Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 842
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento delle sanzioni e degli interessi capitalizzati

    Pur riconoscendo i ritardi di pagamento del Comune di AT, questi non costituiscono causa di forza maggiore o incertezza giuridica. Tuttavia, si ritiene che le sanzioni possano essere eccessive e sproporzionate data la condotta della ricorrente e la sua attività sociale, applicando l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997.

  • Accolto
    Annullamento delle riprese relative all'imposta sostitutiva locazione (cedolare secca)

    L'Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna prova o contestazione a sostegno delle riprese relative alla cedolare secca, nonostante la chiara allegazione della ricorrente di non essere titolare di tali imposte. Pertanto, le riprese sono annullate.

  • Accolto
    Richiesta di riduzione delle sanzioni alla metà del minimo

    In considerazione dei ritardi nei pagamenti da parte del Comune di AT, che hanno condizionato l'operato della ricorrente, e della sua attività sociale, si applica l'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997, riducendo le sanzioni alla metà del minimo edittale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 842
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 842
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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