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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Piazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7902 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carla Marsala Fanara ed elettivamente domiciliato a , piazza Marina 39 Pt_1 opponente contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita
Stassi ed elettivamente domiciliata a , via E. Notarbartolo n. 44 Pt_1 opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da udienza del 12.12.2024 di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1577/22 emesso dal Tribunale di Palermo il 12.4.22, con il quale accogliendo il ricorso proposto dalla società coop. è Controparte_1 stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 21.600,00 oltre interessi e spese del procedimento, preteso a titolo di corrispettivo per il servizio di ospitalità Cont di una famiglia sfrattata dal campo del parco della Favorita per il periodo da Aprile 2019 a Aprile 2022.
A sostegno dell'opposizione il ha eccepito l'assenza di un valido Pt_1 titolo contrattuale giustificante l'erogazione della prestazione e l'insufficienza della previsione normativa ad integrare la fonte dell'obbligazione. Ha opposto, inoltre, il mancato rispetto delle norme di contabilità pubblica, segnatamente dell'art. 191 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, impositivo degli obblighi di impegno contabile e di verifica della copertura finanziaria, quale causa ostativa alla valida costituzione di un'obbligazione in capo all'ente pubblico e ha pertanto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che in caso di assunzione di impegni per l'ente locale senza copertura finanziaria il rapporto obbligatorio, ai fini della controprestazione, intercorrerebbe direttamente tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura ai sensi dell'art. 191 co 4 TUEL.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la
Cooperativa opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la debenza della somma ingiunta per essersi il Comune giovato del servizio reso, il cui corrispettivo aveva trovato riconoscimento in un documento in bozza redatto dall'Ente locale stesso.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere ritiene il Tribunale che l'opposizione è risultata soltanto parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
La pretesa creditoria azionata dalla soc. coop. , come Controparte_1 sopra accennato, ha ad oggetto il pagamento dei compensi per il servizio di accoglienza reso a favore di una famiglia Rom, a seguito del sequestro Cont preventivo dell'area adibita a Campo (e consequenziale sgombero di urgenza di tutte le famiglie ivi abitanti), sita all'interno del Parco della Favorita di Palermo, e delle strutture in esso presenti, a causa dei gravi rischi per la sicurezza e l'igiene pubblico, disposto dal GIP del Tribunale di Palermo
(giusto provvedimento n. 11623/2017 R. GIP). Con successiva Ordinanza Sindacale n. 183 del 28/07/2018 il Sindaco, preso atto delle gravi motivazioni contenute nel provvedimento di sequestro, che imponevano l'adozione di misure urgenti, dovendo al contempo garantire la dignità e la tutela dei diritti sociali e civili delle persone che vi dimoravano, ha ordinato l'abbattimento delle baracche che si rendevano libere in relazione alla graduale fuoriuscita dei nuclei familiari e successivamente ha provveduto con l'attivazione di una rete di accoglienza e progettazione sociale attraverso l'utilizzo di strutture e risorse comunali e/o private.
Discende da ciò che l'obbligazione del Comune di sostenere le spese occorrenti per il mantenimento di tali soggetti stranieri, in situazione di urgenza, in strutture di alloggio su ordine dell'autorità giudiziaria, deve ritenersi sorto ex lege per effetto del combinato disposto della L.R. 9.5.1986
n. 22 di “Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia” e della L.328/00. Ed infatti, l'art. 4 della legge 328/2000 prevede che “sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunita'”, e l'art. 4 della L.R
22/1986 estende ai cittadini anche non residenti e agli stranieri i servizi e le prestazioni previste dalla detta normativa con onere a carico dei Comuni ove erogati in via d'urgenza, come nella specie.
Consegue che in presenza del decreto di sequestro del Tribunale e della conseguente presa in carico da parte del del servizio di accoglienza Pt_1 in via d'urgenza delle famiglie del “campo Rom”, il è tenuto a Pt_1 sopportare i costi del servizio, non essendo necessaria la sussistenza di un rapporto negoziale tra il e l'ente assistenziale da attuarsi mediante Pt_1 convenzione (Cass. sez. I civ. n. 19036 del 3.09.2010; n. 2183/2016).
Non può essere condivisa, infatti, la tesi sostenuta dal secondo cui Pt_1 nessuna obbligazione sarebbe sorta a suo carico in assenza di apposita convenzione. Ed invero, per un verso la normativa sopra richiamata prevede la facoltà e non l'obbligo per i Comuni di stipulare una convenzione con enti iscritti nell'albo regionale, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali (art. 20 L.R. n. 22/1986), per altro, come detto, ove il servizio sia reso in via d'urgenza al fine di garantire la dignità e la tutela dei diritti sociali e civili delle persone, non occorre una specifica convenzione, restando obbligato il del pagamento dei costi sostenuti dalla struttura di accoglienza nei Pt_1 limiti dell'utilità ricevuta dal servizio di accoglienza reso.
Ciò rende irrilevante anche il rilievo relativo alla mancanza di una copertura finanziaria. La circostanza che il nel rispetto delle norme di Pt_1 contabilità pubblica, debba provvedere a stanziare in appositi capitoli di bilancio le somme occorrenti alla remunerazione del servizio reso, in sua vece ed in favore dei soggetti disagiati, da terzi soggetti cui questi delega l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, non muta le conclusioni esposte, e così di conseguenza l'inosservanza o il difettoso adempimento del dovere imposto dalle norme di contabilità non pregiudica il diritto di credito del terzo. Non è invero consentito a nessun debitore, dunque neppure alla pubblica amministrazione, sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni adducendo di non possedere la necessaria provvista economica.
Dalla documentazione depositata in atti si ricava, ed in ogni caso è pacifico che si tratta di famiglie straniere sgomberate dal campo rom in situazione di emergenza, con attivazione di una rete di accoglienza, in seguito al sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Palermo.
Consegue che il servizio reso dalla società di accoglienza ha indubbiamente determinato per l'amministrazione un vantaggio in termini di mancata assunzione del relativo impegno di spesa per l'erogazione del servizio di Cont assistenza reso in favore della famiglia di accolta presso la struttura e per la quale fra l'altro (seppure in maniera non formale) il Comune aveva pure riconosciuto il servizio di ospitalità reso dalla Cooperativa per il periodo che va da Aprile 2019 a Settembre 2020 (v. pec del 23.5.2022 a firma del funzionario preposto, dott.ssa , seppure non era conseguito il relativo Per_1 impegno di spesa. Da quanto esposto discende altresì l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Nessun obbligo, infatti, può configurarsi in capo al funzionario in servizio al momento in cui la prestazione è stata resa, in mancanza di un valido titolo negoziale in vigore all'epoca della prestazione del servizio.
Ed invero, laddove manchi il titolo contrattuale, e non perché adottato in violazione del procedimento ivi contemplato e quindi invalido, ma proprio perché inesistente nella realtà fenomenica, deve escludersi l'applicabilità del co. 4 dell'art. 191 d.lgs. 267/2000. Si ritiene, infatti, che detta responsabilità sia da inquadrare nell'ambito contrattuale, avendo il legislatore fatto chiaro riferimento, quanto al contenuto dell'obbligo gravante sul funzionario, alla
“controprestazione”, termine che inequivocabilmente postula un rapporto negoziale e l'esatta determinazione dell'obbligazione gravante sull'amministrazione.
Inoltre, nelle ipotesi in cui come quella di specie, a fronte della violazione delle regole sulla contabilità pubblica, si sia comunque registrata per l'ente un'utilità e un arricchimento, la possibilità di riconoscere il debito fuori bilancio esclude il prodursi del particolare fenomeno della novazione soggettiva del rapporto previsto dal co. 4 dell'art. 191 Tuel.
Ciò posto e passando alla quantificazione va detto che il credito vantato dalla cooperativa nei confronti del deve essere quantificato tenendo a Pt_1 mente che la relativa liquidazione deve svolgersi nella minor somma fra la diminuzione patrimoniale (depauperatio) e l'arricchimento (locupletatio), che costituisce il limite invalicabile dell'attribuzione, e che la relativa misura non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno e che anche in questo caso le tariffe professionali, specie se articolate per voci specifiche, possono costituire un parametro di riferimento, da valutare in relazione alla prestazione resa. (cfr. 11243/2023; Cass. n. 14670 del 29/05/2019).
L'entità dell'arricchimento può quindi nella specie quantificarsi, in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura pari alla somma domandata dalla cooperativa per il servizio reso per il periodo che va da Aprile 2019 a
Settembre 2020, in base al compenso mensile di euro 600,00 stabilito nella bozza di compensi, come peraltro pure riconosciuto dalla stessa amministrazione nel documento denominato “deduzioni ufficio tecnico” allegato all'atto di citazione (“ La società coop ha dato ospitalità Controparte_1
Pt_ al nucleo dall'aprile 2019 a settembre 2020 secondo la bozza di compensi dove si stabiliva di corrispondere la somma di € 600,00 al mese….”), applicando la decurtazione pari al 10% corrispondente all'utile che ragionevolmente l'associazione avrebbe tratto, ed ammonta quindi ad euro 9.180,00.
Nulla invece può essere riconosciuto per le mensilità relative al periodo successivo al settembre 2020 e fino al 2022, non avendo la cooperativa dimostrato di avere continuato ad offrire accoglienza alla famiglia Rom anche in tale periodo, in relazione al quale in ogni caso non può ragionevolmente affermarsi che continuassero a sussistere le medesime condizioni di
“urgenza”, prima riconosciute.
Anzi, sulla scorta della documentazione prodotta deve darsi atto che il dopo essersi attivato per garantire l'accoglienza in emergenza presso Pt_1 ricoveri temporanei dei nuclei familiari sottoposti alle procedure di sgombero ha proposto alla cooperativa di concedere in affitto l'immobile di fatto occupato dalla famiglia Rom ma tale proposta è rimasta senza risposta.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte quindi il decreto ingiuntivo va revocato ma il va condannato al pagamento in favore Parte_1 della , della somma di euro 9.180,00 per il Parte_3 servizio reso in favore della famiglia Rom per il periodo che va da Aprile 2019 a Settembre 2020, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al reale soddisfo.
Infine, tenuto conto del reciproco parziale accoglimento delle opposte pretese, ricorrono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
restano a carico della società opposta le spese relative al monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1577/22 emesso dal Tribunale di Palermo in data 12.4.2022.
Condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
dell'importo di € 9.180,00, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Dichiara irripetibili nei confronti del le spese del Parte_1 monitorio.
Così deciso a Palermo il 26.03.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Emanuela
Piazza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7902 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Carla Marsala Fanara ed elettivamente domiciliato a , piazza Marina 39 Pt_1 opponente contro in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rita
Stassi ed elettivamente domiciliata a , via E. Notarbartolo n. 44 Pt_1 opposto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da udienza del 12.12.2024 di cui è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1577/22 emesso dal Tribunale di Palermo il 12.4.22, con il quale accogliendo il ricorso proposto dalla società coop. è Controparte_1 stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 21.600,00 oltre interessi e spese del procedimento, preteso a titolo di corrispettivo per il servizio di ospitalità Cont di una famiglia sfrattata dal campo del parco della Favorita per il periodo da Aprile 2019 a Aprile 2022.
A sostegno dell'opposizione il ha eccepito l'assenza di un valido Pt_1 titolo contrattuale giustificante l'erogazione della prestazione e l'insufficienza della previsione normativa ad integrare la fonte dell'obbligazione. Ha opposto, inoltre, il mancato rispetto delle norme di contabilità pubblica, segnatamente dell'art. 191 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, impositivo degli obblighi di impegno contabile e di verifica della copertura finanziaria, quale causa ostativa alla valida costituzione di un'obbligazione in capo all'ente pubblico e ha pertanto eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che in caso di assunzione di impegni per l'ente locale senza copertura finanziaria il rapporto obbligatorio, ai fini della controprestazione, intercorrerebbe direttamente tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura ai sensi dell'art. 191 co 4 TUEL.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio la
Cooperativa opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la debenza della somma ingiunta per essersi il Comune giovato del servizio reso, il cui corrispettivo aveva trovato riconoscimento in un documento in bozza redatto dall'Ente locale stesso.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere ritiene il Tribunale che l'opposizione è risultata soltanto parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
La pretesa creditoria azionata dalla soc. coop. , come Controparte_1 sopra accennato, ha ad oggetto il pagamento dei compensi per il servizio di accoglienza reso a favore di una famiglia Rom, a seguito del sequestro Cont preventivo dell'area adibita a Campo (e consequenziale sgombero di urgenza di tutte le famiglie ivi abitanti), sita all'interno del Parco della Favorita di Palermo, e delle strutture in esso presenti, a causa dei gravi rischi per la sicurezza e l'igiene pubblico, disposto dal GIP del Tribunale di Palermo
(giusto provvedimento n. 11623/2017 R. GIP). Con successiva Ordinanza Sindacale n. 183 del 28/07/2018 il Sindaco, preso atto delle gravi motivazioni contenute nel provvedimento di sequestro, che imponevano l'adozione di misure urgenti, dovendo al contempo garantire la dignità e la tutela dei diritti sociali e civili delle persone che vi dimoravano, ha ordinato l'abbattimento delle baracche che si rendevano libere in relazione alla graduale fuoriuscita dei nuclei familiari e successivamente ha provveduto con l'attivazione di una rete di accoglienza e progettazione sociale attraverso l'utilizzo di strutture e risorse comunali e/o private.
Discende da ciò che l'obbligazione del Comune di sostenere le spese occorrenti per il mantenimento di tali soggetti stranieri, in situazione di urgenza, in strutture di alloggio su ordine dell'autorità giudiziaria, deve ritenersi sorto ex lege per effetto del combinato disposto della L.R. 9.5.1986
n. 22 di “Riordino dei servizi e delle attività socio assistenziali in Sicilia” e della L.328/00. Ed infatti, l'art. 4 della legge 328/2000 prevede che “sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunita'”, e l'art. 4 della L.R
22/1986 estende ai cittadini anche non residenti e agli stranieri i servizi e le prestazioni previste dalla detta normativa con onere a carico dei Comuni ove erogati in via d'urgenza, come nella specie.
Consegue che in presenza del decreto di sequestro del Tribunale e della conseguente presa in carico da parte del del servizio di accoglienza Pt_1 in via d'urgenza delle famiglie del “campo Rom”, il è tenuto a Pt_1 sopportare i costi del servizio, non essendo necessaria la sussistenza di un rapporto negoziale tra il e l'ente assistenziale da attuarsi mediante Pt_1 convenzione (Cass. sez. I civ. n. 19036 del 3.09.2010; n. 2183/2016).
Non può essere condivisa, infatti, la tesi sostenuta dal secondo cui Pt_1 nessuna obbligazione sarebbe sorta a suo carico in assenza di apposita convenzione. Ed invero, per un verso la normativa sopra richiamata prevede la facoltà e non l'obbligo per i Comuni di stipulare una convenzione con enti iscritti nell'albo regionale, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali (art. 20 L.R. n. 22/1986), per altro, come detto, ove il servizio sia reso in via d'urgenza al fine di garantire la dignità e la tutela dei diritti sociali e civili delle persone, non occorre una specifica convenzione, restando obbligato il del pagamento dei costi sostenuti dalla struttura di accoglienza nei Pt_1 limiti dell'utilità ricevuta dal servizio di accoglienza reso.
Ciò rende irrilevante anche il rilievo relativo alla mancanza di una copertura finanziaria. La circostanza che il nel rispetto delle norme di Pt_1 contabilità pubblica, debba provvedere a stanziare in appositi capitoli di bilancio le somme occorrenti alla remunerazione del servizio reso, in sua vece ed in favore dei soggetti disagiati, da terzi soggetti cui questi delega l'assolvimento dei propri compiti istituzionali, non muta le conclusioni esposte, e così di conseguenza l'inosservanza o il difettoso adempimento del dovere imposto dalle norme di contabilità non pregiudica il diritto di credito del terzo. Non è invero consentito a nessun debitore, dunque neppure alla pubblica amministrazione, sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni adducendo di non possedere la necessaria provvista economica.
Dalla documentazione depositata in atti si ricava, ed in ogni caso è pacifico che si tratta di famiglie straniere sgomberate dal campo rom in situazione di emergenza, con attivazione di una rete di accoglienza, in seguito al sequestro disposto dal GIP del Tribunale di Palermo.
Consegue che il servizio reso dalla società di accoglienza ha indubbiamente determinato per l'amministrazione un vantaggio in termini di mancata assunzione del relativo impegno di spesa per l'erogazione del servizio di Cont assistenza reso in favore della famiglia di accolta presso la struttura e per la quale fra l'altro (seppure in maniera non formale) il Comune aveva pure riconosciuto il servizio di ospitalità reso dalla Cooperativa per il periodo che va da Aprile 2019 a Settembre 2020 (v. pec del 23.5.2022 a firma del funzionario preposto, dott.ssa , seppure non era conseguito il relativo Per_1 impegno di spesa. Da quanto esposto discende altresì l'infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Nessun obbligo, infatti, può configurarsi in capo al funzionario in servizio al momento in cui la prestazione è stata resa, in mancanza di un valido titolo negoziale in vigore all'epoca della prestazione del servizio.
Ed invero, laddove manchi il titolo contrattuale, e non perché adottato in violazione del procedimento ivi contemplato e quindi invalido, ma proprio perché inesistente nella realtà fenomenica, deve escludersi l'applicabilità del co. 4 dell'art. 191 d.lgs. 267/2000. Si ritiene, infatti, che detta responsabilità sia da inquadrare nell'ambito contrattuale, avendo il legislatore fatto chiaro riferimento, quanto al contenuto dell'obbligo gravante sul funzionario, alla
“controprestazione”, termine che inequivocabilmente postula un rapporto negoziale e l'esatta determinazione dell'obbligazione gravante sull'amministrazione.
Inoltre, nelle ipotesi in cui come quella di specie, a fronte della violazione delle regole sulla contabilità pubblica, si sia comunque registrata per l'ente un'utilità e un arricchimento, la possibilità di riconoscere il debito fuori bilancio esclude il prodursi del particolare fenomeno della novazione soggettiva del rapporto previsto dal co. 4 dell'art. 191 Tuel.
Ciò posto e passando alla quantificazione va detto che il credito vantato dalla cooperativa nei confronti del deve essere quantificato tenendo a Pt_1 mente che la relativa liquidazione deve svolgersi nella minor somma fra la diminuzione patrimoniale (depauperatio) e l'arricchimento (locupletatio), che costituisce il limite invalicabile dell'attribuzione, e che la relativa misura non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale (art. 2233 c.c.) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno e che anche in questo caso le tariffe professionali, specie se articolate per voci specifiche, possono costituire un parametro di riferimento, da valutare in relazione alla prestazione resa. (cfr. 11243/2023; Cass. n. 14670 del 29/05/2019).
L'entità dell'arricchimento può quindi nella specie quantificarsi, in via equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura pari alla somma domandata dalla cooperativa per il servizio reso per il periodo che va da Aprile 2019 a
Settembre 2020, in base al compenso mensile di euro 600,00 stabilito nella bozza di compensi, come peraltro pure riconosciuto dalla stessa amministrazione nel documento denominato “deduzioni ufficio tecnico” allegato all'atto di citazione (“ La società coop ha dato ospitalità Controparte_1
Pt_ al nucleo dall'aprile 2019 a settembre 2020 secondo la bozza di compensi dove si stabiliva di corrispondere la somma di € 600,00 al mese….”), applicando la decurtazione pari al 10% corrispondente all'utile che ragionevolmente l'associazione avrebbe tratto, ed ammonta quindi ad euro 9.180,00.
Nulla invece può essere riconosciuto per le mensilità relative al periodo successivo al settembre 2020 e fino al 2022, non avendo la cooperativa dimostrato di avere continuato ad offrire accoglienza alla famiglia Rom anche in tale periodo, in relazione al quale in ogni caso non può ragionevolmente affermarsi che continuassero a sussistere le medesime condizioni di
“urgenza”, prima riconosciute.
Anzi, sulla scorta della documentazione prodotta deve darsi atto che il dopo essersi attivato per garantire l'accoglienza in emergenza presso Pt_1 ricoveri temporanei dei nuclei familiari sottoposti alle procedure di sgombero ha proposto alla cooperativa di concedere in affitto l'immobile di fatto occupato dalla famiglia Rom ma tale proposta è rimasta senza risposta.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte quindi il decreto ingiuntivo va revocato ma il va condannato al pagamento in favore Parte_1 della , della somma di euro 9.180,00 per il Parte_3 servizio reso in favore della famiglia Rom per il periodo che va da Aprile 2019 a Settembre 2020, oltre interessi al tasso legale dalla domanda fino al reale soddisfo.
Infine, tenuto conto del reciproco parziale accoglimento delle opposte pretese, ricorrono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio;
restano a carico della società opposta le spese relative al monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 1577/22 emesso dal Tribunale di Palermo in data 12.4.2022.
Condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
dell'importo di € 9.180,00, oltre Controparte_1 interessi al tasso legale dalla domanda fino al soddisfo, per le causali di cui in parte motiva.
Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Dichiara irripetibili nei confronti del le spese del Parte_1 monitorio.
Così deciso a Palermo il 26.03.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza