Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 778
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Rigetto
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, contraddittorietà della decisione, violazione dell’art 30 del d.lgs. 152/2006 e degli artt 14 e seguenti della Legge 241/90

    Il TAR ha ritenuto che il Comune fosse stato comunque invitato alle prime sedute della Conferenza dei Servizi e che il Commissario ad acta avesse motivato l'esclusione dai lavori decisori, ritenendo non sussistenti impatti ambientali negativi significativi nelle regioni confinanti. Inoltre, il TAR ha distinto tra la legittimazione a fornire apporto di conoscenza e la legittimazione ad esprimere un parere formale da valutare nel giudizio di prevalenza.

  • Rigettato
    Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, violazione dell’art 29 e seguenti del d.lgs. 152/2006, dell’art 7 del d.lgs. 46/14, della circolare prot. n. 22295 del 27 ottobre 2014

    Il TAR ha ritenuto che il raddoppio dell'efficacia operi ope legis se sussistono le condizioni, tra cui la sussistenza di un titolo autorizzatorio al momento dell'entrata in vigore della novella. La sospensione e la mancanza di alcune autorizzazioni non elidono l'esistenza del titolo. L'impianto è considerato 'esistente' ai fini dell'applicazione della normativa.

  • Rigettato
    Violazione degli artt 29 e seguenti del d.lgs. 152/2006, dell’art 7 del d.lgs. 46/14

    Il raddoppio del termine di efficacia opera ope legis e non è condizionato alla continuità dell'esercizio dell'attività autorizzata. Il caso di specie non è paragonabile a quello di un impianto mai realizzato.

  • Rigettato
    Violazione dell’art 5, 29 quater e 29 octies del d.lgs. 152/06, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento e sviamento della causa tipica

    Il Commissario ad acta ha ritenuto che le questioni relative alla VIA fossero superate dal rilascio dell'AIA nel 2009 e che il riesame non fosse la sede per valutare lacune nel rispetto della disciplina VIA per opere già realizzate. Le modifiche successive sono state ritenute compatibili con il rinnovo.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 29 quater e 29 octies del d.lgs. 152/06, eccesso di potere per difetto d’istruttoria, violazione del Piano Regionale Rifiuti di cui alla DGR 570/19

    Il TAR ha ritenuto generiche le deduzioni del Comune, non chiarendo se le distanze si applichino agli impianti esistenti e se siano fasce di rispetto. Inoltre, l'autorità competente per materia (NE) non ha rilevato problemi in tal senso, ritenendo che le distanze valgano per nuove installazioni e che siano previste deroghe.

  • Rigettato
    Violazione degli artt 29 bis e seguenti e 208 del d.lgs. 152/06, eccesso di potere per difetto d’istruttoria

    L'AIA non sostituisce le concessioni di utilizzo delle acque, che dovranno essere rispettate. La mancanza di garanzie finanziarie durante la sospensione non è ostativa al rinnovo, poiché devono essere prestate solo all'avvio effettivo dell'esercizio.

  • Rigettato
    Violazione dell’art 29 decies e quattordecies del d.lgs. 152/06, violazione della direttiva 92/43/CEE e dell’art. 5 DPR 8.9.97 n. 357, eccesso di potere per travisamento e difetto d’istruttoria

    Il TAR ha ritenuto che la censura mirasse a rimettere in discussione la legittimità dell'AIA del 2009, ormai consolidata. La VIA è stata espletata e il riesame/rinnovo è immune da deduzioni di mancato rispetto della valutazione d'incidenza.

  • Rigettato
    Violazione degli artt 29 bis e seguenti del d.lgs. 152/06, violazione degli artt 14 e seguenti della Legge 241/90

    Il TAR ha ritenuto generiche le censure, non essendo state allegate modifiche sostanziali all'impianto che richiedessero la convocazione di tali enti.

  • Rigettato
    Violazione della Legge 1766/27, della Legge 168/17

    Il TAR ha ritenuto insussistente la necessità di sospensione, poiché gli atti comunali di ricognizione del vincolo rimangono inefficaci fino all'accertamento giurisdizionale. L'accertamento è di competenza del Commissario per gli usi civici.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 29/01/2026, n. 778
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 778
    Data del deposito : 29 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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