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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 12/07/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 11.07.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 760/2024
TRA
(C.F.: ), in qualità di titolare e legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t. della società “Pizzeria lo Spuntino S.n.c. di TA NA & C”
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. A. O. Campopiano (C.F.: P.IVA_1
) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in qualità di titolare della Controparte_1 C.F._3
impresa individuale “Anema e core di D'IO UI (P.IVA: , P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Tascione (C.F.: ) CodiceFiscale_4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281-decies in data 04.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, nella spiegata qualità di titolare legale rappresentante
p.t. della società “Pizzeria lo Spuntino S.n.c. di TA NA & C”, ha convenuto in giudizio nella spiegata qualità di titolare della impresa individuale Controparte_1
“Anema e core di D'IO UI, e, premettendo di aver concesso, a mezzo di contratto di cui all'atto notarile del 26.03.2018 (Rep. N. 172421) registrato in data
29.03.2018, in favore del convenuto, il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di pizzeria al taglio e friggitoria da asporto, per la durata di un anno, contratto poi successivamente rinnovato di anno in anno, come dallo stesso previsto, sino al suo scioglimento per mutuo dissenso in data 31.12.2021, nonché di essere creditore del pagamento di taluni canoni e mensilità di affitto riferibili agli anni 2018, 2019, 2020 e
2021, come da conteggio indicato in ricorso, ha domandato accertarsi il suo diritto all'esatto adempimento del prefato contratto, ossia alla corresponsione della residua parte dei canoni insoluti, per la somma complessiva di € 19.872,00, con conseguente condanna di parte resistente al relativo pagamento. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… dato atto, preliminarmente, che il credito vantato emerge dalla documentazione prodotta, in particolare dal contratto di affitto di ramo di azienda e dalla documentazione bancaria, emettere ordinanza di accoglimento del presente ricorso e per l'effetto condannare il D'IO al pagamento della somma di €
19.872,00 in favore dell'attrice per le causali spiegate in premessa…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, nonché la mediazione obbligatoria cui le parti erano state rinviate con ordinanza del 12.02.2025, ritenuta la controversia sufficientemente istruita in via documentale, atteso il rigetto delle prove orali richieste da parte resistente, per le motivazioni di cui all'ordinanza del 21.05.2025, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 11.07.2025, svoltasi a mezzo di scambio di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza a termini dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare l'inadempimento di parte resistente agli obblighi di pagamento dei canoni di affitto di ramo d'azienda, come determinati nel relativo contratto, decorrente dal 26.03.2018 e sino al suo scioglimento avvenuto per reciproca volontà delle parti in data 31.12.2021, il cui importo è stato modificato nel corso delle annualità di riferimento dedotte in ricorso a seguito degli accordi medio tempore intercorsi tra le parti, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per vagliare il diritto di parte ricorrente al relativo pagamento.
La domanda, dunque, va correttamente qualificata come azione di esatto adempimento.
In ragione di tale qualificazione, a livello di riparto degli oneri probatori, deve rammentarsi che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019;
Cass. n. 3996/2020).
Tanto premesso, parte ricorrente – creditrice delle prestazioni dedotte in giudizio, ha adempiuto agli oneri di prova e allegazioni sulla medesima incombenti.
In particolare, ha documentalmente dimostrato – ma la circostanza è pacifica, in quanto non contestata – la stipula tra le parti del contratto di affitto di ramo d'azienda del
26.03.2018, sottoscritto in pari data a mezzo di atto notarile Rep. N. 172421 e registrato il successivo 29.03.2018, con il quale parte ricorrente ha concesso a parte resistente l'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di pizzeria al taglio e friggitoria da asporto, contratto che, come previsto dalla medesima pattuizione, è stato rinnovato di anno in anno sino alla data del 31.12.2021, allorquando è stato risolto per reciproca volontà delle parti, circostanza, quest'ultima, anch'essa incontestata, e nel quale era stata prevista la corresponsione di un canone mensile di fitto, comprensivo di tutte le attrezzature, gli impianti, i mobili e gli arredi, pari ad € 1.200,00, di cui € 600,00 a titolo di rimborso del canone di locazione dell'immobile ed € 600,00 a titolo di fitto del ramo di azienda, oltre IVA al 22%, quindi per complessivi € 1.332,00 mensili (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); inoltre, parte ricorrente, dopo aver premesso il corretto adempimento di parte resistente per tutta l'annualità 2018 ha allegato il parziale inadempimento del resistente medesimo per la sola mensilità di dicembre
2018, mensilità per la quale ha ammesso la corresponsione della sola somma di €
1.032,00 con pagamento avvenuto in data 03.01.2019, così maturando il residuo credito per € 300,00 (€ 1.332,00 - € 1.032,00); invece, per quanto riguarda i canoni mensili riferiti all'anno 2019, ha allegato il parziale inadempimento del resistente per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre e dicembre 2019, per i quali era stata corrisposta la somma di € 3.032,00 a titolo di acconti, a fronte della totale somma dovuta pari ad € 7.992,00, così maturando un credito per la residua somma di €
4.960.00; ancora, per quanto riguarda l'annualità 2020, ha dedotto che, sulla base di comune accordo, in conseguenza delle difficoltà nell'esercizio dell'attività di impresa dovuta al periodo pandemico, le parti avevano pattuito la riduzione del canone mensile previsto da contratto, limitandolo ad € 600,00 a titolo di sola locazione dell'immobile per il solo trimestre marzo-aprile-maggio 2020, fermo restando l'importo integrale del canone previsto da contratto per € 1.332.00 per le mensilità restanti, così determinandosi una somma complessiva dovuta per detta annualità pari ad € 13.788,00, di poi allegando solo il parziale adempimento del resistente per la somma di €
3.600,00, sì da maturare un credito pari ad € 10.188,00; infine ed allo stesso modo, per quanto concerne l'annualità 2021, dopo aver dedotto che, sempre sulla base di reciproci accordi, era stata pattuita la rinuncia da parte della ricorrente al pagamento della metà del costo della locazione dell'immobile, nonché, limitatamente ai primi 5 mesi dell'anno, all'intero importo per l'affitto del ramo di azienda, così determinandosi una somma complessiva annua pari ad € 8.724,00, ha allegato il parziale adempimento del resistente per la somma di € 4.300,00, sì da maturare un credito residuo pari ad €
4.424,00. I conteggi elaborati da parte ricorrente – i quali tengono conto delle somme effettivamente percepite, unitamente alla relativa imputazione di pagamento, nonché di quelle, per conseguenza, residue da pagare – risultano comprovate, altresì, dalla documentazione depositata agli atti, in particolare dall'estratto conto della ricorrente
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Di contro, parte resistente non ha assolto agli oneri probatori sulla medesima gravanti.
In particolare, il resistente ha dedotto che gli accordi medio tempore intercorsi, le somme di cui ai canoni mensili rideterminate dalle parti per tutte le annualità di riferimento ammontavano ad € 15.684,00 per l'anno 2018, € 11.024,00 per l'anno
2019, € 3.600,00 per l'anno 2020 ed € 4.300,00 per l'anno 2021, somme rispetto alle quali il resistente stesso è risultato correttamente adempiente.
Tuttavia, le argomentazioni addotte da parte resistente non sono meritevoli di pregio, vuoi perché ha omesso di fornire idonea e sufficiente prova degli accordi in ordine all'esatto ammontare degli importi dedotti, vuoi perché lo stesso pagamento asseritamente avvenuto non è stato adeguatamente comprovato da apposita prova, specie se ciò viene messo a confronto con la ben più specifica prova fornita dalla controparte (estratto conto per le annualità ed i mesi di riferimento per cui è causa).
Né a ciò sarebbe valsa la prova testimoniale articolata in memoria da parte resistente e non ammessa con ordinanza del 21.05.2025, attesi, in primo luogo, la generica capitolazione delle relative domande e, in secondo luogo, la finalità di detta prova orale a dimostrare gli esatti termini di patti aggiuntivi e contrari al precedente e genetico contratto di affitto di ramo d'azienda, patti che, dunque, proprio in ragione della loro natura, incorrono nel divieto di prova per testimoni ai sensi dell'art. 2722 c.c.
In ragione di tanto, dunque, parte resistente debitrice, a fronte delle specifiche e documentalmente dimostrate prove ed allegazioni della controparte creditrice, non ha compiutamente assolto ai propri oneri probatori, non avendo dimostrato il corretto ed esatto adempimento delle obbligazioni sulla medesima gravanti.
Pertanto, può dirsi accertato il giudizio l'inesatto adempimento di parte resistente e, conseguentemente, la sussistenza sia dell'an che del quantum del diritto invocato da parte ricorrente, a titolo di canoni mensili di affitto di ramo d'azienda per le dedotte annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, quindi per la complessiva somma di € 19.872,00
(ossia € 300,00 per l'anno 2018, € 4.960,00 per l'anno 2019, € 10.188,00 per l'anno
2020 ed € 4.424,00 per l'anno 2021).
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 19.872,00,
a titolo di esatto adempimento dei canoni riferibili alle annualità 2018, 2019, 2020 e
2021 di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso con parte resistente;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 19.872,00, a titolo di esatto adempimento dei canoni riferibili alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso con parte ricorrente. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento di cognizione innanzi al Tribunale), al valore della controversia (scaglione da € 5.201 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 19.872,00, a titolo di esatto adempimento dei canoni riferibili alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso con parte resistente;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di
€ 19.872,00, a titolo di esatto adempimento dei canoni riferibili alle annualità 2018,
2019, 2020 e 2021 di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso con parte ricorrente;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.930,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 12.07.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 11.07.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 760/2024
TRA
(C.F.: ), in qualità di titolare e legale Parte_1 C.F._1
rappresentante p.t. della società “Pizzeria lo Spuntino S.n.c. di TA NA & C”
(P.IVA: ), rappresentata e difesa dall'Avv. A. O. Campopiano (C.F.: P.IVA_1
) C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in qualità di titolare della Controparte_1 C.F._3
impresa individuale “Anema e core di D'IO UI (P.IVA: , P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. A. Tascione (C.F.: ) CodiceFiscale_4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 281-decies in data 04.10.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata, nella spiegata qualità di titolare legale rappresentante
p.t. della società “Pizzeria lo Spuntino S.n.c. di TA NA & C”, ha convenuto in giudizio nella spiegata qualità di titolare della impresa individuale Controparte_1
“Anema e core di D'IO UI, e, premettendo di aver concesso, a mezzo di contratto di cui all'atto notarile del 26.03.2018 (Rep. N. 172421) registrato in data
29.03.2018, in favore del convenuto, il ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di pizzeria al taglio e friggitoria da asporto, per la durata di un anno, contratto poi successivamente rinnovato di anno in anno, come dallo stesso previsto, sino al suo scioglimento per mutuo dissenso in data 31.12.2021, nonché di essere creditore del pagamento di taluni canoni e mensilità di affitto riferibili agli anni 2018, 2019, 2020 e
2021, come da conteggio indicato in ricorso, ha domandato accertarsi il suo diritto all'esatto adempimento del prefato contratto, ossia alla corresponsione della residua parte dei canoni insoluti, per la somma complessiva di € 19.872,00, con conseguente condanna di parte resistente al relativo pagamento. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “… dato atto, preliminarmente, che il credito vantato emerge dalla documentazione prodotta, in particolare dal contratto di affitto di ramo di azienda e dalla documentazione bancaria, emettere ordinanza di accoglimento del presente ricorso e per l'effetto condannare il D'IO al pagamento della somma di €
19.872,00 in favore dell'attrice per le causali spiegate in premessa…”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, parte resistente ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, nonché la mediazione obbligatoria cui le parti erano state rinviate con ordinanza del 12.02.2025, ritenuta la controversia sufficientemente istruita in via documentale, atteso il rigetto delle prove orali richieste da parte resistente, per le motivazioni di cui all'ordinanza del 21.05.2025, la causa è stata rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 11.07.2025, svoltasi a mezzo di scambio di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza a termini dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per i motivi di seguito esposti.
Il petitum del giudizio richiede di accertare l'inadempimento di parte resistente agli obblighi di pagamento dei canoni di affitto di ramo d'azienda, come determinati nel relativo contratto, decorrente dal 26.03.2018 e sino al suo scioglimento avvenuto per reciproca volontà delle parti in data 31.12.2021, il cui importo è stato modificato nel corso delle annualità di riferimento dedotte in ricorso a seguito degli accordi medio tempore intercorsi tra le parti, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per vagliare il diritto di parte ricorrente al relativo pagamento.
La domanda, dunque, va correttamente qualificata come azione di esatto adempimento.
In ragione di tale qualificazione, a livello di riparto degli oneri probatori, deve rammentarsi che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (ex multis SS.UU. n. 13533/2001; Cass. n. 13674/2006; Cass. n. 15659/2011; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13685/2019;
Cass. n. 3996/2020).
Tanto premesso, parte ricorrente – creditrice delle prestazioni dedotte in giudizio, ha adempiuto agli oneri di prova e allegazioni sulla medesima incombenti.
In particolare, ha documentalmente dimostrato – ma la circostanza è pacifica, in quanto non contestata – la stipula tra le parti del contratto di affitto di ramo d'azienda del
26.03.2018, sottoscritto in pari data a mezzo di atto notarile Rep. N. 172421 e registrato il successivo 29.03.2018, con il quale parte ricorrente ha concesso a parte resistente l'affitto di ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di pizzeria al taglio e friggitoria da asporto, contratto che, come previsto dalla medesima pattuizione, è stato rinnovato di anno in anno sino alla data del 31.12.2021, allorquando è stato risolto per reciproca volontà delle parti, circostanza, quest'ultima, anch'essa incontestata, e nel quale era stata prevista la corresponsione di un canone mensile di fitto, comprensivo di tutte le attrezzature, gli impianti, i mobili e gli arredi, pari ad € 1.200,00, di cui € 600,00 a titolo di rimborso del canone di locazione dell'immobile ed € 600,00 a titolo di fitto del ramo di azienda, oltre IVA al 22%, quindi per complessivi € 1.332,00 mensili (cfr. doc. n. 1 fascicolo parte ricorrente); inoltre, parte ricorrente, dopo aver premesso il corretto adempimento di parte resistente per tutta l'annualità 2018 ha allegato il parziale inadempimento del resistente medesimo per la sola mensilità di dicembre
2018, mensilità per la quale ha ammesso la corresponsione della sola somma di €
1.032,00 con pagamento avvenuto in data 03.01.2019, così maturando il residuo credito per € 300,00 (€ 1.332,00 - € 1.032,00); invece, per quanto riguarda i canoni mensili riferiti all'anno 2019, ha allegato il parziale inadempimento del resistente per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre e dicembre 2019, per i quali era stata corrisposta la somma di € 3.032,00 a titolo di acconti, a fronte della totale somma dovuta pari ad € 7.992,00, così maturando un credito per la residua somma di €
4.960.00; ancora, per quanto riguarda l'annualità 2020, ha dedotto che, sulla base di comune accordo, in conseguenza delle difficoltà nell'esercizio dell'attività di impresa dovuta al periodo pandemico, le parti avevano pattuito la riduzione del canone mensile previsto da contratto, limitandolo ad € 600,00 a titolo di sola locazione dell'immobile per il solo trimestre marzo-aprile-maggio 2020, fermo restando l'importo integrale del canone previsto da contratto per € 1.332.00 per le mensilità restanti, così determinandosi una somma complessiva dovuta per detta annualità pari ad € 13.788,00, di poi allegando solo il parziale adempimento del resistente per la somma di €
3.600,00, sì da maturare un credito pari ad € 10.188,00; infine ed allo stesso modo, per quanto concerne l'annualità 2021, dopo aver dedotto che, sempre sulla base di reciproci accordi, era stata pattuita la rinuncia da parte della ricorrente al pagamento della metà del costo della locazione dell'immobile, nonché, limitatamente ai primi 5 mesi dell'anno, all'intero importo per l'affitto del ramo di azienda, così determinandosi una somma complessiva annua pari ad € 8.724,00, ha allegato il parziale adempimento del resistente per la somma di € 4.300,00, sì da maturare un credito residuo pari ad €
4.424,00. I conteggi elaborati da parte ricorrente – i quali tengono conto delle somme effettivamente percepite, unitamente alla relativa imputazione di pagamento, nonché di quelle, per conseguenza, residue da pagare – risultano comprovate, altresì, dalla documentazione depositata agli atti, in particolare dall'estratto conto della ricorrente
(cfr. doc. n. 2 fascicolo parte ricorrente).
Di contro, parte resistente non ha assolto agli oneri probatori sulla medesima gravanti.
In particolare, il resistente ha dedotto che gli accordi medio tempore intercorsi, le somme di cui ai canoni mensili rideterminate dalle parti per tutte le annualità di riferimento ammontavano ad € 15.684,00 per l'anno 2018, € 11.024,00 per l'anno
2019, € 3.600,00 per l'anno 2020 ed € 4.300,00 per l'anno 2021, somme rispetto alle quali il resistente stesso è risultato correttamente adempiente.
Tuttavia, le argomentazioni addotte da parte resistente non sono meritevoli di pregio, vuoi perché ha omesso di fornire idonea e sufficiente prova degli accordi in ordine all'esatto ammontare degli importi dedotti, vuoi perché lo stesso pagamento asseritamente avvenuto non è stato adeguatamente comprovato da apposita prova, specie se ciò viene messo a confronto con la ben più specifica prova fornita dalla controparte (estratto conto per le annualità ed i mesi di riferimento per cui è causa).
Né a ciò sarebbe valsa la prova testimoniale articolata in memoria da parte resistente e non ammessa con ordinanza del 21.05.2025, attesi, in primo luogo, la generica capitolazione delle relative domande e, in secondo luogo, la finalità di detta prova orale a dimostrare gli esatti termini di patti aggiuntivi e contrari al precedente e genetico contratto di affitto di ramo d'azienda, patti che, dunque, proprio in ragione della loro natura, incorrono nel divieto di prova per testimoni ai sensi dell'art. 2722 c.c.
In ragione di tanto, dunque, parte resistente debitrice, a fronte delle specifiche e documentalmente dimostrate prove ed allegazioni della controparte creditrice, non ha compiutamente assolto ai propri oneri probatori, non avendo dimostrato il corretto ed esatto adempimento delle obbligazioni sulla medesima gravanti.
Pertanto, può dirsi accertato il giudizio l'inesatto adempimento di parte resistente e, conseguentemente, la sussistenza sia dell'an che del quantum del diritto invocato da parte ricorrente, a titolo di canoni mensili di affitto di ramo d'azienda per le dedotte annualità 2018, 2019, 2020 e 2021, quindi per la complessiva somma di € 19.872,00
(ossia € 300,00 per l'anno 2018, € 4.960,00 per l'anno 2019, € 10.188,00 per l'anno
2020 ed € 4.424,00 per l'anno 2021).
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va accolto, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 19.872,00,
a titolo di esatto adempimento dei canoni riferibili alle annualità 2018, 2019, 2020 e
2021 di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso con parte resistente;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di € 19.872,00, a titolo di esatto adempimento dei canoni riferibili alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso con parte ricorrente. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento di cognizione innanzi al Tribunale), al valore della controversia (scaglione da € 5.201 ad € 26.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento della somma di € 19.872,00, a titolo di esatto adempimento dei canoni riferibili alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso con parte resistente;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, della somma di
€ 19.872,00, a titolo di esatto adempimento dei canoni riferibili alle annualità 2018,
2019, 2020 e 2021 di cui al contratto di affitto di ramo d'azienda intercorso con parte ricorrente;
- condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 2.930,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 12.07.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca