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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/10/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 243 /2021 R.G., promossa da:
, nato il a , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, Parte_1
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA DELITALA 2 CAGLIARI presso lo studio dell'Avv. AIME ROBERTO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. , quale legale rappresentante Parte_1 della impugnava il verbale unico di accertamento n. Parte_1
2019017335/DDL del 27.08.2020, con cui veniva disconosciuto l'inquadramento nel settore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., rettificando l'attività in commerciale e disconoscendo i rapporti di lavoro agricoli relativi al periodo
01.01.2015–31.12.2019.
L' si costituiva eccependo la correttezza dell'accertamento ispettivo e CP_2 sostenendo l'assenza dei requisiti dell'impresa agricola in capo alla società ricorrente.
Nel corso del giudizio veniva espletata Consulenza Tecnica d'Ufficio a firma del Dott. (nomina del 24.02.2023; giuramento 06.04.2023), Persona_1 avente ad oggetto la verifica del corretto inquadramento previdenziale dei lavoratori della ricorrente. La CTU, all'esito dell'analisi della documentazione
(contratti e relative autorizzazioni forestali;
attività svolte;
periodo di riferimento), ha concluso per la non condivisibilità delle risultanze ispettive e per l'inquadramento dell'attività della nella “classica” selvicoltura, Parte_1 con conseguente assoggettamento al settore previdenziale agricolo.
Le note conclusive della difesa ricorrente hanno richiamato le stesse conclusioni del CTU, evidenziando la continuità delle lavorazioni su aree boschive (abbattimento, deramazione, taglio, movimentazione, decortica del sughero e ripulitura del bosco) e il carattere pluriannuale dei titoli che legittimavano l'attività.
La controversia attiene alla corretta qualificazione dell'attività svolta dalla società ricorrente ai fini dell'inquadramento previdenziale dei lavoratori. Come correttamente già rilevato anche dalla difesa , il verbale ispettivo è atto di CP_2 mera certazione;
il giudizio ha dunque natura di accertamento del diritto all'iscrizione nel settore agricolo.
L'art. 2135 c.c., come novellato, definisce imprenditore agricolo chi esercita coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento e attività connesse. Le circolari n. 126/2009 e n. 94/2019 (richiamate anche nel verbale e nella CP_2
CTU) chiariscono l'inquadramento nel settore agricolo di categorie di operai addetti a lavorazioni forestali/selvicolturali, anche presso imprese non proprietarie dei terreni, ove ricorra il collegamento oggettivo con l'attività agricola/forestale principale e l'utilizzo prevalente delle risorse e attrezzature tipiche del comparto.
Ne discende che la selvicoltura non si esaurisce nel mero taglio, ma comprende un ciclo organizzato di attività funzionali alla cura e sfruttamento del bosco per l'ottenimento di legname e prodotti connessi (come il sughero), entro un perimetro tecnico-giuridico distinto dall'attività commerciale di intermediazione.
Dalla documentazione e dalla CTU risulta che la Parte_1
(i) ha operato su aree boschive in forza di contratti pluriennali e autorizzazioni dell'Autorità Forestale, con detenzione qualificata dei terreni per tutto l'arco dei titoli;
(ii) ha svolto in modo continuativo e organizzato attività di abbattimento, deramazione, taglio a misura, movimentazione e trasporto, pulizia del bosco e decortica del sughero, con impiego di manodopera specializzata e mezzi propri;
le lavorazioni integrano il ciclo selvicolturale descritto dall'art. 2135 c.c. e ribadito dalle prassi;
CP_2
(iii) ha valorizzato i prodotti (legna da ardere;
sughero) mediante cessione a terzi, in coerenza con le attività connesse alla coltivazione/selvicoltura.
La CTU presenta argomentazione lineare, coerente con il dettato Per_1 dell'art. 2135 c.c., con la prassi 126/2009 e 94/2019, ed è fondata su atti CP_2 amministrativi (contratti, autorizzazioni) e sulle stesse dichiarazioni valorizzate dagli ispettori. Le conclusioni — attività di selvicoltura con conseguente inquadramento agricolo — sono persuasive e vengono fatte proprie da questo
Giudice.
Le opposte deduzioni si arrestano ad una ricostruzione atomistica CP_2 delle singole operazioni (taglio, raccolta, trasporto), senza confrontarsi con la dimensione unitaria del ciclo selvicolturale e con la titolarità/legittimazione alla gestione dell'area boschiva per l'intera durata dei contratti, elementi che — nella loro proiezione funzionale — qualificano l'attività come agricola-forestale e non già commerciale.
Accertata la natura selvicolturale dell'attività, i lavoratori addetti devono essere inquadrati nel settore agricolo, con le correlate iscrizioni/annotazioni presso gli enti previdenziali. La soluzione è conforme ai criteri legali e amministrativi
(art. 2135 c.c.; circ. 126/2009 e 94/2019) e al principio secondo cui, ai fini CP_2 previdenziali, rileva la prevalenza sostanziale della filiera agricolo-forestale rispetto al mero profilo di commercializzazione del prodotto.
In ragione di quanto sopra, l'impugnato verbale unico di accertamento n.
2019017335/DDL deve essere annullato, perché erroneo nella qualificazione dell'attività sociale e, per l'effetto, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'inquadramento nel settore agricolo per il periodo 01.01.2015–31.12.2019, con ogni conseguenza in ordine alle posizioni assicurative dei lavoratori e agli adempimenti contributivi. L' risulta soccombente. Le spese seguono la soccombenza e vengono CP_2 liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
1. accoglie il ricorso proposto da , quale legale rappresentante Parte_1 della Parte_1
2. annulla il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019017335/DDL del 27.08.2020;
3. accerta e dichiara che l'attività svolta dalla nel periodo Parte_1
01.01.2015–31.12.2019 integra selvicoltura ai sensi dell'art. 2135 c.c., con conseguente inquadramento previdenziale nel settore agricolo dei lavoratori addetti;
4. ordina all' ogni conseguente annotazione e rettifica delle posizioni CP_2 previdenziali afferenti ai lavoratori indicati negli atti;
5. condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente CP_2 [...]
, delle spese di lite, che liquida in € 1860,00 per compensi, oltre Parte_1 rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
6. pone definitivamente le spese della CTU a carico dell' . CP_2
Così deciso in Patti 04/10/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo