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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 3465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3465 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile e sezione impresa composta dai magistrati dott. Guido Santoro – presidente rel. – dott. Federico Bressan – consigliere – dott. Francesco Petrucco Toffolo – consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio n. 2102/2023 r.g. promossa con atto di citazione da
, nato a [...] il [...] cf Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] cf Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...] ed entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Rasera Berna e Giuliano Marchi, il secondo anche quale domiciliatario presso il suo studio in Venezia, Cannaregio 5783;
- parte attrice in riassunzione - contro
(cod. fisc.: ), nato a [...] l'[...] CP_1 CodiceFiscale_3 ed ivi residente in [...];
(cod. fisc.: ), nata a [...] Parte_3 CodiceFiscale_4
l'11.9.1977 e residente a [...], int. 1; entrambi assistiti e difesi dagli avv.ti Tullio ND (indirizzo P.E.C.:
e IE ND (indirizzo P.E.C.: Email_1
del Foro di Belluno, con domicilio eletto Email_2 presso l'indirizzo P.E.C. degli stessi difensori;
- parte convenuta in riassunzione - avente a oggetto: distanze legali – rinvio a seguito dell'ordinanza n. 22142/2023 della Corte di cassazione.
-1- Causa riservata in decisione all'udienza del 20 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI NI
Voglia la Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della sentenza
344/2016 del 13.06.2015 del Tribunale di Belluno
-accertato come verificato dalla CTU in atti che le edificazioni come indicate CP_1 in citazione violano le distanze minime di legge ed in particolare
- che il garage edificato dall'attore e di proprietà di CP_1 Parte_3
è stato edificato in violazione della distanza di metri 3 dal preesistente fabbricato
(ovvero a distanza di m.0,80/86), Pt_1
- ordinarne la demolizione a spese di parte CP_1
- accertato inoltre che la sopraelevazione realizzata sul fabbricato a mappale 796 fg 40 Comune di Sospirolo (già 306,307,308,309) da e di proprietà di CP_1
è stata realizzato in violazione delle norme edilizie e dello Parte_3 strumento edilizio del Comune di Sospirolo per la Zto b vigenti già all'epoca della edificazione che imponevano la distanza di 10 metri fra fabbricati (ovvero a distanza di m.7,20/8,45), essendo a distanza inferiore rispetto al fabbricato , Pt_1
- condannare e alla sua demolizione e/o CP_1 Parte_3 arretramento fino al rispetto delle distanze di legge
- accertato infine che l'avanzamento realizzato a mappale 796 di proprietà
[...] compresi verso il fabbricato di proprietà viola le norme edilizie e lo Pt_4 Pt_1 strumento edilizio del Comune di Sospirolo per la Zto b vigenti già all'epoca della edificazione che imponevano la distanza di 10 metri fra fabbricati, essendo stato realizzato a distanza inferiore con un avanzamento della preesistenza da m.
0.4 a 0,5 poi da m0,5 a m1,90),
- condannare e alla sua demolizione ed CP_1 Parte_3 arretramento alla distanza preesistente.
In ogni caso condannare e al risarcimento del CP_1 Parte_3 danno per la violazione del diritto di proprietà al risarcimento del danno in Euro Pt_1
20.000,00 e comunque calcolandolo fino al momento di cessazione della situazione illegittima. Vinte le spese.
CONCLUSIONI COPPE
-2- in via preliminare: disporsi, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta dd. 6.3.2024 (v. punto 1. di tale atto), la sospensione del presente giudizio in conseguenza della pendenza del diverso giudizio n. 117/2024 R.G. Tribunale di Belluno inerente a questione pregiudiziale;
nel merito: rigettarsi, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'impugnazione proposta da controparte avverso la sentenza n. 344/16 del Tribunale di Belluno in relazione ai motivi di gravame attualmente sottoposti, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22142/2023, alla cognizione di codesta Ecc.ma Corte d'Appello; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio e di quello di Cassazione.
Ragioni di fatto e di diritto.
1. Per lo svolgimento del processo sino alla presente fase di rinvio può farsi richiamo alla ordinanza n. 22142/2023 della s. Corte, che ha dato origine a questo grado, senza procedere a ritrascrizioni qui non più utili e concentrando il discorso sul tema ancora aperto a seguito della predetta pronuncia del giudice di legittimità.
2. La residua materia del contendere, all'esito del giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità e delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in riassunzione, risulta invero concentrata sulla domanda riconvenzionale formulata dai consorti relativa alle edificazioni compiute da Pt_1 CP_1 in asserita violazione delle distanze legali fra le costruzioni dettate dall'art. 873 c.c. e dalle norme integrative previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG del e alla conseguente richiesta risarcitoria. Parte_5
Le opere denunciate sono le seguenti: a) garage realizzato sulla particella 796 sub 2 – poi donato alla figlia Parte_3
– in violazione della distanza legale di 10 metri dal fabbricato
[...] Pt_1 stabilita dalla normativa locale del Comune di Sospirolo;
b) sopraelevazione sul fabbricato posto sulla particella 796 (ex 306, 307, 308 e 309) con sostituzione di due appartamenti alla precedente soffitta in violazione della distanza di 10 metri prevista dal regolamento edilizio del Comune di Sospirolo dai fabbricati posti sulle particelle 319-349; Pt_1
c) avanzamento del fronte del fabbricato di e CP_1
d) balcone realizzato sullo stesso fronte in violazione della distanza legale di 10 metri tra fabbricati prevista dalla normativa locale rispetto al fabbricato Pt_1 insistente sulla particella 319.
-3- 3. Merita anche ricordare che, alla luce della pronuncia che ha dato origine a questa fase, deve ritenersi ormai definitivamente accertato che: - a seguito della mancata tempestiva formulazione da parte degli originari attori dell'eccezione di usucapione del diritto a mantenere i propri fabbricati a distanza inferiore alla legale, e nemmeno di prescrizione del diritto di agire per il rispetto delle distanze legali fra costruzioni, neppure ipotizzabile, la circostanza del mantenimento a seguito delle ristrutturazioni dell'originaria area di sedime (a seguito della sopraelevazione) non vale a escludere la violazione delle distanze legali;
- la sopraelevazione dei fabbricati costituisce nuova costruzione e deve rispettare le distanze fra costruzioni stabilite dalla normativa;
- la sanatoria ottenuta dal Comune di Sospirolo inerisce al solo rapporto pubblicistico, ma non vale in alcun modo a scriminare le eventuali violazioni delle distanze legali né a precludere le correlative domande ripristinatorie e risarcitorie.
4. Ne viene che la riproposizione di tali argomentazioni da parte della difesa CP_1 nei suoi scritti ove si insiste sulla risalenza temporale degli edifici (comparsa conclusionale, pag. 10 ss.) ovvero laddove sostiene che la sopraelevazione risultando all'interno della facciata non costituirebbe “costruzione” ovvero ancora laddove il garage sarebbe stato “autorizzato” (oltre che risalente nel tempo) risulta del tutto fuori bersaglio, attenendo a questioni precluse in questa sede.
5. Vanno prese in esame le eccezioni di indole preliminare-pregiudiziale sollevate dalla difesa CP_1
6. In merito alla eccepita novità della domanda inerente all'accertamento della violazione delle distanze anche con riferimento al balcone realizzato dopo il 1993 al primo piano del fabbricato di proprietà (pratica edilizia n. 89/1993, v. CP_1 doc. n. 14 , fasc. primo grado), con conseguente condanna Parte_3 dell'attore e della terza chiamata alla sua demolizione o arretramento, ne va ritenuta l'infondatezza. Secondo i convenuti in riassunzione “dopo il primo grado di giudizio, all'esito del quale tale domanda è stata espressamente respinta, la stessa non è più stata reiterata nel successivo grado d'appello (R.G. n. 2070/2016), né è mai stata censurata, sul punto, la statuizione di rigetto del Tribunale di Belluno”. Il punto è che tale domanda è stata oggetto della pronuncia della s. Corte, la quale ha espressamente riguardato anche il “balcone” realizzato sul fronte del fabbricato CP_1
Il nono motivo di ricorso per cassazione aveva ad oggetto anche tale manufatto, come riportato a pagina 18 dell'ordinanza della s. Corte, la quale ha preso in disamina anche la questione della autorizzazione della “terrazza balconata” (ivi, pag. 19 e pag. 25), rilevando la inconcludenza della concessione edilizia al
-4- riguardo conseguita (n. 2/1993 del 26-4-1993). E, dunque, uno dei presupposti dai quali ha preso le mosse l'ordinanza che ha dato origine al presente grado è che la domanda dei riguardasse (anche) il balcone. Pt_1
Come noto, “in tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno
o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio” (v., fra le più recenti, Cass. n. 2365 del 31/01/2025).
7. Quanto all'insistita richiesta di sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione di quello avente a oggetto la domanda di usucapione formulata dai con riferimento al diritto di mantenere gli edifici a distanza CP_1 non regolamentare, non possono che richiamarsi le motivazioni già enunciate nell'ordinanza del 2-9-2024 (“ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 295 cpc, posto che tale norma richiede un vincolo di pregiudizialità necessaria, insussistente nel caso di specie in cui si discute dell'opportunità che questa causa, avente ad oggetto l'accertamento della violazione in tema di distanze legali, venga decisa dopo l'eventuale accertamento del diritto al mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella legale per intervenuta usucapione”). Va solo soggiunto che, il carattere particolare del giudizio di rinvio - che, per costante giurisprudenza, è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione in sostituzione di quella cassata nell'ambito delineato dalla sentenza di cassazione e che inibisce alle parti ogni attività istruttoria od assertiva di fatto, ove non spiegata già nel giudizio di appello e non strettamente dipendente dalle statuizioni della S.C. (Cass. 3 ottobre 1983 n. 5751; Cass. 13 giugno 1984 n. 3459 e successive conformi) - impedisce al giudice del rinvio di sospendere il processo in attesa della decisione di altre controversie, che - comunque fossero state definite - non avrebbero potuto influire sulla pronuncia da adottare nel procedimento di rinvio, se non attraverso la violazione dei limiti propri di siffatto giudizio (Cass. 3520/1992).
8. Superate, come già detto, le argomentazioni a sostegno del rigetto somministrate dalla corte d'appello di Venezia nella sentenza n. 1315/2017 (e peraltro
-5- vanamente ancora richiamate dalla parte convenuta in riassunzione), occorre in questa sede muovere dagli accertamenti espletati dal c.t.u.
9. L'esperto dell'ufficio ha accertato che tutte le opere realizzate da CP_1
(ora di proprietà di ) e oggetto della domanda riconvenzionale Parte_3 dei sono state edificate a distanza inferiore a quella prevista dal Pt_1 regolamento edilizio vigente all'epoca dell'edificazione e poi del PRG successivo ed una anche rispetto a quella del codice civile (vedasi pag.4 punto 7 della relazione 24 marzo 2015). Segnatamente:
9.1. il garage/autorimessa risulta eretto a metri 0,80/0,86 dal fabbricato Pt_1
(punto 2 risposta a parte convenuta);
9.2. la sopraelevazione realizzata dal risulta a distanza che va da metri CP_1
7,20 a 8,45 dal fabbricato (punto 4); Pt_1
9.3. la distanza fra il poggiolo edificato dal ed il fabbricato risulta di CP_1 Pt_1 metri da 7,44 a 6,40 (punto 6) 9.4. con supplemento di consulenza 27 maggio 2015 il c.t.u. ha anche Per_1 accertato che tutta il fronte del fabbricato verso il fabbricato è CP_1 Pt_1 stato avanzato per la parte già mappale 307 dai 40 ai 50 cm, per la parte già mappale 308 da cm 50 a metri 1,90, per la parte già mappale 309 da cm 70 a zero. L' avanzamento di tutto il fronte dell'edificio risulta anche dall'elaborazione grafica depositata dall'ausiliario del giudice quale allegato
“C” di detta integrazione. 10. La c.t.u. ha anche chiaramente indicato che le distanze minime previste dai regolamenti comunali tra fabbricato e fabbricato “nel periodo delle edificazioni” erano previste in dieci metri dal “programma di fabbricazione in vigore fino a marzo 1992” e dal “piano regolatore in vigore da marzo 1992 a luglio 2008” (v. relazione 24-3-2015 c.t.u. punto 7). Il punto – sostanzialmente Per_1 pacifico in causa – si desume anche dal certificato di destinazione urbanistica del 1988 allegato all'atto di acquisto del 7-3-1988 (v. doc. 4 ). La norma Pt_1 stabilisce una distanza minima fra fabbricati di dieci metri, non solo in caso di nuova costruzione, ma anche in caso di ampliamento e sopraelevazione (così già il regolamento del Programma di fabbricazione risalente al 1975, v. doc. 10
). Non vi è dubbio che la disposizione debba trovare applicazione al caso di Pt_1 specie, in quanto le pareti dell'immobile prospicenti l'immobile CP_1 Pt_1 sono dotate di aperture finestrate, come si ricava agevolmente dai rilievi fotografici in atti. È appena il caso di ricordare, d'altronde, che l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 parla solo di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici
“antistanti”, ossia di pareti che almeno in qualche punto prospettino tra loro, senza richiedere una lunghezza minima di tale reciproco prospetto delle pareti
-6- e senza richiedere che le pareti contrapposte siano anche parallele. Quanto al garage, il c.t.u., come detto, ha verificato la violazione della distanza minima di tre metri stabilita dal codice civile all'art. 873 11. Non coglie nel segno la deduzione espressa dalla parte convenuta in riassunzione circa la “imprecisione” dell'accertamento compiuto dal c.t.u. L'accertamento del c.t.u. è stato da tutte le parti assunto come basato Per_2 su punti di riferimento del tutto idonei e come un valido accertamento. Lo ricorda il geom. in più parti della sua relazione (“le parti accettano i Per_1 punti battuti dal precedente c.t.u.”; “allo stato attuale si ritiene di poter individuare le richieste numeriche ricavandole dal rilievo eseguito dal c.t.u. precedente accettato e riconosciuto corretto da ambedue le parti”). Il punto è ribadito in sede di integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio, laddove il geom. dà atto che operato il raffronto tra l'estratto di mappa originale Per_1
“e la restituzione del rilievo eseguito dal precedente C.T.U. (geom. lo Per_2 stesso accettato e confermato da ambo le parti, ritenendo la stessa sovrapposizione sufficientemente idonea per un riscontro metrico, pur notando leggere differenze nella rappresentazione degli immobili all'interno dello stesso estratto, ritiene di poter evidenziare quale oggetto del quesito le seguenti misure
…”. L'esperto dell'ufficio, dunque, pur correttamente cauto, ha nondimeno ribadito la idoneità delle conclusioni cui è pervenuto sulla base di quel rilievo accettato più volte dalle parti. Del resto, il consulente di parte non ha CP_1 affatto sollevato dubbi in proposito, incentrando le sue osservazioni 22-3-2015 sulla risalenza delle opere, ma dando per presupposto che quelle misure non potessero essere messe in seria discussione. Nella sua relazione del 14-1- 2009, del resto, quel tecnico di parte aveva espressamente riconosciuto che il garage era a “85-90 cm” dall'edificio , così finendo per fornire CP_1 Pt_1 conferma alle indicazioni del c.t.u.
12. Non sussistono pertanto motivi per non condividere e accreditare le misurazioni compiute dall'ausiliare.
13. La deduzione della parte convenuta riassunzione, secondo la quale occorrerebbe tener presente che, successivamente alle edificazioni per cui è causa, l'area di interesse sarebbe stata ricompresa nella “zona A” dal pr.g. del Comune di Sospirolo, non merita seguito. È sufficiente al riguardo osservare che, anche nella zona “A” del p.r.g. del è previsto che la Parte_5 distanza minima fra gli edifici sia di 10 metri (v. art. 35) per evidenziare l'inconsistenza dell'eccezione in proposito mobilitata dal CP_1
14. Quanto all'ulteriore tesi svolta dalla parte convenuta in riassunzione per contrastare la domanda dei , ossia che fra i due edifici frontistanti la Pt_1
-7- presenza del garage eretto dal varrebbe a mettere fuori gioco la distanza CP_1 minima fra edifici muniti di pareti finestrate, è priva di fondamento. Innanzi tutto, si tratta di deduzione inammissibilmente affacciata per la prima volta in questa sede di rinvio e mai prima sollevata in causa (diversamente da quanto verificatosi nella vicenda oggetto della sentenza richiamata dalla parte convenuta in riassunzione, ossia Cass. 2268/2023), introducendo un tema di dibattito del tutto nuovo. In secondo luogo, in quella vicenda si trattava di verificare l'eventuale applicazione della deroga prevista dal p.r.g. con riferimento ai “i manufatti accessori, fronteggianti i confini e privi di luci e vedute”: invero, “le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale … possono ritenersi sottratte alle disposizioni di cui agli strumenti urbanistici, con riguardo ai fabbricati in genere, solo se e nei limiti in cui gli strumenti stessi contengano una esplicita deroga in tal senso”. Si renderebbe dunque necessario verificare, innanzi tutto, se una deroga sussista nella normativa del Parte_5
(per poi passare ad esaminare se il manufatto di cui si discute abbia o meno natura accessoria alla stregua della nozione contenuta nello specifico strumento urbanistico di cui si lamenta la violazione). Neppure la parte convenuta in riassunzione, peraltro, ha neanche adombrato una tale deroga nelle previsioni della normativa urbanistica locale. Inoltre, va rammentato che, secondo quanto accertato dalla s. Corte nella ordinanza che ha dato origine alla presente fase, i non avevano “dimostrato che i loro fabbricati siano CP_1 stati ristrutturati prima della costruzione dei frontistanti risalenti fabbricati dei coniugi e che quindi … potessero invocare il criterio della prevenzione Pt_1 edificatoria” (pag. 24). E va pure tenuto conto di quanto in proposito replicato dai e che trova un documentale riscontro, ossia che non sussiste uno Pt_1
“schermo” fra i due fabbricati “nel senso che a qualsivoglia altezza la proiezione del fabbricato incontra la parete del fabbricato per tutta la CP_1 Pt_1 lunghezza almeno dell'ex mappale 308 che peraltro è finestrato (come ben si vede dalle foto) ed è quello che risulta essere stato più avanzato e per parte del 307. Ove si ritenesse che in presenza di un piccolo manufatto frapposto a parte degli edifici che si fronteggiano a distanza inferiore ai 10 metri e di cui uno avente parete finestrate non sarebbe più necessario in toto il rispetto delle distanze, si vanificherebbe la norma stessa e si contraddirebbero anni di giurisprudenza che costantemente ha affermato che è sufficiente che i due fabbricati si fronteggino anche per un solo tratto ove uno dei due sia finestrato e che neppure occorre che il tratto comprenda la finestra (come è invece nel nostro caso), infatti ciò che richiede la giurisprudenza è che fra le facciate di due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di
-8- entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento. Ed è questo ciò che avviene per tutta la fronte , anche laddove non sussiste Pt_1 il garage. In altre parole, a tutto concedere, poiché la sentenza parta di posizione secondaria anziché di facciate contrapposte nel caso che ci occupa esiste invece una facciata evidentemente contrapposta sicché appunto la contestazione non ha pregio e non impedisce l'accoglimento della domanda degli appellanti.” (memoria di replica, pag. 7 s.). 15. Non ha pregio neppure la invocazione da parte dei circa una “modestia” CP_1
o “irrilevanza” delle opere realizzate tale da non giustificare i rimedi di riduzione in pristino. A prescindere dalla non chiara rilevanza di una tale nozione, che non trova riscontro nella disciplina normativa, è certo che le illegittimità rilevate sono tutt'altro che “modeste”, trattandosi di avanzamenti di edifici a partire da circa mezzo metro o da costruzioni erette in dispregio della misura minima di tre metri. 16. In definitiva, sul punto, vanno accolte le domande di e Pt_1 Parte_2 dirette all'accertamento che: 16.1. il garage edificato da (di proprietà di ) viola la CP_1 Parte_3 distanza di tre metri dal fabbricato;
Pt_1
16.2. la sopraelevazione realizzata da sul fabbricato mappale 796 CP_1 foglio 40 del Comune di Sospirolo (già mappali 306, 307, 308 e 309) di proprietà di viola le norme del prg. Del Comune di Parte_3
Sospirolo che stabilivano (e stabiliscono) la distanza minima di metri 10 fra edifici rispetto al fabbricato;
Pt_1
16.3. l'avanzamento realizzato sul mappale 796 di proprietà verso il CP_1 fabbricato viola le norme edilizie e lo strumento edilizio del Comune di Pt_1
Sospirolo che stabilivano la distanza minimo di metri 10 fra edifici frontistanti. 16.4. La condanna alla riduzione in pristino, di natura reale, va pronunciata con esclusivo riguardo al proprietario degli immobili, nella specie, Parte_3
(“Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino, in violazione delle distanze legali, può esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c. La prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, è esercitabile anche nei confronti dell'autore materiale di questa mentre la seconda, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare”: Cass 458/2016).
-9- 17. L'accoglimento della domanda inerente all'accertamento della violazione delle distanze con riguardo alle opere realizzate nel limitrofo fondo dei CP_1 comporta la necessità di passare alla disamina della connessa domanda risarcitoria formulata dai (che, in forza di quanto sopra appena rilevato, Pt_1 può legittimamente rivolgersi anche contro l'autore di quelle opere, ossia
). In proposito, la parte convenuta in riassunzione ha eccepito CP_1
l'inammissibilità della domanda diretta alla condanna ad un risarcimento di un danno (€ 20.000,00) maggiore di quello indicato originariamente in atto di citazione (€ 5.000,00). Sul punto va ricordato che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova (tra le molte: Cass. nn. 9266/10, 17977/07, 14961/06, 4828/06, 1224/06, 26079/05, 20683/05. 63 38/00, 7275/97, 2693/91, 1743/90). La seconda, pronunciata in materia di responsabilità extracontrattuale in fattispecie nella quale era stato chiesto in citazione il risarcimento del danno morale per la perdita di un congiunto per un importo determinato, poi maggiorato all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha in particolare affermato che le variazioni puramente quantitative del petitum sono consentite in quanto, se non alterano i termini sostanziali della controversia e non introducono nuovi temi di indagine, non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio ne' menomazione del diritto di difesa dell'altra parte. In relazione alla natura dell'obbligazione risarcitoria, costituente tipico debito di valore, va anzi soggiunto che il valore espresso in una determinata somma al momento della precisazione delle conclusioni è suscettibile di essere a sua volta quantificato in una somma ancora maggiore alla data della sentenza, purché non eccedente il valore corrispondente alla somma richiesta in sede di conclusioni: nei debiti di valore il giudice deve infatti tener conto anche della svalutazione monetaria che intervenga tra la data di precisazione delle conclusioni e quella della pronuncia(Cass. 23828/2010). Alla stregua di tali principi, preso atto che non vi è alcuna immutazione dei fatti sostanziali dedotti a sostegno della richiesta risarcitoria, va esclusa la novità della domanda prospettata dalla parte convenuta in riassunzione in riferimento al quantum richiesto a titolo di danni dai . Pt_1
18. Gli attori in riassunzione hanno dedotto di aver sofferto un danno correlato alla situazione del loro fondo, gravato da una sostanziale servitù di tollerare gli edifici contermini a distanza inferiore a quella di legge. Essi hanno soggiunto di
-10- abitare nell'immobile di cui al mappale 760 nn. 1, 4 e 5 e di avere, in ragione di tale loro residenza in quei luoghi, patito la situazione venuta a crearsi dalla presenza di edifici a distanza non regolare (“pacifico e noto è che gli appellanti abitano nella casa rispetto alla quale sono state violate le norme disciplinanti le distanze con le conseguenti diminuzioni di aria, luce e per il garage addirittura di usare del proprio terreno (anche solo per depositarvi all'asciutto al legna,) con una evidente intercapedine insalubre anche per motivi di umidità e stillicidio”).
19. Le Sezioni Unite (Cass. 33645/2022) hanno proposto di sostituire la locuzione 'danno in re ipsa' con quella di 'danno presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio. Secondo le Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta. Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell'occupazione abusiva. Il convenuto può poi contestare specificamente tale allegazione, nel rispetto dell'art. 115 co. 1 c.c. In presenza di una contestazione specifica, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici. Pur essendo pronunciata su una fattispecie diversa da quella qui controversa, l'orientamento delle Sezioni Unite segna una tendenza – da condividersi – a riconfigurare l'applicazione del concetto di danno in re ipsa, riconoscendo la necessità di allegare e, se necessario, di provare il danno effettivo subito come conseguenza dell'illecito. La s. corte, nella sentenza n. 12879/2025 afferma il seguente principio: “in tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici” (Cass. civ., n. 12879/2025).
20. Ciò premesso, nella specie, come ricordato, i consorti hanno allegato il Pt_1 danno che lamentano di aver patito con specifico riguardo alla destinazione abitativa degli immobili e, a fronte di tale allegazione, non si rinviene una puntuale e motivata contestazione, avendo i PE genericamente assunto che le violazioni commesse, in quanto di modesta entità, non avrebbero potuto
-11- cagionare alcun effettivo pregiudizio ai vicini, ma si tratta di profilo che, se mai, può incidere sul quantum del danno dal liquidarsi, ma non tale da elidere del tutto il pregiudizio prodottosi. 21. Occorre in proposito considerare che l'autorimessa risulta installata a distanza inferiore a tre metri rispetto all'edificio , creando una di quelle Pt_1 intercapedini che la previsione del codice civile mira a scongiurare, nel mentre la sopraelevazione ha comportato la creazione di nuovi volumi con due unità e l'avanzamento ha comportato un avvicinamento dell'edificio da cm 50 a CP_1 cm 190. Alla stregua di tali elementi, considerata la pacifica utilizzazione residenziale dell'immobile , nonché della durata delle violazioni (la Pt_1 domanda riconvenzionale e la chiamata in causa risalgono al gennaio-febbraio 2010), la corte, in una prospettiva liquidatoria equitativa, come si confà alla presente fattispecie, nella estrema difficoltà di fornire la dimostrazione del suo preciso ammontare (artt. 2056-1226 c.c.), ritiene congruo, in assenza di diversi elementi, non addotti dalle parti, di prendere le mosse dalla rendita catastale dell'immobile (€ 369,48) e di fare applicazione del criterio di cui all'art. 15 Pt_1
c.p.c. con riferimento alle cause per l'assoggettamento a servitù (valore catastale*50), pervenendo a un importo di € 18.474,00 che, in ragione della temporaneità del pregiudizio e della natura e dell'entità dell'asservimento del fondo risulta equo ridurre della metà, liquidando pertanto a tale titolo la somma di € 9.237,00 a valori attuali. Al pagamento di tale somma vanno pertanto condannati in solido e . CP_1 Parte_3
22. La regolamentazione delle spese processuali va compiuta alla stregua dell'esito complessivo della controversia, tenendo pertanto conto non solo dell'accoglimento delle domande dei , ma anche dell'accoglimento per Pt_1 quanto di ragione di quelle formulate dai PE (v. sentenza di primo grado e sua solo parziale riforma in sede di appello, poi confermata in parte qua in cassazione). In considerazione della reciproca soccombenza le spese processuali di entrambe le parti, relative a tutti i gradi di giudizio, vanno dichiarate interamente compensate. Le spese inerenti alle cc.tt.u. espletate in prime cure, come liquidate con distinti provvedimenti, vanno poste a carico delle due parti ciascuna per la giusta metà.
PER QUESTI MOTIVI
definendo in sede di rinvio la causa promossa da e Parte_1 Parte_2
contro e , così decide:
[...] CP_1 Parte_3
1.) condanna ad arretrare:
1.1. sino alla distanza di metri tre Parte_3 dall'immobile l'autorimessa edificata da;
1.2. sino alla Pt_1 CP_1 distanza di metri dieci dall'immobile la sopraelevazione edificata da Pt_1
-12- NO PE sul fabbricato mappale 796 foglio 40 Comune di Sospirolo (già mappali 306, 307, 308 e 309);
1.3. sino alla distanza preesistente (quindi con arretramento da cm 50 a cm 190: v. punto 9.4. in motivazione) l'avanzamento del fronte del fabbricato sul predetto mappale 796 di cui al punto che precede;
il tutto come meglio individuato e descritto nelle relazioni tecniche e negli elaborati grafici dei geom. e che qui si intendono a Per_2 Per_1 ogni effetto richiamate;
2.) condanna e fra loro in solido, al CP_1 Parte_3 risarcimento del danno in favore degli attori in riassunzione per le violazioni sopra accertate, danno che liquida in € 9.237,00 oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla data della presente sentenza al saldo;
3.) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio;
4.) pone in via definitiva le spese inerenti a tutte le cc.tt.u. espletate a definitivo carico di entrambe le parti, ciascuna per la giusta metà. Venezia, 18 dicembre 2025. Il presidente est. Guido Santoro
-13-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile e sezione impresa composta dai magistrati dott. Guido Santoro – presidente rel. – dott. Federico Bressan – consigliere – dott. Francesco Petrucco Toffolo – consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio n. 2102/2023 r.g. promossa con atto di citazione da
, nato a [...] il [...] cf Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] cf Parte_2 C.F._2
entrambi residenti in [...] ed entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Rasera Berna e Giuliano Marchi, il secondo anche quale domiciliatario presso il suo studio in Venezia, Cannaregio 5783;
- parte attrice in riassunzione - contro
(cod. fisc.: ), nato a [...] l'[...] CP_1 CodiceFiscale_3 ed ivi residente in [...];
(cod. fisc.: ), nata a [...] Parte_3 CodiceFiscale_4
l'11.9.1977 e residente a [...], int. 1; entrambi assistiti e difesi dagli avv.ti Tullio ND (indirizzo P.E.C.:
e IE ND (indirizzo P.E.C.: Email_1
del Foro di Belluno, con domicilio eletto Email_2 presso l'indirizzo P.E.C. degli stessi difensori;
- parte convenuta in riassunzione - avente a oggetto: distanze legali – rinvio a seguito dell'ordinanza n. 22142/2023 della Corte di cassazione.
-1- Causa riservata in decisione all'udienza del 20 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI NI
Voglia la Corte d'appello di Venezia, contrariis reiectis, in riforma della sentenza
344/2016 del 13.06.2015 del Tribunale di Belluno
-accertato come verificato dalla CTU in atti che le edificazioni come indicate CP_1 in citazione violano le distanze minime di legge ed in particolare
- che il garage edificato dall'attore e di proprietà di CP_1 Parte_3
è stato edificato in violazione della distanza di metri 3 dal preesistente fabbricato
(ovvero a distanza di m.0,80/86), Pt_1
- ordinarne la demolizione a spese di parte CP_1
- accertato inoltre che la sopraelevazione realizzata sul fabbricato a mappale 796 fg 40 Comune di Sospirolo (già 306,307,308,309) da e di proprietà di CP_1
è stata realizzato in violazione delle norme edilizie e dello Parte_3 strumento edilizio del Comune di Sospirolo per la Zto b vigenti già all'epoca della edificazione che imponevano la distanza di 10 metri fra fabbricati (ovvero a distanza di m.7,20/8,45), essendo a distanza inferiore rispetto al fabbricato , Pt_1
- condannare e alla sua demolizione e/o CP_1 Parte_3 arretramento fino al rispetto delle distanze di legge
- accertato infine che l'avanzamento realizzato a mappale 796 di proprietà
[...] compresi verso il fabbricato di proprietà viola le norme edilizie e lo Pt_4 Pt_1 strumento edilizio del Comune di Sospirolo per la Zto b vigenti già all'epoca della edificazione che imponevano la distanza di 10 metri fra fabbricati, essendo stato realizzato a distanza inferiore con un avanzamento della preesistenza da m.
0.4 a 0,5 poi da m0,5 a m1,90),
- condannare e alla sua demolizione ed CP_1 Parte_3 arretramento alla distanza preesistente.
In ogni caso condannare e al risarcimento del CP_1 Parte_3 danno per la violazione del diritto di proprietà al risarcimento del danno in Euro Pt_1
20.000,00 e comunque calcolandolo fino al momento di cessazione della situazione illegittima. Vinte le spese.
CONCLUSIONI COPPE
-2- in via preliminare: disporsi, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione e risposta dd. 6.3.2024 (v. punto 1. di tale atto), la sospensione del presente giudizio in conseguenza della pendenza del diverso giudizio n. 117/2024 R.G. Tribunale di Belluno inerente a questione pregiudiziale;
nel merito: rigettarsi, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'impugnazione proposta da controparte avverso la sentenza n. 344/16 del Tribunale di Belluno in relazione ai motivi di gravame attualmente sottoposti, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22142/2023, alla cognizione di codesta Ecc.ma Corte d'Appello; in ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio e di quello di Cassazione.
Ragioni di fatto e di diritto.
1. Per lo svolgimento del processo sino alla presente fase di rinvio può farsi richiamo alla ordinanza n. 22142/2023 della s. Corte, che ha dato origine a questo grado, senza procedere a ritrascrizioni qui non più utili e concentrando il discorso sul tema ancora aperto a seguito della predetta pronuncia del giudice di legittimità.
2. La residua materia del contendere, all'esito del giudizio di primo, di secondo grado e di legittimità e delle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in riassunzione, risulta invero concentrata sulla domanda riconvenzionale formulata dai consorti relativa alle edificazioni compiute da Pt_1 CP_1 in asserita violazione delle distanze legali fra le costruzioni dettate dall'art. 873 c.c. e dalle norme integrative previste dalle norme tecniche di attuazione del PRG del e alla conseguente richiesta risarcitoria. Parte_5
Le opere denunciate sono le seguenti: a) garage realizzato sulla particella 796 sub 2 – poi donato alla figlia Parte_3
– in violazione della distanza legale di 10 metri dal fabbricato
[...] Pt_1 stabilita dalla normativa locale del Comune di Sospirolo;
b) sopraelevazione sul fabbricato posto sulla particella 796 (ex 306, 307, 308 e 309) con sostituzione di due appartamenti alla precedente soffitta in violazione della distanza di 10 metri prevista dal regolamento edilizio del Comune di Sospirolo dai fabbricati posti sulle particelle 319-349; Pt_1
c) avanzamento del fronte del fabbricato di e CP_1
d) balcone realizzato sullo stesso fronte in violazione della distanza legale di 10 metri tra fabbricati prevista dalla normativa locale rispetto al fabbricato Pt_1 insistente sulla particella 319.
-3- 3. Merita anche ricordare che, alla luce della pronuncia che ha dato origine a questa fase, deve ritenersi ormai definitivamente accertato che: - a seguito della mancata tempestiva formulazione da parte degli originari attori dell'eccezione di usucapione del diritto a mantenere i propri fabbricati a distanza inferiore alla legale, e nemmeno di prescrizione del diritto di agire per il rispetto delle distanze legali fra costruzioni, neppure ipotizzabile, la circostanza del mantenimento a seguito delle ristrutturazioni dell'originaria area di sedime (a seguito della sopraelevazione) non vale a escludere la violazione delle distanze legali;
- la sopraelevazione dei fabbricati costituisce nuova costruzione e deve rispettare le distanze fra costruzioni stabilite dalla normativa;
- la sanatoria ottenuta dal Comune di Sospirolo inerisce al solo rapporto pubblicistico, ma non vale in alcun modo a scriminare le eventuali violazioni delle distanze legali né a precludere le correlative domande ripristinatorie e risarcitorie.
4. Ne viene che la riproposizione di tali argomentazioni da parte della difesa CP_1 nei suoi scritti ove si insiste sulla risalenza temporale degli edifici (comparsa conclusionale, pag. 10 ss.) ovvero laddove sostiene che la sopraelevazione risultando all'interno della facciata non costituirebbe “costruzione” ovvero ancora laddove il garage sarebbe stato “autorizzato” (oltre che risalente nel tempo) risulta del tutto fuori bersaglio, attenendo a questioni precluse in questa sede.
5. Vanno prese in esame le eccezioni di indole preliminare-pregiudiziale sollevate dalla difesa CP_1
6. In merito alla eccepita novità della domanda inerente all'accertamento della violazione delle distanze anche con riferimento al balcone realizzato dopo il 1993 al primo piano del fabbricato di proprietà (pratica edilizia n. 89/1993, v. CP_1 doc. n. 14 , fasc. primo grado), con conseguente condanna Parte_3 dell'attore e della terza chiamata alla sua demolizione o arretramento, ne va ritenuta l'infondatezza. Secondo i convenuti in riassunzione “dopo il primo grado di giudizio, all'esito del quale tale domanda è stata espressamente respinta, la stessa non è più stata reiterata nel successivo grado d'appello (R.G. n. 2070/2016), né è mai stata censurata, sul punto, la statuizione di rigetto del Tribunale di Belluno”. Il punto è che tale domanda è stata oggetto della pronuncia della s. Corte, la quale ha espressamente riguardato anche il “balcone” realizzato sul fronte del fabbricato CP_1
Il nono motivo di ricorso per cassazione aveva ad oggetto anche tale manufatto, come riportato a pagina 18 dell'ordinanza della s. Corte, la quale ha preso in disamina anche la questione della autorizzazione della “terrazza balconata” (ivi, pag. 19 e pag. 25), rilevando la inconcludenza della concessione edilizia al
-4- riguardo conseguita (n. 2/1993 del 26-4-1993). E, dunque, uno dei presupposti dai quali ha preso le mosse l'ordinanza che ha dato origine al presente grado è che la domanda dei riguardasse (anche) il balcone. Pt_1
Come noto, “in tema di giudizio di rinvio, la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l'esistenza di un giudicato, esterno
o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio” (v., fra le più recenti, Cass. n. 2365 del 31/01/2025).
7. Quanto all'insistita richiesta di sospensione del presente processo ex art. 295 c.p.c. sino alla definizione di quello avente a oggetto la domanda di usucapione formulata dai con riferimento al diritto di mantenere gli edifici a distanza CP_1 non regolamentare, non possono che richiamarsi le motivazioni già enunciate nell'ordinanza del 2-9-2024 (“ritenuto che non ricorrano i presupposti di cui all'art. 295 cpc, posto che tale norma richiede un vincolo di pregiudizialità necessaria, insussistente nel caso di specie in cui si discute dell'opportunità che questa causa, avente ad oggetto l'accertamento della violazione in tema di distanze legali, venga decisa dopo l'eventuale accertamento del diritto al mantenimento della costruzione a distanza inferiore a quella legale per intervenuta usucapione”). Va solo soggiunto che, il carattere particolare del giudizio di rinvio - che, per costante giurisprudenza, è un processo chiuso tendente ad una nuova statuizione in sostituzione di quella cassata nell'ambito delineato dalla sentenza di cassazione e che inibisce alle parti ogni attività istruttoria od assertiva di fatto, ove non spiegata già nel giudizio di appello e non strettamente dipendente dalle statuizioni della S.C. (Cass. 3 ottobre 1983 n. 5751; Cass. 13 giugno 1984 n. 3459 e successive conformi) - impedisce al giudice del rinvio di sospendere il processo in attesa della decisione di altre controversie, che - comunque fossero state definite - non avrebbero potuto influire sulla pronuncia da adottare nel procedimento di rinvio, se non attraverso la violazione dei limiti propri di siffatto giudizio (Cass. 3520/1992).
8. Superate, come già detto, le argomentazioni a sostegno del rigetto somministrate dalla corte d'appello di Venezia nella sentenza n. 1315/2017 (e peraltro
-5- vanamente ancora richiamate dalla parte convenuta in riassunzione), occorre in questa sede muovere dagli accertamenti espletati dal c.t.u.
9. L'esperto dell'ufficio ha accertato che tutte le opere realizzate da CP_1
(ora di proprietà di ) e oggetto della domanda riconvenzionale Parte_3 dei sono state edificate a distanza inferiore a quella prevista dal Pt_1 regolamento edilizio vigente all'epoca dell'edificazione e poi del PRG successivo ed una anche rispetto a quella del codice civile (vedasi pag.4 punto 7 della relazione 24 marzo 2015). Segnatamente:
9.1. il garage/autorimessa risulta eretto a metri 0,80/0,86 dal fabbricato Pt_1
(punto 2 risposta a parte convenuta);
9.2. la sopraelevazione realizzata dal risulta a distanza che va da metri CP_1
7,20 a 8,45 dal fabbricato (punto 4); Pt_1
9.3. la distanza fra il poggiolo edificato dal ed il fabbricato risulta di CP_1 Pt_1 metri da 7,44 a 6,40 (punto 6) 9.4. con supplemento di consulenza 27 maggio 2015 il c.t.u. ha anche Per_1 accertato che tutta il fronte del fabbricato verso il fabbricato è CP_1 Pt_1 stato avanzato per la parte già mappale 307 dai 40 ai 50 cm, per la parte già mappale 308 da cm 50 a metri 1,90, per la parte già mappale 309 da cm 70 a zero. L' avanzamento di tutto il fronte dell'edificio risulta anche dall'elaborazione grafica depositata dall'ausiliario del giudice quale allegato
“C” di detta integrazione. 10. La c.t.u. ha anche chiaramente indicato che le distanze minime previste dai regolamenti comunali tra fabbricato e fabbricato “nel periodo delle edificazioni” erano previste in dieci metri dal “programma di fabbricazione in vigore fino a marzo 1992” e dal “piano regolatore in vigore da marzo 1992 a luglio 2008” (v. relazione 24-3-2015 c.t.u. punto 7). Il punto – sostanzialmente Per_1 pacifico in causa – si desume anche dal certificato di destinazione urbanistica del 1988 allegato all'atto di acquisto del 7-3-1988 (v. doc. 4 ). La norma Pt_1 stabilisce una distanza minima fra fabbricati di dieci metri, non solo in caso di nuova costruzione, ma anche in caso di ampliamento e sopraelevazione (così già il regolamento del Programma di fabbricazione risalente al 1975, v. doc. 10
). Non vi è dubbio che la disposizione debba trovare applicazione al caso di Pt_1 specie, in quanto le pareti dell'immobile prospicenti l'immobile CP_1 Pt_1 sono dotate di aperture finestrate, come si ricava agevolmente dai rilievi fotografici in atti. È appena il caso di ricordare, d'altronde, che l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 parla solo di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici
“antistanti”, ossia di pareti che almeno in qualche punto prospettino tra loro, senza richiedere una lunghezza minima di tale reciproco prospetto delle pareti
-6- e senza richiedere che le pareti contrapposte siano anche parallele. Quanto al garage, il c.t.u., come detto, ha verificato la violazione della distanza minima di tre metri stabilita dal codice civile all'art. 873 11. Non coglie nel segno la deduzione espressa dalla parte convenuta in riassunzione circa la “imprecisione” dell'accertamento compiuto dal c.t.u. L'accertamento del c.t.u. è stato da tutte le parti assunto come basato Per_2 su punti di riferimento del tutto idonei e come un valido accertamento. Lo ricorda il geom. in più parti della sua relazione (“le parti accettano i Per_1 punti battuti dal precedente c.t.u.”; “allo stato attuale si ritiene di poter individuare le richieste numeriche ricavandole dal rilievo eseguito dal c.t.u. precedente accettato e riconosciuto corretto da ambedue le parti”). Il punto è ribadito in sede di integrazione alla consulenza tecnica d'ufficio, laddove il geom. dà atto che operato il raffronto tra l'estratto di mappa originale Per_1
“e la restituzione del rilievo eseguito dal precedente C.T.U. (geom. lo Per_2 stesso accettato e confermato da ambo le parti, ritenendo la stessa sovrapposizione sufficientemente idonea per un riscontro metrico, pur notando leggere differenze nella rappresentazione degli immobili all'interno dello stesso estratto, ritiene di poter evidenziare quale oggetto del quesito le seguenti misure
…”. L'esperto dell'ufficio, dunque, pur correttamente cauto, ha nondimeno ribadito la idoneità delle conclusioni cui è pervenuto sulla base di quel rilievo accettato più volte dalle parti. Del resto, il consulente di parte non ha CP_1 affatto sollevato dubbi in proposito, incentrando le sue osservazioni 22-3-2015 sulla risalenza delle opere, ma dando per presupposto che quelle misure non potessero essere messe in seria discussione. Nella sua relazione del 14-1- 2009, del resto, quel tecnico di parte aveva espressamente riconosciuto che il garage era a “85-90 cm” dall'edificio , così finendo per fornire CP_1 Pt_1 conferma alle indicazioni del c.t.u.
12. Non sussistono pertanto motivi per non condividere e accreditare le misurazioni compiute dall'ausiliare.
13. La deduzione della parte convenuta riassunzione, secondo la quale occorrerebbe tener presente che, successivamente alle edificazioni per cui è causa, l'area di interesse sarebbe stata ricompresa nella “zona A” dal pr.g. del Comune di Sospirolo, non merita seguito. È sufficiente al riguardo osservare che, anche nella zona “A” del p.r.g. del è previsto che la Parte_5 distanza minima fra gli edifici sia di 10 metri (v. art. 35) per evidenziare l'inconsistenza dell'eccezione in proposito mobilitata dal CP_1
14. Quanto all'ulteriore tesi svolta dalla parte convenuta in riassunzione per contrastare la domanda dei , ossia che fra i due edifici frontistanti la Pt_1
-7- presenza del garage eretto dal varrebbe a mettere fuori gioco la distanza CP_1 minima fra edifici muniti di pareti finestrate, è priva di fondamento. Innanzi tutto, si tratta di deduzione inammissibilmente affacciata per la prima volta in questa sede di rinvio e mai prima sollevata in causa (diversamente da quanto verificatosi nella vicenda oggetto della sentenza richiamata dalla parte convenuta in riassunzione, ossia Cass. 2268/2023), introducendo un tema di dibattito del tutto nuovo. In secondo luogo, in quella vicenda si trattava di verificare l'eventuale applicazione della deroga prevista dal p.r.g. con riferimento ai “i manufatti accessori, fronteggianti i confini e privi di luci e vedute”: invero, “le costruzioni di natura accessoria e pertinenziale … possono ritenersi sottratte alle disposizioni di cui agli strumenti urbanistici, con riguardo ai fabbricati in genere, solo se e nei limiti in cui gli strumenti stessi contengano una esplicita deroga in tal senso”. Si renderebbe dunque necessario verificare, innanzi tutto, se una deroga sussista nella normativa del Parte_5
(per poi passare ad esaminare se il manufatto di cui si discute abbia o meno natura accessoria alla stregua della nozione contenuta nello specifico strumento urbanistico di cui si lamenta la violazione). Neppure la parte convenuta in riassunzione, peraltro, ha neanche adombrato una tale deroga nelle previsioni della normativa urbanistica locale. Inoltre, va rammentato che, secondo quanto accertato dalla s. Corte nella ordinanza che ha dato origine alla presente fase, i non avevano “dimostrato che i loro fabbricati siano CP_1 stati ristrutturati prima della costruzione dei frontistanti risalenti fabbricati dei coniugi e che quindi … potessero invocare il criterio della prevenzione Pt_1 edificatoria” (pag. 24). E va pure tenuto conto di quanto in proposito replicato dai e che trova un documentale riscontro, ossia che non sussiste uno Pt_1
“schermo” fra i due fabbricati “nel senso che a qualsivoglia altezza la proiezione del fabbricato incontra la parete del fabbricato per tutta la CP_1 Pt_1 lunghezza almeno dell'ex mappale 308 che peraltro è finestrato (come ben si vede dalle foto) ed è quello che risulta essere stato più avanzato e per parte del 307. Ove si ritenesse che in presenza di un piccolo manufatto frapposto a parte degli edifici che si fronteggiano a distanza inferiore ai 10 metri e di cui uno avente parete finestrate non sarebbe più necessario in toto il rispetto delle distanze, si vanificherebbe la norma stessa e si contraddirebbero anni di giurisprudenza che costantemente ha affermato che è sufficiente che i due fabbricati si fronteggino anche per un solo tratto ove uno dei due sia finestrato e che neppure occorre che il tratto comprenda la finestra (come è invece nel nostro caso), infatti ciò che richiede la giurisprudenza è che fra le facciate di due edifici sussista almeno un segmento di esse tale che l'avanzamento di una o di
-8- entrambe le facciate porti al loro incontro, sia pure per quel limitato segmento. Ed è questo ciò che avviene per tutta la fronte , anche laddove non sussiste Pt_1 il garage. In altre parole, a tutto concedere, poiché la sentenza parta di posizione secondaria anziché di facciate contrapposte nel caso che ci occupa esiste invece una facciata evidentemente contrapposta sicché appunto la contestazione non ha pregio e non impedisce l'accoglimento della domanda degli appellanti.” (memoria di replica, pag. 7 s.). 15. Non ha pregio neppure la invocazione da parte dei circa una “modestia” CP_1
o “irrilevanza” delle opere realizzate tale da non giustificare i rimedi di riduzione in pristino. A prescindere dalla non chiara rilevanza di una tale nozione, che non trova riscontro nella disciplina normativa, è certo che le illegittimità rilevate sono tutt'altro che “modeste”, trattandosi di avanzamenti di edifici a partire da circa mezzo metro o da costruzioni erette in dispregio della misura minima di tre metri. 16. In definitiva, sul punto, vanno accolte le domande di e Pt_1 Parte_2 dirette all'accertamento che: 16.1. il garage edificato da (di proprietà di ) viola la CP_1 Parte_3 distanza di tre metri dal fabbricato;
Pt_1
16.2. la sopraelevazione realizzata da sul fabbricato mappale 796 CP_1 foglio 40 del Comune di Sospirolo (già mappali 306, 307, 308 e 309) di proprietà di viola le norme del prg. Del Comune di Parte_3
Sospirolo che stabilivano (e stabiliscono) la distanza minima di metri 10 fra edifici rispetto al fabbricato;
Pt_1
16.3. l'avanzamento realizzato sul mappale 796 di proprietà verso il CP_1 fabbricato viola le norme edilizie e lo strumento edilizio del Comune di Pt_1
Sospirolo che stabilivano la distanza minimo di metri 10 fra edifici frontistanti. 16.4. La condanna alla riduzione in pristino, di natura reale, va pronunciata con esclusivo riguardo al proprietario degli immobili, nella specie, Parte_3
(“Il proprietario del fondo danneggiato da opere eseguite sul fondo del vicino, in violazione delle distanze legali, può esperire, oltre all'azione risarcitoria, di natura obbligatoria, quella ripristinatoria, di natura reale, ex art. 872 c.c. La prima, mirando al ristoro del pregiudizio patrimoniale conseguente all'edificazione illegittima, è esercitabile anche nei confronti dell'autore materiale di questa mentre la seconda, volta all'eliminazione fisica delle modifiche apportate sul fondo contiguo, va necessariamente proposta nei confronti del proprietario della costruzione, anche se materialmente realizzata da altri, potendo egli soltanto essere destinatario dell'ordine di demolizione che il ripristino delle distanze legali tende ad attuare”: Cass 458/2016).
-9- 17. L'accoglimento della domanda inerente all'accertamento della violazione delle distanze con riguardo alle opere realizzate nel limitrofo fondo dei CP_1 comporta la necessità di passare alla disamina della connessa domanda risarcitoria formulata dai (che, in forza di quanto sopra appena rilevato, Pt_1 può legittimamente rivolgersi anche contro l'autore di quelle opere, ossia
). In proposito, la parte convenuta in riassunzione ha eccepito CP_1
l'inammissibilità della domanda diretta alla condanna ad un risarcimento di un danno (€ 20.000,00) maggiore di quello indicato originariamente in atto di citazione (€ 5.000,00). Sul punto va ricordato che costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i suoi fatti costitutivi, non comporta prospettazione di una nuova causa petendi in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova (tra le molte: Cass. nn. 9266/10, 17977/07, 14961/06, 4828/06, 1224/06, 26079/05, 20683/05. 63 38/00, 7275/97, 2693/91, 1743/90). La seconda, pronunciata in materia di responsabilità extracontrattuale in fattispecie nella quale era stato chiesto in citazione il risarcimento del danno morale per la perdita di un congiunto per un importo determinato, poi maggiorato all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha in particolare affermato che le variazioni puramente quantitative del petitum sono consentite in quanto, se non alterano i termini sostanziali della controversia e non introducono nuovi temi di indagine, non comportano alcuna violazione del principio del contraddittorio ne' menomazione del diritto di difesa dell'altra parte. In relazione alla natura dell'obbligazione risarcitoria, costituente tipico debito di valore, va anzi soggiunto che il valore espresso in una determinata somma al momento della precisazione delle conclusioni è suscettibile di essere a sua volta quantificato in una somma ancora maggiore alla data della sentenza, purché non eccedente il valore corrispondente alla somma richiesta in sede di conclusioni: nei debiti di valore il giudice deve infatti tener conto anche della svalutazione monetaria che intervenga tra la data di precisazione delle conclusioni e quella della pronuncia(Cass. 23828/2010). Alla stregua di tali principi, preso atto che non vi è alcuna immutazione dei fatti sostanziali dedotti a sostegno della richiesta risarcitoria, va esclusa la novità della domanda prospettata dalla parte convenuta in riassunzione in riferimento al quantum richiesto a titolo di danni dai . Pt_1
18. Gli attori in riassunzione hanno dedotto di aver sofferto un danno correlato alla situazione del loro fondo, gravato da una sostanziale servitù di tollerare gli edifici contermini a distanza inferiore a quella di legge. Essi hanno soggiunto di
-10- abitare nell'immobile di cui al mappale 760 nn. 1, 4 e 5 e di avere, in ragione di tale loro residenza in quei luoghi, patito la situazione venuta a crearsi dalla presenza di edifici a distanza non regolare (“pacifico e noto è che gli appellanti abitano nella casa rispetto alla quale sono state violate le norme disciplinanti le distanze con le conseguenti diminuzioni di aria, luce e per il garage addirittura di usare del proprio terreno (anche solo per depositarvi all'asciutto al legna,) con una evidente intercapedine insalubre anche per motivi di umidità e stillicidio”).
19. Le Sezioni Unite (Cass. 33645/2022) hanno proposto di sostituire la locuzione 'danno in re ipsa' con quella di 'danno presunto' o 'danno normale', privilegiando la prospettiva di una presunzione basata sull'allegazione di specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio. Secondo le Sezioni Unite, nel caso di occupazione sine titulo di un immobile, il fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento (diretto o indiretto) che è andata perduta. Questo significa che, sebbene non si richieda una prova precisa dell'ammontare del danno (che può essere liquidato equitativamente, ad esempio tramite il canone locativo di mercato), la parte che chiede il risarcimento deve comunque allegare la concreta possibilità di godimento che ha perso a causa dell'occupazione abusiva. Il convenuto può poi contestare specificamente tale allegazione, nel rispetto dell'art. 115 co. 1 c.c. In presenza di una contestazione specifica, sorge per l'attore l'onere di provare lo specifico godimento perso, onere che può essere assolto anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici. Pur essendo pronunciata su una fattispecie diversa da quella qui controversa, l'orientamento delle Sezioni Unite segna una tendenza – da condividersi – a riconfigurare l'applicazione del concetto di danno in re ipsa, riconoscendo la necessità di allegare e, se necessario, di provare il danno effettivo subito come conseguenza dell'illecito. La s. corte, nella sentenza n. 12879/2025 afferma il seguente principio: “in tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici” (Cass. civ., n. 12879/2025).
20. Ciò premesso, nella specie, come ricordato, i consorti hanno allegato il Pt_1 danno che lamentano di aver patito con specifico riguardo alla destinazione abitativa degli immobili e, a fronte di tale allegazione, non si rinviene una puntuale e motivata contestazione, avendo i PE genericamente assunto che le violazioni commesse, in quanto di modesta entità, non avrebbero potuto
-11- cagionare alcun effettivo pregiudizio ai vicini, ma si tratta di profilo che, se mai, può incidere sul quantum del danno dal liquidarsi, ma non tale da elidere del tutto il pregiudizio prodottosi. 21. Occorre in proposito considerare che l'autorimessa risulta installata a distanza inferiore a tre metri rispetto all'edificio , creando una di quelle Pt_1 intercapedini che la previsione del codice civile mira a scongiurare, nel mentre la sopraelevazione ha comportato la creazione di nuovi volumi con due unità e l'avanzamento ha comportato un avvicinamento dell'edificio da cm 50 a CP_1 cm 190. Alla stregua di tali elementi, considerata la pacifica utilizzazione residenziale dell'immobile , nonché della durata delle violazioni (la Pt_1 domanda riconvenzionale e la chiamata in causa risalgono al gennaio-febbraio 2010), la corte, in una prospettiva liquidatoria equitativa, come si confà alla presente fattispecie, nella estrema difficoltà di fornire la dimostrazione del suo preciso ammontare (artt. 2056-1226 c.c.), ritiene congruo, in assenza di diversi elementi, non addotti dalle parti, di prendere le mosse dalla rendita catastale dell'immobile (€ 369,48) e di fare applicazione del criterio di cui all'art. 15 Pt_1
c.p.c. con riferimento alle cause per l'assoggettamento a servitù (valore catastale*50), pervenendo a un importo di € 18.474,00 che, in ragione della temporaneità del pregiudizio e della natura e dell'entità dell'asservimento del fondo risulta equo ridurre della metà, liquidando pertanto a tale titolo la somma di € 9.237,00 a valori attuali. Al pagamento di tale somma vanno pertanto condannati in solido e . CP_1 Parte_3
22. La regolamentazione delle spese processuali va compiuta alla stregua dell'esito complessivo della controversia, tenendo pertanto conto non solo dell'accoglimento delle domande dei , ma anche dell'accoglimento per Pt_1 quanto di ragione di quelle formulate dai PE (v. sentenza di primo grado e sua solo parziale riforma in sede di appello, poi confermata in parte qua in cassazione). In considerazione della reciproca soccombenza le spese processuali di entrambe le parti, relative a tutti i gradi di giudizio, vanno dichiarate interamente compensate. Le spese inerenti alle cc.tt.u. espletate in prime cure, come liquidate con distinti provvedimenti, vanno poste a carico delle due parti ciascuna per la giusta metà.
PER QUESTI MOTIVI
definendo in sede di rinvio la causa promossa da e Parte_1 Parte_2
contro e , così decide:
[...] CP_1 Parte_3
1.) condanna ad arretrare:
1.1. sino alla distanza di metri tre Parte_3 dall'immobile l'autorimessa edificata da;
1.2. sino alla Pt_1 CP_1 distanza di metri dieci dall'immobile la sopraelevazione edificata da Pt_1
-12- NO PE sul fabbricato mappale 796 foglio 40 Comune di Sospirolo (già mappali 306, 307, 308 e 309);
1.3. sino alla distanza preesistente (quindi con arretramento da cm 50 a cm 190: v. punto 9.4. in motivazione) l'avanzamento del fronte del fabbricato sul predetto mappale 796 di cui al punto che precede;
il tutto come meglio individuato e descritto nelle relazioni tecniche e negli elaborati grafici dei geom. e che qui si intendono a Per_2 Per_1 ogni effetto richiamate;
2.) condanna e fra loro in solido, al CP_1 Parte_3 risarcimento del danno in favore degli attori in riassunzione per le violazioni sopra accertate, danno che liquida in € 9.237,00 oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 1, c.c., dalla data della presente sentenza al saldo;
3.) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali di tutti i gradi di giudizio;
4.) pone in via definitiva le spese inerenti a tutte le cc.tt.u. espletate a definitivo carico di entrambe le parti, ciascuna per la giusta metà. Venezia, 18 dicembre 2025. Il presidente est. Guido Santoro
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