Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 26/05/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza con motivazione contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CHIETI
Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia pronunciando nella causa n. 516/2024 promossa da (Avv. Giulio Rossignoli) contro l' (avv. Parte_1 CP_1
Leonardo Lucio MORETTI) avente ad oggetto: malattia professionale, osserva quanto segue:
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Il ricorrente, titolare di impresa artigiana specializzata nella installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici civili ed industriali, premesso di lavorare da oltre ventisette anni come elettricista, deduceva che l'espletamento delle proprie mansioni implica “l'uso di martelli demolitori molto rumorosi del peso di circa 10 Kg”, “il montaggio di ponteggi, con movimentazione manuale di montanti, impalcati e fermapiedi dal peso considerevole” che comportano “per il ricorrente la necessità di assumere posizioni e posture incongrue e scomode sottoponendo la schiena a torsioni e sforzi eccessivi nel tratto lombare”, “l'impiego di martello e scalpello, senza utilizzare il martello demolitore, con uso ripetuto della forza delle mani, delle braccia e delle spalle e con rotazioni brusche e innaturali della schiena”, il sollevamento di “sacchetti del peso di 25 kg che il ricorrente solleva e movimenta a mano con flessioni e rotazioni della schiena”, nonché la movimentazione manuale e continua “di bobine di cavi elettrici, rotoli di tubi rigidi passacavi e matasse di tubo corrugato pieghevole del peso di oltre 15 Kg.”. Tanto dedotto, il ricorrente lamentava che dette lavorazioni - eseguite anche in ginocchio e con la schiena curva e svolte per otto ore al giorno per almeno cinque giorni lavorativi - avevano determinato “un'ernia discale del tratto lombare” la cui natura professionale era stata negata dall . Dedotto di essere stato già CP_1 indennizzato dall' per un grado di inabilità complessivamente valutato nella CP_1 misura del 10%, lo stesso concludeva chiedendo di “1- Accertare e dichiarare che l'assicurato ha contratto la denunciata m.p. tabellata (ernia discale del tratto lombare),
30 giugno 1965 n.1124” pubblicate con decreto ministeriale 9 aprile 2008, per “attività comportanti movimentazione manuale di carichi”;
2- Accertare e dichiarare che l'assicurato ha riportato danno biologico indennizzabile in capitale, in applicazione dei criteri previsti dalla tabella allegata al D.M. 12.07.2000, in quanto il grado di menomazione dell'integrità psicofisica quale conseguenza delle malattie professionali, in applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 13, comma 6° cit. D. Lgs. 38/2000, va valutato, sin dalla domanda amministrativa, nel grado pari almeno al 9% per l'ernia discale lombare. Per l'effetto, tenuto conto del già riconosciuto danno complessivo del
10%, si ripete del 2% per la epicondilite bilaterale, 3% per la tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, 3% per la meniscopatia mediale e laterale del ginocchio destro e mediale del ginocchio sinistro, 1% per la sindrome del tunnel carpale destra, 1% per la sindrome del tunnel carpale sinistra e 1% per la sindrome di ), il danno Persona_1
complessivo va valutato in misura almeno del 20%, con indennizzo in rendita, perché incidente sullo stesso apparato, con conseguente necessario effetto maggioritario di almeno punti 2, rispetto a quello della somma aritmetica degli altri danni, ai sensi degli articoli 78, 80 e 81 del Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali;
3- In subordine, e salvo gravame, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, nel caso di riconosciuto danno biologico di grado pari o superiore al 6%, ma inferiore al 16%, ad ottenere l'indennizzo in capitale ex art. 3 c. 2° lett. a) D. Lgs. 38/2000, nella misura indicata nella tabella di indennizzo del danno biologico di cui al D.M. 12.07.2000; 4- Per l'effetto, condannare l' convenuto al pagamento delle spese di lite, comprese quelle per CTU, nonché CP_1
dei compensi professionali tutti di causa da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario e con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione.”
L' costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda e ne chiedeva il CP_1
rigetto.
Disposta ed espletata la richiesta C.T.U. medica ed escussi i testimoni indicati dal
Pag. 2 di 7 ricorrente, la causa veniva alfine decisa mediante adozione fuori udienza della presente sentenza con motivazione contestuale, previo deposito di note conclusive autorizzate e deposito in telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni ex art 127 ter c.p.c.
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Il ricorso è risultato fondato.
L'istruttoria condotta nel corso del giudizio ha consentito di provare che effettivamente il ricorrente ha svolto in maniera continuativa le mansioni descritte in ricorso: il teste , il quale ha avuto modo di vedere il sig. durante Testimone_1 Pt_1 lo svolgimento dell'attività lavorativa, incontrandolo nei cantieri “da molto tempo”, ha confermato che: il ricorrente svolge l'attività di elettricista “dal lunedì al venerdì per otto ore al giorno, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e dalle ore 13.00 alle ore 17.
All'occorrenza lavora anche il sabato” ed è “addetto alla installazione degli impianti elettrici civili ed industriali in nuovi edifici e costruzioni nonché nella manutenzione e ristrutturazione di impianti elettrici in edifici e costruzioni esistenti”; che “per la installazione di impianti, quadri ed apparecchi elettrici anche a MT, il ricorrente esegue anche interventi in muratura per l'apertura e chiusura delle tracce necessarie per la realizzazione di canalizzazioni portacavi utilizzate per il passaggio e la posa dei cavi elettrici, facendo uso di martelli demolitori molto rumorosi del peso di circa 10
Kg. Inoltre, le tracce per il passaggio della linea dorsale principale dell'impianto elettrico - da cui si dipartono le varie linee derivate che arrivano a prese e interruttori - vengono posizionate in alto, a circa mt. 2,40 da terra e, pertanto, tali lavorazioni richiedono il montaggio di ponteggi, con movimentazione manuale di montanti, impalcati e fermapiedi dal peso considerevole, e comportano per il ricorrente la necessità di assumere posizioni e posture incongrue e scomode sottoponendo la schiena a torsioni e sforzi eccessivi nel tratto lombare” precisando di poter affermare per conoscenza personale che questa “rappresenta la procedura da eseguirsi per la realizzazione dell'impianto elettrico”; che “la realizzazione delle tracce è indispensabile per posizionare i corrugati, ossia i tubi in plastica flessibili che contengono i cavi dell'impianto elettrico. I punti più difficili da realizzare sono sicuramente gli angoli, dove in genere bisogna scavare più a fondo per eseguire la
Pag. 3 di 7 curvatura del corrugato. Queste ultime lavorazioni vengono eseguite manualmente, con l'impiego di martello e scalpello, senza utilizzare il martello demolitore, con uso ripetuto della forza delle mani, delle braccia e delle spalle e con rotazioni brusche e innaturali della schiena. Bloccato il corrugato, la traccia deve essere completamente richiusa con un intonaco a base di gesso, calce e cemento contenuto in sacchetti del peso di 25 kg. che il ricorrente solleva e movimenta a mano con flessioni e rotazioni della schiena. Il ricorrente, infine, movimenta manualmente e di continuo bobine di cavi elettrici, rotoli di tubi rigidi passacavi e matasse di tubo corrugato pieghevole del peso di oltre 15 Kg”, specificando di conoscere i pesi dei sacchi di materiale, occupandosene anch'egli; che le lavorazioni “vengono eseguite anche in ginocchio secondo le necessità del percorso delle tracce, oltre che con la schiena curva, assumendo posizioni e posture scomode ed incongrue, a seconda dei lavori, sottoponendo gli arti inferiori, quelli superiori e la schiena a sforzi notevoli e ad eventi microtraumatici ripetuti e/o a sovraccarichi funzionali”.
Sostanzialmente sovrapponibile è stata la deposizione del teste
[...]
, conoscente del ricorrente da circa venticinque anni, il quale ha avuto Testimone_2 modo di osservare il sig. nello svolgimento dell'attività lavorativa, incontrandolo Pt_1 nei cantieri ove il teste svolge l'attività di idraulico e, in parte, le medesime lavorazioni svolte dal ricorrente;
tale teste ha, altresì, precisato che “il ricorrente lavora da solo e non ha dipendenti”.
Il C.T.U. ha accertato che il ricorrente è affetto da “Rachipatia da patologia erniaria in rilievo emgrafico di … radicolopatia cronica non marcata L3-L4 bilaterale,
L5 dx senza segni di denervazione in atto.”
In particolare, il consulente ha osservato: “Nel merito della rachipatia in oggetto, infatti, la movimentazione manuale di carichi (nelle attività non occasionali di montaggio di ponteggi, con movimentazione manuale di montanti, impalcati e fermapiedi dal peso considerevole;
nella movimentazione di materiali come sacchetti del peso di 25 kg. ovvero nella continua movimentazione manuale di bobine di cavi elettrici, rotoli di tubi rigidi passacavi e matasse di tubo corrugato pieghevole, scatole di giunzione, condutture e pannelli elettrici e finanche nell'uso quotidiano di imbragature per portare/sollevare gli arnesi da lavoro - avvitatori, giraviti, tronchesi,
Pag. 4 di 7 spellafili ...) è apparsa, aver un coefficiente di rischio quantomeno medio-alto rispetto ai livelli di carico che sembrerebbero essere sostenibili da un lavoratore grazie all'azione combinata di alleggerimento esercitata dalla pressione addominale e dalle articolazioni vertebrali (considerati i parametri relativi alla valutazione della movimentazione manuale di carichi che deve tener conto, così come indicato nell'All.
XXXIII del Decr. Leg.vo 81/08 delle norme tecniche della serie ISO 11228 e delle relative attività di movimentazione manuale) che hanno comportato al ricorrente la necessità di sollevare, appunto, pesi elevati forzando sul limite lombo-sacrale oltre che con il movimento, con la contrazione muscolare necessaria per mantenere l'equilibrio ed estendere il rachide nel vincere la resistenza opposta dal peso sollevato. Medio-alto
è stimabile anche il coefficiente di rischio per l'assunzione di posture disagevoli, difficili e impegnative, con piegamenti e accovacciamenti per l'effettuazione delle descritte lavorazioni. Tale determinazione trova, non solo, oggettivo riscontro nelle prove testimoniali del caso in oggetto, ma anche sostanziale conferma nella valutazione dei risultati riportati in una recente indagine (04/2024) condotta sugli infortuni e malattie professionali negli elettricisti (Lavorare con l'elettricità: infortuni e malattie professionali – ESAW/Statistiche europee degli infortuni sul lavoro…)”, specificando che “Nel caso de quo, d'altra parte, tutti i movimenti venivano svolti dal ricorrente, in autonomia, con pluripetitività giornaliera, in un “turno lavorativo” di 8 ore al giorno per 5/6 giorni a settimana: tali lavorazioni, infatti, con pluripetitività giornaliera, elevata frequenza di azioni ed insufficiente tempo di recupero, hanno di ragione comportato al Sig. posture e movimenti con valore di fattori usuranti per Pt_1
microtraumi ripetuti del rachide. In tal senso, nel caso in esame, il quadro patomorfico manifestatosi può ritenersi ricollegato alle situazioni di rischio lavorativo in quanto vi sono tutti i fattori critici combinati ovvero postura, ripetitività e forza. Ecco allora che la connessione quantomeno concausale tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa, deve ritenersi dotata di alta credibilità razionale e, pertanto, deve ritenersi verificata la tecnopatogenicità dell'attività lavorativa espletata.”
Tanto premesso, “valutata la soggettività lamentata, valutati gli elementi documentati dagli accertamenti strumentali e dall'esame obiettivo della CTU, tenuto conto delle voci tabellari 213 e 193, emerge un danno biologico stimabile nell'ordine
Pag. 5 di 7 del 6% (sei per cento)”.
Il CTU ha, dunque, concluso che “a) il ricorrente è affetto da quanto posto in diagnosi, affezione la cui natura professionale è riconoscibile preso atto del lavoro svolto e della modalità di svolgimento dello stesso;
b) il danno biologico subito dal ricorrente può essere stimato complessivamente in misura del 15% (quindici per cento), comprensivo del precedente riconoscimento di danno biologico nella misura del
10% (MP N° 516663516 del 19/09/2019 - Sindrome del tunnel carpale destro di grado iniziale - 1%; MP N. ° 516663518 DEL 19/09/2019 - epicondilite bilaterale con grossolane calcificazioni - 2%; MP N° 516663519 DEL 19/09/2019 - tendinopatia cdr con calcificazioni bilateralmente - 3% ; MP N° n° 516664257 del 28/12/2019 - meniscopatia mediale e laterale ginocchio dx e mediale ginocchio sx - 3%; MP N°
519394248 del 16/01 /2024 - STC lieve a sn - EMG accertato - 1%; MP n° 519394399 del 08/02/2024 -S. a dx -grado accertato: 1%) c) la decorrenza può essere Persona_1
fatta risalire alla data della domanda.”
Tale ultimo accertamento, avverso il quale non sono state formulate osservazioni dalle parti, raggiunto con scrupoloso esame medico legale nonché sorretto da accurata motivazione, può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
Orbene, alla luce di tutto quanto precede ed in accoglimento della domanda in questa sede proposta, deve senza dubbio dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere l'indennizzo ex art. 13, comma 2°, lett. a), D.Lgs. 23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 15%, con la conseguente condanna dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di CP_1
quanto dovuto a titolo di indennizzo nella misura prevista per tale percentuale di legge, da quantificarsi nella misura risultante dall'applicazione delle Tabelle approvate con d.m. 12.7.2000 con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo.
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In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine
Pag. 6 di 7 condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice (ex d.m.
55/2014), si liquidano in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione ed in accoglimento del ricorso, dichiara che è affetto da “Rachipatia da patologia erniaria” Parte_1 di natura professionale e il suo diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 13 D.Lgs.
23.2.2000 n. 38 nella misura corrispondente ad una invalidità permanente del 15%, e, per l'effetto, condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_1
tempore, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura di legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, oltre ad interessi al tasso legale dal 121° giorno successivo al predetto giorno e fino al saldo, nonché al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi euro 2695,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Chieti, li 26 maggio 2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Laura Ciarcia)
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