa straniera;
i soggiorni in hotel di lusso;
arredi di pregio (attribuiti alla moglie).
Inoltre ha evidenziato come la presenza di un pozzo artesiano a servizio dell'unità immobiliare dei convenuti renderebbe non necessario l'uso dell'acqua condominiale.
In ordine alla richiesta di sospensione ha richiamato giurisprudenza di merito favorevole:
Trib. Cagliari, sent. n. 2271/2022; Trib. Bologna, 3.4.2018; Trib. Bergamo, 16.10.2017;
Trib. Tempio Pausania, 9.3.2018.
Sulla base di tali difese il ricorrente ha concluso nel seguente modo:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ,, previo accertamento dei fatti di causa accertare e dichiarare nella specie sussistenti le condizioni normativamente richieste, ai sensi dell'art. 63, c. 3, disp. att. c.c., per disporre la sospensione in danno dei convenuti resistenti dei servizi condominiali suscettibili di godimento separato ivi
Pag. 2 a 6 compreso il servizio di distribuzione idrica mediante utenza condominiale comune;
in conseguenza di ciò Voglia autorizzare il ricorrente: in tesi a procedere alla sospensione dell'erogazione del servizio idrico comune in favore dell'immobile di proprietà dei resistenti mediante la chiusura temporanea delle relative valvole o in alternativa ove le stesse fossero allocate all'interno dell'unità immobiliare dei resistenti mediante intercettazione e chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni dell'edificio e del servizio di parcheggio condominiale. In ipotesi a limitare al minimo vitale ex art. DPCM
105 094/2016 l'erogazione del servizio idrico comune in favore dell'immobile di proprietà dei resistenti mediante apposizione di idoneo limitatore di flusso sulla tubazione di abduzione idrica alloggiata alle parti comuni dell'edificio e sospendere il servizio di parcheggio condominiale;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa”
La difesa del sig. ha contestato l'ammissibilità del rito semplificato ex Controparte_3 art. 281 decies c.p.c., ritenendo che la controversia presenti fatti complessi e controversi, come la natura della morosità e la proporzionalità della misura richiesta;
ha evidenziato che la morosità non è dolosa ma conseguenza di gravi difficoltà economiche e personali, documentate da ISEE ed anche da certificazioni mediche riconducibili al suo nucleo familiare. Il convenuto ha respinto le accuse di uso eccessivo dell'acqua, spiegando come il pozzo artesiano inerente alla propria abitazione sia inutilizzabile e che il consumo elevato è dovuto alla dipendenza totale, del proprio appartamento, dall'impianto condominiale.
In merito al parcheggio condominiale ha evidenziato come non sia dotato di sbarra elettrica, bensì di una catena automatizzata che ove bloccata potrebbe impedire l'uscita in caso di emergenza.
La difesa ha anche eccepito l'illegittimità della sospensione dei servizi condominiali ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., richiamando precedenti rigetti di analoghi ricorsi ex art. 700 c.p.c. da parte dello stesso Tribunale;
evidenziando come la norma richiamata ex adverso non possa essere applicata automaticamente, ma debba essere bilanciata con i diritti fondamentali della persona, come la salute e la sicurezza. Ha quindi richiamato alcune pronunce di legittimità sulle modalità di esercizio dei poteri privati che non può tradursi in una compressione sproporzionata dei diritti fondamentali della persona (Cass. civ., sez. II, 18.01.2021, n. 732; Cass. civ., sez. II, 20.06.2019, n. 16583).
Sulla base di tale difese ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pag. 3 a 6 “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. promosso dal Geom. n. q. amministratore in carica, legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore del , in quanto inammissibile AR
e/o illegittimo e/o infondato sia in fatto sia in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite a favore dello scrivente difenso-re procuratore costituito che si dichiara ex art. 93 c.p.c. antistatario, di conseguenza, condannando la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore”.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di diritto ed entro i seguenti limiti.
L'utilizzo dell'acqua condominiale da parte dei convenuti è fatto non contestato così come non lo è l'ingente morosità maturata nel corso degli anni verso la compagine condominiale;
morosità, stante l'assoluta inerzia dei convenuti nel porvi fine, destinata ad aumentare a scapito degli altri comproprietari.
Ora l'articolo 63 comma terzo disp att. CC prevede che, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si protragga per un semestre, l'amministratore possa sospendere il condominio moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato..
Nel caso di specie l'approvvigionamento idrico è senza ombra di dubbio, da ritenersi servizio comune suscettibile di godimento separato e come tale assoggettabile alla disciplina dell'art. 63 sopra citato. La morosità nel pagamento degli oneri, anche conseguenti all'utilizzo “smodato” della risorsa idrica, è senz'altro superiore al semestre avendo collocato, il ricorrente, la sua genesi nel lontano 2015.
Fatto, per altro non contestato.
Sul punto, se è vero che la giurisprudenza di merito ha confermato la legittimità del distacco dei servizi comuni in caso di morosità protratta e ciò anche per servizi essenziali come l'acqua (Trib. Roma, ord. 27.06.2014; Trib. Brescia, ord. 17.02.2014 e 21.05.2014;
Trib. Bologna, sent. 03.04.2018; Trib. Reggio Emilia, sent. 17.10.2024; Trib. Cagliari, sent. 2271/2022) è altresì vero che tale limitazione deve essere contemperata con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona quali quello della salute e della dignità umana.
In merito al servizio idrico, proprio per trovare un giusto bilanciamento tra le due esigenze, lo scrivente magistrato ritiene equo richiamare ed applicare il DPCM 13 ottobre
2016, n. 105094 (art. 1) che, nei rapporti tra privati e gli enti gestori del servizio idrico,
Pag. 4 a 6 impone il mantenimento del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno per abitante.
Tale previsione è coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost..
Il ricorrente ha documentato che al momento del giudizio il nucleo familiare residente nell'immobile dei convenuti era composto da 5 persone. Deve, pertanto, fissarsi un limite massimo giornaliero di attingimento dell'acqua in 250 litri al giorno.
Quanto al parcheggio condominiale, la richiesta di sospensione dell'accesso non può essere accolta.
Sebbene l'art. 63 disp. att. c.c. consenta la sospensione dei servizi separabili, nel caso di specie il parcheggio è utilizzato anche da ospiti e non è dotato di un sistema di accesso autonomo ma di una catena automatizzata con potenziali rischi in caso di emergenza;
non
è stato, inoltre, dimostrato in che modo e con quale incidenza l'uso del parcheggio da parte dei resistenti comporti un aggravio economico per il condominio. L'interruzione di tale servizio, da quest'angolazione, si atteggerebbe ad una misura sproporzionata ed inutilmente lesiva.
Sulle spese processuali.
Posta la parziale reciproca soccombenza le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero 673/ 2024 RG, introdotto da contro AR
, nel contraddittorio delle Controparte_3 CP_4 CP_5 parti, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) accerta la sussistenza della morosità protratta oltre il semestre da parte dei resistenti;
2) accogliendo la domanda subordinata autorizza il a AR limitare, mediante apposizione di idoneo limitatore di flusso sulla tubazione di abduzione idrica alloggiata alle parti comuni dell'edificio, l'erogazione del servizio idrico all'unità immobiliare dei resistenti, ai sensi dell'art. 1 del DPCM
13 ottobre 2016, n. 105094 al solo quantitativo minimo vitale di 250 litri al giorno ovvero 50 litri al giorno per ogni componente il nucleo familiare dei convenuti così come accertato risultante dai registri anagrafici del Comune di residenza;
Pag. 5 a 6 3) rigetta la domanda di sospensione dell'accesso al parcheggio condominiale;
4) compensa per metà le spese di lite tra le parti in ragione della parziale reciproca soccombenza.
Così deciso in IA lì 17/7/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Filippo Fontani
visto l'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
Geom. in qualità di amministratore pro tempore del Controparte_1 AR
con sede in Pieve a Nievole (PT), Via del Vergaiolo n. 16, elettivamente
[...] domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alfredo Calistri (c.f. ) CodiceFiscale_1 sito in Montecatini Terme (PT), Via Manin n. 32, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
con indirizzo PEC: Email_1
-RICORRENTE-
CONTRO
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_3 C.F._2
26.04.1951, residente in [...] int. 18, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Aldo Niccolini (c.f.
, sito in La Spezia (SP), Via Tolone n. 14/11, che lo rappresenta C.F._3
e difende come da procura in atti, con indirizzo PEC: Email_2
-RESISTENTE –
E
e CP_4 CP_5
-RESISTENTI CONTUMACI-
Conclusioni: come precisate all'udienza del 10/7/2025.
CONCISE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa.
Pag. 1 a 6 Il ha proposto ricorso ex art. 281 decies c.p.c. per ottenere AR
l'autorizzazione alla sospensione dei servizi condominiali (approvvigionamento idrico e parcheggio) nei confronti dei resistenti, per morosità protratta oltre un decennio e pari a oltre € 31.000.
La morosità è stata documentalmente provata ed è risultata ampiamente superare il semestre previsto dall'art. 63, comma 3, disp. att. c.c., che consente all'amministratore di sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Per cercare di ottener il pagamento il ricorrente ha ottenuto, nel corso degli CP_2 anni (la morosità è sorta nell'anno 2015) cinque decreti ingiuntivi (nn. 1794/15, 991/16,
285/18, 10/19, 545/19) dal Giudice di Pace di IA ed è intervenuto nella procedura esecutiva immobiliare promossa da (cessionaria del credito Controparte_6 ipotecario originario di . CP_7
Il debito pur avendo raggiunto l'importo considerevole di euro € 31.829,84 oltre a €
1.090,47 per spese straordinarie, è rimasto insoddisfatto mentre il consumo idrico dei convenuti è continuato a salire fino a divenire il più elevato della compagine condominiale;
ciò anche per l'impiego, fatto dai convenuti, dell'acqua per l'irrigazione del giardino e per l'utilizzo di una piscina.
Il ricorrente ha anche contestato lo stato di bisogno dei resistenti, mettendo in luce alcuni aspetti confliggenti con tale condizione come l'utilizzo di un SUV Jeep Grand Cherokee con targa straniera;
i soggiorni in hotel di lusso;
arredi di pregio (attribuiti alla moglie).
Inoltre ha evidenziato come la presenza di un pozzo artesiano a servizio dell'unità immobiliare dei convenuti renderebbe non necessario l'uso dell'acqua condominiale.
In ordine alla richiesta di sospensione ha richiamato giurisprudenza di merito favorevole:
Trib. Cagliari, sent. n. 2271/2022; Trib. Bologna, 3.4.2018; Trib. Bergamo, 16.10.2017;
Trib. Tempio Pausania, 9.3.2018.
Sulla base di tali difese il ricorrente ha concluso nel seguente modo:
“ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis ,, previo accertamento dei fatti di causa accertare e dichiarare nella specie sussistenti le condizioni normativamente richieste, ai sensi dell'art. 63, c. 3, disp. att. c.c., per disporre la sospensione in danno dei convenuti resistenti dei servizi condominiali suscettibili di godimento separato ivi
Pag. 2 a 6 compreso il servizio di distribuzione idrica mediante utenza condominiale comune;
in conseguenza di ciò Voglia autorizzare il ricorrente: in tesi a procedere alla sospensione dell'erogazione del servizio idrico comune in favore dell'immobile di proprietà dei resistenti mediante la chiusura temporanea delle relative valvole o in alternativa ove le stesse fossero allocate all'interno dell'unità immobiliare dei resistenti mediante intercettazione e chiusura delle tubazioni alloggiate nelle parti comuni dell'edificio e del servizio di parcheggio condominiale. In ipotesi a limitare al minimo vitale ex art. DPCM
105 094/2016 l'erogazione del servizio idrico comune in favore dell'immobile di proprietà dei resistenti mediante apposizione di idoneo limitatore di flusso sulla tubazione di abduzione idrica alloggiata alle parti comuni dell'edificio e sospendere il servizio di parcheggio condominiale;
in ogni caso con vittoria di spese e onorari di causa”
La difesa del sig. ha contestato l'ammissibilità del rito semplificato ex Controparte_3 art. 281 decies c.p.c., ritenendo che la controversia presenti fatti complessi e controversi, come la natura della morosità e la proporzionalità della misura richiesta;
ha evidenziato che la morosità non è dolosa ma conseguenza di gravi difficoltà economiche e personali, documentate da ISEE ed anche da certificazioni mediche riconducibili al suo nucleo familiare. Il convenuto ha respinto le accuse di uso eccessivo dell'acqua, spiegando come il pozzo artesiano inerente alla propria abitazione sia inutilizzabile e che il consumo elevato è dovuto alla dipendenza totale, del proprio appartamento, dall'impianto condominiale.
In merito al parcheggio condominiale ha evidenziato come non sia dotato di sbarra elettrica, bensì di una catena automatizzata che ove bloccata potrebbe impedire l'uscita in caso di emergenza.
La difesa ha anche eccepito l'illegittimità della sospensione dei servizi condominiali ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., richiamando precedenti rigetti di analoghi ricorsi ex art. 700 c.p.c. da parte dello stesso Tribunale;
evidenziando come la norma richiamata ex adverso non possa essere applicata automaticamente, ma debba essere bilanciata con i diritti fondamentali della persona, come la salute e la sicurezza. Ha quindi richiamato alcune pronunce di legittimità sulle modalità di esercizio dei poteri privati che non può tradursi in una compressione sproporzionata dei diritti fondamentali della persona (Cass. civ., sez. II, 18.01.2021, n. 732; Cass. civ., sez. II, 20.06.2019, n. 16583).
Sulla base di tale difese ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pag. 3 a 6 “Voglia il Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis, respingere il ricorso ex art. 281 decies c.p.c. promosso dal Geom. n. q. amministratore in carica, legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore del , in quanto inammissibile AR
e/o illegittimo e/o infondato sia in fatto sia in diritto per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite a favore dello scrivente difenso-re procuratore costituito che si dichiara ex art. 93 c.p.c. antistatario, di conseguenza, condannando la controparte al pagamento delle spese legali direttamente in suo favore”.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di diritto ed entro i seguenti limiti.
L'utilizzo dell'acqua condominiale da parte dei convenuti è fatto non contestato così come non lo è l'ingente morosità maturata nel corso degli anni verso la compagine condominiale;
morosità, stante l'assoluta inerzia dei convenuti nel porvi fine, destinata ad aumentare a scapito degli altri comproprietari.
Ora l'articolo 63 comma terzo disp att. CC prevede che, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si protragga per un semestre, l'amministratore possa sospendere il condominio moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato..
Nel caso di specie l'approvvigionamento idrico è senza ombra di dubbio, da ritenersi servizio comune suscettibile di godimento separato e come tale assoggettabile alla disciplina dell'art. 63 sopra citato. La morosità nel pagamento degli oneri, anche conseguenti all'utilizzo “smodato” della risorsa idrica, è senz'altro superiore al semestre avendo collocato, il ricorrente, la sua genesi nel lontano 2015.
Fatto, per altro non contestato.
Sul punto, se è vero che la giurisprudenza di merito ha confermato la legittimità del distacco dei servizi comuni in caso di morosità protratta e ciò anche per servizi essenziali come l'acqua (Trib. Roma, ord. 27.06.2014; Trib. Brescia, ord. 17.02.2014 e 21.05.2014;
Trib. Bologna, sent. 03.04.2018; Trib. Reggio Emilia, sent. 17.10.2024; Trib. Cagliari, sent. 2271/2022) è altresì vero che tale limitazione deve essere contemperata con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali della persona quali quello della salute e della dignità umana.
In merito al servizio idrico, proprio per trovare un giusto bilanciamento tra le due esigenze, lo scrivente magistrato ritiene equo richiamare ed applicare il DPCM 13 ottobre
2016, n. 105094 (art. 1) che, nei rapporti tra privati e gli enti gestori del servizio idrico,
Pag. 4 a 6 impone il mantenimento del quantitativo minimo vitale di 50 litri al giorno per abitante.
Tale previsione è coerente con i principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3 e 32 Cost..
Il ricorrente ha documentato che al momento del giudizio il nucleo familiare residente nell'immobile dei convenuti era composto da 5 persone. Deve, pertanto, fissarsi un limite massimo giornaliero di attingimento dell'acqua in 250 litri al giorno.
Quanto al parcheggio condominiale, la richiesta di sospensione dell'accesso non può essere accolta.
Sebbene l'art. 63 disp. att. c.c. consenta la sospensione dei servizi separabili, nel caso di specie il parcheggio è utilizzato anche da ospiti e non è dotato di un sistema di accesso autonomo ma di una catena automatizzata con potenziali rischi in caso di emergenza;
non
è stato, inoltre, dimostrato in che modo e con quale incidenza l'uso del parcheggio da parte dei resistenti comporti un aggravio economico per il condominio. L'interruzione di tale servizio, da quest'angolazione, si atteggerebbe ad una misura sproporzionata ed inutilmente lesiva.
Sulle spese processuali.
Posta la parziale reciproca soccombenza le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di IA , definitivamente pronunciando nel procedimento, rubricato con numero 673/ 2024 RG, introdotto da contro AR
, nel contraddittorio delle Controparte_3 CP_4 CP_5 parti, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
1) accerta la sussistenza della morosità protratta oltre il semestre da parte dei resistenti;
2) accogliendo la domanda subordinata autorizza il a AR limitare, mediante apposizione di idoneo limitatore di flusso sulla tubazione di abduzione idrica alloggiata alle parti comuni dell'edificio, l'erogazione del servizio idrico all'unità immobiliare dei resistenti, ai sensi dell'art. 1 del DPCM
13 ottobre 2016, n. 105094 al solo quantitativo minimo vitale di 250 litri al giorno ovvero 50 litri al giorno per ogni componente il nucleo familiare dei convenuti così come accertato risultante dai registri anagrafici del Comune di residenza;
Pag. 5 a 6 3) rigetta la domanda di sospensione dell'accesso al parcheggio condominiale;
4) compensa per metà le spese di lite tra le parti in ragione della parziale reciproca soccombenza.
Così deciso in IA lì 17/7/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Fontani
Pag. 6 a 6