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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 11009 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016
Avente a oggetto: “Vendita di cose mobili”
Vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Pasquale Vigliotti (C.F. giusta procura in calce all'atto di C.F._2 opposizione, presso il cui studio in S. Maria a Vico (CE), alla via Appia – III traversa n. 1, elettivamente domicilia;
-Opponente in riconvenzionale-
E
C.M. , ( P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore generale p.t. sig. (C.F. rappresentata Controparte_2 C.F._3
e difesa dall'avv. Maria Annunziata Chiarizio (C.F. giusta procura C.F._4 alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso il cui studio in
Santa a Vico (CE), alla Via Appia 317, elettivamente domicila;
-Opposta-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione e coeva domanda riconvenzionale proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1924/2016 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...] della complessiva somma di € 10.000,00 oltre interessi e spese della Parte_2 procedura, per l'acquisto di merce di vario genere.
Con la spiegata opposizione l'opponente deduceva: “ di aver Parte_1 consegnato al Sig. n. 5 assegni dell'importo di € 10.000,00 cadauno e Controparte_2 che, nonostante vi fossero stati in passato dei rapporti commerciali tra le parti, alcun rapporto di fornitura era stato fatto in suo favore;
che non sortiva alcun effetto la richiesta di restituzione degli assegni effettuata nell'agosto del 2014; che gli assegni, dati materialmente al per una causale di per sé illegittima, non erano inerenti al alcun Controparte_2 rapporto di fornitura beni e coinvolgente la società opposta;
che gli assegni furono consegnati privi dell'indicazione della data, luogo di emissione e del beneficiario, riportando la sola firma dell'emittente e la somma;
che, per giustificare l'incasso dei titoli, l'odierna opposta ebbe ad utilizzare un escamotage per forniture inesistenti;
che le causali di cui alle fatture giammai furono consegnate all'opponente”.
In conseguenza di ciò, in via preliminare, chiedeva dichiararsi la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per l'effetto sospenderla, a norma del disposto di cui all'art. 649 codice di rito.
Nel merito, annullare e revocare il decreto ingiuntivo D.I. n. 1924/2016 per insussistenza del credito azionato.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'insussistenza di ragioni di credito, giuridicamente tutelabili, da parte della società di nei propri Parte_2 Controparte_1 riguardi ed il danno economico e patrimoniale subito per aver corrisposto somme non dovute alla parte opposta e per l'illegittimo suo agire con conseguente condanna della società a pagamento della somma di € 50.000,00 o Parte_2 Controparte_1 quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia a titolo di restituzione dell'indebito percepito e per il risarcimento del danno. Vinte le spese e competenze di patrocinio”. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva parte opposta deducendo che:”
[...]
acquistava merce di vario genere per un ammontare complessivo di 10.000,00 Parte_1 euro e versava un assegno n. 3670609175 di pari importo, emesso in data 30 novembre
2014 all'ordine di C.M. , tratto sulla Filiale di Marigliano (NA) della Unicredit Banca CP_1
S.p.A., sul conto corrente n. 102546871; il suddetto assegno, versato dalla
[...] sul proprio conto presso la filiale di San Felice a Cancello (CE) della Parte_3 banca il giorno 02-12-2014, con accredito salvo buon fine, non Controparte_3 veniva pagato per mancanza di autorizzazione di emissione assegni ex art. 1 della legge n.
386/1990 e quindi protestato, nonostante che aveva assicurato Parte_1 [...]
della copertura finanziaria per il pagamento dell'assegno”. Pt_2
Concludeva per il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1924/2016. Vittoria di spese e competenze.
Con ordinanza del 7-9/6/2017 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
L'istruttoria si esauriva con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e la prova orale.
All'udienza del 24.10.2022 la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c. per note.
Con ordinanza di remissione istruttoria il precedente giudicante rimetteva la causa sul ruolo mandando alla cancelleria per la ricerca del fascicolo d'ufficio.
Pervenuto il procedimento sul ruolo della scrivente, all'udienza del 12 dicembre 2024, sulla precisazione delle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente ricostruiti i fatti processuali salienti e prima di scrutinare il merito della causa, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 11 aprile 2024, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata dal sig. . In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in Parte_1 opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni.
Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez. 1 del
03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dall'ingiunzione. A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass. Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 23.11.2016 e, quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata il giorno 22.12.2016. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr.
Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Venendo al merito, l'opposizione deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata per i motivi che seguono. In particolare, la pretesa creditoria vantata da parte opposta risulta fondata sull'assegno bancario n. 3670609175, emesso il 30 novembre 2014 all'ordine di e poi Parte_2 tratto sulla Filiale di Marigliano (NA) della Unicredit Banca S.p.A., sul conto corrente n.
102546871 - rimasto insoluto per mancanza di autorizzazione di emissione assegni ex art. 1 della legge n. 386/1990 e pertanto protestato.
Valga solo in via di principio rammentare – ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che - il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n.
15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20613/2011).
Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'inesistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In limine, occorre rilevare come, vertendosi al cospetto di domanda di adempimento, debbano ritenersi operanti i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, in punto di onere della prova dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi della pretesa creditoria azionata, in ossequio ai quali incombe
(Cass. SS.UU. n. 13533/01) al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"). Coniugando i superiori principi al caso di specie, va rilevato che l'opposta società ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, trovando le allegazioni incontrovertibile riscontro sia nella documentazione versata in atti, sia nelle svolte prove orali.
Ed invero, tutta la documentazione versata in atti (assegno bancario n. 3670609175/12; estratto delle scritture contabili autenticate da Notaio;
visura camerale della Parte_3
certificati anagrafici delle parti in causa e visura camerale dell'azienda agricola
[...] [...]
; certificato di residenza e di emigrazione di;
fatture n.70 Parte_1 Parte_1 dell'08/08/2014, n. 77 bis del 30/09/2014, n. 87 del 30/10/2014 emesse dalla
[...]
; estratto del registro iva vendite relativo alle fatture di cui al punto;
rilievi Parte_3 fotografici;
), costituisce prova adeguata, quanto ad identificazione dell'obbligazione inter- partes quanto all'ammontare del credito vantato.
Le svolte prove orali non solo hanno compiutamente confermato l'esistenza e l'esecuzione della prestazione ma anche la tipologia delle merci e le loro esatte caratteristiche.
Risulta provato, all'esito delle emergenze istruttorie, che il rapporto contrattuale in essere tra le parti è stato per lo più basato su accordi verbali e così può ritenersi sia avvenuto anche per le prestazioni di fornitura.
Ciò spiega l'assenza di sottoscrizione di documenti di trasporto eccepita da parte opponente.
Risulta dunque, evidente, come dall'istruttoria svolta emerga una ricostruzione dei fatti che non lascia dubbi in ordine ai fatti di causa.
Va ricordato che l'assegno bancario è un titolo di credito formale mediante il quale un soggetto che ha fondi disponibili presso una banca, ordina a questa (banca trattaria) di pagare una certa somma di denaro all'ordine proprio o di un terzo.
A tal riguardo, come è noto, i titoli di credito sono caratterizzati dall'astrattezza, in quanto non menzionano la causa e/o il rapporto che ha dato luogo alla loro emissione.
Infatti, l'emissione di un titolo di credito astratto dà vita al diritto cartolare, diritto ulteriore rispetto a quello già sorto dal rapporto causale, sottostante all'emissione del titolo.
In relazione, all'asserita efficacia dell'assegno bancario prodotto quale promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ., la Corte di Cassazione, sez. III Civile, n. 21098/2013, ha stabilito che “l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che
l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cass. n. 8712 del 02/09/1998, Cass. n. 18259 del 22/08/2006,
Cass. n. 19929 del 29/09/2011, Civile, Sez. II, 6 luglio 2021 con ordinanza n. 19051/2021). E, ancora come ha chiarito la Suprema Corte “la promessa di pagamento, come la ricognizione di debito, non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma spiega soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, ed anche quando è titolata, cioè contenente il riferimento al rapporto giuridico che sta alla sua base, produce il mero effetto dell'astrazione processuale dalla "causa debendi", dispensando il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria, e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido
o si è estinto” (Cass, Sentenza n. 10574 del 09/05/2007)”.
Pertanto, l'assegno bancario prodotto in atti , trattandosi di un documento sottoscritto dal debitore con il quale ha riconosciuto il proprio debito nei confronti del creditore/attore, va senz'altro considerato come una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod.
Per tale ragione il creditore è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale sottostante e, diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale, sottostante al titolo cartolare astratto.
Rispetto alla prova, fornita dall'opposta, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente, alle prestazioni in favore di essa ed al mancato pagamento, l'opponente non ha offerto idonea prova contraria.
Parte opponente, su cui gravava l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della richiesta creditoria è rimasta, invero, inerte ed insoddisfacente sul piano probatorio.
Invero, si è limitato genericamente ad eccepire di aver corrisposto a Parte_1
n. 5 assegni, di € 10.000,00 cadauno per causali comunque non inerenti Controparte_2 ad alcun rapporto di fornitura, così spiegando domanda riconvenzionale di condanna alla somma di € 50.000,00 a titolo di restituzione dell'indebito percepito oltre che per il risarcimento del danno.
La domanda è infondata e va rigettata ritenuto che l'opponente non ha dimostrato la inesistenza, l'invalidità e/o l'estinzione del rapporto sottostante per la quale avrebbe consegnato all'opposta i predetti assegni, peraltro in alcun modo desumibile dagli atti del processo e dall'istruttoria espletata.
L'opponente non ha fornito idonea prova necessaria per affermare la Parte_1 fondatezza della propria pretesa restitutoria e risarcitoria che per contro, considerato il tipo di “danno” rilevato, esigeva una prova rigorosa e circostanziata dei fatti contestati.
Sul punto risultano rilevanti le dichiarazioni del teste , moglie di Testimone_1
che riferiva:” gestisce l'attività della società Controparte_2 Controparte_2 Parte_3
; … preciso che mio marito ha una procura speciale per le operazioni di gestione.
[...] Conosco le circostanze ( tanto so) in quanto anche io spesso sono in fabbrica e faccio talune commissioni, come prendere appunti quando arrivano le telefonate ed ho potuto constatare che fu fatto l'ordine dalla e , poi venne a ritirare col trattore Parte_3 Parte_1
i beni che aveva ordinato. …NU abita proprio di fronte alla fabbrica e quindi ho visto che ha portato i beni nella sua azienda agricola. Successivamente è venuto in fabbrica per i ricambi dei pezzi e per le riparazioni;
…preciso che infatti noi ci occupiamo anche delle riparazioni. I mezzi agricoli ci furono pagati da con n. 5 assegni;
mio Parte_1 marito mi riferì che gli assegni erano post datati e difatti si innervosì per tale circostanza.
…l'ordinativo fu fatto di persona da . a mio marito ed i beni furono Parte_1 consegnati e ritirati da . Pt_1
Altrettanto rilevanti appaiono le dichiarazioni di il quale riferiva: Testimone_2
“ricordo specificamente questo ordinativo perché si trattava di prodotti particolari;
tanto so in quanto quando mio fratello si è trasferito in Perù con la famiglia, io Persona_1 ho aiutato mio padre nella azienda e quando scendo da Milano a Caserta, in particolare gestisco la contabilità. …Nel 2014 tornavo a Caserta circa ogni mese e mezzo/due mesi. Ora avviene ogni tre mesi circa. …Al ritiro io non ero in azienda;
quindi, non so dire chi li ritirò; non ricordo l'ordinativo da chi fu fatto;
mi occupo solo della fatturazione. ... Gli assegni erano post datati e difatti mio padre si lamentò di tale circostanza. Mi mostrò tali assegni mio padre
e io li portai in contabilità. …le fatture della vertenza del 2014 sono state redatte da me”.
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che le richiamate deposizioni testimoniali siano pienamente attendibili.
Sul punto, giova osservare che il giudice, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Le testimonianze rese in favore di parte opposta, seppure rese da soggetti aventi rapporti di parentela con l'opposto, svolgenti attività lavorative diverse, risultano rispondenti ai fatti di causa in quanto rese in modo circostanziato.
Per tutto quanto suesposto, deve dichiararsi la fondatezza del credito fatto valere in giudizio e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1924/2016 va confermato.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione e dall'attività processuali svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione spiegata da nella ausa NRG 11009/2016 ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1924/2016;
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
Parte_1
- Condanna a rifondere in favore della di Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
[...] spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 03/04/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile in persona del Gop Dott.ssa Anna Ruotolo
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 11009 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2016
Avente a oggetto: “Vendita di cose mobili”
Vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
Pasquale Vigliotti (C.F. giusta procura in calce all'atto di C.F._2 opposizione, presso il cui studio in S. Maria a Vico (CE), alla via Appia – III traversa n. 1, elettivamente domicilia;
-Opponente in riconvenzionale-
E
C.M. , ( P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore generale p.t. sig. (C.F. rappresentata Controparte_2 C.F._3
e difesa dall'avv. Maria Annunziata Chiarizio (C.F. giusta procura C.F._4 alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, presso il cui studio in
Santa a Vico (CE), alla Via Appia 317, elettivamente domicila;
-Opposta-
Conclusioni: Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione e coeva domanda riconvenzionale proponeva formale opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1924/2016 con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...] della complessiva somma di € 10.000,00 oltre interessi e spese della Parte_2 procedura, per l'acquisto di merce di vario genere.
Con la spiegata opposizione l'opponente deduceva: “ di aver Parte_1 consegnato al Sig. n. 5 assegni dell'importo di € 10.000,00 cadauno e Controparte_2 che, nonostante vi fossero stati in passato dei rapporti commerciali tra le parti, alcun rapporto di fornitura era stato fatto in suo favore;
che non sortiva alcun effetto la richiesta di restituzione degli assegni effettuata nell'agosto del 2014; che gli assegni, dati materialmente al per una causale di per sé illegittima, non erano inerenti al alcun Controparte_2 rapporto di fornitura beni e coinvolgente la società opposta;
che gli assegni furono consegnati privi dell'indicazione della data, luogo di emissione e del beneficiario, riportando la sola firma dell'emittente e la somma;
che, per giustificare l'incasso dei titoli, l'odierna opposta ebbe ad utilizzare un escamotage per forniture inesistenti;
che le causali di cui alle fatture giammai furono consegnate all'opponente”.
In conseguenza di ciò, in via preliminare, chiedeva dichiararsi la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c. per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per l'effetto sospenderla, a norma del disposto di cui all'art. 649 codice di rito.
Nel merito, annullare e revocare il decreto ingiuntivo D.I. n. 1924/2016 per insussistenza del credito azionato.
In via riconvenzionale, accertare e dichiarare l'insussistenza di ragioni di credito, giuridicamente tutelabili, da parte della società di nei propri Parte_2 Controparte_1 riguardi ed il danno economico e patrimoniale subito per aver corrisposto somme non dovute alla parte opposta e per l'illegittimo suo agire con conseguente condanna della società a pagamento della somma di € 50.000,00 o Parte_2 Controparte_1 quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia a titolo di restituzione dell'indebito percepito e per il risarcimento del danno. Vinte le spese e competenze di patrocinio”. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva parte opposta deducendo che:”
[...]
acquistava merce di vario genere per un ammontare complessivo di 10.000,00 Parte_1 euro e versava un assegno n. 3670609175 di pari importo, emesso in data 30 novembre
2014 all'ordine di C.M. , tratto sulla Filiale di Marigliano (NA) della Unicredit Banca CP_1
S.p.A., sul conto corrente n. 102546871; il suddetto assegno, versato dalla
[...] sul proprio conto presso la filiale di San Felice a Cancello (CE) della Parte_3 banca il giorno 02-12-2014, con accredito salvo buon fine, non Controparte_3 veniva pagato per mancanza di autorizzazione di emissione assegni ex art. 1 della legge n.
386/1990 e quindi protestato, nonostante che aveva assicurato Parte_1 [...]
della copertura finanziaria per il pagamento dell'assegno”. Pt_2
Concludeva per il rigetto della proposta opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 1924/2016. Vittoria di spese e competenze.
Con ordinanza del 7-9/6/2017 veniva accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto e concessi alle parti i termini ex art. 183 VI comma c.p.c..
L'istruttoria si esauriva con l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e la prova orale.
All'udienza del 24.10.2022 la causa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c. per note.
Con ordinanza di remissione istruttoria il precedente giudicante rimetteva la causa sul ruolo mandando alla cancelleria per la ricerca del fascicolo d'ufficio.
Pervenuto il procedimento sul ruolo della scrivente, all'udienza del 12 dicembre 2024, sulla precisazione delle conclusioni ed istanze delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini di legge (60+20) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente ricostruiti i fatti processuali salienti e prima di scrutinare il merito della causa, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 11 aprile 2024, come da decreto in atti.
Sempre in via preliminare, è necessario esaminare la tempestività della opposizione formulata dal sig. . In linea generale, come è noto, l'atto di citazione in Parte_1 opposizione va notificato al creditore ricorrente, nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ex art. 641 c.p.c. decorrente dalla notificazione di quest'ultimo, e che, di regola, è di quaranta giorni.
Costituisce, infatti, principio consolidato quella della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'inammissibilità della domanda senza che possa provvedersi alla disamina nel merito del contenuto dell'opposizione (Cfr. Cass. Sez. 1 del
03/04/1990 n. 2707; Cass. Sez. 1 del 03/03/1998 n. 3316).
L'equiparazione tra tardiva e mancata opposizione va riguardata come il portato di una scelta normativa precisa, diretta ad un rafforzamento della tutela creditoria giustificato dalla specialità del procedimento di ingiunzione rispetto al giudizio ordinario;
l'obiettivo è quello di attribuire rilievo solo alle opposizioni caratterizzate dall'effettivo intento dell'intimato di addivenire al definitivo accertamento (negativo) della pretesa creditoria consacrata dall'ingiunzione. A tale stregua, viene sanzionato il mancato rispetto dell'onere da parte dell'opponente di provvedere a tutte le formalità finalizzate alla rituale instaurazione del contraddittorio. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità “la tempestività della proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere determinata esclusivamente assumendo come dies a quo la data della notifica del provvedimento monitorio al debitore – opponente” (cfr. Cass. Civ. II sezione 13.5.2008 n. 11867 e Cass. Civ. n. 24858/2011).
Ciò posto, nel caso di specie, la documentazione prodotta in atti lascia agevolmente rilevare la tempestività della opposizione proposta. Infatti, quanto al dies a quo, la notifica del decreto si è perfezionata il giorno 23.11.2016 e, quanto al dies ad quem, l'opposizione risulta perfezionata il giorno 22.12.2016. Il raffronto di tali elementi di riferimento rende evidente la perfetta osservanza del termine.
Si ritiene altresì che le circostanze indicate con il ricorso monitorio, sia pur sinteticamente, siano idonee ad assolvere, sotto il profilo della specificità, ed alla luce di un esame complessivo dell'atto, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto all'attore dall'art. 163 c.p.c. a pena di nullità dell'atto introduttivo. Nel caso di specie, vi è stata sostanziale allegazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto su cui la medesima è fondata, così da escludersi la nullità dell' atto introduttivo per violazione dell'art. 163 c.p.c., n. 3 e 4, posto che, per aversi tale nullità, non è necessario che sia omesso o del tutto incerto il petitum sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese
(cfr. in termini, Cass. Sez. III, n. 11751 del 15.5.2013). Inoltre, parte opponente, sulla scorta delle allegazioni nel ricorso monitorio è stata posta nelle condizioni di approntare compiute difese nel merito;
pertanto, nessun vulnus del diritto di difesa si è verificato (cfr.
Cass. civ., Sent. n. 17408 del 12.10.2012; Cass. civ., Sent. n. 10577 del 04.05.2018).
Venendo al merito, l'opposizione deve ritenersi infondata e, pertanto, va rigettata per i motivi che seguono. In particolare, la pretesa creditoria vantata da parte opposta risulta fondata sull'assegno bancario n. 3670609175, emesso il 30 novembre 2014 all'ordine di e poi Parte_2 tratto sulla Filiale di Marigliano (NA) della Unicredit Banca S.p.A., sul conto corrente n.
102546871 - rimasto insoluto per mancanza di autorizzazione di emissione assegni ex art. 1 della legge n. 386/1990 e pertanto protestato.
Valga solo in via di principio rammentare – ai fini di una migliore selezione degli argomenti utili per la risoluzione della controversia che - il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. n. 17371/2003; v. anche Cass. n. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. n. 15026/2005; Cass. n.
15186/2003; Cass. n. 6663/2002); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. n. 20613/2011).
Pertanto, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c. il convenuto-opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore-opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto-opposto mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'inesistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.
In limine, occorre rilevare come, vertendosi al cospetto di domanda di adempimento, debbano ritenersi operanti i criteri di riparto degli oneri probatori pacificamente invalsi nella prassi in tema di azioni contrattuali, in punto di onere della prova dei fatti costitutivi, impeditivi e modificativi della pretesa creditoria azionata, in ossequio ai quali incombe
(Cass. SS.UU. n. 13533/01) al creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento"). Coniugando i superiori principi al caso di specie, va rilevato che l'opposta società ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, trovando le allegazioni incontrovertibile riscontro sia nella documentazione versata in atti, sia nelle svolte prove orali.
Ed invero, tutta la documentazione versata in atti (assegno bancario n. 3670609175/12; estratto delle scritture contabili autenticate da Notaio;
visura camerale della Parte_3
certificati anagrafici delle parti in causa e visura camerale dell'azienda agricola
[...] [...]
; certificato di residenza e di emigrazione di;
fatture n.70 Parte_1 Parte_1 dell'08/08/2014, n. 77 bis del 30/09/2014, n. 87 del 30/10/2014 emesse dalla
[...]
; estratto del registro iva vendite relativo alle fatture di cui al punto;
rilievi Parte_3 fotografici;
), costituisce prova adeguata, quanto ad identificazione dell'obbligazione inter- partes quanto all'ammontare del credito vantato.
Le svolte prove orali non solo hanno compiutamente confermato l'esistenza e l'esecuzione della prestazione ma anche la tipologia delle merci e le loro esatte caratteristiche.
Risulta provato, all'esito delle emergenze istruttorie, che il rapporto contrattuale in essere tra le parti è stato per lo più basato su accordi verbali e così può ritenersi sia avvenuto anche per le prestazioni di fornitura.
Ciò spiega l'assenza di sottoscrizione di documenti di trasporto eccepita da parte opponente.
Risulta dunque, evidente, come dall'istruttoria svolta emerga una ricostruzione dei fatti che non lascia dubbi in ordine ai fatti di causa.
Va ricordato che l'assegno bancario è un titolo di credito formale mediante il quale un soggetto che ha fondi disponibili presso una banca, ordina a questa (banca trattaria) di pagare una certa somma di denaro all'ordine proprio o di un terzo.
A tal riguardo, come è noto, i titoli di credito sono caratterizzati dall'astrattezza, in quanto non menzionano la causa e/o il rapporto che ha dato luogo alla loro emissione.
Infatti, l'emissione di un titolo di credito astratto dà vita al diritto cartolare, diritto ulteriore rispetto a quello già sorto dal rapporto causale, sottostante all'emissione del titolo.
In relazione, all'asserita efficacia dell'assegno bancario prodotto quale promessa di pagamento ex art. 1988 cod. civ., la Corte di Cassazione, sez. III Civile, n. 21098/2013, ha stabilito che “l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione "iuris tantum" dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che
l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cass. n. 8712 del 02/09/1998, Cass. n. 18259 del 22/08/2006,
Cass. n. 19929 del 29/09/2011, Civile, Sez. II, 6 luglio 2021 con ordinanza n. 19051/2021). E, ancora come ha chiarito la Suprema Corte “la promessa di pagamento, come la ricognizione di debito, non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma spiega soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, ed anche quando è titolata, cioè contenente il riferimento al rapporto giuridico che sta alla sua base, produce il mero effetto dell'astrazione processuale dalla "causa debendi", dispensando il promissario dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale che si presume fino a prova contraria, e deve essere, oltre che esistente, valido. Ne consegue che viene meno ogni effetto vincolante della promessa se si accerti giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido
o si è estinto” (Cass, Sentenza n. 10574 del 09/05/2007)”.
Pertanto, l'assegno bancario prodotto in atti , trattandosi di un documento sottoscritto dal debitore con il quale ha riconosciuto il proprio debito nei confronti del creditore/attore, va senz'altro considerato come una promessa di pagamento a norma dell'art. 1988 cod.
Per tale ragione il creditore è dispensato dall'onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale sottostante e, diversamente, grava sul debitore l'onere di provare l'eventuale inesistenza, invalidità o estinzione del rapporto fondamentale, sottostante al titolo cartolare astratto.
Rispetto alla prova, fornita dall'opposta, in ordine al rapporto intercorso con l'opponente, alle prestazioni in favore di essa ed al mancato pagamento, l'opponente non ha offerto idonea prova contraria.
Parte opponente, su cui gravava l'onere di dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della richiesta creditoria è rimasta, invero, inerte ed insoddisfacente sul piano probatorio.
Invero, si è limitato genericamente ad eccepire di aver corrisposto a Parte_1
n. 5 assegni, di € 10.000,00 cadauno per causali comunque non inerenti Controparte_2 ad alcun rapporto di fornitura, così spiegando domanda riconvenzionale di condanna alla somma di € 50.000,00 a titolo di restituzione dell'indebito percepito oltre che per il risarcimento del danno.
La domanda è infondata e va rigettata ritenuto che l'opponente non ha dimostrato la inesistenza, l'invalidità e/o l'estinzione del rapporto sottostante per la quale avrebbe consegnato all'opposta i predetti assegni, peraltro in alcun modo desumibile dagli atti del processo e dall'istruttoria espletata.
L'opponente non ha fornito idonea prova necessaria per affermare la Parte_1 fondatezza della propria pretesa restitutoria e risarcitoria che per contro, considerato il tipo di “danno” rilevato, esigeva una prova rigorosa e circostanziata dei fatti contestati.
Sul punto risultano rilevanti le dichiarazioni del teste , moglie di Testimone_1
che riferiva:” gestisce l'attività della società Controparte_2 Controparte_2 Parte_3
; … preciso che mio marito ha una procura speciale per le operazioni di gestione.
[...] Conosco le circostanze ( tanto so) in quanto anche io spesso sono in fabbrica e faccio talune commissioni, come prendere appunti quando arrivano le telefonate ed ho potuto constatare che fu fatto l'ordine dalla e , poi venne a ritirare col trattore Parte_3 Parte_1
i beni che aveva ordinato. …NU abita proprio di fronte alla fabbrica e quindi ho visto che ha portato i beni nella sua azienda agricola. Successivamente è venuto in fabbrica per i ricambi dei pezzi e per le riparazioni;
…preciso che infatti noi ci occupiamo anche delle riparazioni. I mezzi agricoli ci furono pagati da con n. 5 assegni;
mio Parte_1 marito mi riferì che gli assegni erano post datati e difatti si innervosì per tale circostanza.
…l'ordinativo fu fatto di persona da . a mio marito ed i beni furono Parte_1 consegnati e ritirati da . Pt_1
Altrettanto rilevanti appaiono le dichiarazioni di il quale riferiva: Testimone_2
“ricordo specificamente questo ordinativo perché si trattava di prodotti particolari;
tanto so in quanto quando mio fratello si è trasferito in Perù con la famiglia, io Persona_1 ho aiutato mio padre nella azienda e quando scendo da Milano a Caserta, in particolare gestisco la contabilità. …Nel 2014 tornavo a Caserta circa ogni mese e mezzo/due mesi. Ora avviene ogni tre mesi circa. …Al ritiro io non ero in azienda;
quindi, non so dire chi li ritirò; non ricordo l'ordinativo da chi fu fatto;
mi occupo solo della fatturazione. ... Gli assegni erano post datati e difatti mio padre si lamentò di tale circostanza. Mi mostrò tali assegni mio padre
e io li portai in contabilità. …le fatture della vertenza del 2014 sono state redatte da me”.
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che le richiamate deposizioni testimoniali siano pienamente attendibili.
Sul punto, giova osservare che il giudice, è tenuto a confrontare le deposizioni raccolte ed a valutare la credibilità dei testi in base ad elementi oggettivi e soggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza di dette dichiarazioni e la convergenza di queste con gli eventuali elementi di prova acquisiti, per poi esporre le ragioni che lo hanno portato a ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra oppure ad escludere la credibilità di entrambe (Cass. n. 1547 del 2015).
Le testimonianze rese in favore di parte opposta, seppure rese da soggetti aventi rapporti di parentela con l'opposto, svolgenti attività lavorative diverse, risultano rispondenti ai fatti di causa in quanto rese in modo circostanziato.
Per tutto quanto suesposto, deve dichiararsi la fondatezza del credito fatto valere in giudizio e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 1924/2016 va confermato.
Spese processuali
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione e dall'attività processuali svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione spiegata da nella ausa NRG 11009/2016 ogni Parte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1924/2016;
- Rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da;
Parte_1
- Condanna a rifondere in favore della di Parte_1 Parte_2 CP_1 le spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
[...] spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così è deciso, Santa Maria Capua Vetere lì, 03/04/2025
Il Gop
Dr.ssa Anna RUOTOLO