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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/09/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Michele De Maria - Presidente rel.
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 1127/2023 promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. Pt_1
APPELLANTE Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Marra. Controparte_1
APPELLATA
All'udienza del 10 luglio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con sentenza del 28/9/2023 il G.L. del Tribunale di Marsala ha accolto la domanda proposta da nei confronti dell' e dichiarato illegittimo il Controparte_1 Pt_1 provvedimento di revoca del Reddito di Cittadinanza a suo tempo concesso a decorrere dal mese di agosto 2019. Il Tribunale ha altresì negato all' il diritto di ripetere le somme erogate a tale titolo in Pt_1 misura di € 14.294,04. Ha ritenuto il G.L. che rispetto alle motivazioni addotte dall'Istituto con il provvedimento di revoca – mancata coincidenza tra nucleo DSU e famiglia anagrafica – l' aveva Pt_1 riconosciuto la insussistenza della eccepita discrasia e che il diverso opinamento formulato riguardo l'esistenza di altra e diversa causa di decadenza ,legata all'attività lavorativa svolta da due componenti del nucleo familiare, opposta dall' con la Pt_1 memoria di costituzione in giudizio, non poteva avere ingresso trattandosi di fatti mai contestati in precedenza e come tali idonei a ledere il diritto di difesa del ricorrente . La sentenza di primo grado è stata appellata dall' il quale ne censura l'opzione Pt_1 metodologica di considerare irreversibili le motivazioni poste a base del provvedimento amministrativo di revoca , ricorda che a fronte della iniziativa redibitoria dell' Pt_1 fondata sulla insussistenza dei requisiti di legge , ricadeva sull'interessato l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione e nel merito insiste nel ricondurre efficacia ostativa alla circostanza che due membri del nucleo familiare avevano percepito redditi di lavoro dipendente durante il periodo di fruizione della prestazione. Resiste il che chiede il rigetto del gravame. CP_1
Quest'ultimo appare fondato. La sentenza del primo giudice ha disatteso due principi indefettibili del processo previdenziale.
Un primo principio è che rispetto alla revoca deliberata dall' il sindacato sulla Pt_1 legittimità amministrativa del provvedimento impugnato è estraneo all'ambito della tutela giurisdizionale devoluta al giudice ordinario che è chiamato ad accertare la sussistenza del rapporto giuridico dal quale il diritto azionato deriva. In tale direzione si è schierata la S.C. allorquando ha chiarito che nel giudizio avente ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio assistenziale basato esclusivamente sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, deve essere verificata la permanenza di tutti i requisiti "ex lege" richiesti, non già soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca, giacché la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda (Cass. n. 4254 del 20/02/2009). Un tanto rileva rispetto al profilo in contestazione della infondatezza del motivo posto a base del provvedimento amministrativo e della immutabilità delle ragioni esternate della revoca. Un secondo principio, al primo collegato, è che rispetto alle controversie volte al riconoscimento di una prestazione previdenziale e/o assistenziale ricade sull'attore il compito di allegare e dimostrare i requisiti socio economici cui è subordinato il diritto, il che comporta che l'avente diritto che chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli (cfr. Cass. n. 1228 del 2011; Cass. n. 2739 del 2016; Cass. n. 31832 del 2019) . Le considerazioni che precedono valgono a sorreggere la condotta processuale dell' ed Pt_1
a autorizzare l'ingresso alle ragioni impeditive addotte in causa quantunque fondate su emergenze mai palesate anteriormente al giudizio. Si tratta di evenienze pacificamente riscontrate dagli estratti contribuivi prodotti – lavoro dipendente prestato da membri del nucleo familiare , dal Persona_1
13/11/2019 al 31/12/2019 e dal 7/1/2021 al 14/5/2021 e dal Parte_2
15/6/2020 al 30/6/2020 - le quali rivestono efficacia ostativa alla fruizione della prestazione assistenziale.
Triva applicazione, infatti, l'art. 7 comma 4° de D.L. n. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. n. 26/2019, vigente al momento della intervenuta revoca, per effetto del quale : “Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Esso integra una disposizione sanzionatoria finalizzata a colpire possibili frodi nella erogazione della misura ravvisabili ogniqualvolta risulti una variazione reddituale e/o patrimoniale e/o della composizione del nucleo familiare che l'avente diritto ha l'obbligo di comunicare ed alla cui violazione la legge riconduce la immediata revoca ex tunc della prestazione e la restituzione di quanto indebitamente percepito. A tale disposizione si è validamente appellato l' il quale ha Controparte_2 correttamente interrotto l'erogazione dell'assegno e posto in riscossione i ratei nel frattempo erogati. Per le ragioni che precedono deve pronunciarsi la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto della domanda di primo grado. Sussistendo la clausola di esonero di cui all'art.152 disp. att. c.p.c., la parte soccombente va tenuta indenne dall'onere delle spese processuali entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n. 684/2023 emessa dal Tribunale di Marsala in data 28 settembre 2023, rigetta la domanda proposta da
[...]
nei confronti dell' Controparte_1 Pt_1
Dichiara non dovute dal le spese dei due gradi del giudizio CP_1
Palermo 10 luglio 2025
Il Presidente est.
Michele De Maria