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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 842 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 842/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
D'IMME' FRANCESCO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5508/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 AT CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - AT - Via Porto Ulisse 51 95100 AT CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250010505001000 IMP.SOST.CED.SE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250010505001000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250010505001000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250010505001000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per l'associazione ricorrente l'avv. Difensore_1 il quale insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede la condanna alle spese con distrazione in proprio favore.
Resistente (A.E.): La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 02/10/2025 ed inviato il 02/10/2025 con il servizio telematico l' Ricorrente_1 - Indirizzo_1 AT in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Rappresentante_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AT e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di AT per l'annullamento previa sospensione della cartella di pagamento n. 29320250010505001000 notificata il 7.7.25 con cui Agenzia Entrate -Riscossione Agente Riscossione prov. CT chiede all'Associazione_1 la somma di € 79.567,34.
Precisa che la cartella si riferisce a controllo mod. 770 anno 2021, dichiarazione mod. 770/2022 presentata per il periodo d'imposta 2021, su controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73.
La parte ricorrente premette di svolgere il servizio di “Semiconvitto per minori indigenti” per conto del Comune di AT, il quale con contratto del 31.10.97 si obbligava a: consegnare un rudere comunale sito a Librino;
attivare il servizio “per minori indigenti”; pagare puntualmente i servizi all'Associazione che si obbligava a
“trasformare in SCUOLA il rudere del Comune” e restituirlo alla scadenza.
L'Associazione quindi ristrutturava il rudere con prestiti bancari iniziando il servizio per il Comune che invece pagava con ritardo sempre crescente, che culminava negli anni dal 2008 al 2018, quando pagava i servizi anche con undici mesi di ritardo (fatto notorio).
Quindi l'Associazione non ha potuto pagare le somme indicate in cartella in quanto fortemente indebitata con le banche ed in quanto il Comune deliberava il dissesto e con atto del 11.10.19 (al.19 e 19bis) all'improvviso dimezzava il fatturato della ricorrente.
Tutto ciò rende illegittima la richiesta di sanzioni e di interessi capitalizzati per il ritardato pagamento di imposte, non attribuibile a colpa e volontà della ricorrente.
Eccepisce pertanto la infondatezza e la illegittimità delle sanzioni ritenendole non dovute poiché sussiste uno stato di forza maggiore (art. 6 co. 5 d.lgs. 472/1997).
Evidenzia, altresì, che gli stipendi per l'anno 2021 sono stati pagati con un anno di ritardo, per cui, a ben vedere, l'Associazione non ha operato, per quell'anno, alcuna ritenuta d'imposta, non avendo corrisposto retribuzioni nel 2021. Invero gli emolumenti in cartella, pur dichiarati, sono stati materialmente pagati solo l'anno successivo nel 2022. Sostiene che, comunque, le violazioni sono giustificate da obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 546/1992; e che le sanzioni sono eccessive e sproporzionate rispetto alla condotta della ricorrente, per cui, in via subordinata, dovrebbero essere ridotte alla metà del minimo (art.7, comma 4, del
D. Lgs. n. 472/1997).
Evidenzia, ancora, che a pag. 10 della cartella si riporta la seguente imposta che sarebbe stata omessa:
908A imposta sostitutiva locazione per immobili ad uso abitativo;
cedolare secca omesso versamento;
cui si aggiungono 910F-sanzione e 909A- interessi.
Tuttavia l'Associazione_1 non è proprietaria di alcun immobile né ha mai locato unità immobiliare a scopo abitativo. Pertanto con il presente ricorso, da valere anche agli effetti degli artt.615 e 617 del codice di procedura civile, si contesta la nullità dei presunti titoli di imposta indicati a pag.10 della cartella e se ne chiede l'annullamento.
Allega varie sentenze di questa Corte e della allora CTR di accoglimento di analoghi ricorsi presentati per altre annualità.
Chiede, previa sospensione: 1) dichiarare nulla, illegittima ed errata l'impugnata cartella di pagamento limitatamente alla parte in cui irroga le sanzioni e gli interessi capitalizzati ed ove richiede imposte e sanzioni per cedolare secca;
2) in subordine, annullare la cartella gravata limitando le sanzioni alla metà del minimo ex art. 7 c.4 d. lgs.472/97 ed annullando la parte di cartella che impone il pagamento degli interessi capitalizzati;
3) con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AT si costituisce in giudizio, con deposito delle proprie controdeduzioni in data 12/11/2025.
Contesta i motivi di ricorso ed insiste sulla legittimità dell'operato dell'Ufficio e sulla fondatezza della pretesa erariale.
L'Ufficio sostiene che le cause di forza maggiore, individuate dalla ricorrente nei ritardati pagamenti dell'unico cliente (il Comune di AT) non sono state adeguatamente, né motivate, né documentate.
In relazione alle sanzioni applicate si ribadisce la correttezza dell'operato dell'Ufficio; trattandosi di omessi versamenti le sanzioni sono state richieste in base a quanto previsto dall'articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997: sanzioni pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
L'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 riguarda la non applicabilità delle sanzioni quando “la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”, fattispecie che palesemente non è applicabile al caso di specie, non sussistendo alcuna incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997.
Sulla eccezione di violazione dell'art. 7 comma 4 D.Lgs. n. 472/1997 l'Ufficio resistente sostiene che non sussistono elementi o circostanze che giustifichino la riduzione della sanzione alla metà del minimo, né può dirsi che l'Ufficio abbia violato l'art. 7 comma 4 d.lgs. n. 472/1997, nell'applicare la sanzione nella misura minima prevista per la fattispecie relativa ad omessi versamenti (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997).
Chiede di rigettare tutte le eccezioni in quanto infondate;
di condannare la controparte al pagamento delle spese processuali. Non risulta costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente mediante PEC del 02/10/2025, come in atti.
All'udienza del giorno 19 novembre 2025 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT, con Ordinanza n. Società_1 depositata il 20/11/2025 ritenuto che ricorrono i presupposti per disporre la sospensione dell'atto impugnato, accoglie l'istanza di sospensione e rinvia, per la trattazione del merito, all'udienza del 28 gennaio 2026, ore 10.00.
Spese al definitivo.
Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026 viene trattato il merito della controversia.
Il Collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
Il difensore dell'associazione ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede la condanna alle spese con distrazione in proprio favore.
La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente, impugnando la sopra indicata cartella, ne sostiene la illegittimità e ne chiede l'annullamento.
La parte resistente, come visto, insiste sulla legittimità e fondatezza della pretesa erariale.
Questa Corte procede all'esame dei motivi di ricorso e, con riguardo al primo, osserva che non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. 472 del 1997.
Risulta documentalmente provato che il ritardo che si è determinato nei pagamenti da parte del Comune di
AT (committente) ha, nel corso degli anni, causato una rilevante crisi di liquidità per l'Associazione ricorrente.
Tuttavia ciò non costituisce fatto anormale e imprevedibile in quanto, considerato che il dissesto del Comune di AT, protrattosi per diversi anni, costituisce fatto notorio che avrebbe imposto di predisporre gli opportuni accantonamenti (Cass. civ., 7628/2024, ord.), si tratta di condizione non più imprevedibile ed eccezionale.
Parimenti, non può essere applicato l'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 che presuppone la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza giuridica, mentre le norme tributarie di riferimento non presentano alcuna incertezza interpretativa.
Con riferimento alla richiesta, avanzata in via subordinata, di annullamento di sanzioni ed interessi perché entrambi eccessivi e sproporzionati, osserva questo Collegio che può essere, in fattispecie, applicata la disposizione di cui all'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997.
Invero, tenuto conto dei conclamati ritardi nei pagamenti da parte del Comune di AT, che, pur non costituendo una circostanza di impossibilità assoluta e imprevedibile all'adempimento dell'obbligazione tributaria, certamente hanno condizionato in maniera determinante l'operato della ricorrente e considerato che l'Associazione_1 svolgeva una meritoria azione sociale, può ritenersi che ricorrono le
“eccezionali circostanze” che fanno apparire le sanzioni eccessive e sproporzionate rispetto alla obiettiva condotta della ricorrente, sicché può essere applicato, in fattispecie, quanto disposto dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997.
Si richiama in proposito quanto deciso dalla Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 46/2023, a proposito dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997, ha chiarito che «Il perimetro di applicazione del comma 4 di tale ultima norma può infatti essere dilatato considerando, tra le circostanze che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 del medesimo articolo, e in particolare la condotta dell'agente e l'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze. Valorizzato in questi termini, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione, atta a mitigare l'applicazione di sanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano)» (Corte Costituzionale Sentenza n. 46/2023 - Num. mass.: 0045419).
Sulla richiesta di annullamento dei titoli di imposta indicati a pag.10 della cartella: 908A imposta sostitutiva locazione per immobili ad uso abitativo-cedolare secca - omesso versamento;
cui si aggiungono
910F-sanzione e 909A- interessi, questo Collegio osserva che, a fronte della chiara lagnanza della ricorrente, di non essere proprietaria di alcun immobile e di non avere mai locato unità immobiliare a scopo abitativo, la resistente Agenzia delle Entrate non ha eccepito alcunché e non ha prodotto alcun elemento di prova a fondamento della ripresa.
Pertanto, anche in considerazione della assoluta mancanza di contestazione di quanto dedotto dalla ricorrente, questo Collegio ritiene di dover accogliere la richiamata censura e di annullare le indicate riprese a titolo di imposta sostitutiva locazione per immobili ad uso abitativo - cedolare secca - omesso o carente versamento (codice tributo 908A); relativi sanzione (cod. tributo 910F) e interessi (cod. tributo 909A), di cui alla pag. 10 della impugnata cartella.
In proposito la Suprema Corte, relativamente al principio di “non contestazione”, ha statuito che «Il convenuto,
a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c. p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c..». (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9439/2022).
In definitiva, questa Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto parzialmente, come in dispositivo.
Con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite, in ragione della parziale soccombenza;
nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituita.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di AT – Sez. III – in parziale accoglimento del ricorso, riduce le sanzioni irrogate a metà del minimo edittale;
annulla le riprese relative ad imposta sostitutiva locazione per immobili ad uso abitativo-cedolare secca e relative sanzioni ed interessi (indicate nella impugnata cartella con codici tributo 908A, 910F e 909A); rigetta nel resto.
Compensa le spese tra le parti costituite. Nulla spese con riferimento ad Agenzia Entrate-Riscossione.
Così deciso in AT, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MATARAZZO ANTONINO ANGELO MARI, Presidente e Relatore
D'IMME' FRANCESCO, Giudice
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5508/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale AT - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 AT CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - AT - Via Porto Ulisse 51 95100 AT CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250010505001000 IMP.SOST.CED.SE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250010505001000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250010505001000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320250010505001000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: E' presente per l'associazione ricorrente l'avv. Difensore_1 il quale insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede la condanna alle spese con distrazione in proprio favore.
Resistente (A.E.): La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 02/10/2025 ed inviato il 02/10/2025 con il servizio telematico l' Ricorrente_1 - Indirizzo_1 AT in persona del legale rappresentante pro tempore dr. Rappresentante_1, rappresentata e difesa come in atti, ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AT e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di AT per l'annullamento previa sospensione della cartella di pagamento n. 29320250010505001000 notificata il 7.7.25 con cui Agenzia Entrate -Riscossione Agente Riscossione prov. CT chiede all'Associazione_1 la somma di € 79.567,34.
Precisa che la cartella si riferisce a controllo mod. 770 anno 2021, dichiarazione mod. 770/2022 presentata per il periodo d'imposta 2021, su controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/73.
La parte ricorrente premette di svolgere il servizio di “Semiconvitto per minori indigenti” per conto del Comune di AT, il quale con contratto del 31.10.97 si obbligava a: consegnare un rudere comunale sito a Librino;
attivare il servizio “per minori indigenti”; pagare puntualmente i servizi all'Associazione che si obbligava a
“trasformare in SCUOLA il rudere del Comune” e restituirlo alla scadenza.
L'Associazione quindi ristrutturava il rudere con prestiti bancari iniziando il servizio per il Comune che invece pagava con ritardo sempre crescente, che culminava negli anni dal 2008 al 2018, quando pagava i servizi anche con undici mesi di ritardo (fatto notorio).
Quindi l'Associazione non ha potuto pagare le somme indicate in cartella in quanto fortemente indebitata con le banche ed in quanto il Comune deliberava il dissesto e con atto del 11.10.19 (al.19 e 19bis) all'improvviso dimezzava il fatturato della ricorrente.
Tutto ciò rende illegittima la richiesta di sanzioni e di interessi capitalizzati per il ritardato pagamento di imposte, non attribuibile a colpa e volontà della ricorrente.
Eccepisce pertanto la infondatezza e la illegittimità delle sanzioni ritenendole non dovute poiché sussiste uno stato di forza maggiore (art. 6 co. 5 d.lgs. 472/1997).
Evidenzia, altresì, che gli stipendi per l'anno 2021 sono stati pagati con un anno di ritardo, per cui, a ben vedere, l'Associazione non ha operato, per quell'anno, alcuna ritenuta d'imposta, non avendo corrisposto retribuzioni nel 2021. Invero gli emolumenti in cartella, pur dichiarati, sono stati materialmente pagati solo l'anno successivo nel 2022. Sostiene che, comunque, le violazioni sono giustificate da obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. n. 546/1992; e che le sanzioni sono eccessive e sproporzionate rispetto alla condotta della ricorrente, per cui, in via subordinata, dovrebbero essere ridotte alla metà del minimo (art.7, comma 4, del
D. Lgs. n. 472/1997).
Evidenzia, ancora, che a pag. 10 della cartella si riporta la seguente imposta che sarebbe stata omessa:
908A imposta sostitutiva locazione per immobili ad uso abitativo;
cedolare secca omesso versamento;
cui si aggiungono 910F-sanzione e 909A- interessi.
Tuttavia l'Associazione_1 non è proprietaria di alcun immobile né ha mai locato unità immobiliare a scopo abitativo. Pertanto con il presente ricorso, da valere anche agli effetti degli artt.615 e 617 del codice di procedura civile, si contesta la nullità dei presunti titoli di imposta indicati a pag.10 della cartella e se ne chiede l'annullamento.
Allega varie sentenze di questa Corte e della allora CTR di accoglimento di analoghi ricorsi presentati per altre annualità.
Chiede, previa sospensione: 1) dichiarare nulla, illegittima ed errata l'impugnata cartella di pagamento limitatamente alla parte in cui irroga le sanzioni e gli interessi capitalizzati ed ove richiede imposte e sanzioni per cedolare secca;
2) in subordine, annullare la cartella gravata limitando le sanzioni alla metà del minimo ex art. 7 c.4 d. lgs.472/97 ed annullando la parte di cartella che impone il pagamento degli interessi capitalizzati;
3) con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di AT si costituisce in giudizio, con deposito delle proprie controdeduzioni in data 12/11/2025.
Contesta i motivi di ricorso ed insiste sulla legittimità dell'operato dell'Ufficio e sulla fondatezza della pretesa erariale.
L'Ufficio sostiene che le cause di forza maggiore, individuate dalla ricorrente nei ritardati pagamenti dell'unico cliente (il Comune di AT) non sono state adeguatamente, né motivate, né documentate.
In relazione alle sanzioni applicate si ribadisce la correttezza dell'operato dell'Ufficio; trattandosi di omessi versamenti le sanzioni sono state richieste in base a quanto previsto dall'articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997: sanzioni pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
L'art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 riguarda la non applicabilità delle sanzioni quando “la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce”, fattispecie che palesemente non è applicabile al caso di specie, non sussistendo alcuna incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione dell'art. 13 del D.lgs. n. 471 del 1997.
Sulla eccezione di violazione dell'art. 7 comma 4 D.Lgs. n. 472/1997 l'Ufficio resistente sostiene che non sussistono elementi o circostanze che giustifichino la riduzione della sanzione alla metà del minimo, né può dirsi che l'Ufficio abbia violato l'art. 7 comma 4 d.lgs. n. 472/1997, nell'applicare la sanzione nella misura minima prevista per la fattispecie relativa ad omessi versamenti (art. 13 D.Lgs. n. 471/1997).
Chiede di rigettare tutte le eccezioni in quanto infondate;
di condannare la controparte al pagamento delle spese processuali. Non risulta costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente mediante PEC del 02/10/2025, come in atti.
All'udienza del giorno 19 novembre 2025 viene trattata l'istanza di sospensione dell'atto impugnato e all'esito la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT, con Ordinanza n. Società_1 depositata il 20/11/2025 ritenuto che ricorrono i presupposti per disporre la sospensione dell'atto impugnato, accoglie l'istanza di sospensione e rinvia, per la trattazione del merito, all'udienza del 28 gennaio 2026, ore 10.00.
Spese al definitivo.
Alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026 viene trattato il merito della controversia.
Il Collegio procede all'esame degli atti del fascicolo.
Il difensore dell'associazione ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e chiede la condanna alle spese con distrazione in proprio favore.
La rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
Successivamente il Presidente dichiara chiusa la discussione e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente, impugnando la sopra indicata cartella, ne sostiene la illegittimità e ne chiede l'annullamento.
La parte resistente, come visto, insiste sulla legittimità e fondatezza della pretesa erariale.
Questa Corte procede all'esame dei motivi di ricorso e, con riguardo al primo, osserva che non può trovare applicazione la previsione di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs. 472 del 1997.
Risulta documentalmente provato che il ritardo che si è determinato nei pagamenti da parte del Comune di
AT (committente) ha, nel corso degli anni, causato una rilevante crisi di liquidità per l'Associazione ricorrente.
Tuttavia ciò non costituisce fatto anormale e imprevedibile in quanto, considerato che il dissesto del Comune di AT, protrattosi per diversi anni, costituisce fatto notorio che avrebbe imposto di predisporre gli opportuni accantonamenti (Cass. civ., 7628/2024, ord.), si tratta di condizione non più imprevedibile ed eccezionale.
Parimenti, non può essere applicato l'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 che presuppone la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza giuridica, mentre le norme tributarie di riferimento non presentano alcuna incertezza interpretativa.
Con riferimento alla richiesta, avanzata in via subordinata, di annullamento di sanzioni ed interessi perché entrambi eccessivi e sproporzionati, osserva questo Collegio che può essere, in fattispecie, applicata la disposizione di cui all'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997.
Invero, tenuto conto dei conclamati ritardi nei pagamenti da parte del Comune di AT, che, pur non costituendo una circostanza di impossibilità assoluta e imprevedibile all'adempimento dell'obbligazione tributaria, certamente hanno condizionato in maniera determinante l'operato della ricorrente e considerato che l'Associazione_1 svolgeva una meritoria azione sociale, può ritenersi che ricorrono le
“eccezionali circostanze” che fanno apparire le sanzioni eccessive e sproporzionate rispetto alla obiettiva condotta della ricorrente, sicché può essere applicato, in fattispecie, quanto disposto dall'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997.
Si richiama in proposito quanto deciso dalla Corte Costituzionale la quale, con la sentenza n. 46/2023, a proposito dell'art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 472/1997, ha chiarito che «Il perimetro di applicazione del comma 4 di tale ultima norma può infatti essere dilatato considerando, tra le circostanze che possono determinare la riduzione fino al dimezzamento della sanzione, quanto indicato nel comma 1 del medesimo articolo, e in particolare la condotta dell'agente e l'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze. Valorizzato in questi termini, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997 si pone come una opportuna valvola di decompressione, atta a mitigare l'applicazione di sanzioni, come quella stabilita dalla norma censurata, che, strutturate per garantire un forte effetto deterrente al fine di evitare evasioni anche totali delle imposte, tendono a divenire draconiane quando colpiscono contribuenti che invece tale intento chiaramente non rivelano)» (Corte Costituzionale Sentenza n. 46/2023 - Num. mass.: 0045419).
Sulla richiesta di annullamento dei titoli di imposta indicati a pag.10 della cartella: 908A imposta sostitutiva locazione per immobili ad uso abitativo-cedolare secca - omesso versamento;
cui si aggiungono
910F-sanzione e 909A- interessi, questo Collegio osserva che, a fronte della chiara lagnanza della ricorrente, di non essere proprietaria di alcun immobile e di non avere mai locato unità immobiliare a scopo abitativo, la resistente Agenzia delle Entrate non ha eccepito alcunché e non ha prodotto alcun elemento di prova a fondamento della ripresa.
Pertanto, anche in considerazione della assoluta mancanza di contestazione di quanto dedotto dalla ricorrente, questo Collegio ritiene di dover accogliere la richiamata censura e di annullare le indicate riprese a titolo di imposta sostitutiva locazione per immobili ad uso abitativo - cedolare secca - omesso o carente versamento (codice tributo 908A); relativi sanzione (cod. tributo 910F) e interessi (cod. tributo 909A), di cui alla pag. 10 della impugnata cartella.
In proposito la Suprema Corte, relativamente al principio di “non contestazione”, ha statuito che «Il convenuto,
a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c. p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c..». (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9439/2022).
In definitiva, questa Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto parzialmente, come in dispositivo.
Con la compensazione delle spese del giudizio tra le parti costituite, in ragione della parziale soccombenza;
nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituita.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di AT – Sez. III – in parziale accoglimento del ricorso, riduce le sanzioni irrogate a metà del minimo edittale;
annulla le riprese relative ad imposta sostitutiva locazione per immobili ad uso abitativo-cedolare secca e relative sanzioni ed interessi (indicate nella impugnata cartella con codici tributo 908A, 910F e 909A); rigetta nel resto.
Compensa le spese tra le parti costituite. Nulla spese con riferimento ad Agenzia Entrate-Riscossione.
Così deciso in AT, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2026.
Il Presidente rel./estensore dott. A. Matarazzo