Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/02/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 37/2022 RG .
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.4..2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza del Tribunale di Locri Sez. Lavoro
n. 1033/2021 pubblicata il 25.10.2021 vertente
TRA
con l'avv. Vincenzo Accardo ( fax 0965893231, PEC Parte_1
) Email_1
- appellante
CONTRO
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- P.IVA_2
tempore con gli Avv. Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio, . e CP_2 [...]
, dai quali è rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù CP_3
di procura generale alle liti per atto del Notaio di Roma in data 21.07.2015 Persona_1
(repertorio 80974 – rogito 21569) - notificazioni e comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata t. Email_2
appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
Con l'originario ricorso conveniva in giudizio l' chiedendo di essere Parte_1 CP_1
reiscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2012 al 2015 previo riconoscimento dell'attività lavorativa, deducendo l'illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori pubblicato sul sito internet dell'Istituto.
In particolare deduceva :
la violazione della normativa dettata dalla legge 241/1990 in materia di procedimento amministrativo;
la violazione del termine decadenziale di cui all'art. 22 del DL 7/70, nel senso che la domanda finalizzata ad ottenere una modifica degli elenchi era soggetta a termine di decadenza, spirato il quale gli atti divenivano definitivi ed inoppugnabili;
la violazione della normativa in materia di disconoscimento del rapporto di lavoro e della relativa contribuzione nonché di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli;
la mancanza di un prodromico provvedimento formale di disconoscimento del rapporto, comportava che fosse viziato anche l'atto derivato ovvero la cancellazione della lavoratrice dall'elenco dei braccianti agricoli;
l'insussistenza, nel merito, di elementi all'interno del verbale ispettivo che deponessero per la fittizietà dello stesso, considerato anche che gli ispettori si erano attivati a distanza di parecchi anni dallo svolgimento dei rapporti contestati e che arbitrariamente aveva ritenuto di cancellare tutti i dipendenti, a fronte di un probabile eccesso di manodopera assunta.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda CP_1
per intervenuta decadenza ex art. 22 del DL 7/1970.
Nel merito impugnava e contestava il dedotto avversario.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, la domanda è stata rigettata, dichiarando irripetibili le spese , ritenendo applicabile l'art. 152 disp. att c.p.c.
In particolare il tribunale ha dichiarato la domanda inammissibile per intervenuta decadenza ex lege n. 83/70, ritenendo che : dalla documentazione prodotta dall' risulta che il ricorrente è stato cancellato dagli CP_1
elenchi agricoli per gli anni oggetto di causa con il II elenco trimestrale nominativo di variazione del 2018 che è stato pubblicato sul sito Internet dell'Istituto dal 15/09/2018 al
30/09/2018 con effetto di notifica ai lavoratori interessati;
ai sensi dell'art 38 comma 7 del D.L n. 98/2011 convertito in L. n. 111/2011 “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati CP_1
mediante la pubblicazione, con le modalita' telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione...”; nel caso di specie il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il disconoscimento delle giornate cominciava a decorrere dal 01/10/2018 e non risulta proposto tempestivamente ricorso amministrativo nei termini e, comunque, è stato a proposto tardivamente ricorso giudiziario in data 20/02/2019.
Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile, essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo.
Avverso la sentenza ha proposto appello la ricorrente.
Con il primo motivo si insiste per l' illegittimità della comunicazione della cancellazione dagli elenchi, effettuata secondo le forme della circolare n. 82/2012 , evidenziando che la CP_1
stessa Corte Costituzionale, pur dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale inerente all'art. 38 comma 7 D.L. 98/2011, ha affidato al giudice ordinario il compito di valutare la legittimità della suddetta circolare;
la conseguenza delle considerazioni espresse dalla Consulta e la compressione del diritto di difesa riconducibile al modo di operare
CP_ dell' in forza dell'anzidetta circolare tenuto conto del fatto che gli elenchi di variazione dopo la pubblicazione per 15 giorni vengono immediatamente rimossi senza potere essere ulteriormente visualizzati o consultati;
a ciò si aggiunga che non si può prescindere dalla prova della pubblicazione per il periodo richiesto dalla legge, dell'elenco di variazione sul sito internet dell'istituto e che manca un sistema che consenta la verifica ex post dell'effettività di tale pubblicazione telematica.
Con i successivi motivi si reiterano le censure svolte con l'originario ricorso: si censura la mancanza di un prodromico provvedimento formale di disconoscimento del rapporto, poiché ai sensi della normativa in materia di tenuta degli elenchi dei lavoratori agricoli (art. 12 R.D. 1949/1940, art. 8 D. Lgs. 375/1993, art. 9quinquies D.L. 510/1996 conv.
CP_ L. 608/1996, art. 38 D.L. 98/2011, conv l. 111/2011), l' una volta eseguita la pubblicazione degli elenchi annuali dei lavoratori agricoli sulla base delle dichiarazioni trasmesse dalle aziende, ha facoltà di modificare le risultanze degli stessi attraverso la pubblicazione di elenchi suppletivi di variazione, nei casi in cui, a seguito di attività ispettive e di vigilanza, sia intervenuto riconoscimento o disconoscimento di giornate lavorative”; si deduce che:
il tenore letterale delle norme citate impone che il riconoscimento o disconoscimento nascano da un procedimento amministrativo ad hoc, distinto dalla cancellazione dagli elenchi e non identificabile neppure nei verbali di accertamento, che riguardano esclusivamente le aziende;
in difetto di assunzione di separato provvedimento di disconoscimento, la cancellazione dagli elenchi deve essere disapplicata, con conseguente reviviscenza dell'originario provvedimento di iscrizione, il quale, a sua volta, costituirebbe elemento che agevola il lavoratore nella prova dell'esistenza del rapporto di lavoro che non ha mai efficacemente disconosciuto, non CP_1
potendo questa derivare dal mero verbale ispettivo e che si baserebbe su presunzioni relative a fatti accaduti anni prima;
il carattere simulato del rapporto di lavoro agricolo non potrebbe basarsi su un accertamento alle quali il lavoratore non ha mai partecipato, esperito nei confronti dell'azienda agricola
ME ST di Platì, di cui si ignora il seguito (eventuali impugnazioni ovvero conseguenti procedimenti penali e il relativo esito); in ogni caso l'accertamento non sarebbe attendibile perché avvenuto a distanza di diversi anni, sicché lo stato dei fondi visionato dagli ispettori non potrebbe offrire alcuna indicazione sulle attività agricole praticate negli anni oggetto di cancellazione, tanto più che nel verbale le valutazioni sono basate su materiale non allegato;
l' ha revocato l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori in violazione dell'art. 21 nonies, CP_1
commi 1 e 2 bis della legge n. 241/1990, in quanto la revoca sarebbe intervenuta oltre i 18 mesi dall'iscrizione stessa, senza che fosse stato accertato un reato con sentenza passata in giudicato. CP_ Ha resistito anche in appello l' sono state depositate note ex art.127 ter c.p.c. nel termine del 16.4.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato, dovendo essere definito in base al principio della c.d. “ragione più liquida”.
Le argomentazioni svolte nell'appello con riferimento all' inidoneità della pubblicazione della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, per come regolamentata dalla
CO , quand'anche venissero ritenute fondate, non potrebbero portare CP_1 all'accoglimento dell'appello, poiché, se anche si ritenesse che il lavoratore non sia decaduto dal diritto di impugnare la cancellazione, resterebbe comunque l'onere dell'interessato di fornire la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa contestata dall'Istituto, così come sarebbe avvenuto se il ricorso fosse stato pacificamente proposto nel termine di legge. L'appellante sostiene che, in assenza di un provvedimento formale di disconoscimento del rapporto di lavoro, autonomo rispetto alla cancellazione dagli elenchi, resterebbe ferma l'iscrizione e sarebbe onere dell' confutarla, persistendo la presunzione di sussistenza CP_1
del rapporto di lavoro agricolo.
La tesi secondo cui vi sarebbe uno sdoppiamento tra disconoscimento e cancellazione non trova riscontro nel dato normativo, giacché nessuna delle norme citate impone un apposito procedimento amministrativo per ciascuna delle due fasi ed essendo evidente che quella dell'accertamento della veridicità delle denunce datoriali costituisce un prius logico di quella della pubblicazione degli elenchi.
CP_ Nulla di errato, dunque, nel fatto che l' abbia fatto confluire le risultanze ispettive nell'elenco trimestrale, cancellando la ricorrente.
La prospettazione dell'appellante risente di impostazione impugnatoria (nella sostanza amministrativistica) estranea all'ottica del Giudice del Lavoro, che è chiamato ad accertare diritti e non a vagliare la legittimità degli atti;
sicché, in ultima analisi, una volta appreso della variazione degli elenchi, era preciso onere del ricorrente avviare l'azione giudiziaria, come ha fatto, ma al tempo stesso offrire prova (anche testimoniale) che valesse a dimostrare l'effettività del rapporto di lavoro che era stato escluso dall'accertamento ispettivo ed aveva condotto alla variazione degli elenchi da parte dell' con perdita dell'originaria iscrizione. CP_1
Pertanto, senza dubbio operava nei suoi confronti la regola dell'art.2967 cc.
Quanto alla legge n. 241 del 1990, per giurisprudenza costante la specialità della disciplina dell'accertamento delle prestazioni dei lavoratori agricoli a tempo determinato è tale da risultare incompatibile con tale normativa e la cancellazione è in sostanza un provvedimento CP_ automatico, rispetto al quale l' non esercita alcuna discrezionalità, se non quella puramente tecnica.
In ogni caso, non è possibile parificare gli eventuali vizi del procedimento amministrativo e l'azione sostanziale tesa all'accertamento del diritto all'iscrizione.
Non spetta al giudice ordinario valutare la legittimità del provvedimento amministrativo di cancellazione in relazione ai vizi che potrebbero portare al suo annullamento da parte del giudice amministrativo, per come precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “…all'espletamento dell'attività agricola subordinata corrisponde il diritto all'iscrizione, senza alcuna ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'amministrazione, per cui è evidente l'erroneità della scelta interpretativa, operata dalla sentenza impugnata, di inquadrare la fattispecie nell' ipotesi della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo ai sensi dell'art. 5 all.to E della L. n. 2284 del 1865, ponendo a base della disamina la disciplina dell'annullamento in autotutela ed in genere della legge n. 240 del 1991 che riguardano l'attività amministrativa in senso stretto (Cass. 12001/2018).
Dunque, la cancellazione segue all'accertamento dell'insussistenza del rapporto di lavoro, senza che essa sia accertata con sentenza passata in giudicato, essendo al contrario proprio l'azione giudiziale proposta contro la cancellazione volta a confutare le risultanze dell'accertamento.
E' infondato anche il motivo con cui si censura il riparto dell' onere probatorio, alla luce dei consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
"L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, CP_1
disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass. nn.
14296/11, 7845/03, 7995/00); .
Nel caso in esame, lo stesso appellante ammette che il rapporto di lavoro era stato contestato dall' a seguito di una verifica ispettiva dell'ottobre 2017 che era sfociata nella CP_1 comunicazione di notizia di reato prodotta dall' con la memoria in primo grado;
ivi la CP_1
conclusione di insussistenza dei rapporti di lavoro posti in essere dal 2012 al 2017, per inesistenza di qualsiasi attività lavorativa dei soggetti indicati quali operai agricoli a tempo determinato, era derivata dall'analisi dei dati presenti negli archivi , dall'udizione del CP_1 titolare dell'azienda agricola, dall'accesso effettuato presso gli ufficio ASP- servizio veterinario , dai sopralluoghi effettuati sui presunti luoghi di lavoro e tendendo conto della circostanza che i lavoratori denunciati come OTD, ritualmente convocati, non si erano presentati, senza addurre alcuna giustificazione.
Ora, nel gravame si opta per alcune considerazioni generali si merito ( a partire dalla ritenuta inattendibilità di accertamenti compiuti a distanza di anni dal periodo in cui si presume svolta l'attività lavorativa) con cui si nega in radice e in linea generale qualsiasi valore probatorio alle anzidette risultanze, laddove eventuali deficienze o incongruenze collegabili alla distanza di tempo o ad altri fattori avrebbero dovuto essere specificamente individuate ed evidenziate, ciò che nel caso in esame è mancato del tutto.
Ma la decisiva carenza , che integra la “ragione più liquida” sufficiente per la conferma della sentenza, sia pure in forza di diversa motivazione, è non avere articolato mezzi di prova, tenuto conto del citato principio giurisprudenziale (Cass. nn. 14296/2011), omettendo anzi a monte qualsiasi allegazione , limitandosi ad affermare nell' originario ricorso che ”parte ricorrente ha effettivamente prestato l'attività lavorativa denunciata “(ossia 95 giornate nel
2013 e 102 giornate negli altri anni, tra agosto dicembre)
Non ha descritto le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, le mansioni svoltein concreto, le coltivazioni, il luogo di lavoro, l'orario, la retribuzione.
In definitiva l'appello deve essere rigettato,
La sentenza va pertanto confermata con la motivazione così integrata, non essendo necessario dilungarsi sulla ritualità della notificazione telematica della variazione degli elenchi trimestrali.
Spese irripetibili , essendo intervenuto il giudicato sulla declaratoria del primo giudice della ricorrenza dei presupposti per l' esonero ai sensi dell'art. 152 disp att. cpc
Va escluso il pagamento del contributo unificato, stante la dichiarazione resa ai fini dell'esonero.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza del Parte_1 CP_1
Tribunale di Locri Sez. Lavoro n. 1033/2021 pubblicata il 25.10.2021 , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
• rigetta l'appello;
• spese irripetibili.
Così deciso, nella camera di consiglio del 28.10.2024.
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti ) Il Presidente
(Dott. Massimo Gullino)