TRIB
Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 16/09/2024, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE rel.
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 641/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(nato a [...] il [...] – ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(nata a [...] il [...] – C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Claudio D'Alessio, giusto mandato in calce al ricorso su foglio separato, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Pompei alla via Roma n.29
RICORRENTI NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.06.2024, il procuratore delle parti costituite chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate con istanza depositata in data
22.06.2024.
Il P.M. in data 12-7-2024, concludeva in conformità per l'accoglimento del divorzio alle condizioni concordate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.03.2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il
24.04.1993 in Pompei.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 24.04.1993 in Pompei, i due avevano contratto matrimonio concordatario;
Per_
2. che dalla loro unione erano nati tre figli: , il 01.06.1995, , il 10.02.1998, entrambi Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e , il 26.05.2000, Per_3 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
3. che erano separati sin dal 09.12.2003, quando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione personale tra i coniugi, a seguito della comparizione degli stessi in data 14.11.2003 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, i coniugi chiedevano che la casa familiare venisse assegnata alla IG.ra e concordemente si obbligavano al versamento di un contributo al mantenimento Pt_2 della GL , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad € 200,00. Per_3
Con note depositate in data 22.06.2024, in ossequio al provvedimento giudiziale reso all'esito dell'udienza del 19.06.2024, il procuratore delle parti costituite provvedeva alla correzione dell'errore materiale dell'atto introduttivo del giudizio affinché venisse titolato
“Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, e non “Ricorso per la separazione consensuale dei coniugi” e, a seguito dei rilievi del Tribunale, modificava la previsione prevista in ricorso circa la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento in favore della GL maggiorenne , chiedendo che fosse corrisposto in favore della madre. Per_3
Il Tribunale, all'udienza del 26.06.2024, preso atto delle modifiche apportate dalle parti, riservava la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Il P.M., in data 12.07.2024, concludeva in conformità.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l' ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (14.11.2003), ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. In particolare, con riferimento ai rapporti economici, i coniugi hanno stabilito la corresponsione da parte del padre, in favore della madre, di un contributo al mantenimento della GL , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad € 200,00. Per_3
Quanto alla casa coniugale, i ricorrenti pattuiscono l'assegnazione della medesima alla signora che la continuerà ad abitare unitamente alla GL . Pt_2 Per_3
I ricorrenti hanno dichiarato, altresì, di aver precedentemente risolto ogni altro rapporto e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando, pertanto, ad ogni reciproca pretesa.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 26.03.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto da Parte_1
e in Pompei il 24.04.1993 (atto n. 69, parte II, serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di Pompei, anno 1993);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. Dispone che la casa familiare, sita in Pompei alla via A. Moro II trav. n. 71, resterà in uso alla sig.ra che continuerà ad abitarla con la GL;
Parte_2 Per_3
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della GL , maggiorenne ma non economicamente Per_3 autosufficiente, l'importo mensile di euro 200,00, da corrispondere entro il 5 di ogni mese a , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Parte_2
ISTAT a partire dal 01.10.2025;
5. ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alla GL maggiorenne , preventivamente determinate e documentate;
Per_3
6. nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 11-9-2024. IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Giovanna Di Meo) (dott.ssa Mariacristina Carpinelli)
Il Tribunale di Torre Annunziata, I Sez. Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Di Meo GIUDICE rel.
Dott.ssa Anna Coletti GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. R.G. 641/2024, avente ad oggetto divorzio congiunto
PROMOSSA DA
(nato a [...] il [...] – ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(nata a [...] il [...] – C.F. ), entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv.to Claudio D'Alessio, giusto mandato in calce al ricorso su foglio separato, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Pompei alla via Roma n.29
RICORRENTI NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 26.06.2024, il procuratore delle parti costituite chiedeva che la causa venisse rimessa al Collegio per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come modificate con istanza depositata in data
22.06.2024.
Il P.M. in data 12-7-2024, concludeva in conformità per l'accoglimento del divorzio alle condizioni concordate dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 26.03.2024, e Parte_1 Parte_2 chiedevano che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il
24.04.1993 in Pompei.
A sostegno della domanda deducevano:
1. che il giorno 24.04.1993 in Pompei, i due avevano contratto matrimonio concordatario;
Per_
2. che dalla loro unione erano nati tre figli: , il 01.06.1995, , il 10.02.1998, entrambi Per_1 maggiorenni ed economicamente autosufficienti, e , il 26.05.2000, Per_3 maggiorenne ed economicamente non autosufficiente;
3. che erano separati sin dal 09.12.2003, quando il Tribunale di Torre Annunziata aveva omologato la separazione personale tra i coniugi, a seguito della comparizione degli stessi in data 14.11.2003 dinanzi al Presidente del Tribunale;
4. che lo stato di separazione da allora era proseguito ininterrottamente, perdurando tuttora;
5. che avevano raggiunto accordo per richiedere congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, i coniugi chiedevano che la casa familiare venisse assegnata alla IG.ra e concordemente si obbligavano al versamento di un contributo al mantenimento Pt_2 della GL , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad € 200,00. Per_3
Con note depositate in data 22.06.2024, in ossequio al provvedimento giudiziale reso all'esito dell'udienza del 19.06.2024, il procuratore delle parti costituite provvedeva alla correzione dell'errore materiale dell'atto introduttivo del giudizio affinché venisse titolato
“Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, e non “Ricorso per la separazione consensuale dei coniugi” e, a seguito dei rilievi del Tribunale, modificava la previsione prevista in ricorso circa la corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento in favore della GL maggiorenne , chiedendo che fosse corrisposto in favore della madre. Per_3
Il Tribunale, all'udienza del 26.06.2024, preso atto delle modifiche apportate dalle parti, riservava la causa in decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per le conclusioni.
Il P.M., in data 12.07.2024, concludeva in conformità.
La domanda è fondata e va accolta.
Invero si è realizzata l' ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale (14.11.2003), ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Inoltre, considerato che i coniugi hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio alle condizioni indicate nel ricorso, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale tra loro sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi. In particolare, con riferimento ai rapporti economici, i coniugi hanno stabilito la corresponsione da parte del padre, in favore della madre, di un contributo al mantenimento della GL , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad € 200,00. Per_3
Quanto alla casa coniugale, i ricorrenti pattuiscono l'assegnazione della medesima alla signora che la continuerà ad abitare unitamente alla GL . Pt_2 Per_3
I ricorrenti hanno dichiarato, altresì, di aver precedentemente risolto ogni altro rapporto e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando, pertanto, ad ogni reciproca pretesa.
Tali condizioni, poiché non contrastano con norme inderogabili, possono essere poste alla base della decisione di questo Tribunale.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta proposta con ricorso depositato il 26.03.2024, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto da Parte_1
e in Pompei il 24.04.1993 (atto n. 69, parte II, serie A del registro Parte_2 degli atti di matrimonio del comune di Pompei, anno 1993);
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133 n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile;
3. Dispone che la casa familiare, sita in Pompei alla via A. Moro II trav. n. 71, resterà in uso alla sig.ra che continuerà ad abitarla con la GL;
Parte_2 Per_3
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della GL , maggiorenne ma non economicamente Per_3 autosufficiente, l'importo mensile di euro 200,00, da corrispondere entro il 5 di ogni mese a , somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Parte_2
ISTAT a partire dal 01.10.2025;
5. ciascuno dei genitori contribuirà nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative alla GL maggiorenne , preventivamente determinate e documentate;
Per_3
6. nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 11-9-2024. IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Giovanna Di Meo) (dott.ssa Mariacristina Carpinelli)