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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 4099/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4099/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
HE ER
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. HE ER
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28/7/2025
Condizioni congiunte: “le figlie minori e saranno affidate in forma condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore importanza per la vita di e (a titolo esemplificativo quelle relative alla cura, Per_1 Per_2
1 istruzione, religione) saranno adottate di comune accordo tra i coniugi, i quali si impegnano, in punto, alla massima reciproca collaborazione. Le decisioni inerenti la gestione ordinaria delle minori competeranno ai genitori in maniera disgiunta per il tempo in cui ciascuno le avrà con sé; il regime di visita sarà il seguente: un genitore terrà con sé le bimbe a settimane alterne e nel periodo estivo feriale ogni genitore potrà tenere con sè le figlie per due settimane consecutive e i periodi feriali verranno concordati dai genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza; alla luce delle suddette modalità di visita che comportano un paritetico periodo di frequentazione delle figlie con i genitori i ricorrenti concordano che non verrà versato un assegno di mantenimento per le figlie e che ogni genitore si occuperà al meglio delle esigenze di e nel periodo di propria spettanza;
le spese Per_1 Per_2
straordinarie resteranno invece suddivise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal
Protocollo del 15 settembre 2016 del Tribunale di Genova e il genitore anticipatario potrà chiedere il rimborso del 50% dietro presentazione di pezza giustificativa all'altro genitore;
i sig.ri e dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, di avere già Parte_1 CP_1
regolato ogni ulteriore questione economica fra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque ragione, titolo e/o motivo;
i sig.ri e si Parte_1 CP_1
rilasciano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e all'inserimento negli stessi del nominativo dei figli minori;
ai fini dell'adozione del procedimento a trattazione scritta, in ossequio a quanto previsto dall'art. 473-bis.51, c. II, c.p.c., i sig.ri e Parte_1 CP_1 dichiarano sin da ora di rinunciare alla comparizione personale e di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte a conferma delle condizioni di divorzio sopra concordate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 18/6/2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto, rappresentando che, dalla loro unione, sono nate le figlie in data Per_1
7.1.2016 e , in data 18.8.2019. Per_2
2. All'esito dell'udienza del 10.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata omologata in data 30.12.2022 dal Tribunale di Genova, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 18.6.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri
[...]
e , i quali hanno celebrato matrimonio, a Molare, il Parte_1 Controparte_1
2.9.2018;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “le figlie minori e Per_1
saranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore importanza per la vita di e Per_1
(a titolo esemplificativo quelle relative alla cura, istruzione, religione) saranno Per_2
adottate di comune accordo tra i coniugi, i quali si impegnano, in punto, alla massima reciproca collaborazione. Le decisioni inerenti la gestione ordinaria delle minori competeranno ai genitori in maniera disgiunta per il tempo in cui ciascuno le avrà con sé; il regime di visita sarà il seguente: un genitore terrà con sé le bimbe a settimane alterne e nel periodo estivo feriale ogni genitore potrà tenere con sè le figlie per due settimane consecutive e i periodi feriali verranno concordati dai genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza; alla luce delle suddette modalità di visita che comportano un paritetico periodo di frequentazione delle figlie con i genitori i ricorrenti concordano che non verrà versato un assegno di mantenimento per le figlie e che ogni genitore si occuperà al meglio delle esigenze di e nel periodo Per_1 Per_2
di propria spettanza;
le spese straordinarie resteranno invece suddivise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo del 15 settembre 2016 del Tribunale di Genova e il genitore anticipatario potrà chiedere il rimborso del 50% dietro presentazione di pezza giustificativa all'altro genitore;
i sig.ri e dichiarano di essere entrambi Parte_1 CP_1
economicamente indipendenti, di avere già regolato ogni ulteriore questione economica fra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque ragione, titolo e/o motivo;
i sig.ri e si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e al Parte_1 CP_1
rinnovo dei passaporti e all'inserimento negli stessi del nominativo dei figli minori;
ai fini dell'adozione del procedimento a trattazione scritta, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 473-bis.51, c. II, c.p.c., i sig.ri e dichiarano sin da ora di rinunciare Parte_1 CP_1 alla comparizione personale e di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte a conferma delle condizioni di divorzio sopra concordate”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 19 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
Minuta redatta dal G.O.P. dott.ssa Monica Arthemalle
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Ada Lucca Presidente
Dott. Claudia Merlino Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 4099/2025, in materia di divorzio congiunto ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
HE ER
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. HE ER
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 28/7/2025
Condizioni congiunte: “le figlie minori e saranno affidate in forma condivisa ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore importanza per la vita di e (a titolo esemplificativo quelle relative alla cura, Per_1 Per_2
1 istruzione, religione) saranno adottate di comune accordo tra i coniugi, i quali si impegnano, in punto, alla massima reciproca collaborazione. Le decisioni inerenti la gestione ordinaria delle minori competeranno ai genitori in maniera disgiunta per il tempo in cui ciascuno le avrà con sé; il regime di visita sarà il seguente: un genitore terrà con sé le bimbe a settimane alterne e nel periodo estivo feriale ogni genitore potrà tenere con sè le figlie per due settimane consecutive e i periodi feriali verranno concordati dai genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza; alla luce delle suddette modalità di visita che comportano un paritetico periodo di frequentazione delle figlie con i genitori i ricorrenti concordano che non verrà versato un assegno di mantenimento per le figlie e che ogni genitore si occuperà al meglio delle esigenze di e nel periodo di propria spettanza;
le spese Per_1 Per_2
straordinarie resteranno invece suddivise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal
Protocollo del 15 settembre 2016 del Tribunale di Genova e il genitore anticipatario potrà chiedere il rimborso del 50% dietro presentazione di pezza giustificativa all'altro genitore;
i sig.ri e dichiarano di essere entrambi economicamente indipendenti, di avere già Parte_1 CP_1
regolato ogni ulteriore questione economica fra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque ragione, titolo e/o motivo;
i sig.ri e si Parte_1 CP_1
rilasciano il reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti e all'inserimento negli stessi del nominativo dei figli minori;
ai fini dell'adozione del procedimento a trattazione scritta, in ossequio a quanto previsto dall'art. 473-bis.51, c. II, c.p.c., i sig.ri e Parte_1 CP_1 dichiarano sin da ora di rinunciare alla comparizione personale e di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte a conferma delle condizioni di divorzio sopra concordate”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 18/6/2025, le parti hanno domandato il divorzio congiunto, rappresentando che, dalla loro unione, sono nate le figlie in data Per_1
7.1.2016 e , in data 18.8.2019. Per_2
2. All'esito dell'udienza del 10.10.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970. In particolare, la separazione dei coniugi è stata omologata in data 30.12.2022 dal Tribunale di Genova, mentre il ricorso nel presente giudizio è stato depositato in data 18.6.2025; non è intervenuta riconciliazione tra i coniugi ed entrambi i coniugi hanno domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2 4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse dei figli.
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, Sezione IV Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi, Sig.ri
[...]
e , i quali hanno celebrato matrimonio, a Molare, il Parte_1 Controparte_1
2.9.2018;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “le figlie minori e Per_1
saranno affidate in forma condivisa ad entrambi i genitori con collocazione Per_2
prevalente presso la madre;
le decisioni di maggiore importanza per la vita di e Per_1
(a titolo esemplificativo quelle relative alla cura, istruzione, religione) saranno Per_2
adottate di comune accordo tra i coniugi, i quali si impegnano, in punto, alla massima reciproca collaborazione. Le decisioni inerenti la gestione ordinaria delle minori competeranno ai genitori in maniera disgiunta per il tempo in cui ciascuno le avrà con sé; il regime di visita sarà il seguente: un genitore terrà con sé le bimbe a settimane alterne e nel periodo estivo feriale ogni genitore potrà tenere con sè le figlie per due settimane consecutive e i periodi feriali verranno concordati dai genitori entro il mese di maggio di ogni anno;
le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza; alla luce delle suddette modalità di visita che comportano un paritetico periodo di frequentazione delle figlie con i genitori i ricorrenti concordano che non verrà versato un assegno di mantenimento per le figlie e che ogni genitore si occuperà al meglio delle esigenze di e nel periodo Per_1 Per_2
di propria spettanza;
le spese straordinarie resteranno invece suddivise al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dal Protocollo del 15 settembre 2016 del Tribunale di Genova e il genitore anticipatario potrà chiedere il rimborso del 50% dietro presentazione di pezza giustificativa all'altro genitore;
i sig.ri e dichiarano di essere entrambi Parte_1 CP_1
economicamente indipendenti, di avere già regolato ogni ulteriore questione economica fra loro e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente per qualunque ragione, titolo e/o motivo;
i sig.ri e si rilasciano il reciproco consenso al rilascio e al Parte_1 CP_1
rinnovo dei passaporti e all'inserimento negli stessi del nominativo dei figli minori;
ai fini dell'adozione del procedimento a trattazione scritta, in ossequio a quanto previsto dall'art. 3 473-bis.51, c. II, c.p.c., i sig.ri e dichiarano sin da ora di rinunciare Parte_1 CP_1 alla comparizione personale e di voler sostituire l'udienza con il deposito di note scritte a conferma delle condizioni di divorzio sopra concordate”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge, anche all'ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Genova, il 19 dicembre 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Ada Lucca)
Minuta redatta dal G.O.P. dott.ssa Monica Arthemalle
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