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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/07/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6235/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 6235/2025 R.G. promosso da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. David Madera Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dagli avv. Valeria Vezzosi e Controparte_1
Giorgia Perzia
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
Conclusioni delle parti all'udienza del 17.07.2025: “le parti accettano la proposta conciliativa del Giudice” ovvero “cessazione della materia del contendere stante il consenso della madre all'attività di equitazione presso il Centro in rilievo e stante l'impegno del padre ad accompagnare la figlia in detto Centro tutte le volte in cui è Per_1 fissata l'attività di equitazione, spese del giudizio compensate”.
pagina 1 di 3 Fatto e Diritto
1. Con ricorso il padre ha chiesto l'intervento del Tribunale per sanare il contrasto con la madre in ordine all'attività di equitazione della figlia nata il Persona_2
16.11.2012, ed ha concluso nel seguente modo: “IN VIA PRINCIPALE 1) autorizzare la ripresa dell'attività sportiva di equitazione da parte della minore Per_2
2) Nell'eventualità in cui permanesse il contrasto tra i genitori, voglia
[...] attribuire il potere di decisione in merito alla scelta del centro ippico al padre, in quanto più idoneo, nel caso di specie, a tutelare l'interesse della figlia;
IN VIA
PROVVISORIA E URGENTE Voglia autorizzare, nelle more del procedimento, la ripresa dell'attività sportiva presso un centro ippico da individuarsi, con modalità graduali e sotto supervisione qualificata”.
2. Con comparsa ritualmente depositata la resistente ha concluso nel seguente modo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, rigettare la domanda nel merito ed in via urgente presentata da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 ex art 316 c.c. nell'interesse della minore perché infondata in
[...] Persona_2 fatto ed in diritto;
condannare il sig. al pagamento delle spese di lite ex Parte_1 art. 91 cpc;
condannare il sig. al pagamento ex art 91 e art 96 III cpc di Parte_1 una somma equitativamente determinata a favore della sig.ra per aver CP_2 omesso la produzione delle pec prodotte da sub 2 e le informazioni CP_2 sanitarie riguardo all'incidente avuto dalla figlia, determinanti ai fini della valutazione della questione dal ricorrente sottoposta al Tribunale;
condannare il sig.
al pagamento di ammenda ex art. 91 e 96 III e IV cpc per l'importo Parte_1 ritenuto di giustizia per aver impegnato senza giuridico motivo e necessità il
Tribunale”.
3. All'udienza del 17.07.2025 sono comparse entrambe le parti assistite dai loro difensori;
la madre interrogata ha dichiarato: “sono d'accordo a che mia figlia Per_1 prosegua nell'attività sportiva dell'equitazione. Sono d'accordo a che mia figlia svolga l'attività di equitazione presso il Centro Ippico Candeliria a Per_1 condizione che non sia io a portarla”; il padre interrogato ha dichiarato: “sono disponibile ad accompagnare io al Centro Ippico Candeliria tutte le volte in Per_1
pagina 2 di 3 cui è fissata l'attività di equitazione”. Il Giudice delegato ha formulato la seguente proposta conciliativa volta ad una definizione bonaria della lite: “cessazione della materia del contendere stante il consenso della madre all'attività di equitazione presso il Centro in rilievo e stante l'impegno del padre ad accompagnare la figlia in detto Centro tutte le volte in cui è fissata l'attività di equitazione;
spese del Per_1 giudizio compensate”; le parti hanno accettato la proposta conciliativa.
4. Ritiene il Collegio che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato sia non contraria all'ordine pubblico e conforme all'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. prende atto del consenso della madre a che la figlia prosegua l'attività di Persona_2 equitazione presso il Centro Ippico Candeliria e dell'impegno del padre a portare la medesima figlia tutte le volte in cui è fissata l'attività di equitazione;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere;
3. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Monica Tarchi Giudice
3) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 6235/2025 R.G. promosso da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. David Madera Parte_1
RICORRENTE contro
, rappresentata e difesa dagli avv. Valeria Vezzosi e Controparte_1
Giorgia Perzia
RESISTENTE
OGGETTO: altri istituti di diritto di famiglia
Conclusioni delle parti all'udienza del 17.07.2025: “le parti accettano la proposta conciliativa del Giudice” ovvero “cessazione della materia del contendere stante il consenso della madre all'attività di equitazione presso il Centro in rilievo e stante l'impegno del padre ad accompagnare la figlia in detto Centro tutte le volte in cui è Per_1 fissata l'attività di equitazione, spese del giudizio compensate”.
pagina 1 di 3 Fatto e Diritto
1. Con ricorso il padre ha chiesto l'intervento del Tribunale per sanare il contrasto con la madre in ordine all'attività di equitazione della figlia nata il Persona_2
16.11.2012, ed ha concluso nel seguente modo: “IN VIA PRINCIPALE 1) autorizzare la ripresa dell'attività sportiva di equitazione da parte della minore Per_2
2) Nell'eventualità in cui permanesse il contrasto tra i genitori, voglia
[...] attribuire il potere di decisione in merito alla scelta del centro ippico al padre, in quanto più idoneo, nel caso di specie, a tutelare l'interesse della figlia;
IN VIA
PROVVISORIA E URGENTE Voglia autorizzare, nelle more del procedimento, la ripresa dell'attività sportiva presso un centro ippico da individuarsi, con modalità graduali e sotto supervisione qualificata”.
2. Con comparsa ritualmente depositata la resistente ha concluso nel seguente modo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, contrariis reiectis, rigettare la domanda nel merito ed in via urgente presentata da nei confronti di Parte_1 Controparte_2 ex art 316 c.c. nell'interesse della minore perché infondata in
[...] Persona_2 fatto ed in diritto;
condannare il sig. al pagamento delle spese di lite ex Parte_1 art. 91 cpc;
condannare il sig. al pagamento ex art 91 e art 96 III cpc di Parte_1 una somma equitativamente determinata a favore della sig.ra per aver CP_2 omesso la produzione delle pec prodotte da sub 2 e le informazioni CP_2 sanitarie riguardo all'incidente avuto dalla figlia, determinanti ai fini della valutazione della questione dal ricorrente sottoposta al Tribunale;
condannare il sig.
al pagamento di ammenda ex art. 91 e 96 III e IV cpc per l'importo Parte_1 ritenuto di giustizia per aver impegnato senza giuridico motivo e necessità il
Tribunale”.
3. All'udienza del 17.07.2025 sono comparse entrambe le parti assistite dai loro difensori;
la madre interrogata ha dichiarato: “sono d'accordo a che mia figlia Per_1 prosegua nell'attività sportiva dell'equitazione. Sono d'accordo a che mia figlia svolga l'attività di equitazione presso il Centro Ippico Candeliria a Per_1 condizione che non sia io a portarla”; il padre interrogato ha dichiarato: “sono disponibile ad accompagnare io al Centro Ippico Candeliria tutte le volte in Per_1
pagina 2 di 3 cui è fissata l'attività di equitazione”. Il Giudice delegato ha formulato la seguente proposta conciliativa volta ad una definizione bonaria della lite: “cessazione della materia del contendere stante il consenso della madre all'attività di equitazione presso il Centro in rilievo e stante l'impegno del padre ad accompagnare la figlia in detto Centro tutte le volte in cui è fissata l'attività di equitazione;
spese del Per_1 giudizio compensate”; le parti hanno accettato la proposta conciliativa.
4. Ritiene il Collegio che la proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato sia non contraria all'ordine pubblico e conforme all'interesse della minore.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1. prende atto del consenso della madre a che la figlia prosegua l'attività di Persona_2 equitazione presso il Centro Ippico Candeliria e dell'impegno del padre a portare la medesima figlia tutte le volte in cui è fissata l'attività di equitazione;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere;
3. compensa integralmente le spese tra le parti.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 18.07.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3