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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/02/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 54/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 54/2024 RG Lav. promossa da:
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_1
[...]
[...] [...]
CP_1 CP_2
[...]
[...]
Parte_2
[...]
pagina 1 di 12 [...]
[...]
Parte_3
[...]
[...]
[...] con l'avv. Spata
contro
con l'avv. Gianoglio CP_3
ricorrenti
resistente
pagina 2 di 12 Premesso che:
- la società resistente gestisce il trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
Cont
- prima del 2015 il servizio era gestito da due diverse società poi confluite in CP_4
(Ferrovie e Tramvie Vicentine S.p.a.), che gestiva e realizzava il trasporto
[...]
extraurbano nel territorio di Vicenza;
si occupava della gestione del Controparte_5
trasporto Urbano;
- gli odierni ricorrenti sono, o sono stati, tutti alle dipendenze della società ove CP_3
operano come addetti alla conduzione di autobus, specialisti tecnico/amministrativi (sig.
) o operatori tecnici (sig. ); Pt_1 Pt_3
- essi agiscono in giudizio per l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento, durante il periodo di ferie, dello stesso trattamento economico riconosciuto dalle norme di legge e di contratto collettivo durante lo svolgimento del normale orario di lavoro, e per la conseguente condanna generica della società al pagamento di ogni differenza retributiva maturata a tale titolo a far data dal 18.7.2007;
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in diritto;
rilevato che:
- il ricorso mira ad accertare il diritto dei ricorrenti a percepire anche nei periodi di ferie gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale di ciascun lavoratore, ed in particolare le indennità indicate con riferimento a ciascun nominativo, che consistono in sintesi in:
Con
1. Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
Cont implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)/ Indennità quale ex (ind. turno;
ind. prestazione;
ev. sinistri radiolocalizzazione;
produttività gg)
2. Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018; Cont
- facendo applicazione dell'art. 10 del CCNL Autoferrotranvieri, infatti, ha riconosciuto a ciascun lavoratore, nei periodi di ferie, “la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1”;
- il “precedente art. 1”, sostituito dall'art. 3 a partire dal CCNL del 27.11.2000, non include alcuna delle indennità in questione tra le voci che compongono la “retribuzione normale” erogata in relazione alle giornate di ferie del personale;
- la domanda presuppone pertanto la disapplicazione del predetto CCNL per contrarietà a pagina 3 di 12 norme imperative, che i ricorrenti individuano nella disciplina eurounitaria delle ferie, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- la questione non può che essere affrontata considerando i principi effettivamente sanciti nel tempo dalla Corte di Giustizia in sede di interpretazione della Direttiva 2003/88 proprio con riguardo al concetto di “ferie retribuite”;
- come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha efficacemente ricostruito l'elaborazione giurisprudenziale della CGUE, “va richiamata la recente sentenza della
CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ che, sebbene Per_1
riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), e altri c. TI IR PL, la cui interpretazione, nella Per_2
lettura fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente.
[…] 19. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue.
20. Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta
Per_ direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_4
EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)' .
21. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva
2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute
pagina 4 di 12 per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven
e , C-762/18 e C-37/19, Controparte_6 Controparte_7
EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne CP_8
consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi Per_4
citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza
Per_ del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se
pagina 5 di 12 quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12,
EU:C:2014:351, punto 21)".
22. Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite".
23. In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo -Sezione per il Personale Navigante
Tecnico, a partire dal luglio 2014 (ambito temporale oggetto del presente giudizio - cfr. pagg. 4 e 5 della gravata sentenza), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Igs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
24. Nel caso in esame, invero, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc, è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante.
25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.
26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la
pagina 6 di 12 conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014
(periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane.
27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza
CGUE 3.5.2012, C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, Per_6 Persona_7
C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili” (Cass. sentenza n. 20216/2022);
- la ricostruzione del pensiero della Corte di giustizia che la Cassazione ha dettagliatamente effettuato con la sentenza ora citata può dunque essere riassunta con il richiamo al punto
44 della sentenza Hein C-385/17, secondo cui “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione”;
- sulla scorta di ciò, in ragione del carattere vincolante dei principi espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia nell'interpretazione delle norme del diritto UE, non può essere messa in dubbio la spettanza ai ricorrenti anche nel periodo di ferie annuale riconosciuto dalla Direttiva 2003/88 di ogni voce economica che sia stata loro mensilmente riconosciuta in busta paga in relazione alla prestazione lavorativa svolta qualora si tratti della remunerazione/compensazione di “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro” (CGUE, C-155/10, e altri); Per_2
- con il ricorso all'espressione “ferie annuali retribuite” la Direttiva 2003/88 all'art. 7 par.
1 intende imporre in definitiva che sia assicurata al lavoratore, per la durata delle ferie annuali, la medesima retribuzione che egli ordinariamente percepisce nei periodi di svolgimento della prestazione (punto 50 cause riunite C131/04 e C-257/04, Per_8
e altri; punto 58 C-350/06 e C- 520/06, e altri), da cui esulano
[...] CP_8
pertanto i rimborsi e le remunerazioni di carattere occasionale o eccezionale;
- se questo è l'approdo ormai consolidato della giurisprudenza eurounitaria, a cui si pagina 7 di 12 uniforma anche la giurisprudenza di legittimità, la domanda dei ricorrenti va accolta con riferimento ad ognuna delle voci indicate in ricorso riferibili alla loro mansione, salve le seguenti precisazioni;
- in primo luogo, come già accennato, i principi sin qui espressi fondano il diritto dei ricorrenti al pagamento di arretrati a titolo di retribuzione delle ferie, previa disapplicazione delle norme contrattual-collettive in contrasto con i precetti eurounitari, limitatamente al periodo annuale di ferie imposto dalla Direttiva 2003/88, ossia 4 settimane;
- è bene inoltre precisare che come dichiarato dal procuratore attoreo sia nella memoria di replica che nell'odierna discussione i lavoratori e non possono vantare Pt_3 Pt_1
alcun diritto alle indennità legate alla guida degli automezzi, trattandosi di uno specialista tecnico (sig. ) e di un operatore tecnico (sig. ); Pt_1 Pt_3
- inoltre, va chiarito che se per l'indennità di turno, l'indennità di prestazione, l'indennità di produttività giornaliera, l'indennità di competenze accessorie, l'indennità implementazioni tecnologiche, introdotta nel 2009 e poi sostituita con altra indennità a partire dal 2010, non vi è alcun dubbio in merito alla spettanza anche nelle giornate di ferie fruite entro il periodo considerato dalla Direttiva 2003/88, in ragione del fatto che si tratta di importi stabilmente riconosciuti ai lavoratori a condizione della mera presenza effettiva sul luogo di lavoro, che sono quindi parte integrante della retribuzione nei periodi di attività, qualche perplessità in più sorge rispetto all'indennità evitati sinistri radiolocalizzazione (FTV) e premio evitati sinistri (AIM), erogate a condizione che nella giornata di riferimento l'autista non abbia cagionato alcun sinistro al mezzo da lui guidato. Va tuttavia rilevato che la logica a cui sembrano sostanzialmente ispirate la previsione di cui agli accordi del 24 febbraio 9 e del 3 febbraio 2004 (docc. 43 e 44 per
Cont Con
) e quello del 2 dicembre 1971 (doc. 35 per ) sembra suggerire che anche le voci in questione siano ordinarie componenti della retribuzione riconosciuta al lavoratore, e che le stesse siano occasionalmente sottratte soltanto nelle ipotesi eccezionali di sinistro imputabile al lavoratore per colpa o dolo. Vanno pertanto anch'ese riconosciute nell'importo da erogare ai dipendenti a titolo di ferie retribuite;
- quanto poi all'indennità unica di cui all'Accordo del 20 giugno 2018, che a partire da quella data ha sostituito con un'unica voce tutte le singole indennità sopra richiamate e,
pagina 8 di 12 come evidenziato dalla resistente, anche altre non espressamente menzionate in ricorso, considerato che anche il suo riconoscimento, esteso a tutto il personale “in forza assunto in data antecedente al 4/10/2017” dipende esclusivamente dalla “effettiva prestazione lavorativa” non vi sono ragioni per escludere il diritto dei ricorrenti (limitatamente alla data di decorrenza degli effetti dell'Accordo) al riconoscimento anche di tale voce nella retribuzione percepita nei periodi di ferie inclusi nelle quattro settimane annue contemplate dalla Direttiva;
- passando infine ad affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente,
considerato che la domanda è limitata al periodo successivo al 18/7/200 essa può essere accolta fatta eccezione per i crediti riferiti ai rapporti di lavoro che risultassero già cessati anteriormente al quinquennio precedente alla data di notifica del ricorso. È infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale espresso sia in sede di legittimità che in sede di merito secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.” (Cass. n. 26246/2022 e in pari senso, ex multis, Cass. n. 30957/2022, Cass. n. 6903/2024 e Cass. n. 17805/2024);
- ogni ulteriore questione è assorbita, e le voci vengono indicate in dispositivo tenendo conto delle allegazioni puntualmente contenute in ricorso rispetto all'interesse ad agire posizione per posizione, contestate solo in diritto per la generalità dei lavoratori e, quanto ai lavoratori e , anche in ragione delle mansioni specificamente svolte, su Pt_3 Pt_1
cui tuttavia già si è detto;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o pagina 9 di 12 assorbita:
- accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento durante il periodo di ferie, considerando per ciascun anno solare il periodo di quattro settimane, delle seguenti indennità:
1) Parte_1
Indennità quale ex AIM (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
2) Parte_1
Cont Indennità quale ex (ind. turno;
ind. prestazione;
produttività gg)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
3) Parte_1
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
4) Parte_1
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
5) Controparte_9
Con
quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni
[...]
tecnologiche; Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
6) Parte_1
Cont Indennità quale ex (ind. turno;
ind. prestazione;
ev. sinistri radiolocalizzazione;
produttività gg)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
7) Parte_1
Indennità quale ex FTV (ind. turno;
ind. prestazione;
ev. sinistri radiolocalizzazione;
produttività gg)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
8) CP_10
pagina 10 di 12 Cont Indennità quale ex (ind. turno;
ind. prestazione;
ev. sinistri radiolocalizzazione;
produttività gg)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
9) Parte_2
Indennità quale ex FTV (ind. turno;
ind. prestazione;
ev. sinistri radiolocalizzazione;
produttività gg)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
10) Parte_2
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
11) Parte_2
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
12) Parte_2
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
13) Parte_3
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
14) Parte_4
Con
quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni
[...]
tecnologiche; Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
15) Parte_3
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
pagina 11 di 12 16) Parte_3
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
17) Parte_3
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
18) Parte_3
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018;
- condanna la resistente a corrispondere quanto maturato e non corrisposto a titolo CP_11
di retribuzione nei periodi di ferie a far data dal 18 luglio 2007 o successiva in ipotesi di assunzione intervenuta in epoca posteriore alla predetta data, nei limiti della prescrizione come sopra precisata;
- condanna altresì la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 10.000, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 20/02/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 54/2024 RG Lav. promossa da:
[...]
[...]
[...]
[...]
Parte_1
[...]
[...] [...]
CP_1 CP_2
[...]
[...]
Parte_2
[...]
pagina 1 di 12 [...]
[...]
Parte_3
[...]
[...]
[...] con l'avv. Spata
contro
con l'avv. Gianoglio CP_3
ricorrenti
resistente
pagina 2 di 12 Premesso che:
- la società resistente gestisce il trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
Cont
- prima del 2015 il servizio era gestito da due diverse società poi confluite in CP_4
(Ferrovie e Tramvie Vicentine S.p.a.), che gestiva e realizzava il trasporto
[...]
extraurbano nel territorio di Vicenza;
si occupava della gestione del Controparte_5
trasporto Urbano;
- gli odierni ricorrenti sono, o sono stati, tutti alle dipendenze della società ove CP_3
operano come addetti alla conduzione di autobus, specialisti tecnico/amministrativi (sig.
) o operatori tecnici (sig. ); Pt_1 Pt_3
- essi agiscono in giudizio per l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento, durante il periodo di ferie, dello stesso trattamento economico riconosciuto dalle norme di legge e di contratto collettivo durante lo svolgimento del normale orario di lavoro, e per la conseguente condanna generica della società al pagamento di ogni differenza retributiva maturata a tale titolo a far data dal 18.7.2007;
- la società domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in diritto;
rilevato che:
- il ricorso mira ad accertare il diritto dei ricorrenti a percepire anche nei periodi di ferie gli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale di ciascun lavoratore, ed in particolare le indennità indicate con riferimento a ciascun nominativo, che consistono in sintesi in:
Con
1. Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
Cont implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)/ Indennità quale ex (ind. turno;
ind. prestazione;
ev. sinistri radiolocalizzazione;
produttività gg)
2. Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018; Cont
- facendo applicazione dell'art. 10 del CCNL Autoferrotranvieri, infatti, ha riconosciuto a ciascun lavoratore, nei periodi di ferie, “la corresponsione della retribuzione normale di cui all'ultimo comma del precedente art. 1”;
- il “precedente art. 1”, sostituito dall'art. 3 a partire dal CCNL del 27.11.2000, non include alcuna delle indennità in questione tra le voci che compongono la “retribuzione normale” erogata in relazione alle giornate di ferie del personale;
- la domanda presuppone pertanto la disapplicazione del predetto CCNL per contrarietà a pagina 3 di 12 norme imperative, che i ricorrenti individuano nella disciplina eurounitaria delle ferie, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea;
- la questione non può che essere affrontata considerando i principi effettivamente sanciti nel tempo dalla Corte di Giustizia in sede di interpretazione della Direttiva 2003/88 proprio con riguardo al concetto di “ferie retribuite”;
- come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha efficacemente ricostruito l'elaborazione giurisprudenziale della CGUE, “va richiamata la recente sentenza della
CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ che, sebbene Per_1
riguardante altra tipologia di rapporto di lavoro, tuttavia ha affermato principi generali sul diritto alle ferie annuali retribuite, che sicuramente chiariscono e confermano le statuizioni della più volte citata sentenza della stessa CGUE del 15 settembre 2011, causa C-155/10), e altri c. TI IR PL, la cui interpretazione, nella Per_2
lettura fornita dal primo giudice, è stata censurata da parte ricorrente.
[…] 19. Orbene, dalla citata sentenza della CGUE, si rileva quanto segue.
20. Ai punti 21, 22 e 23 è testualmente affermato: "In primo luogo, occorre ricordare che, secondo l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, «gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane». Se è vero che, dal tenore di tale disposizione, emerge che spetta agli Stati membri definire le condizioni di esercizio e di attuazione del diritto alle ferie annuali retribuite, essi devono, però, astenersi dal subordinare a qualsiasi condizione la costituzione stessa di tale diritto che scaturisce direttamente dalla suddetta
Per_ direttiva (sentenza del 29 novembre 2017, , C-214/16, EU:C:2017:914, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, con riferimento all'articolo 7 della direttiva 2003/88, che il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite deve essere considerato un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, Per_4
EU:C:2018:872, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata)' .
21. Ai punti 29, 30, 31, 32, 33 e 34 è, poi, precisato: "...l'articolo 1 della direttiva
2003/88 prevede che quest'ultima stabilisca prescrizioni minime di sicurezza e di salute
pagina 4 di 12 per l'organizzazione dell'orario di lavoro, In particolare per quanto riguarda i periodi minimi di ferie annuali. Tenuto conto di questi obiettivi, la Corte ha affermato che il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, Varhoven
e , C-762/18 e C-37/19, Controparte_6 Controparte_7
EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata). Infatti, è nell'interesse della protezione effettiva della sua sicurezza e della sua salute che il lavoratore deve normalmente poter beneficiare di un riposo effettivo (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2009, e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 23). Ne CP_8
consegue che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi Per_4
citata). Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza
Per_ del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se
pagina 5 di 12 quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12,
EU:C:2014:351, punto 21)".
22. Al punto 41 è, infine, ribadito: "Come sottolineato al punto 32 della presente sentenza, qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite".
23. In considerazione dei principi sopra esposti, si deve, pertanto, condividere il giudizio di nullità dell'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo -Sezione per il Personale Navigante
Tecnico, a partire dal luglio 2014 (ambito temporale oggetto del presente giudizio - cfr. pagg. 4 e 5 della gravata sentenza), nella parte in cui, limitatamente al periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa, perché tale disposizione è in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 4 del D.Igs. n. 185/2005 che, interpretato alla luce del diritto europeo, impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa.
24. Nel caso in esame, invero, con un accertamento in fatto non sindacabile in questa sede perché esente dai vizi della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 cpc, è stato rilevato che la indennità di volo integrativa costituisce una significativa componente della retribuzione incidente nella misura del circa 30% (o in percentuale maggiore a seconda delle ore di volo effettuate) sul trattamento economico spettante al personale navigante.
25. Tale peso potrebbe chiaramente costituire un incentivo a non fruire delle ferie, in contrasto, quindi, con i principi euro-unitari che statuiscono che deve essere evitata qualsiasi prassi o omissione, da parte del datore di lavoro, che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore, essendo ciò appunto incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite.
26. Sotto questo profilo, la gravata pronuncia va, pertanto, confermata con la
pagina 6 di 12 conseguente declaratoria di nullità dell'art. 10 CCNL citato, a partire dal luglio 2014
(periodo in contestazione nella presente controversia), limitatamente alle ferie annuali minime di quattro settimane.
27. Per i giorni eccedenti, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, invece, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione (sentenza
CGUE 3.5.2012, C337/10, punto 36; sentenza CGUE 20.7.2016, Per_6 Persona_7
C-341/15, punto 39), per cui la normativa europea e i principi giurisprudenziali sopra riportati non sono invocabili” (Cass. sentenza n. 20216/2022);
- la ricostruzione del pensiero della Corte di giustizia che la Cassazione ha dettagliatamente effettuato con la sentenza ora citata può dunque essere riassunta con il richiamo al punto
44 della sentenza Hein C-385/17, secondo cui “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione”;
- sulla scorta di ciò, in ragione del carattere vincolante dei principi espressi dalle sentenze della Corte di Giustizia nell'interpretazione delle norme del diritto UE, non può essere messa in dubbio la spettanza ai ricorrenti anche nel periodo di ferie annuale riconosciuto dalla Direttiva 2003/88 di ogni voce economica che sia stata loro mensilmente riconosciuta in busta paga in relazione alla prestazione lavorativa svolta qualora si tratti della remunerazione/compensazione di “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro” (CGUE, C-155/10, e altri); Per_2
- con il ricorso all'espressione “ferie annuali retribuite” la Direttiva 2003/88 all'art. 7 par.
1 intende imporre in definitiva che sia assicurata al lavoratore, per la durata delle ferie annuali, la medesima retribuzione che egli ordinariamente percepisce nei periodi di svolgimento della prestazione (punto 50 cause riunite C131/04 e C-257/04, Per_8
e altri; punto 58 C-350/06 e C- 520/06, e altri), da cui esulano
[...] CP_8
pertanto i rimborsi e le remunerazioni di carattere occasionale o eccezionale;
- se questo è l'approdo ormai consolidato della giurisprudenza eurounitaria, a cui si pagina 7 di 12 uniforma anche la giurisprudenza di legittimità, la domanda dei ricorrenti va accolta con riferimento ad ognuna delle voci indicate in ricorso riferibili alla loro mansione, salve le seguenti precisazioni;
- in primo luogo, come già accennato, i principi sin qui espressi fondano il diritto dei ricorrenti al pagamento di arretrati a titolo di retribuzione delle ferie, previa disapplicazione delle norme contrattual-collettive in contrasto con i precetti eurounitari, limitatamente al periodo annuale di ferie imposto dalla Direttiva 2003/88, ossia 4 settimane;
- è bene inoltre precisare che come dichiarato dal procuratore attoreo sia nella memoria di replica che nell'odierna discussione i lavoratori e non possono vantare Pt_3 Pt_1
alcun diritto alle indennità legate alla guida degli automezzi, trattandosi di uno specialista tecnico (sig. ) e di un operatore tecnico (sig. ); Pt_1 Pt_3
- inoltre, va chiarito che se per l'indennità di turno, l'indennità di prestazione, l'indennità di produttività giornaliera, l'indennità di competenze accessorie, l'indennità implementazioni tecnologiche, introdotta nel 2009 e poi sostituita con altra indennità a partire dal 2010, non vi è alcun dubbio in merito alla spettanza anche nelle giornate di ferie fruite entro il periodo considerato dalla Direttiva 2003/88, in ragione del fatto che si tratta di importi stabilmente riconosciuti ai lavoratori a condizione della mera presenza effettiva sul luogo di lavoro, che sono quindi parte integrante della retribuzione nei periodi di attività, qualche perplessità in più sorge rispetto all'indennità evitati sinistri radiolocalizzazione (FTV) e premio evitati sinistri (AIM), erogate a condizione che nella giornata di riferimento l'autista non abbia cagionato alcun sinistro al mezzo da lui guidato. Va tuttavia rilevato che la logica a cui sembrano sostanzialmente ispirate la previsione di cui agli accordi del 24 febbraio 9 e del 3 febbraio 2004 (docc. 43 e 44 per
Cont Con
) e quello del 2 dicembre 1971 (doc. 35 per ) sembra suggerire che anche le voci in questione siano ordinarie componenti della retribuzione riconosciuta al lavoratore, e che le stesse siano occasionalmente sottratte soltanto nelle ipotesi eccezionali di sinistro imputabile al lavoratore per colpa o dolo. Vanno pertanto anch'ese riconosciute nell'importo da erogare ai dipendenti a titolo di ferie retribuite;
- quanto poi all'indennità unica di cui all'Accordo del 20 giugno 2018, che a partire da quella data ha sostituito con un'unica voce tutte le singole indennità sopra richiamate e,
pagina 8 di 12 come evidenziato dalla resistente, anche altre non espressamente menzionate in ricorso, considerato che anche il suo riconoscimento, esteso a tutto il personale “in forza assunto in data antecedente al 4/10/2017” dipende esclusivamente dalla “effettiva prestazione lavorativa” non vi sono ragioni per escludere il diritto dei ricorrenti (limitatamente alla data di decorrenza degli effetti dell'Accordo) al riconoscimento anche di tale voce nella retribuzione percepita nei periodi di ferie inclusi nelle quattro settimane annue contemplate dalla Direttiva;
- passando infine ad affrontare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società resistente,
considerato che la domanda è limitata al periodo successivo al 18/7/200 essa può essere accolta fatta eccezione per i crediti riferiti ai rapporti di lavoro che risultassero già cessati anteriormente al quinquennio precedente alla data di notifica del ricorso. È infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale espresso sia in sede di legittimità che in sede di merito secondo cui “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente la prescrizione dei crediti lavorativi decorre dalla conclusione del rapporto di lavoro anche per quei rapporti in cui trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.” (Cass. n. 26246/2022 e in pari senso, ex multis, Cass. n. 30957/2022, Cass. n. 6903/2024 e Cass. n. 17805/2024);
- ogni ulteriore questione è assorbita, e le voci vengono indicate in dispositivo tenendo conto delle allegazioni puntualmente contenute in ricorso rispetto all'interesse ad agire posizione per posizione, contestate solo in diritto per la generalità dei lavoratori e, quanto ai lavoratori e , anche in ragione delle mansioni specificamente svolte, su Pt_3 Pt_1
cui tuttavia già si è detto;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o pagina 9 di 12 assorbita:
- accerta il diritto dei ricorrenti al riconoscimento durante il periodo di ferie, considerando per ciascun anno solare il periodo di quattro settimane, delle seguenti indennità:
1) Parte_1
Indennità quale ex AIM (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
2) Parte_1
Cont Indennità quale ex (ind. turno;
ind. prestazione;
produttività gg)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
3) Parte_1
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
4) Parte_1
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
5) Controparte_9
Con
quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni
[...]
tecnologiche; Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
6) Parte_1
Cont Indennità quale ex (ind. turno;
ind. prestazione;
ev. sinistri radiolocalizzazione;
produttività gg)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
7) Parte_1
Indennità quale ex FTV (ind. turno;
ind. prestazione;
ev. sinistri radiolocalizzazione;
produttività gg)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
8) CP_10
pagina 10 di 12 Cont Indennità quale ex (ind. turno;
ind. prestazione;
ev. sinistri radiolocalizzazione;
produttività gg)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
9) Parte_2
Indennità quale ex FTV (ind. turno;
ind. prestazione;
ev. sinistri radiolocalizzazione;
produttività gg)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
10) Parte_2
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
11) Parte_2
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
12) Parte_2
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
13) Parte_3
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
14) Parte_4
Con
quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni
[...]
tecnologiche; Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
15) Parte_3
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
pagina 11 di 12 16) Parte_3
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
17) Parte_3
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018
18) Parte_3
Con Indennità quale ex (ind. turno;
produttività gg.; comp. accessorie;
implementazioni tecnologiche;
Pr. evitati sinistri)
Indennità unica in forza dell'accordo del 20/06/2018;
- condanna la resistente a corrispondere quanto maturato e non corrisposto a titolo CP_11
di retribuzione nei periodi di ferie a far data dal 18 luglio 2007 o successiva in ipotesi di assunzione intervenuta in epoca posteriore alla predetta data, nei limiti della prescrizione come sopra precisata;
- condanna altresì la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 10.000, oltre a spese generali, iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vicenza, 20/02/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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