Cass. civ., sez. I, ordinanza 26/11/2024, n. 30409
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Ordinanza 26 novembre 2024

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Il provvedimento analizzato è un'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, emessa il 14 novembre 2024, con numero di registro generale 1940/2023. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente ha chiesto la revoca del decreto di scioglimento della società Millennium s.r.l., sostenendo che l'assemblea avesse continuato a funzionare e che fosse stata raggiunta una maggioranza per le delibere. Dall'altro lato, il controricorrente ha sostenuto la sussistenza di una causa di scioglimento, evidenziando l'inattività della società e l'impossibilità di approvare i bilanci.

La Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha argomentato che il decreto impugnato, relativo all'accertamento della causa di scioglimento, non è suscettibile di ricorso per cassazione, in quanto si tratta di un provvedimento di volontaria giurisdizione. La Corte ha sottolineato che, anche se vi sono stati conflitti tra soci, ciò non esclude la possibilità di dichiarare lo scioglimento della società, poiché la paralisi dell'assemblea era oggettiva e irreversibile. Inoltre, ha ribadito che la questione della causa di scioglimento può essere oggetto di un giudizio ordinario, dove le parti possono far valere le proprie pretese.

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Massime1

Il decreto della corte d'appello che respinge il reclamo avverso la decisione del tribunale, in tema di accertamento di una causa di scioglimento della società, non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione privo di carattere decisorio, tanto che ciascun interessato può promuovere un giudizio ordinario e ottenerne la rimozione, previa dimostrazione dell'insussistenza della causa di scioglimento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, ordinanza 26/11/2024, n. 30409
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30409
    Data del deposito : 26 novembre 2024

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