Sentenza 28 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/12/2022, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 02072/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00858/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgia Guercia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Questura di Lecce sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo, ex art 9 D. Lgs n. 286 del 1998, presentata dal ricorrente l’8 gennaio 2020 (seguita da diffida dell’8 marzo 2022) e del conseguente obbligo di provvedere sulla stessa;
e per la condanna
della Questura di Lecce a concludere tale procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso nonché al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei tempi di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Giovanni Gallone e udita per la parte ricorrente l’avv.to G. Guercia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario di nazionalità senegalese, chiede la declaratoria dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dalla Questura di Lecce sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo per lavoro autonomo ex art 9 D. Lgs n. 286 del 1998 presentata dallo stesso l’8 gennaio 2020 (seguita da diffida dell’8 marzo 2022) e del conseguente obbligo di provvedere della P.A. sulla stessa .
Chiede, altresì, la condanna della Questura di Lecce a concludere tale procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso nonché al risarcimento del danno ingiusto derivante dalla mancata conclusione del procedimento nei tempi di legge.
1.1 A sostegno del ricorso, deduce le censure così rubricate:
1) violazione, falsa ed erronea interpretazione e applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990, di cui all'art. 5 comma 9 D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, violazione dei principi di buon andamento, di giusto procedimento e di tutela del legittimo affidamento.
2. In data 26 luglio 2022 si sono costituiti in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, il Ministero dell'Interno e la Questura Lecce.
3. Il 3 ottobre 2022 l’Avvocatura erariale ha depositato memorie difensive rappresentando che l’istanza di permesso di soggiorno U.E. presentata dal ricorrente “è stata definitivamente rigettata con provvedimento del 28.03.2022 che, in pari data, veniva inserito all’interno del «Sistema Informatico Interforze» ai fini della notifica a mani dello straniero destinatario”.
4. All’udienza in Camera di Consiglio dell’8 novembre 2022 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda risarcitoria, peraltro formulata solo nell'epigrafe del ricorso e non anche nelle conclusioni dello stesso. La causa è stata, quindi, introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso, proposto in data 16 luglio 2022, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. È, infatti, sufficiente rilevare che risulta “per tabulas” che l’istanza di permesso di soggiorno U.E. de qua è stata espressamente rigettata dalla Questura di Lecce, con provvedimento (datato 28 marzo 2022) prot. 1 agosto 2022, notificato l’1 agosto 2022 (peraltro, impugnato con ricorso n. 1110/2022 R.G., con istanza cautelare incidentale respinta da questa Sezione con ordinanza n. 512 del 27 gennaio 2022).
3. Tanto premesso, non resta al Collegio, anche alla luce della rinunzia formulata in udienza dalla difesa di parte ricorrente alla domanda risarcitoria pure spiccata in ricorso, che dichiarare quest’ultimo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, come innanzi esposto.
4. Sussistono nondimeno, anche in ragione della condizione subiettiva del ricorrente, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, con conferma del decreto n. 36/2022 dell’apposita Commissione istituita presso questo T.A.R. di rigetto dell’istanza di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.