Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 22/12/2025, n. 2184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2184 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02184/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01448/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1448 del 2025, proposto da
Columbarium Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;
contro
Comune di Montecorvino Pugliano, non costituito in giudizio;
nei confronti
Percorso Terreno S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento del silenzio-diniego perfezionatosi in data 2.9.2025 in ordine alla richiesta di accesso agli atti prot. 673/is del 18.7.2025 a seguito del differimento disposto con la nota prot. 13022/2025 del 20.8.2025; b) di ogni ulteriore riscontro non satisfattivo da parte della SA;
nonché per l'accertamento del diritto all'accesso della ricorrente ad ottenere l'integrale esitazione degli atti gravati;
nonché per l'emanazione dell'ordine di esibizione e di rilascio dei documenti richiesti ai sensi dell'art. 116, comma 4, CPA e perché venga affermato ogni conseguente dovere dell'Ente intimato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. TO EZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società COLUMBARIUM s.c.a.r.l. odierna ricorrente ha presentato istanza di accesso agli atti al Comune di Montecorvino Pugliano con nota prot. n. 673/is in data 18.7.2025, richiedendo in particolare copia della “documentazione amministrativa relativa ai provvedimenti in forza dei quali è stato realizzato l'impianto di cremazione all'interno dell'area cimiteriale di Montecorvino con specifico riferimento: 1 - dell’AUA e dei presupposti atti autorizzativi rilasciati dai competenti organi (ASL - VIGILI DEL FUOCO - REGIONE -PROVINCIA); 2 – di tutti gli atti amministrativi con i quali è stata bandita la procedura di gara in forza della quale si è perfezionata l'aggiudicazione/affidamento a beneficio dell'attuale gestore (determina di aggiudicazione, contratto originario della concessione, provvedimenti amministrativi di proroga della concessione e relativi contratti ecc…).”;
Con nota prot. 13022/2025 del 20.8.2025 il Comune di Montecorvino Pugliano, riconoscendo esplicitamente interesse e legittimazione di Columbarium, ha disposto il differimento dell’accesso per consentire eventuale opposizioni alla società controinteressata.
Rappresenta parte ricorrente che, non avendo ricevuto gli atti richiesti e non essendo stato comunicato alcun ulteriore riscontro da parte del Comune di Montecorvino Pugliano si è perfezionato il diniego per silentium avversato con il ricorso in esame.
La stessa ricorrente infine rappresenta che in data 09.10.2025, il Comune di Montecorvino Pugliano ha trasmesso la documentazione richiesta con la suddetta istanza di accesso, dunque rappresentando la intervenuta cessazione della materia del contendere e insistendo per la condanna alle spese dell’Amministrazione resistente, avendo quest’ultima consentito alla ricorrente di accedere alla documentazione richiesta solo a valle della proposizione del ricorso ex art. 116 comma 2 c.p.a, spese da attribuirsi in favore del procuratore.
Tanto premesso, peraltro confermato in sede di camera di consiglio, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Essendo stata la richiesta di eccesso soddisfatta solo successivamente alla proposizione del ricorso, le spese del giudizio gravano sulla intimata Amministrazione e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara, ai sensi di cui in motivazione, improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna l’intimata Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille,00), con distrazione delle stesse in favore del procuratore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO EZ, Presidente, Estensore
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TO EZ |
IL SEGRETARIO