Articolo 19 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 18Articolo 20
Versione
15 maggio 1971
Art. 19.
Per l'anno finanziario 1971, le somme da corrispondere all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355 , in relazione alle prestazioni dalla stessa effettuate per conto di Amministrazioni dello Stato, sono stabilite nell'importo complessivo di lire 1.500.000.000 iscritto al capitolo n. 3221 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Entrata in vigore il 15 maggio 1971