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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 09/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 57/2023 promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo. Pt_1
APPELLANTE Contro
rappresentato e difeso dall'avv. Fabio E. Lo Presti. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza del 23 gennaio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 1079/2022 pronunciata in data 10/11/2022 il Tribunale di Marsala G.L. ha dichiarato il diritto di a percepire gli assegni al nucleo familiare, Controparte_1 poiché inabile a proficuo lavoro a decorrere dal 01/02/2019, sulla pensione ai superstiti Cat. SO n. 20051419, condannando l' al relativo esborso nonché al pagamento delle Pt_1 spese processuali. Tale ultimo capo di sentenza è oggetto della odierna impugnazione da parte dell' il Pt_1 quale si duole del fatto che, quantunque sia rimasta accertata la sussistenza dei requisiti sanitari ed economici per l'attribuzione del beneficio, il G.L avrebbe omesso di valutare nell'ottica di una anche parziale compensazione delle spese la circostanza che la prestazione era stata postergata rispetto alla decorrenza richiesta in ricorso (1/11/2016) nonché il fatto che soltanto nel coso del giudizio il ricorrente aveva prodotto la certificazione medica costituita dal Mod. SS3 il cui difetto in sede amministrativa aveva indotto l a ricusare l'istanza. Pt_1
Si è costituito in questo grado di appello il che ha chiesto il rigetto del gravame. CP_1
Quest'ultimo appare infondato. E' noto che l'applicazione del criterio generale della soccombenza conosce nell'ordinamento la possibilità di deroga in casi eccezionali rappresentati dalle ipotesi tipizzate di soccombenza reciproca, novità della questione o mutamento di giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti ai fini della decisione. Ad essi si aggiungono gli altri gravi ed eccezionali motivi , cui la norma (art. 92 comma 2° c.p.c.) nella versione derivata dalla pronuncia additiva della Corte Costituzionale (n. 77/2018) ancora l'esercizio del potere discrezionale di compensazione. Tali presupposti non appaiono ricorrere nella fattispecie in esame. Nel caso che ci occupa , infatti, premesso che risulta oggi incontestata la sussistenza dei requisiti normativi per l'accesso alla prestazione in oggetto, l'esercizio della facoltà di compensazione invocata dall' non trova nessun adeguato sostegno nella dinamica Pt_1 processuale la quale risulta viceversa sorreggere l'avviso espresso dal primo giudice. Da un lato infatti è risultato che il diniego espresso dall' in sede amministrativa e che Pt_1 ha reso necessario il ricorso all'intervento del giudice ha avuto riguardo ad una circostanza - "La prestazione richiesta non è prevista per la pensione di cui lei è titolare"
– diversa da quella opposta nel corso del presente giudizio e poggiante sulla carenza della certificazione medica.
Dall'altro neppure è plausibile configurare una qualche supposta soccombenza parziale rispetto al differimento della data di decorrenza della prestazione, essendo insita nella domanda per come spiegata nell'atto introduttivo - Ritenere e dichiarare che il Sig. ha CP_1 diritto a percepire gli assegni al nucleo familiare, poiché inabile a proficuo lavoro a decorrere dal 01/11/2016 ovvero in via subordinata e salvo gravame, con decorrenza dalla data di verificazione dei presupposti medico-legali, sulla pensione ai superstiti Cat. SO n. 20051419 – la prospettazione di un perimetro temporale di efficacia della prestazione comprensivo della decorrenza accertata in sentenza. Il che vale a integrare l'estremo della soccombenza piena della controversia e legittimare la regolamentazione delle spese a carico dell' . CP_2
Alla conferma della sentenza di primo grado segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese anche del presente grado del giudizio che si liquidano, in ragione del valore del capo di sentenza impugnato, e si distraggono come da dispositivo in calce.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte , definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 1079/2022 emessa dal Tribunale di Marsala in data 10 novembre 2022. Condanna l' al pagamento in favore di delle spese del presente Pt_1 Controparte_1 grado del giudizio che liquida in complessivi € 962,00 oltre spese generali iva e cpa in quanto dovute e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Fabio E. Lo Presti. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 23 gennaio 2025 Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco