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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 31/03/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6090/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Livia Manfredini e Antonio Parte_1
Scarpato;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna CP_1
Serrelli;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per per l'accertamento della sussistenza delle condizioni Controparte_2 sanitarie legittimanti il riconoscimento della indennità di accompagnamento a seguito di domanda amministrativa del 13.7.2023-, ha proposto il giudizio di merito, contestando le conclusioni della perizia svolta dal CTU nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e chiedendo di accertare la sussistenza delle condizioni legittimanti il diritto a tali benefici, con vittoria delle spese del giudizio.
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 27.3.2025.
La domanda è infondata. Non merita accoglimento la censura proposta dalla parte ricorrente circa la “sottostima” da parte del CTU nominato in fase di ATP del complesso patologico da questi riscontrato.
Il CTU, in base alla documentazione medica esibita ed all'esame obiettivo svolto in sede di operazioni peritali, ha riscontrato -per quanto rilevante in questa sede- che le patologie e i deficit funzionali diagnosticati in capo al ricorrente non ne compromettono la capacità deambulatoria e che quest'ultimo è soggetto capace di sufficiente autonomia in ordine al compimento degli atti della vita quotidiana.
Il CTU ha più specificamente affermato che “La condizione di insufficienza cardiaca è infatti universalmente valutata facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla “New
York Heart Association” secondo la quale si distinguono quattro classi di deficit ad invalidità progressivamente crescente: la classe funzionale individuata dal cardiologo consultato comprende quelle condizioni in cui la malattia cardiaca determina una limitazione dell'attività fisica ordinaria pur consentendo lo svolgimento di una attività fisica non gravosa quale, appunto, quella richiesta per adempiere in autonomia alla effettuazione delle attività di base (ADL e
IADL) della vita quotidiana
La autonomia funzionale dell'attuale istante nello svolgimento delle attività di base non è inoltre limitata dalle altre accertate patologia.
Il diabete mellito, di recente riscontro, non si accompagna infatti a significativi danno d'organo o limitazioni funzionali in grado di compromettere la autonomia esecutiva, mentre la Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno, rilevata fin dal 2019, richiede trattamento ventilatorio con apparecchio C-PAP nelle sole ore notturne.
, in corso di colloquio clinico, è inoltre apparso orientato in tutti i parametri Parte_1 di riferimento mostrandosi accurato nella rievocazione anamnestica e attento alle operazioni di visita mostrando emergenza di solo sfumate note depressive in esclusivo riferimento alla particolare storia di malattia.
, in merito alla capacità deambulatoria, è apparso, nonostante la condizione Parte_1 di obesità e la presenza di correlata lieve gonartrosi, in grado di deambulare autonomamente richiedendo solo in via cautelativa l'appoggio al bastone canadese con cui si è presentato a visita”.
Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Rispetto a tali conclusioni deve ritenersi che le generiche censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di un “mero dissenso diagnostico” (Cass, n. 2151/2004).
Invero, come affermato dalla corte di Cassazione il difetto di motivazione in ordine ad aspetti sanitari sussiste solo ove vi sia palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica od omissione degli accertamenti strumentali necessari alla formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell'irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. n. 9988
/2009).
Nella specie le argomentazioni proposte nel ricorso in opposizione non valgono a configurare in capo al ricorrente le condizioni previste dall'art. 1 L. 18/1980 per poter beneficiare della indennità dell'accompagnamento.
In virtù di tali considerazioni l'opposizione va rigettata.
Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la irripetibilità delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
Salerno, 27.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6090/2024 r.g. Prev., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv. ti Livia Manfredini e Antonio Parte_1
Scarpato;
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Susanna CP_1
Serrelli;
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.11.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., la parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per per l'accertamento della sussistenza delle condizioni Controparte_2 sanitarie legittimanti il riconoscimento della indennità di accompagnamento a seguito di domanda amministrativa del 13.7.2023-, ha proposto il giudizio di merito, contestando le conclusioni della perizia svolta dal CTU nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e chiedendo di accertare la sussistenza delle condizioni legittimanti il diritto a tali benefici, con vittoria delle spese del giudizio.
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
In data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 27.3.2025.
La domanda è infondata. Non merita accoglimento la censura proposta dalla parte ricorrente circa la “sottostima” da parte del CTU nominato in fase di ATP del complesso patologico da questi riscontrato.
Il CTU, in base alla documentazione medica esibita ed all'esame obiettivo svolto in sede di operazioni peritali, ha riscontrato -per quanto rilevante in questa sede- che le patologie e i deficit funzionali diagnosticati in capo al ricorrente non ne compromettono la capacità deambulatoria e che quest'ultimo è soggetto capace di sufficiente autonomia in ordine al compimento degli atti della vita quotidiana.
Il CTU ha più specificamente affermato che “La condizione di insufficienza cardiaca è infatti universalmente valutata facendo riferimento alla classificazione funzionale definita dalla “New
York Heart Association” secondo la quale si distinguono quattro classi di deficit ad invalidità progressivamente crescente: la classe funzionale individuata dal cardiologo consultato comprende quelle condizioni in cui la malattia cardiaca determina una limitazione dell'attività fisica ordinaria pur consentendo lo svolgimento di una attività fisica non gravosa quale, appunto, quella richiesta per adempiere in autonomia alla effettuazione delle attività di base (ADL e
IADL) della vita quotidiana
La autonomia funzionale dell'attuale istante nello svolgimento delle attività di base non è inoltre limitata dalle altre accertate patologia.
Il diabete mellito, di recente riscontro, non si accompagna infatti a significativi danno d'organo o limitazioni funzionali in grado di compromettere la autonomia esecutiva, mentre la Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno, rilevata fin dal 2019, richiede trattamento ventilatorio con apparecchio C-PAP nelle sole ore notturne.
, in corso di colloquio clinico, è inoltre apparso orientato in tutti i parametri Parte_1 di riferimento mostrandosi accurato nella rievocazione anamnestica e attento alle operazioni di visita mostrando emergenza di solo sfumate note depressive in esclusivo riferimento alla particolare storia di malattia.
, in merito alla capacità deambulatoria, è apparso, nonostante la condizione Parte_1 di obesità e la presenza di correlata lieve gonartrosi, in grado di deambulare autonomamente richiedendo solo in via cautelativa l'appoggio al bastone canadese con cui si è presentato a visita”.
Le conclusioni del c.t.u. trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Rispetto a tali conclusioni deve ritenersi che le generiche censure mosse alla perizia da parte attrice non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte
(Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione, trattandosi di un “mero dissenso diagnostico” (Cass, n. 2151/2004).
Invero, come affermato dalla corte di Cassazione il difetto di motivazione in ordine ad aspetti sanitari sussiste solo ove vi sia palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica od omissione degli accertamenti strumentali necessari alla formulazione di una corretta diagnosi;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell'irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. n. 9988
/2009).
Nella specie le argomentazioni proposte nel ricorso in opposizione non valgono a configurare in capo al ricorrente le condizioni previste dall'art. 1 L. 18/1980 per poter beneficiare della indennità dell'accompagnamento.
In virtù di tali considerazioni l'opposizione va rigettata.
Vista la dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. la parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara la irripetibilità delle spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
Salerno, 27.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio