Articolo 5 della Legge 18 febbraio 1974, n. 41
Articolo 4
Versione
21 marzo 1974
Art. 5.
Il titolare di azienda o gestore che effettui chiusure o sospensioni di attivita' omettendo di richiedere individualmente o collegialmente tramite un'organizzazione sindacale l'autorizzazione prevista dall'articolo 2, ovvero, in possesso di autorizzazione, effettui una chiusura od una sospensione di attivita' in giorni e periodi diversi, e' punito con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 100.000.
Inoltre il sindaco con propria ordinanza puo' prescrivere la riapertura dell'esercizio nel termine che dallo stesso sara' fissato.
Con sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10.000 a lire 30.000 e' punita l'infrazione a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 4.

Entrata in vigore il 21 marzo 1974