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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15028 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.18303/2025 promossa da:
) nata a [...] il [...], con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. SCIFONI ANNA
RICORRENTE contro
(c.f , nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. GIUSTI PATRIZIA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15/04/2025 chiedeva la pronuncia della Parte_1 separazione dal coniuge , con il quale aveva contratto matrimonio il Controparte_1
28.7.2016 a RO precisando che dalla predetta unione erano nati due figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi;
nel Controparte_1 costituirsi in giudizio, non si opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi spiegando domanda riconvenzionale di addebito della separazione e contestando le richieste economiche avanzate dalla ricorrente.
All'udienza del 27.10.2025 comparivano personalmente le parti e il giudice delegato adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati e rimettendo la causa al
Collegio per la decisione sullo status ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc;
L'esame degli atti evidenzia chiaramente la persistente situazione di contrasto e conflittualità tra i coniugi, con disaffezione e distacco spirituale dei medesimi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la convivenza peraltro già cessata da tempo. La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta.
Poiché la causa non risulta adeguatamente istruita deve disporsi la rimessione della causa in istruttoria per i necessari incombenti.
La regolamentazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei , e Parte_1 Controparte_1
i quali hanno contratto matrimonio in RO (Roma) il 28.7.2016 ;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile del Comune di
RO (Roma) atto n.85, p.2, serie A dell'Anno 2016.
- rimette la causa in istruttoria come da ordinanza in data odierna.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28/10/2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente dott.ssa Maria Vittoria CAPRARA dott.ssa Marta IENZI