Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 05/12/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
composta dai seguenti Magistrati:
Leonardo Venturini Presidente rel NA LE I referendario Khelena Nikifarava I referendario ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A n. 133 /2025 nel giudizio iscritto al 63241 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:
EC BEATRICE, C.F. [...], nata il [...] a [...], residente in [...] - Prato; titolare della ricevitoria lotto n. PO1266/FI1264 della ruota di Firenze, come da contratto di assegnazione in concessione, per il periodo dal 16 novembre 2019 al 15 novembre 2028 esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
sentiti, alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen.Paola Ciccarelli;
rilevato che la convenuta non è comparsa ritenuto in
F A T T O
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura presso questa Sezione ha convenuto in giudizio EC BEATRICE, per sentirla condannare, nei termini e per le ragioni di cui dappresso, al risarcimento, in favore della dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’importo di euro 1.780,11 (millesettecentottanta/11), chiedendo anche che vengano aggiunti gli interessi nella misura prevista dall’art. 33, co. 2, L. n. 724/1994 sull’importo dei proventi non saldati dalla data prevista per il pagamento della somma dovuta e sino al soddisfo (in termini, Corte Conti, Sez. giur. Lombardia, n. 51/2018; id., Sez. giur. Sicilia, n. 951/2019; id., Sez. giur. Sardegna, n. 146/2019, Sez. Giur. Toscana, sent. n. 96/2021), nonché la rivalutazione monetaria e le spese di giustizia.
Il procedimento istruttorio svolto dalla Procura trova la sua origine dalla notizia di danno erariale, ritenuta dalla medesima specifica e concreta ai sensi dell’art. 51 c.g.c., contenuta nella nota - acquisita agli atti della requirente al n. prot. 3084 del 21 ottobre 2024 - con la quale il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Toscana – SOT di Lucca - Sezione distaccata di Pistoia – ha comunicato che la sig.ra EC BEATRICE, titolare della ricevitoria lotto n. PO1266/FI1264 della ruota di Firenze, come da contratto di assegnazione in concessione, per il periodo dal 16 novembre 2019 al 15 novembre 2028 - stipulato in data 21 ottobre 2019 e registrato con il numero di repertorio 28/2019 - non ha versato, alla società concessionaria per la riscossione (LOTTOITALIA s.r.l.), i proventi derivanti dalla raccolta del gioco del Lotto per un ammontare complessivo di €. 11.115,84.
Ricorda la Citante che il mancato versamento dei proventi del gioco del lotto entro il giovedì di ogni settimana contabile costituisce violazione dell’art. 24 del D.P.R. 303/1990 recante “Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto” e dell’art. 2 del contratto di concessione di ricevitoria dello stesso.
L’odierna convenuta ha omesso il versamento alla società concessionaria per la riscossione dei proventi derivanti dalla raccolta del gioco del Lotto della settimana contabile del 04/06/2024 per € 4.694,28; dell’11/06/2024 per €. 4.862,84 e del 18/06/2024 per €. 1.558,72, per un ammontare complessivo di €. 11.115,84, così come evidenziato dal report “Elenco Posizioni Irregolari” e riportato nella denuncia dell’Agenzia. Dai richiesti atti istruttori è risultato che la società di assicurazione ha provveduto ad effettuare il versamento delle polizze fideiussorie costituite dalla sig.ra CC a garanzia degli obblighi contrattuali per la ricevitoria del lotto (essendo, in questa sede irrilevante la vicenda della rivendita di generi di monopolio) per complessivi €. 14.500,00 di cui €. 5.164,47 a titolo di risarcimento danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali ed €. 9.335,43 a parziale copertura del debito originato dal mancato versamento dei proventi del lotto pari a complessivi, come sopra detto, €. 11.115,54. Permarrebbe, quindi, da risarcire la somma di euro 1.780,11 (millesettecentottanta,00).
In ragione della grave violazione commessa dalla titolare, l’Amministrazione ha adottato i provvedimenti di rito, compresa la sospensione dal servizio di raccolta delle giocate al lotto disposta, a titolo cautelativo, con atto n. 27761 del 17/06/2024 e l’intimazione a provvedere al pagamento con atto prot. 27771 del 17/06/2024, previa richiesta del pagamento dei proventi mediante l’invio sul terminale di gioco di un apposito messaggio con il quale si è invitata la concessionaria a regolarizzare la propria posizione entro ventiquattro ore (nota n. 27352 del 12/06/2024).
L’Amministrazione ha rappresentato, infatti, che Il mancato versamento dei proventi del lotto in violazione della sopra menzionata disciplina è sanzionabile con la revoca della concessione della ricevitoria e della coesistente rivendita dei generi di monopolio con conseguente incameramento delle cauzioni a garanzia degli obblighi contrattuali, secondo il disposto del precitato art. 2 del contratto di concessione, dell’art. 34 della Legge n. 1293/1957 (la cui applicabilità alle ricevitorie del lotto è prevista dall’art. 6 della Legge 85/1990) e delle circolari della Direzione Generale dei Monopoli di Stato.
L’illecita situazione debitoria non è stata sanata dalla sig.ra CC BE nonostante i solleciti telefonici e la formale intimazione di pagamento notificata il 17.06.2024.
L’Amministrazione ha avviato e concluso il procedimento di revoca della concessione della ricevitoria del lotto e della rivendita di generi di monopolio. Tale procedimento si è concluso con l’emissione del provvedimento n. 40605 del 15/10/2024, con cui la competente Amministrazione ha disposto la revoca delle concessioni sopra richiamate per il mancato versamento di proventi del lotto per complessivi €. 11.115,84, come detto, e l’incameramento delle polizze fideiussorie a garanzia rispettivamente dei contratti di ricevitoria e di rivendita di generi di monopolio.
L’Amministrazione ha reso noto che, in relazione alla vicenda, è stata, altresì, sporta denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, ai sensi dell’art. 331 c.p.p..
L’incameramento della fideiussione e l’imputazione delle relative somme ai debiti originati dal mancato riversamento dei proventi del lotto e al risarcimento danni sono stati precisamente indicati nel decreto di revoca. La sig.ra CC è stata, altresì, informata telefonicamente, prima dell’avvio del procedimento di revoca e della escussione della fideiussione, in merito alle conseguenze derivanti dall’omesso riversamento delle somme incassate (nota ADM Prot. 3431 del 25.11.2024). A seguito di rituale notifica dell’invito a dedurre, la sig.ra CC ha ritenuto di non presentare deduzioni difensive.
Ritenuto in
D I R I T T O
1.In via preliminare deve darsi conto della contumacia della sig.ra CC BE ex art. 93 d.lgs. n. 174/2016.
II. In assenza di ulteriori questioni pregiudiziali può essere affrontato il merito della controversia.
L'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda proposta dalla Procura regionale intesa ad ottenere la condanna della convenuta CC BE in favore dell'ADM per un ammontare complessivo di €. 1.780,11 (millesettecentottanta/11), così come evidenziato dal report “Elenco Posizioni Irregolari” oltre accessori, per una fattispecie di responsabilità contabile scaturente da mancato riversamento di entrate del lotto.
La convenuta, titolare della ricevitoria lotto n. PO1266/FI1264 della ruota di Firenze, come da contratto di assegnazione in concessione, per il periodo dal 16 novembre 2019 al 15 novembre 2028 - stipulato in data 21 ottobre 2019 e registrato con il numero di repertorio 28/2019 - non ha versato, alla società concessionaria per la riscossione (LOTTOITALIA s.r.l.), i proventi derivanti dalla raccolta del gioco del Lotto per un ammontare complessivo di €. 11.115,84. In tal modo ha violato l’art. 24 del D.P.R. 303/1990 “Regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi 2 agosto 1982, n. 528 e 19 aprile 1990, n. 85, sull'ordinamento del gioco del lotto” e dell’art. 2 del contratto di concessione di ricevitoria dello stesso.
L’odierna convenuta ha omesso il versamento alla società concessionaria per la riscossione dei proventi derivanti dalla raccolta del gioco del Lotto della settimana contabile del 04/06/2024 per € 4.694,28; dell’11/06/2024 per €. 4.862,84 e del 18/06/2024 per €. 1.558,72, per un ammontare, si ripete, complessivo di €. 11.115,84, così come evidenziato dal report “Elenco Posizioni Irregolari” e riportato nella denuncia dell’Agenzia. Poiché la società di assicurazione ha provveduto ad effettuare il versamento delle polizze fideiussorie costituite dalla sig.ra CC a garanzia degli obblighi contrattuali per la ricevitoria del lotto per complessivi €.14.500,00 di cui €.5.164,47 a titolo di risarcimento danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali ed €. 9.335,43 a parziale copertura del debito originato dal mancato versamento dei proventi del lotto, resterebbe, quindi, da risarcire la somma di euro 1.780,11 (millesettecentottanta,11).
III. In primo luogo, il Collegio ribadisce la pacifica sussistenza della giurisdizione contabile in materia, da ricollegare all'esistenza di un rapporto di servizio di natura funzionale tra l'Amministrazione finanziaria e il concessionario di una ricevitoria del lotto, che provvede alla riscossione di entrate e all'esecuzione di pagamenti per conto dello Stato (cfr. Cass., Sez. un., n. 12041 del 28 novembre 1997; Corte dei conti Sez giur per la Campania 17 gennaio 2024, n. 30).
IV. Tanto premesso, va opportunamente precisato che la normativa regolamentare del gioco del lotto, di cui al d.P.R. n. 303 del 7 agosto 1990, e successive modifiche e integrazioni, delinea espressamente gli obblighi cui è soggetto il ricevitore del lotto, ivi compresi quelli di rendicontazione all'Amministrazione dei Monopoli di Stato.
In particolare, ne consegue che il ricevitore del lotto assume la veste di agente contabile e che l'omesso o il minore versamento all'Erario delle somme introitate, dedotte quelle relative all'aggio e alle vincite pagate, configura una condotta in evidente violazione delle regole della responsabilità patrimoniale. In quanto agente contabile, infatti, il ricevitore del lotto soggiace alle disposizioni che regolano la responsabilità contabile, rinvenibile negli artt. 74, 84 e 85 r.d. n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), nonché regolata dagli artt. 178 e seguenti r.d. n. 827/1924 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), dall'art. 52 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 (Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti) e dall'art. 21 t.u. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).
Al riguardo la Sezione rileva che il soggetto convenuto, nell'espletamento dell'attività di gestione della ricevitoria del lotto sopra indicata, svolgeva senz'altro funzioni che implicavano il maneggio di denaro pubblico; dal che discende la sua qualificazione come agente contabile, secondo quanto stabilito dall'art. 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, per il quale: "Sotto la denominazione di agenti contabili dell'amministrazione si comprendono: a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norma delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le varie entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro; [...]".
La procedura e gli obblighi a cui la sig.ra CC avrebbe dovuto attenersi sono indicati all'art. 24 del d.P.R. 7 agosto 1990, n. 303, sopra menzionato, il quale prevede che ogni ricevitore del lotto è tenuto a versare, il giovedì di ogni settimana contabile successiva all'estrazione del sabato, i proventi della settimana precedente, al netto delle vincite e dell'aggio spettante, sulla base delle risultanze dell'estratto conto della settimana stessa. Obbligo, quest'ultimo, che viene poi richiamato nel contratto di concessione di ricevitoria del lotto.
Sussistendo un obbligo restitutorio con conseguente inversione dell'onere della prova, al convenuto è possibile liberarsi unicamente provando la forza maggiore o il caso fortuito (ex multis, cfr. sent. Corte conti, Sez. giur. Lazio, 7 maggio 2018, n. 571). Così delineato il quadro normativo di riferimento, il Collegio ritiene che la pretesa attorea sia fondata per le ragioni di seguito esposte.
V. Per quanto attiene al danno, di natura prettamente patrimoniale, dagli atti di causa emerge in modo incontrovertibile che, mediante una condotta inosservante dei precisi obblighi di servizio, delineati nella disciplina sopra richiamata, le somme percepite dal ricevitore non sono state versate all'Erario. In merito all'elemento psicologico che deve connotare la condotta omissiva dell'agente contabile, il Collegio ritiene, in adesione alla prospettazione attorea, che il ricevitore abbia agito con dolo. Difatti, dagli atti emerge incontestabilmente una condotta improntata non solo a grave negligenza e palese inottemperanza ad obblighi contrattuali, ma altresì la piena consapevolezza della condotta illecita in quanto la convenuta non solo non ha provveduto al pagamento, ma ha persistito nell'inadempimento nonostante i solleciti disposti dall'Amministrazione, anche dopo la notificazione delle ingiunzioni di pagamento, cui si aggiunge la volontà e la preordinazione finalizzati a realizzare per sé un vantaggio economico indebito, trattenendo i proventi di gioco, pur a fronte della chiarezza e perentorietà dell'obbligo violato.
In conclusione si ravvisano in capo alla sig.ra BE CC:
1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole;
2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta dolosa posta in essere;
3) l'elemento soggettivo del dolo.
VI. Con riferimento alle polizze fideiussorie, vi è una problematica da affrontare. Questa si impernia sul problema della natura della cauzione: se abbia natura di mera garanzia totale o parziale del credito a fronte di un possibile inadempimento del concessionario del lotto nel riversare all’Agenzia le somme dovute, in tal caso l’introito della stessa da parte dell’Agenzia decurterebbe l’importo che il concessionario deve versare per l’inadempimento, con conseguente riduzione del danno erariale reclamato, oppure abbia natura di penale, con finalità sanzionatoria e di deterrenza per il concessionario, come tale aggiuntiva rispetto alla somma da riversare quale obbligo di servizio dell’agente contabile. Il Collegio opta per la prima lettura, con l’elisione, nella presente fattispecie, di ogni somma da riversare (ma che costituiscono comunque ritardato pagamento degli incassi del lotto) e la cessazione della materia del contendere (Corte conti, sez. Lombardia, n.137 del 2025). Per quanto attiene al ( mero) risarcimento danno da inadempimento è fatta salva l’azione della Procura, con le dovute prove e la dovuta richiesta.
VII. Il Collegio osserva poi che (nell’ambito, comunque, dell’elisione operata dalla fideiussione di cui si è trattato), ai sensi dell'art. 33, comma 2, della l. n. 724 del 1994, il ritardato versamento dei proventi del gioco del lotto è soggetto ad interessi su detto ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali.
Dalla lettera della norma si desume che tali interessi non costituiscono una sanzione amministrativa, in quanto essi si affiancano alla sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 33, comma 2 (a parte la revoca della concessione) e che essi costituiscono un risarcimento ex lege del danno da ritardato pagamento, talché, in difetto di prova di un danno maggiore (v. supra), non è dovuta la rivalutazione monetaria.
Sui proventi del lotto trattenuti dal ricevitore e non versati, sono pertanto dovuti gli interessi in tal misura con decorrenza dalla data di scadenza dell'obbligo di riversamento e di conseguente insorgenza del credito azionato (si veda, in giurisprudenza, sull'applicabilità dell'art. 33, comma 2, della l. n. 724 del 1994, Corte dei conti, Sez. Lombardia, nn. 52/2018, 115/2014, 274/2013 e 712/2012; Sez. Veneto, n. 233/2011.)
Le spese seguono la soccombenza stante la somma di €. 11.115,54 sulla quale va calcolato l’incameramento della fideiussione e l’imputazione delle relative somme ai debiti originati dal mancato riversamento dei proventi del lotto (con la declaratoria finale di cessazione della materia del contendere), e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia della convenuta BE CC ex art. 93 d.lgs. n. 174/2016.
Stante quanto detto in parte motiva dichiara cessata la materia del contendere fatta salva ogni azione della Procura circa gli aspetti sanzionatorio deterrenti dell’illecito danno da inadempimento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di euro 209,28(Duecentonove/28).
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6.11.2025 IL PRESIDENTE ESTENSORE Leonardo Venturini
(f.to digitalmente)
Depositata in segreteria il 5/12/2025
Il Funzionario
AN ET
(f.to digitalmente)