Articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 538
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 gennaio 1994
Art. 5.
1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 , al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 in lire 137 miliardi.
2. A decorrere dall'anno 1994 il fondo comune determinato ai sensi dell' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e successive modificazioni e integrazioni, viene ripartito in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente allo stesso titolo. Le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all' articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 .
Note all'art. 5.
- Il testo dell'intero comma 1 dell'art. 3 della legge n. 158/1990 (Norme di delega in materia di autonomia impositiva delle regioni e altre disposizioni concernenti i rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni) e' il seguente:
"1. A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 , e' costituito:
a) da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'artitolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (3), al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;
b) da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore".
- Per l' art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151 , si veda in nota all'art. 4.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994