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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1648/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1648/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvia Assennato
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che a causa delle patologie di cui è affetto ed Parte_1 indicate in motivazione va riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 con decorrenza dal 17.02.2022.
2. Rigetta la domanda di pagamento.
pagina 1 di 4 3. Compensa della metà le spese processuali e condanna l a rimborsare al CP_1 ricorrente il residuo liquidato in complessivi € 1.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4. Pone a carico dell' le spese di CTU del presente giudizio e quelle del CP_1 procedimento di ATPO n. 6169/2022, liquidate con separati decreti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 22.03.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero da altra data, a causa delle patologie di cui è affetto, si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980. Riferisce che in data 23.03.2021 presentava domanda all' per l'accertamento dell'invalidità e che, all'esito della visita CP_1 della CMC, veniva riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al
100% senza, tuttavia, diritto all'indennità di accompagnamento. Presentava, quindi, ricorso di ATPO, iscritto al n. 6169/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri riconosceva la sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da aprile 2023. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU (relativamente alla decorrenza), dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto di quello fissato nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 6169/2022, nonché con la pagina 2 di 4 rinnovazione della CTU medico-legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che, come detto, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO il CTU, Dr. Per_1
concludeva per la sussistenza delle condizioni sanitarie per accedere
[...] all'indennità di accompagnamento, purtuttavia riferiva che non era presente in atti documentazione da cui desumere con certezza la data della decorrenza del requisito sanitario, per cui riteneva di poterla individuare nel mese di aprile 2023, ossia 6 mesi prima rispetto all'accertamento peritale. Il CTU affermava, infatti, che, benché le patologie diagnosticate fossero in atto anche in epoca antecedente, non era possibile stabilire la reale incidenza delle stesse sulle capacità del periziando ad assolvere agli impegni quotidiani di vita e, quindi, sulla necessità di assistenza continuativa e permanente di terzi.
All'esito delle operazioni peritali condotte nel presente giudizio il CTU, Dr. Per_2
previo esame della documentazione sanitaria in atti, e sottoposto il ricorrente a
[...] nuova visita medico legale, conferma la diagnosi di: “Insufficienza mentale media (QI 54) con psicosi d'innesto caratterizzata da ritiro sociale e sintomatologia di tipo ossessivo compulsivo”. Ciò posto, premette che, l'attribuzione della decorrenza del requisito sanitario in assenza di documentazione probante le effettive ricadute delle patologie presenti sulla capacità di autonomia del soggetto, si risolve spesso in un puro esercizio previsionale privo di fondamento ed attinenza scientifica, in quanto, di norma, non esistono casistiche o riferimenti scientifici attendibili sulla temporalità della comparsa dei primi sintomi specifici, ad eccezione delle infezioni per le quali è più o meno standardizzato il periodo di incubazione. Riferisce, quindi, di condividere le difficoltà manifestate dal CTU dell'ATP, purtuttavia evidenzia che in atti è presente una certificazione datata 17.02.2022 del CSMH2 della quindi proveniente d Pt_2 struttura pubblica, in cui il medico specialista dichiara che, a causa delle condizioni cliniche, il paziente necessita di “assistenza continuativa della gestione delle comuni attività quotidiane”. Pertanto, considerato che si è in presenza di un documento fidefacente in relazione alla specifica problematica, evidentemente sfuggito al primo
CTU, conclude che è equitativamente congruo far risalire la decorrenza dei requisiti sanitari per accedere al beneficio assistenziale in parola dal 17.02.2022.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente pagina 3 di 4 obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Va, tuttavia, precisato che la S.C. di Cassazione (cfr. sent. 9755/2019) ha affermato, rimanendo nel solco della costante giurisprudenza di legittimità, che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione, anche perché un processo a "cognizione piena" nel quale le facoltà difensive fossero ridotte nell'angusto perimento delineato dall'art. 445-bis c.p.c., avrebbe difficilmente potuto superare il controllo di legittimità costituzionale (esame, invece, superato con successo nel
2014, sent. n. 243, in virtù del riconoscimento dei peculiari limiti del procedimento). Ne discende che il giudice dell'ATPO, pur non dovendosi esimere dal valutare – sommariamente- la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione ed erogazione cui è finalizzato l'accertamento sanitario [onde vagliare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso], pone in essere un'attività di indagine priva di incidenza con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio (cfr. Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 8932/2015 e più recentemente Cass. n. 16685/2018).
Il ricorso di merito è, quindi, fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
L'accertamento del requisito sanitario in epoca successiva alla domanda amministrativa ma in virtù di documentazione già presente in atti nel procedimento di ATPO giustifica la compensazione parziale delle spese processuali di entrambe le fasi, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese delle CTU del presente giudizio e quelle del procedimento di ATPO, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
Velletri, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica in persona della dott.ssa Raffaella Falcione, quale Giudice del lavoro, all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato mediante pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART.429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1648/2024 R.G.A.L. vertente tra
Ricorrente Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Silvia Assennato
E
In persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente CP_1
Rappresentato e difeso dall'Avv.to Bruno E. Pontecorvo
Oggetto: Merito dopo ATP.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione
1. Accerta e dichiara che a causa delle patologie di cui è affetto ed Parte_1 indicate in motivazione va riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% con diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980 con decorrenza dal 17.02.2022.
2. Rigetta la domanda di pagamento.
pagina 1 di 4 3. Compensa della metà le spese processuali e condanna l a rimborsare al CP_1 ricorrente il residuo liquidato in complessivi € 1.500,00 oltre IVA CPA e spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
4. Pone a carico dell' le spese di CTU del presente giudizio e quelle del CP_1 procedimento di ATPO n. 6169/2022, liquidate con separati decreti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente epigrafato, con ricorso depositato in data 22.03.2024 ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., ritualmente notificato, conviene in giudizio l' in persona del CP_1 legale rappresentante pro-tempore, chiedendo che sia accertato che, a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa, ovvero da altra data, a causa delle patologie di cui è affetto, si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della L. 18/1980. Riferisce che in data 23.03.2021 presentava domanda all' per l'accertamento dell'invalidità e che, all'esito della visita CP_1 della CMC, veniva riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa al
100% senza, tuttavia, diritto all'indennità di accompagnamento. Presentava, quindi, ricorso di ATPO, iscritto al n. 6169/2022 RGAL, al cui esito il CTU nominato dal Tribunale di Velletri riconosceva la sussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da aprile 2023. Contestava, quindi, le conclusioni del CTU (relativamente alla decorrenza), dando così corso all'odierno giudizio di merito.
L' si costituisce in giudizio eccependo l'improponibilità e/o l'inammissibilità del CP_1 ricorso e ne chiede, quindi, il rigetto in via principale per quanto eccepito. In subordine ne chiede il rigetto nel merito per la sua infondatezza in fatto e in diritto, con vittoria di spese competenze e onorari di lite.
Giova premettere che le contestazioni alla CTU proposte nell'ambito del procedimento di
ATPO sono state depositate dalla parte in Cancelleria entro il termine assegnato dall'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. (tenuto conto di quello fissato nel verbale di conferimento incarico e giuramento del CTU), e, nei successivi 30 giorni, è stato proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente, con l'acquisizione degli atti del procedimento di ATPO n. 6169/2022, nonché con la pagina 2 di 4 rinnovazione della CTU medico-legale. All'odierna udienza, dopo la discussione, la causa veniva decisa con lettura della sentenza con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c..
Così riassunti i fatti di causa osserva il giudicante che, come detto, all'esito dell'accertamento peritale condotto nel procedimento di ATPO il CTU, Dr. Per_1
concludeva per la sussistenza delle condizioni sanitarie per accedere
[...] all'indennità di accompagnamento, purtuttavia riferiva che non era presente in atti documentazione da cui desumere con certezza la data della decorrenza del requisito sanitario, per cui riteneva di poterla individuare nel mese di aprile 2023, ossia 6 mesi prima rispetto all'accertamento peritale. Il CTU affermava, infatti, che, benché le patologie diagnosticate fossero in atto anche in epoca antecedente, non era possibile stabilire la reale incidenza delle stesse sulle capacità del periziando ad assolvere agli impegni quotidiani di vita e, quindi, sulla necessità di assistenza continuativa e permanente di terzi.
All'esito delle operazioni peritali condotte nel presente giudizio il CTU, Dr. Per_2
previo esame della documentazione sanitaria in atti, e sottoposto il ricorrente a
[...] nuova visita medico legale, conferma la diagnosi di: “Insufficienza mentale media (QI 54) con psicosi d'innesto caratterizzata da ritiro sociale e sintomatologia di tipo ossessivo compulsivo”. Ciò posto, premette che, l'attribuzione della decorrenza del requisito sanitario in assenza di documentazione probante le effettive ricadute delle patologie presenti sulla capacità di autonomia del soggetto, si risolve spesso in un puro esercizio previsionale privo di fondamento ed attinenza scientifica, in quanto, di norma, non esistono casistiche o riferimenti scientifici attendibili sulla temporalità della comparsa dei primi sintomi specifici, ad eccezione delle infezioni per le quali è più o meno standardizzato il periodo di incubazione. Riferisce, quindi, di condividere le difficoltà manifestate dal CTU dell'ATP, purtuttavia evidenzia che in atti è presente una certificazione datata 17.02.2022 del CSMH2 della quindi proveniente d Pt_2 struttura pubblica, in cui il medico specialista dichiara che, a causa delle condizioni cliniche, il paziente necessita di “assistenza continuativa della gestione delle comuni attività quotidiane”. Pertanto, considerato che si è in presenza di un documento fidefacente in relazione alla specifica problematica, evidentemente sfuggito al primo
CTU, conclude che è equitativamente congruo far risalire la decorrenza dei requisiti sanitari per accedere al beneficio assistenziale in parola dal 17.02.2022.
In relazione alle riferite conclusioni ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il perito dell'ufficio ha basato l'accertamento sulla base della certificazione sanitaria prodotta dalla parte ricorrente e su quanto direttamente pagina 3 di 4 obiettivato nel corso della visita peritale. Il ragionamento tecnico-scientifico risulta, altresì, completo, logico, coerente e sorretto da condivisibili argomentazioni medico- legali. Ne è prova che le parti, ricevuta la bozza della relazione, non hanno fatto pervenire al CTU osservazioni critiche.
Va, tuttavia, precisato che la S.C. di Cassazione (cfr. sent. 9755/2019) ha affermato, rimanendo nel solco della costante giurisprudenza di legittimità, che entrambe le fasi del procedimento ex art. 445-bis c.p.c. hanno ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione, anche perché un processo a "cognizione piena" nel quale le facoltà difensive fossero ridotte nell'angusto perimento delineato dall'art. 445-bis c.p.c., avrebbe difficilmente potuto superare il controllo di legittimità costituzionale (esame, invece, superato con successo nel
2014, sent. n. 243, in virtù del riconoscimento dei peculiari limiti del procedimento). Ne discende che il giudice dell'ATPO, pur non dovendosi esimere dal valutare – sommariamente- la sussistenza delle condizioni dell'azione e dei requisiti sostanziali per la concessione ed erogazione cui è finalizzato l'accertamento sanitario [onde vagliare l'utilità dell'azione e l'ammissibilità del ricorso], pone in essere un'attività di indagine priva di incidenza con efficacia di giudicato sulle situazioni soggettive di natura sostanziale dedotte in giudizio (cfr. Cass. n. 5338/2014, Cass. n. 8932/2015 e più recentemente Cass. n. 16685/2018).
Il ricorso di merito è, quindi, fondato e merita di essere accolto nei limiti innanzi precisati.
L'accertamento del requisito sanitario in epoca successiva alla domanda amministrativa ma in virtù di documentazione già presente in atti nel procedimento di ATPO giustifica la compensazione parziale delle spese processuali di entrambe le fasi, ai sensi dell'art. 92
c.p.c., che vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..
Le spese delle CTU del presente giudizio e quelle del procedimento di ATPO, liquidate con separati decreti, sono poste a carico dell' . CP_1
Velletri, 27 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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