TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/11/2025, n. 8696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8696 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Paolo
Coppola, all' udienza di discussione del 25.11.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 14634/25 R.G.A.C. tra
, nato a [...] il Parte_1
23/07/1971, rapp.to e difeso dall'avv. Pasquale Montesarchio e Maria
ON -RICORRENTE- contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1
tempore elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli, CP_2
rappresentato e difeso dall'avv. Anna di Stefano -RESISTENTE-
OGGETTO: integrazione al minimo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.6.25 l'istante conveniva in giudizio l' CP_2
esponendo:
- Di essere titolare di pensione cat. PM n.09231784, decorrenza aprile
2014, e di aver diritto alla integrazione al trattamento minimo del predetto trattamento;
- Che tale diritto era stato accertato nel corso di precedente giudizio nel quale l aveva chiesto la restituzione della predetta integrazione CP_2
sulla scorta di presupposto erroneo per come accertato dalla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 2903/2024, del 19/04/2024, divenuta cosa giudicata;
- Che , pur non recuperando le somme oggetto del provvedimento CP_2 di indebito, dal mese di luglio 2022 stava continuando a non corrispondere al ricorrente sulla pensione cat. PM n.09231784, il trattamento minimo;
- Che l' filiale di coordinamento di Castellammare di Stabia, in data CP_2
14/04/2025, a fronte di espressa richiesta, aveva affermato che la sentenza avrebbe condannato l ad abbandonare l'indebito ma non CP_2
a ricostituire la pensione;
- Che aveva sia diritto alla chiesta integrazione, sia era caduto il giudicato sul diritto stesso.
Tanto premesso, chiedeva che questo giudice volesse:
1) dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi integrare al minimo la pensione cat. PM n.09231784, ordinando all' convenuto di ricostituire detta CP_1
prestazione a partire dal mese di Luglio 2022, mediante la integrazione di detta prestazione al trattamento minimo, con condanna dello stesso al pagamento delle somme non erogate a tale titolo sin dal mese di luglio 2022, oltre gli interessi legali e l'eventuale rivalutazione monetaria, da calcolarsi a decorrere dalla maturazione e sino al soddisfo;
2) condannare l' in persona Controparte_4
del legale rapp.te p.t.- al pagamento del compenso di lite, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari.
L' si costituiva in giudizio esponendo che stava provvedendo alla CP_2
liquidazione delle somme in ottemperanza al giudicato ex adverso richiamato.
All'odierna udienza sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva discussa e decisa con la pubblica lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
La materia del contendere è cessata per come allegato dalle parti alla odierna udienza. Posto il giudicato, evidenziato in atti ed ammesso anche dall' visto che il CP_2
precedente giudicate aveva accertato che il titolare del trattamento pensionistico di cui è causa ha provato i fatti costitutivi dei crediti oggetto di recupero ovvero il diritto alla integrazione al minimo.
Ne deriva che l deve essere condannato al pagamento delle spese CP_5
legali liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Paolo Coppola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna l al pagamento delle spese legali dell'istante che si CP_2
liquidano in €. 2620,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA con distrazione in favore dei difensori costituiti.
IL GIUDICE
(dr. Paolo Coppola)